Art. 3. 1. Continuano ad avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 1, all'art. 2, comma 1; all'art. 3 del decreto n. 239 del 5 aprile 1995. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 1995 Il Sottosegretario di Stato per la protezione civile BARBERI