Art. 3. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, i competenti organi accademici delle universita' procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento delle scuole di specializzazione del settore medico, gia' attivate ai sensi del precedente ordinamento, in conformita' alle disposizioni di cui alla tabella XLV/2, allegata al presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 maggio 1995 Il Ministro: SALVINI Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1995 Registro n. 1 Universita', foglio n. 77