Art. 7.
       Documentazione sull'operativita' dei fondi di garanzia
  1.  I  Confidi  a  cui  sono  stati concessi i finanziamenti devono
inviare entro il primo aprile di ciascun anno, e per  la  durata  del
finanziamento,  al  Ministero,  Direzione  generale  della produzione
industriale,  Divisione  II,  una  relazione   firmata   dal   legale
rappresentante in cui si attesti:
    a) l'ammontare dei prestiti garantiti distinti per ciascuna banca
erogante;
    b)  l'elenco  delle  aziende beneficiarie distinte per settore di
attivita'     (industria,     commercio,     artigianato,     servizi
turistico-alberghieri),     con    l'indicazione:    dell'ubicazione,
dell'ammontare  dei  finanziamenti  deliberati  ed  erogati  con   la
relativa   scadenza,  dell'importo  della  garanzia  prestata,  della
percentuale  in  rapporto  al  finanziamento  e,  per  le  operazioni
coogarantite,  il  nominativo  dei Confidi coogaranti con le relative
percentuali di garanzia;
    b) l'elenco delle garanzie escusse  distinto  per  banca  con  il
relativo importo pagato;
    c) l'ammontare residuo del fondo;
    d)  l'ammontare  del  fondo  non ancora impegnato in relazione al
moltiplicatore e alle garanzie concesse.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 16 maggio 1995
                                                    Il Ministro: CLO'
 Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 201