IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1995 con il quale il prof. Franco Barberi e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1995, n. 78 di delega di funzioni in materia di indirizzo, di promozione e di coordinamento delle attivita' di protezione civile, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Franco Barberi; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, contenente le modalita' di rendicontazione da parte di soggetti accreditatari dei fondi stanziati dal Dipartimento per il coordinamento della protezione civile; Visto il decreto 15 settembre 1988 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile con il quale e' stata dichiarata la situazione di emergenza connessa all'arrivo in Italia di navi provenienti da Paesi esteri cariche di rifiuti industriali tossici e nocivi, tali da richiederne lo smaltimento urgente; Viste le ordinanze n. 1558/FPC del 16 settembre 1988 e n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988 con le quali e' stato nominato commissario straordinario ad acta il dott. Luciano Guerzoni per l'effettuazione degli interventi relativi ai rifiuti trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong; Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45, che disciplina gli interventi in materia di emergenza connessa allo smaltimento di rifiuti industriali, provenienti via mare da Paesi esteri, ivi compresi gli interventi indispensabili per assicurare le condizioni di sicurezza e salvaguardia ambientale delle aree interessate; Visto il decreto n. 413 di repertorio in data 13 maggio 1989 relativo al risanamento ambientale delle aree connesse allo smaltimento dei rifiuti trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong; Vista l'ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990 che ha disposto, a far data dal 1 gennaio 1991, la cessazione dei poteri straordinari delegati ai commissari ad acta; Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1991 con la quale si determina che il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve provvedere, tra l'altro, con immediati interventi a completare le operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare; Vista l'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991 concernente ulteriori disposizioni urgenti per il finanziamento delle attivita' ancora necessarie per il completamento dello smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri; Vista l'ordinanza n. 2291/FPC del 24 giugno 1992, con la quale e' stato nominato commissario delegato, in sostituzione del dott. Luciano Guerzoni, il dott. Moris Bonacini, assessore all'ambiente della regione Emilia Romagna, per il completamento degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti trasportati, via mare, dalle navi Karin B ed Hai Xiong; Vista l'ordinanza 2330/FPC del 23 agosto 1993, con la quale sono state date ulteriori disposizioni urgenti per provvedere al completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri nonche' delle connesse attivita' di bonifiche ambientali; Visto il decreto n. 868 del 13 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 1994, con il quale, in sostituzione del dott. Moris Bonacini, e' stato nominato commissario delegato per l'espletamento delle attivita' di cui sopra l'assessore ai trasporti, vie di comunicazione e protezione civile della regione Emilia Romagna, dott. Vittorio Pieri; Visto il decreto n. 239 di repertorio in data 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1995, con il quale, in sostituzione del dott. Vittorio Pieri, e' stato nominato commissario delegato, per il completamento delle operazioni amministrativo-contabili relative allo smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalle navi Karin B e Hai Xiong nonche' delle attivita' di bonifica ambientale di cui al decreto n. 413 del 13 maggio 1989, il sig. Giorgio Frabboni; Vista la nota n. 3/Comm. prodotta da quest'ultimo in data 18 aprile 1995 con la quale e' stato richiesto un incontro urgente per valutare gli aspetti operativi connessi alle attivita' conferitegli, con particolare riferimento alle procedure ed alle modalita' di accreditamento dei fondi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto n. 239 appena citato; Visto che, in accoglimento di detta istanza, si e' tenuta, in data 4 maggio 1995, presso il dipartimento della protezione civile una riunione durante la quale sono stati posti in discussione i seguenti problemi: 1) quali procedure adottare per l'accantieramento dei nuovi lavori di bonifica e, specificamente, se possono aver valore le procedure gia' attivate dal precedente commissario con il gia' disposto conferimento ad enti ed aziende pubbliche dell'incarico per il completamento degli interventi stessi; 2) come risolvere il problema degli interessi passivi maturati per ritardati pagamenti, durante la gestione del precedente commissario; 3) su quali fondi imputare le spese di gestione maturate e maturande per le attivita' di smaltimento rifiuti provenienti via mare e per le ulteriori opere di bonifica; 4) dove, altresi', imputare i costi dei progetti dei lavori integrativi di bonifica; 5) quali procedure adottare per accreditare sulla contabilita' del commissario delegato il finanziamento di L. 2.900.000.000 disposto con decreto n. 239 del 5 aprile 1995; 6) in quale misura determinare l'onorario del commissario delegato; Visto che nella riunione stessa sono state individuate, ai problemi su esposti le seguenti soluzioni: 1) trattandosi di completamento di opere, restano efficaci le procedure attivate nella precedente gestione commissariale ed, in specie, hanno valore le ordinanze numeri 21, 22 e 23 del 10 giugno 1994 del commissario Vittorio Pieri; 2) la spesa per gli interessi passivi potra' gravare sugli stanziamenti concessi e gia' accreditati sulla contabilita' speciale del commissario dopo che questi abbia specificato i motivi che hanno causato gli interessi stessi, evidenziando che non esistono comportamenti omissivi da parte dell'agente preposto alla gestione; 3) e 4) anche le spese di gestione relative alle attivita' residuali degli interventi di smaltimento nonche' al completamento delle bonifiche ambientali, compresi i costi dei progetti per il completamento delle bonifiche, potranno gravare sugli stanziamenti di cui al punto 2); 5) esistendo sul fondo di contabilita' speciale del commissario residui stanziamenti, sufficienti per soddisfare le esigenze di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), non sara' piu' necessario procedere all'accreditamento della somma di L. 2.900.000.000 di cui al citato decreto n. 239 del 5 aprile 1995; 6) l'onorario da corrispondersi al commissario delegato Giorgio Frabboni, in ragione di L. 3.000.000 mensili, avra' anch'esso imputazione sulle somme gia' accreditate sulla contabilita' speciale; Vista la nota 2382/023/340 Emer. del 16 maggio 1995, indirizzata, in tal senso, dal Dipartimento della protezione civile, al commissario delegato Giorgio Frabboni; Vista la nota di riscontro n. 6 comm. del 21 maggio 1995 con la quale il suddetto commissario delegato esprime parere positivo alle soluzioni individuate; Vista, altresi', la nota del presidente dell regione Emilia Romagna del 3 maggio 1995 di conferma dell'incarico del sig. Giorgio Frabboni; Ritenuto conseguentemente di dover emettere un provvedimento di modifica ed integrazione al decreto n. 239 del 5 aprile 1995; Decreta: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 2 del decreto n. 239 del 5 aprile 1995 viene cosi modificato ed integrato: "2. Per quanto attiene al completamento delle bonifiche di cui al decreto n. 413 del 13 maggio 1989, al pagamento degli interessi passivi gia' maturati ed attinenti ai lavori di bonifica gia' svolti, alle spese di gestione relative alle attivita' residuali degli interventi di smaltimento nonche' al completamento delle bonifiche ambientali, compresi i costi dei relativi progetti, il commissario delegato sig. Giorgio Frabboni utilizzera' le somme ancora disponibili ed accreditate sulla contabilita' speciale intestata ai commissari ad acta di cui al precedente comma, restituendo, al termine della gestione commissariale, le eventuali economie al dipartimento della protezione civile. 3. Il commissario delegato specifichera' i motivi che hanno causato gli interessi di cui al precedente comma, evidenziando che non esistono comportamenti omissivi da parte dell'agente preposto alla gestione. 4. Per il completamento della attivita' di bonifica restano efficaci le procedure gia' attivate nella precedente gestione commissariale ed, in specie, hanno valore le ordinanze numeri 21, 22 e 23 del 10 giugno 1994 del commissario Vittorio Pieri".