Art. 3.
  1. Continuano ad avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 1,
all'art. 2, comma 1; all'art. 3 del decreto n. 239 del 5 aprile 1995.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 giugno 1995
                                        Il Sottosegretario di Stato
                                          per la protezione civile
                                                    BARBERI