IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
   Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
   Visto il regio decreto 20 giugno 1935,  n.  1071  -  modifiche  ed
aggiornamenti  al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
   Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652  -  disposizioni
sull'ordinamento universitario - e successive modificazioni;
   Vista  la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia
di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione al
Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca  scientifica     e
tecnologica;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul  pi-
ano triennale di sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione del pi-
ano quadriennale 1986-90;
   Vista  la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
   Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - determinazione degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
   Considerata  l'opportunita'  di  procedere  alla  revisione  degli
ordinamenti  didattici  delle  scuole di specializzazione del settore
medico;
   Uditi i pareri  del  Consiglio  universitario  nazionale  espressi
nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del
15 giugno e del 15 settembre 1994;
    Sentita   la   federazione  nazionale  degli  ordini  dei  medici
chirurghi e odontoiatri;
     Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I,  allegata  al
regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni
ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella  XLV/1,  la  tabella
XLV/2   recante   gli   ordinamenti   didattici   delle   scuole   di
specializzazione del settore medico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   All'elenco delle lauree e diplomi di cui alla tabella  I,  annessa
al   regio   decreto   30   settembre  1938,  n.  1652  e  successive
modificazioni ed integrazioni sono aggiunti  i  seguenti  diplomi  di
specializzazione:
     diploma di spec.ne in anatomia patologica;
     diploma di spec.ne in cardiochirurgia;
     diploma di spec.ne in cardiologia;
     diploma di spec.ne in chirurgia generale;
     diploma di spec.ne in chirurgia maxillo-facciale;
     diploma di spec.ne in chirurgia pediatrica;
     diploma di spec.ne in chirurgia plastica e ricostruttiva;
     diploma di spec.ne in chirurgia toracica;
     diploma di spec.ne in ematologia;
     diploma di spec.ne in gastroenterologia;
     diploma di spec.ne in ginecologia ed ostetricia;
     diploma di spec.ne in igiene e medicina preventiva;
     diploma di spec.ne in malattie infettive;
     diploma di spec.ne in medicina del lavoro;
     diploma di spec.ne in medicina fisica e riabilitazione;
     diploma di spec.ne in medicina nucleare;
     diploma di spec.ne in medicina tropicale;
     diploma di spec.ne in microbiologia e virologia;
     diploma di spec.ne in neurochirurgia;
     diploma di spec.ne in neurologia;
     diploma di spec.ne in neuropsichiatria infantile;
     diploma di spec.ne in oftalmologia;
     diploma di spec.ne in oncologia;
     diploma di spec.ne in ortopedia e traumatologia;
     diploma di spec.ne in otorinolaringoiatria;
     diploma di spec.ne in patologia clinica;
     diploma di spec.ne in pediatria;
     diploma di spec.ne in psichiatria;
     diploma di spec.ne in urologia.