DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI
Alle regioni a statuto speciale e
ordinario - assessorati
agricoltura
Alle province autonome di Trento e
Bolzano - assessorati
agricoltura
All'E.I.M.A.
Al Servizio contributi agricoli
unificati - Direzione
Alla Cassa per la formazione della
proprieta' contadina
Alla Confederazione nazionale
coltivatori diretti
Alla Confederazione generale
dell'agricoltura
Alla Confederazione italiana
dell'agricoltura
Alla Confederazione produttori
agricoli
Alla Commissione europea -
Direzione generale agricoltura -
VI Unita' F II 1
1. PREMESSA
Il regolamento (CEE) 2079/92 fa parte del pacchetto di misure
cosiddette "di accompagnamento" della Politica agricola comune,
adottate dal Consiglio dell'Unione europea al fine di attenuare gli
effetti negativi sui redditi dei produttori agricoli comunitari in
seguito alla riforma della Politica agricola comune.
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal suddetto
regolamento, d'intesa con le regioni e le province autonome, questo
Ministero ha predisposto un programma nazionale di aiuti al
prepensionamento approvato dalla Commissione Europea con decisione n.
C(94)1280 del 7 settembre 1994, dalla Conferenza Stato-regioni nella
seduta del 2 agosto 1994 ed, in fine, dal CIPE in data 11 ottobre
1994.
Tuttavia, per agevolare l'attuazione del programma di aiuti, si
ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni, anche al fine di
uniformare i criteri generali di applicazione delle misure in esso
previste.
1.1 Il prepensionamento come strumento di politica agraria.
Prima di esaminare i problemi specifici relativi all'applicazione
del programma, e' indispensabile sottolineare come il
prepensionamento possa costituire un'importante misura di politica
agricola, strettamente legata alla politica strutturale; non a caso
il regolamento (CEE) 2079/92 riprende la strada gia' tracciata
dall'allora Comunita' Economica Europea con le direttive socio
strutturali del 1972 (in particolare con la Dir. 72/160/CEE).
Senza andare a ricordare i motivi della scarsa applicazione delle
direttive socio strutturali citate, preme in questa sede prevedere
uno schema organizzativo del programma di prepensionamento che, senza
compiere gli errori del passato, assicuri la massima accessibilita'
alle misure previste e, quindi, la massima efficacia al programma
citato.
Da questo punto di vista, occorre rivolgere lo sguardo alla
politica agricola diretta al ricambio generazionale, come ad un
insostituibile strumento di ricomposizione fondiaria, la cui
efficacia non puo' prescindere dall'applicazione di una serie di
iniziative complementari e tra di loro coordinate, al fine di
coinvolgere le tre componenti chiave di tale politica: i lavoratori
anziani, i giovani imprenditori, il trasferimento ed il rinnovamento
del capitale fondiario.
L'applicazione congiunta delle misure strutturali a disposizione
delle Regioni e Province Autonome, pertanto, appare ancor piu'
necessaria nelle attuali condizioni di finanza pubblica, che
impongono un'ottimizzazione delle risorse assegnate al settore.
L'esperienza ventennale di altri Paesi comunitari (Francia,
Germania e Belgio), ha evidenziato che il livello di efficacia della
misura "prepensionamento" viene notevolmente incrementato se allo
stesso si associano le altre misure strutturali previste dal reg.
(CEE) 2328/91, la cui programmazione e' direttamente affidata alle
Regioni e Province Autonome, quali:
1) concessione del premio di primo insediamento in favore dei
giovani agricoltori;
2) finanziamento di un piano di miglioramento aziendale;
3) incentivazione della tenuta della contabilita';
4) erogazione dell'indennita' compensativa in favore dei
rilevatari che operano in zone svantaggiate di cui alla
Dir. 75/68;
La necessita' di programmare nel complesso le misure comprese
nell'ambito dell'Obiettivo 5a del reg. 2081/93 dovrebbe favorire una
migliore visione d'insieme delle misure attuabili e dei contributi
concedibili, permettendo ad ogni Regione e Provincia Autonoma di
esplicare pienamente la propria competenza primaria di attuazione
degli interventi territoriali in agricoltura, evitando la dispersione
dei finanziamenti pubblici, che spesso rappresenta uno dei punti piu'
deboli della politica agricola nazionale.
A cio' si deve aggiungere che la Cassa per la Formazione della
Proprieta' Contadina, al di la' del ruolo specificatamente previsto
nell'attuazione del programma di aiuti per il prepensionamento,
nell'ambito dell'attivita' istituzionale da questa svolta,
attribuira' carattere prioritario alle richieste di intervento
avanzate dai giovani rilevatari aderenti al programma stesso.
In definitiva, l'obiettivo che si vuol raggiungere attraverso uno
stretto coordinamento ed una fattiva collaborazione tra il Ministero
delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali (di seguito indicato in
sigla MRAAF), le Regioni e Province Autonome, l'Ente per gli
Interventi sul Mercato Agricolo (in sigla EIMA), la Cassa per la
Formazione della Proprieta' Contadina (in sigla CFPC) ed il Servizio
per i Contributi Agricoli Unificati (in sigla SCAU), deve consentire
di attivare un'operazione di politica agraria veramente significativa
a livello della struttura produttiva agricola nazionale.
2. IL CEDENTE
2.1 Definizione
Com'e' noto, il reg. (CEE) 2079/92 definisce il cedente come
l'imprenditore agricolo che cessa definitivamente ogni attivita'
agricola ai fini commerciali in virtu' del regime di aiuti.
In concreto, si tratta di ricondurre le figure professionali
operanti in Italia alla definizione comunitaria di Imprenditore
Agricolo a Titolo Principale (di seguito indicato in sigla IATP),
dove per attivita' agricola a titolo principale si deve intendere
quella svolta ai sensi dell'art. 5 del reg. (CEE) 2328/91: "... gli
stati membri possono istituire un regime di aiuti ... agli
imprenditori agricoli che, pur non essendo agricoltori a titolo
principale, ricavino almeno il 50% alle aziende il cui titolare
eserciti attivita' agricola a titolo principale. Tuttavia, gli Stati
membri possono applicare il regime d'aiuto ..... del proprio reddito
totale dalle attivita' agricole, forestali, turistiche o artigianali,
oppure da attivita' di conservazione dello spazio naturale che
usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda,
purche' il reddito direttamente proveniente dall'attivita' agricola
nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale
dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attivita'
esterne all'azienda non superi la meta' del tempo di lavoro totale
dell'imprenditore".
2.2 Requisiti del cedente (punto 4.2 programma)
2.2.a Al fine di facilitare l'accesso alla misura e l'immediata
identificazione dei beneficiari, appare opportuno specificare le
modalita' di accertamento della qualifica di IATP, requisito che deve
essere posseduto nei dieci anni precedenti alla domanda.
A tale proposito, si ritiene che al momento della presentazione
della domanda di contributo sia sufficiente che il cedente alleghi
una dichiarazione sostitutiva di notorieta', resa nei modi di legge,
dalla quale risulti il possesso della qualifica di IATP per un
periodo non inferiore a 10 anni consecutivi antecedenti l'anno di
presentazione la domanda di prepensionamento.
La documentazione comprovante il possesso e la qualifica di IATP,
semplicemente dichiarata all'atto della domanda, potra' essere
presentata anche in un secondo momento e comunque prima
dell'approvazione della pratica di prepensionamento da parte
dell'Amministrazione regionale/provinciale o dall'Ente da questa
appositamente delegato.
Ai fini dell'accertamento della qualifica di IATP, le varie
Regioni e Province Autonome potranno adottare la stessa procedura
seguita per l'identificazione dei beneficiari del regime di aiuti
agli investimenti erogati alle aziende agricole ai sensi degli
articoli da 5 a 9 del regolamento (CEE) 2328/91, anche attraverso
Enti da queste appositamente delegati; a tal fine, per l'accertamento
del requisito relativo al reddito potra' essere utilizzata l'apposita
attestazione SCAU, al quale viene richiesta la collaborazione anche
nelle sue strutture periferiche, e/o copia dei modelli 740 e/o copia
del bilancio aziendale anche se redatto sulla base dei redditi lordi
standard; successive ed ulteriori verifiche potranno essere
effettuate da parte dell'EIMA presso il Ministero delle Finanze -
Anagrafe Tributaria, al fine di comparare i dati dichiarati con
quelli desumibili dalla dichiarazione dei redditi (limitatamente al
reddito globale dell'imprenditore).
Per l'attestazione del requisito temporale (tempo di lavoro
dedicato alle attivita' esterne all'aziende che non deve superare la
meta' del tempo di lavoro dell'imprenditore), sara' sufficiente
un'autocertificazione resa nei modi di legge.
Ai fini del soddisfacimento dei requisiti contributivi (punto 4.2
- terzo trattino del programma), e' necessario aver versato un numero
di contributi che, al compimento dell'eta' pensionabile, consentano
il raggiungimento del requisito richiesto dalle vigenti norme
nazionali.
Si precisa, inoltre, che la contribuzione utile ai fini del
calcolo dei versamenti e' quella relativa a qualsiasi gestione, anche
se non direttamente riferibile al settore agricolo, purche'
obbligatoria.
2.2.b Nel caso il cedente sia succeduto come imprenditore dopo la
morte del conduttore, dovra' dimostrare di aver versato i contributi
previdenziali agricoli per gli anni in cui ha lavorato nell'azienda
del conduttore e di aver regolarizzato la propria posizione
previdenziale una volta divenuto imprenditore; la somma dei due
periodi non potra' essere inferiore a 10 anni.
A tal fine, risulta opportuno specificare che i contributi
previdenziali agricoli, nel periodo in cui il cedente abbia prestato
la propria opera come salariato agricolo a tempo determinato,
dovranno essere stati versati almeno 101 giornate lavorative annue
(come media del periodo), anche da datori di lavoro diversi
dall'azienda del conduttore, purche' riferiti all'attivita' agricola.
Nel caso la domanda di prepensionamento sia presentata
dall'affittuario o dal comodatario, si ritiene che questa possa
essere accolta, fermo restando il rispetto di tutti gli altri
requisiti previsti per il cedente, previo consenso del proprietario e
solo se il contratto di affitto o di comodato e' stato stipulato e
registrato prima del 30 luglio 1992.
In tale contesto, il proprietario potra' fungere da rilevatario
solo se in possesso di tutti i requisiti previsti per tale figura.
2.2.c Relativamente all'impegno del trasferimento del possesso delle
terre e dei fabbricati inerenti la produzione, si ritiene che i casi
prospettabili possano essere i seguenti: 1) COMPRAVENDITA, 2)
DONAZIONE, 3) COMODATO, 4) AFFITTO.
1) COMPRAVENDITA: nel caso si scelga questa forma di trasferimento
del possesso, alla domanda dovranno essere allegate due
dichiarazioni di intenti, una del cedente ed una del rilevatario,
nelle quali dovranno essere dettagliatamente descritti i beni
oggetto della transazione (loro identificazione a livello
particellare), il titolo di possesso, il valore attribuito,
nonche' il rispetto della normativa in vigore in materia di
diritto di prelazione. Nel caso di beni cointestati, dovranno
essere allegate tante dichiarazioni quante sono le figure che
possono vantare diritti sui beni oggetto della transazione; tutte
le dichiarazioni dovranno essere riportate con firme autenticate.
2) DONAZIONE E COMODATO: Come precedente punto 1).
3) AFFITTO: Nel caso si scelga l'affitto, alla domanda dovranno
essere allegate due dichiarazioni di intenti, una del
proprietario e una dell'affittuario, nelle quali dovranno essere
dettagliatamente descritti i beni in questione (loro
identificazione a livello particellare), il rispetto della
normativa in vigore in materia di diritto di prelazione, nonche'
la volonta' di stipulare un contratto di durata almeno pari al
numero di anni necessari al cedente al raggiungimento dei 65 anni
di eta' se uomo e 60 anni se donna; in ogni caso la durata del
contratto non potra' essere inferiore ai 5 anni. Le Regioni e
Province autonome potranno attribuire carattere prioritario nella
scelta dei beneficiari nel caso di presentazioni di contratti di
durata superiore ai valori minimi appena riportati.
A prescindere dalla forma di trasferimento del possesso prescelta,
nell'atto conseguente dovra' essere specificatamente prevista una
clausola che imponga al rilevatario un vincolo di indivisibilita' ed
inalienabilita' per un periodo non inferiore al numero di anni
necessari al cedente per raggiungere i 65 anni di eta' se uomo e 60
anni se donna e comunque non inferiore a 5 anni; tale vincolo dovra'
interessare tutta la superficie rilevata, nonche' la porzione minima
di superficie gia' posseduta dal rilevatario e che ha consentito a
questo di venire in possesso della terra del cedente.
In ogni caso, la decorrenza degli atti relativi al trasferimento
del possesso dei beni oggetto di transazione non potra' essere
posteriore a 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica di cui al
successivo punto 5.1.d).
Una volta ufficializzata la transazione, che dovra'
necessariamente comprendere anche le strutture di produzione di
pertinenza dell'azienda, fatto salvo quanto stabilito al successivo
punto "2.2.e", il cedente non potra' piu' esercitare alcuna attivita'
agricola, se non quella consentita dal punto 4.2 (primo trattino) del
programma e quella strettamente connessa alla consegna dell'azienda
nelle condizioni pattuite con il rilevatario.
Ove non esplicitamente vietato, e' tuttavia consentito al cedente,
anche dopo il perfezionamento della transazione sopra detta,
espletare le procedure connesse al recupero di tutti i diritti
vantati in relazione al possesso del bene ceduto.
2.2.d Per ordinamento aziendale (punto 4.2 programma, settimo
trattino), nei casi in cui non e' accettabile la riduzione della
superficie nella misura del 25% e lo smembramento in piu' fondi, se
non avvenuti prima del 1.01.92, si intende quello relativo alla
coltura maggiormente praticata, come desumibile dalle tabelle
colturali SCAU e dai redditi lordi standard.
Il vincolo predetto, ovviamente, non si applica nei casi di forza
maggiore (esproprio, successione, calamita' naturale, etc.).
2.2.e I limiti riportati al punto 4.2. - ottavo trattino del
programma, sono riferiti alla superficie effettivamente praticata e
non ai dati catastali; gli stessi sono da intendersi come limiti
minimi per l'accesso alle provvidenze previste dal programma di
prepensionamento; in tale contesto e' sufficiente il rispetto di uno
solo di detti limiti per consentire al cedente di accedere ai
contributi previsti dal programma.
Tuttavia, ove la situazione strutturale aziendale lo giustifichi,
si ritiene le Regioni e Province Autonome possano ulteriormente
rideterminare tali limiti, fino a prevedere la possibilita' di
accettare domande di prepensionamento il cui cedente o rilevatario
sia in possesso di superfici di estensione anche inferiore ai limiti
citati; in tal caso si ritiene che le situazioni prospettabili
possano essere le seguenti:
1) possesso di superfici riconducibili a piu' di una delle quattro
categorie colturali riportate al punto 4.2 - ottavo trattino del
programma, ma di estensione sempre inferiore ai limiti indicati:
in questo caso la pratica di prepensionamento potra' essere
approvata se la sommatoria delle superfici possedute, espressa in
percentuale rispetto al limite minimo riferito a ciascuna
categoria colturale, e' maggiore o uguale a 100.
Esempio: Azienda con 0,1 ha di colture protette
2,0 ha di seminativi
0,1 ha di colture protette = 50% del limite minimo per la
categoria colturale delle
colture protette (o,2 ha);
2,0 ha di seminativi = 66% del limite minimo per la
categoria colturale dei
seminativi (3,0 ha);
Totale (sulla %) = 116 azienda ammissibile
2) Possesso di superfici agricole non riconducibili alle categorie
indicate al punto 4.2 - ottavo trattino - del programma o di
estensione inferiore al limiti indicati, ma ugualmente meritevoli
di inserimento in quanto caratterizzate da elevata redditivita':
in questo caso, si ritiene che la pratica di prepensionamento
possa essere approvata a condizione che, dalla superficie oggetto
di analisi, il conduttore dimostri di ricavare un reddito
lordo/ULU non inferiore all'80% del reddito di riferimento,
fissato a livello regionale secondo le procedure previste per
l'erogazione degli aiuti agli investimenti di cui agli articoli da
5 a 9 del reg. (CEE) 2328/91 e riferito, al piu' tardi, all'anno
precedente quello di decorrenza dell'aiuto.
Le decisioni di rideterminazione dei limiti minimi effettuate
sulla base dei criteri indicati al precedente punto 2) dovranno
essere trasmesse al MRAAF entro 30 giorni dalla loro adozione, cosi'
come previsto dal punto 4.2 - ottavo trattino - e 4.7 del programma
di prepensionamento.
Le aziende zootecniche, nel rispetto dei limiti previsti al punto
4.2 del programma, possono beneficiare degli aiuti da questo
previsti.
Gli allevamenti senza terra sono esclusi dal regime di
prepensionamento.
Per quanto riguarda le superfici forestali, si evidenzia che
queste non potranno concorrere alla quantificazione del premio, ne'
alla determinazione dei limiti minimi di superficie riportati al
punto 4.2 del programma.
Pertanto, nel caso il cedente possegga un'azienda agricola
costituita anche da superfici forestali, fermo restando il possesso
dei requisiti previsti, il premio a questo da attribuire sara'
quantificato sulla base della superficie agricola utilizzata,
escludendo la "parte forestale" dell'azienda ceduta.
In tale contesto, il cedente - pur obbligandosi a cedere la
propria azienda - potra' rimanere in possesso delle sole superfici
forestali senza pregiudicare l'esito della pratica di
prepensionamento.
Per le superfici agricole investite da arboricoltura da legno
sara' facolta' del cedente decidere se assimilarle a superfici
coltivate o a superfici forestali con le conseguenze sopra
evidenziate.
2.2.f Imprenditori associati
Ad integrazione di quanto gia' stabilito dal programma, appare
opportuno precisare che nei casi di contitolarita' (societa' di
fatto, semplici, etc.), potra' beneficiare degli aiuti previsti dal
programma di prepensionamento di qualita' di cedente non piu' di un
imprenditore per azienda, mentre gli altri contitolari potranno
aderire al regime di aiuti come lavoratori dipendenti (massimo due
per azienda) fermo restando il rispetto dei requisiti previsti al
successivo punto 2.3.
Tuttavia, nel caso di societa' cooperative di conduzione terreni,
ove i singoli soci siano considerati singoli imprenditori agricoli a
titolo principale, in applicazione della normativa comunitaria in
vigore, potra' aderire al regime di aiuti in qualita' di "cedente"
anche piu' di un socio per cooperativa, fermo restando il rispetto
del limite minimo di soci stabilito dalla legislazione in vigore in
materia di societa' cooperative e l'obbligo da parte dei soci che non
intendono cessare l'attivita' agricola di subentrare automaticamente
come rilevatari; in tale contesto, la quota fissa costituente il
premio da erogare al cedente verra' ripartita tra i soci che
intendono aderire al regime di aiuti nel periodo di applicazione del
programma, mentra a ciascuno di essi spettera' la quota variabile
calcolata sulla base degli ettari ceduti, cosi' come previsto dal
punto 5.1 del programma di prepensionamento.
Questa possibilita' potra' essere esercitata solo se vengono
rispettate le condizioni previste per gli imprenditori associati nel
programma di prepensionamento e se il numero degli attivi che
lavorano nell'azienda diminuisce di tante Unita' Lavorative Uomo,
quanti sono i cedenti che aderiscono al regime di aiuti ed a
condizione che la costituzione della cooperativa sia stata
perfezionata anteriormente all'entrata in vigore del reg. (CEE)
2079/92, vale a dire prima del 30 luglio 1992.
2.3 Lavoratori dipendenti (punto 4.3 programma)
Potranno beneficiare degli aiuti previsti dal programma non piu'
di due lavoratori per azienda, che si trovano nelle condizioni di
eta' e di posizione contributiva previsti, che cessano
definitivamente ogni attivita' agricola dopo aver dedicato
all'agricoltura nei cinque anni precedenti la cessazione almeno la
meta' del proprio tempo di lavoro ed aver lavorato nell'azienda del
cedente, anche come contitolare, l'equivalente di due anni a tempo
pieno negli ultimi quattro.
Quest'ultimo requisito, accertabile attraverso attestazione SCAU,
si intende soddisfatto se negli ultimo quattro anni il lavoratore ha
prestato la propria opera come salariato agricolo per un periodo di
tempo equivalente ad almeno 362 giornate lavorative (181 X 2), di cui
almeno 51 effettuate nell'azienda del cedente.
2.4 Rilevatari agricoli (punto 4.4 programma)
2.4.a NORME GENERALI
Non puo' essere considerato rilevatario il coniuge del cedente, in
quanto non si realizzerebbe l'obiettivo della ricomposizione
fondiaria.
Il rilevatario, in ogni caso, al momento di entrare in possesso
della terra messa a disposizione dal cedente o da un Ente di
intermediazione fondiaria, dovra' disporre di una superficie minima
cosi' come previsto dal programma.
Tale superficie, di cui il rilevatario puo' venire in possesso
anche al momento del perfezionamento della pratica di
prepensionamento, dovra' essere compresa nell'ambito dei limiti
minimi previsti dal cedente punto "2.2.e" e dovra' rispettare le
condizioni previste al punto 4.4 del programma.
Nel caso il rilevatario, prima di acquisire l'azienda del cedente,
possegga o rilevi a sua volta un'azienda in qualita' di affittuario
(od altra forma in possesso contrattualmente disciplinata diversa
dalla proprieta'), il conseguente contratto dovra' avere una durata
minima tale da soddisfare quanto stabilito al precedente punto 2.2.c.
2.4.b CASI PARTICOLARI
Sono nel caso in cui la domanda di contributo viene presentata da
un cedente che e' in possesso di un'azienda costituita da piu' corpi,
fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti per ogni
singolo corpo aziendale, si ritiene di poter accettare la richiesta
anche in presenza di piu' di un rilevatario, nel limite massimo di
uno per ogni corpo aziendale.
Quanto sopra, nel rispetto della legge 203/82 e successive
modifiche, in materia di patti agrari ed al fine di facilitare
l'incontro tra domanda ed offerta.
Nei casi in cui non sara' possibile individuare alcune
rilevatario, verra' richiesto l'intervento dell'Ente di
intermediazione fondiaria.
Ove l'azienda del cedente fosse costituita da piu' corpi
localizzati in Regioni diverse, il cedente dovra' presentare la
richiesta di contributo nella Regione in cui e' iscritto ai fini
contributivi ed a questa dovranno essere allegate le richieste dei
rilevatari, anche se relative a corpi aziendali situati in altre
Regioni.
Solo in casi particolari, tuttavia, le Regioni e Province Autonome
potranno individuare anche piu' di un rilevatario, in presenza di un
azienda del cedente costituita da un unico corpo di estensione
comunque non inferiore a 50 ettari.
2.4.c DIRITTI E DOVERI DEL RILEVATARIO
L'attuazione del programma di prepensionamento prevede
l'instaurazione di un rapporto del tutto particolare tra cedente e
rilevatario, atteso che il contributo assicurabile al primo risulta
in qualche modo legato ad impegni che ricadono anche sul secondo.
Pertanto, al di la' delle prescrizioni contrattuali che
regolamenteranno il passaggio di possesso dell'azienda tra cedente e
rilevatario, comunque necessarie, si ritiene che l'operativita' del
programma di prepensionamento sara' strettamente legata alle
priorita' che le Amministrazioni regionali e provinciali
attribuiranno alle richieste dei rilevatari.
Come detto, infatti, l'esperienza di altri Paesi in cui la misura
si e' dimostrata particolarmente efficace, l'effetto del
"prepensionamento" verrebbe notevolmente incrementato se allo stesso
si associassero le altre misure strutturali previste dal reg. (CEE)
2328/91, la cui programmazione e' direttamente affidata alle Regioni
e Province Autonome (concessione del premio di primo insediamento in
favore dei giovani agricoltori, finanziamento di un piano di
miglioramento aziendale, incentivazione della tenuta della
contabilita', erogazione dell'indennita' compensativa in favore dei
rilevatari che operano in zone svantaggiate di cui alla Dir. 75/268.
In questo senso, nell'ambito della programmazione delle iniziative
comprese nell'Obiettivo 5a del reg. 2081/93, le Regioni e Province
Autonome sono invitate ad attribuire priorita' assoluta alle
richieste presentate dai rilevatari agricoli, esplicitando a pieno la
propria competenza primaria in materia di attuazione degli interventi
territoriali in agricoltura.
2.5. Rilevatari non agricoli (punto 4.5 programma)
A tale proposito, si ritiene opportuno precisare che le modalita'
di redazione e presentazione del progetto di destinazione
naturalistica, al quale e' subordinata la possibilita'
dell'intervento della figura del rilevatario non agricolo, debbano
essere stabilite dalle Amministrazioni regionali o provinciali
competenti, alle quali e' demandato anche il compito
dell'approvazione dello stesso.
3. AIUTI PREVISTI DAL PROGRAMMA
3.1 Aiuti a favore dei cedenti
Relativamente al punto 5.1.b del programma, si ritiene opportuno
precisare quanto segue:
i cedenti che alla data della domanda hanno gia' maturato il
diritto alla pensione di anzianita' (hanno cioe' versato
contributi corrispondenti ad almeno 35 anni di versamenti) possono
percepire gli aiuti previsti dal programma di prepensionamento
solo nella forma di "indennita' annua".
Il contributo in questo modo erogabile dovra' essere calcolato
sulla base della differenza tra la pensione di anzianita'
corrisposta dall'ente previdenziale e l'indennita' annua calcolata
come al punto 5.1.a.2 del programma.
In presenza di diritto alla pensione di anzianita' gia' maturato,
ma non esercitato in seguito ad un eventuale blocco delle
pensioni, potra' essere erogato l'intero ammontare dell'indennita'
spettante al cedente, solo per il periodo in cui questa non si
cumuli con la pensione gia' maturata ma non ancora erogata.
Se, viceversa, la pensione di anzianita', anche se percepita
successivamente alla data di presentazione di domanda di
prepensionamento, venisse erogata con decorrenza dalla data di
maturazione del diritto, l'indennita' annua dovrebbe essere
calcolata cosi' come previsto al punto 5.1.b del programma.
Relativamente alle pensioni e assegni di invalidita', si ritiene
che debbano operare i medesimi principi sopra enunciati per le
pensioni di anzianita' ed a condizione che lo stato di invalidita'
sia compatibile con l'esercizio dell'attivita' di imprenditore
agricolo a titolo principale. In sostanza, l'indennita' prevista dal
programma di prepensionamento potra' essere erogata, sulla base di
quanto previsto dal punto 5.1.b del programma, solo nei casi di
parziale invalidita', vale a dire nei casi in cui la limitata
riduzione della capacita' lavorativa consente comunque l'esercizio
della professione di IATP.
In caso di morte del cedente, il diritto al percepimento
dell'indennita' annua passa agli eredi, cosi' come da istruttoria
approvata dai competenti Uffici regionali.
3.2 Aiuti a favore dei servizi per lo svolgimento del programma
Gli agenti da utilizzare a tempo pieno per agevolare lo
svolgimento del programma (3 per ogni Regione e P.A. e 5 per la CFPC)
dovranno essere assunti con contratti a tempo determinato, nel
rispetto della legislazione nazionale in vigore.
L'U.E. partecipera' al cofinanziamento di n. 68 agenti, impiegati
nel programma per un periodo massimo di 5 anni, senza ammettere a
rimborso le spese ordinarie delle varie Amministrazioni coinvolte.
Il requisito minimo per l'accesso alla qualifica di agente da
impiegare a supporto dell'attuazione del programma di
prepensionamento e' rappresentato dal possesso di un diploma di
scuola media superiore.
4 Albo territoriale dei cedenti e dei rilevatari
Al fine di agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta dei
terreni che dovranno essere mobilitati con il programma di
prepensionamento predisposto ai sensi del Reg. (CEE) 2079/92, viene
istituito l'albo territoriale dei cedenti e dei rilevatari.
L'albo territoriale dei cedenti e dei rilevatari dovra' essere
costituito su base regionale o provinciale e vi accederanno tramite
domanda i cedenti ed i rilevatari che, pur volendo aderire al
programma di prepensionamento, non sono riusciti a completare la
pratica di prepensionamento a causa della mancanza dell'una o
dell'altra figura.
A tale proposito, per garantire un'attuazione omogenea del
programma su tutto il territorio nazionale, si ritiene opportuno
affidare alla Cassa per la Formazione della Proprieta' Contadina le
funzioni di raccordo tra le Regioni e P.A., nella raccolta e nello
scambio dei dati relativi alle domande presentate.
Le informazioni necessarie alla compilazione dell'albo
territoriale dovranno essere completate dai dati desumibili da tutte
le altre domande presentate ed istruite, al fine di consentire al
MRAAF di esercitare una concreta azione di monitoraggio, cosi' come
previsto dal Reg. (CE) 1404/94.
Tali informazioni potranno essere reperite in sede EIMA, per
quanto concerne le domande liquidabili (complete di cedente e
rilevatario) ed in sede regionale per quelle presentate dal solo
cedente o dal solo rilevatario.
Per agevolare la raccolta e lo scambio delle informazioni tra
Regioni e tra centro e periferia, potra' essere utilizzata la rete
informatica SIAN che, sulla base dello schema di domanda predisposto,
dovra' essere opportunamente adeguata in modo da prevedere la
consultazione dell'albo sia dal centro che dalla periferia e
consentire, di conseguenza, un eventuale incontro tra cedente e
rilevatario localizzati in Regioni diverse.
L'albo territoriale dei cedenti e dei rilevatari dovra' essere
aggiornato mensilmente e con la stessa frequenza potra' essere
pubblicato su riviste specializzate agricole con tiratura sia locale
che nazionale, al fine di estendere al massimo le possibilita' appli-
cative del programma in questione.
Inoltre, nell'ambito del programma di monitoraggio dei risultati
dell'applicazione del programma di prepensionamento ed in relazione
all'istituendo "osservatorio sul mercato fondiario", l'INEA
stabilira' i necessari collegamenti con la CFPC per l'organizzazione
dei flussi informativi.
La Cassa per la Formazione della Proprieta' Contadina, cosi' come
gli Enti regionali abilitati ad operare nel settore
dell'intermediazione fondiaria, nell'ambito dell'attivita'
istituzionale da questi svolta, partecipano altresi' all'attuazione
del programma favorendo, prioritariamente, domande di accorpamento
fondiario presentate da soggetti che intendono aderire al programma
di prepensionamento, sia come cedente che come rilevatario, nonche'
realizzando, ove ritenuto opportuno, programmi di riordino fondiario
cosi' come previsto dall'art. 6, comma 6 del Reg. (CEE) 2079/92.
Su specifica richiesta delle Regioni e P.A., la CFPC puo' anche
essere coinvolta nella fase istruttoria di analisi delle domande di
prepensionamento, possedendo specifica esperienza nell'esecuzione di
perizie e di stime sulle aziende da cedere, nonche' nella eventuale
elaborazione di progetti agricolo-ambientali a carico dei terreni
oggetto di cessione.
5 Rapporto Regioni - EIMA
Contrariamente a quanto stabilito per gli altri regolamenti
costituenti il pacchetto di misure di accompagnamento, per il reg.
(CEE) 2079/92 non si ritiene necessario prevedere un termine per la
presentazione delle domande, anche in conseguenza del fatto che
l'erogazione del premio previsto dal programma non e' condizionata ad
impegni legati all'annata agraria.
Tuttavia, al fine di armonizzare la ricezione delle domande e la
loro analisi da parte dell'EIMA, si ritiene opportuno fornire le
indicazioni di cui al successivo punto 5.1.
5.1 Presentazione delle domande
a) le domande di prepensionamento dovranno essere presentate alle
Regioni o Province Autonome (o ad enti da queste delegati)
utilizzando il modello appositamente prediposto e distribuito
dall'EIMA;
b) le Regioni e Province Autonome, entro la fine di ogni mese,
trasmettono all'EIMA copia delle domande di prepensionamento
ricevute, operando una distinzione tra le domande complete (quelle
con cedente e rilevatario), da quelle presentate dal solo cedente
o dal solo rilevatario;
c) entro la fine del mese successivo a quello di presentazione,
l'EIMA esegue i controlli sulle domande ricevute e trasmette alle
Regioni e P.A. l'esito dei controlli effettuati utilizzando schede
di controllo disponibili anche su base informatica;
d) entro 90 giorni dalla presentazione della domanda (solo per le
domande complete di cedente e di rilevatario), le Regioni e P.A.
completano l'istruttoria, disponendo anche delle schede di
controllo trasmesse dall'EIMA e notificano al beneficiario con
raccomandata l'esito positivo dell'istruttoria preventiva e la
possibilita' di approvare definitivamente la pratica di
prepensionamento.
e) entro 60 giorni successivi alla notifica di cui al precedente
punto d), dovra' essere presentata la documentazione richiesta per
il completamento della pratica di prepensionamento, come il
contratto di compravendita (affitto, comodato, successione, etc)
appositamente registrato, nonche' la documentazione comprovante:
il possesso della qualifica di IATP, l'avvenuto versamento dei
contributi previsti ed ogni altra documentazione richiesta
dall'Amministrazione competente al completamento dell'istruttoria;
f) le Regioni e P.A. entro 30 giorni dalla ricezione della
documentazione definitiva richiesta, trasmettono l'elenco di
liquidazione all'EIMA, sia su base cartacea che su base
informatica;
g) entro 60 giorni dalla ricezione degli elenchi di liquidazione,
l'EIMA eroga le indennita' dovute agli aventi diritto;
h) successivamente all'erogazione delle indennita' di cui al
precedente punto g), verranno effettuati ulteriori controlli, da
parte del Corpo Forestale dello Stato ed, eventualmente, da parte
dell'EIMA, attraverso la banca dati dell'anagrafe tributaria.
6 Documentazione da allegare
6.1 Al momento della presentazione della domanda
- dichiarazione del cedente relativa alla volonta' di cedere tutte
le superfici costituenti l'azienda agricola, nonche' attestanti il
possesso dei terreni da cedere (tante quante sono le figure
economiche che vantano diritti sui beni da cedere);
dichiarazione del rilevatario attestante la volonta' di subentrare
al cedente alle condizioni pattuite e la forma di passaggio di
possesso prescelta;
- dichiarazione attestante: il possesso della qualifica di IATP
l'avvenuto versamento dei contributi
minimi previsti
- nel caso la domanda venga presentata dal solo rilevatario, oltre
all'allegato "B" relativo alla "DICHIARAZIONE DEL RILEVATARIO",
dovra' comunque essere utilizzato anche il modello base "Quadro A
- AZIENDA DEL CEDENTE" (barrando le parti che non interessano), in
quanto solo su tale modello e' riportato il codice numerico che
permette l'identificazione della pratica.
6.2 Entro 60 giorni dalla notifica di cui al precedente punto 5.1.d
- tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
dichiarari in domanda;
- copia del contratto del passaggio di possesso dei terreni oggetto
di transazione opportunamente registrato;
- ogni documento attestante diritti e doveri da esercitare sui
terreni oggetto di transazione (eventuali quote produttive,
obblighi derivanti dall'adesione a precedenti regimi di aiuti,
etc.);
- ogni altro documento richiesto dall'ufficio istruttore.
7 Controlli e sanzioni
Oltre ai controlli previsti in fase istruttoria portati a termine
dalle Regioni e Province Autonome, o da Enti da queste delegati,
verranno effettuati controlli successivamente all'erogazione dei
premi, ai fini dell'applicazione della legge 898/86, nonche' di ogni
altro dispositivo in materia sanzionatoria successivamente diramato.
8 Norme generali
8.1 Decorrenza aiuto
L'aiuto previsto dal programma di prepensionamento verra' erogato
solo successivamente al perfezionamento della pratica (cessione
azienda) e decorre dalla data in cui il cedente e' in grado di
dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal programma e,
comunque, non anteriormente alla data di presentazione della
domanda di prepensionamento; questo anche se la procedura
amministrativa che porta all'erogazione del premio si dovesse
concludere negli anni successivi a quello in cui e' stata
presentata la domanda.
8.1.a Nel caso il premio da erogare fosse previsto nella forma di
indennita' annua, per periodi inferiori all'anno, l'indennita'
viene calcolata secondo le seguente formula:
A x B
-------
12
dove A = Aiuto annuo previsto; B = numero di mesi (o frazione di
mese) di possesso dei requisiti previsti.
Il criterio appena esposto si applica per calcolare l'indennita'
annua da erogare al cedente sia nel primo che nell'ultimo anno di
prepensionamento.
8.1.b. Il procedimento descritto al precedente punto 8.1.a, si
applica anche per il calcolo degli aiuti in favore dei
servizi per lo svolgimento del programma e degli altri aiuti
erogati nella forma di "indennita' annua".
8.2 Tassi di conversione dell'ECU
Le domande di prepensionamento dovranno essere liquidate
applicando il tasso di conversione dell'ECU in vigore il 1 gennaio
dell'anno da cui decorre il diritto alla percezione del premio, sulla
base di quanto previsto al precedente punto 8.1.
Pertanto, il tasso di conversione da utilizzare sara':
anno 1993 1 ECU = 2.087 lire
anno 1994 1 ECU = 2.264,19 lire
anno 1995 1 ECU = 2.383,42 lire
Per gli anni successivi, il MRAAF provvedera' a comunicare entro
il 31 gennaio di ogni anno, il corrispondente tasso di conversione
dell'ECU da utilizzare per liquidare le domande di prepensionamento,
anche in relazione alle disposizioni che verranno impartite dalla
Commissione Europea in seguito all'entrata in vigore del reg. (CE)
150/95.
Nel caso in cui il premio previsto dal programma di
prepensionamento venga erogato nella forma di indennita' annua, il
tasso di conversione da utilizzare per ogni annualita' sara' quello
in vigore il 1 gennaio dell'anno in cui l'annualita' si riferisce.
I requisiti contributivi e di eta' riportati nel programma di
prepensionamento e nella presente circolare sono soggetti a modifiche
in seguito alla revisione della legislazione nazionale in materia
pensionistica, tutt'ora in corso.
Potranno essere ammesse a cofinanziamento tutte le domande
presentate alle Regioni e Province Autonome a far data dal 8 novembre
1993, purche' in linea con le disposizioni diramate con la presente
circolare.
Le domande di prepensionamento potranno essere accettate dalle
varie Regioni e Province Autonome sino al 31.12.1997.
Il Ministro: LUCHETTI
Registrato alla Corte dei conti, il 7 giugno 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 153