Art. 3.
                  Uffici relazioni con il pubblico
  1. All'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  dopo  il  comma 5, sono
aggiunti i seguenti:
  " (( 5-bis )).  Il responsabile dell'ufficio per le  relazioni  con
il  pubblico  e  il  personale  da  lui  indicato  possono promuovere
iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche,
al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione ((
e  all'accelerazione  ))  delle  procedure  e  all'incremento   delle
modalita'   di   accesso  informale  alle  informazioni  in  possesso
dell'amministrazione (( e ai documenti amministrativi. ))
   ((   5-ter   )).      L'organo   di   vertice    della    gestione
dell'amministrazione     o     dell'ente     verifica     l'efficacia
dell'applicazione delle iniziative di cui al  comma  5-bis,  ai  fini
dell'inserimento  della verifica positiva nel fascicolo personale del
dipendente.  Tale  riconoscimento  costituisce  titolo  autonomamente
valutabile  in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del
dipendente.  Gli  organi  di  vertice   trasmettono   le   iniziative
riconosciute  ai  sensi  del  presente  comma  al  Dipartimento della
funzione pubblica, ai fini di  una  adeguata  pubblicizzazione  delle
stesse.   Il   Dipartimento   annualmente   individua   le  forme  di
pubblicazione.
   (( 5-quater )) . Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter,  a
decorrere  dal  1  luglio  1997,  sono  estese  a  tutto il personale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche.".
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 29/1993
          (Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 7
          del  D.Lgs.  23  dicembre  1993, n. 546, poi modificato dal
          decreto qui pubblicato:
             "Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico).  -  1.  Le
          amministrazioni  pubbliche,  al  fine di garantire la piena
          attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241,  individuano,
          nell'ambito  della  propria  struttura e nel contesto della
          ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31,  uffici  per
          le relazioni con il pubblico.
             2.   Gli   uffici  per  le  relazioni  con  il  pubblico
          provvedono  anche   mediante   l'utilizzo   di   tecnologie
          informatiche:
               a)   al   servizio   all'utenza   per   i  diritti  di
          partecipazione di cui al capo  III  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241;
               b)  all'informazione  all'utenza  relativa agli atti e
          allo stato dei procedimenti;
               c)   alla   ricerca   ed   analisi   finalizzate  alla
          formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
          aspetti  organizzativi  e  logistici   del   rapporto   con
          l'utenza.
             3.  Agli  uffici  per le relazioni con il pubblico viene
          assegnato, nell'ambito delle  attuali  dotazioni  organiche
          delle   singole   amministrazioni,   personale  con  idonea
          qualificazione e con elevata capacita'  di  avere  contatti
          con  il  pubblico,  eventualmente  assicurato  da  apposita
          formazione.
             4. Al fine di assicurare  la  conoscenza  di  normative,
          servizi   e   strutture,   le   amministrazioni   pubbliche
          programmano  ed  attuano  iniziative  di  comunicazione  di
          pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
          Stato,   per   l'attuazione  delle  iniziative  individuate
          nell'ambito delle  proprie  competenze,  si  avvalgono  del
          Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  quale  struttura
          centrale   di   servizio,   secondo  un  piano  annuale  di
          coordinamento del fabbisogno  di  prodotti  e  servizi,  da
          sottoporre  all'approvazione  del  Presidente del Consiglio
          dei Ministri.
             5. Per le comunicazioni previste dalla  legge  7  agosto
          1990,  n.    241,  non  si  applicano  le norme vigenti che
          dispongono la tassa a carico del destinatario.
             5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con
          il  pubblico  e  il  personale  da  lui  indicato   possono
          promuovere  iniziative  volte,  anche con il supporto delle
          procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il
          pubblico,   alla   semplificazione   delle   procedure    e
          all'incremento  delle  modalita'  di accesso informale alle
          informazioni in possesso dell'amministrazione.
             5-ter.           L'organo  di  vertice  della   gestione
          dell'amministrazione   o   dell'ente  verifica  l'efficacia
          dell'applicazione delle iniziative di cui al  comma  5-bis,
          ai   fini  dell'inserimento  della  verifica  positiva  nel
          fascicolo personale  del  dipendente.  Tale  riconoscimento
          costituisce  titolo  autonomamente  valutabile  in concorsi
          pubblici e nella progressione in carriera  del  dipendente.
          Gli   organi   di   vertice   trasmettono   le   iniziative
          riconosciute ai sensi del presente  comma  al  Dipartimento
          della   funzione   pubblica,   ai   fini  di  una  adeguata
          pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento  annualmente
          individua le forme di pubblicazione.
             5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter,
          a  decorrere  dal  1  luglio  1997,  sono estese a tutto il
          personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.".
             La legge n. 241/1990, sopracitata, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi".  Il capo III della
          predetta legge (articoli 7-13) tratta dalla  partecipazione
          al procedimento amministrativo.