Art. 3.
   Entro  un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, i
competenti organi accademici delle universita' procederanno, ai sensi
dell'art. 11, comma 1, della legge  19  novembre  1990,  n.  341,  ad
avviare   le   procedure   per   il  riordinamento  delle  scuole  di
specializzazione del settore  medico,  gia'  attivate  ai  sensi  del
precedente  ordinamento, in conformita' alle disposizioni di cui alla
tabella XLV/2, allegata al presente decreto.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 maggio 1995
                                                 Il Ministro: SALVINI
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1995
Registro n. 1 Universita', foglio n. 77