Art. 6.
                    Erogazione del finanziamento
  1. L'erogazione del finanziamento avverra' come segue:
    a) il 50% all'atto del decreto di concessione;
    b)  il  restante  50%  dopo  la comunicazione da parte del legale
rappresentante del Confidi di aver impegnato il 70% del fondo.