Art. 7.
Documentazione sull'operativita' dei fondi di garanzia
1. I Confidi a cui sono stati concessi i finanziamenti devono
inviare entro il primo aprile di ciascun anno, e per la durata del
finanziamento, al Ministero, Direzione generale della produzione
industriale, Divisione II, una relazione firmata dal legale
rappresentante in cui si attesti:
a) l'ammontare dei prestiti garantiti distinti per ciascuna banca
erogante;
b) l'elenco delle aziende beneficiarie distinte per settore di
attivita' (industria, commercio, artigianato, servizi
turistico-alberghieri), con l'indicazione: dell'ubicazione,
dell'ammontare dei finanziamenti deliberati ed erogati con la
relativa scadenza, dell'importo della garanzia prestata, della
percentuale in rapporto al finanziamento e, per le operazioni
coogarantite, il nominativo dei Confidi coogaranti con le relative
percentuali di garanzia;
b) l'elenco delle garanzie escusse distinto per banca con il
relativo importo pagato;
c) l'ammontare residuo del fondo;
d) l'ammontare del fondo non ancora impegnato in relazione al
moltiplicatore e alle garanzie concesse.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 maggio 1995
Il Ministro: CLO'
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 201