Art. 3-bis.
                        Conferenza di servizi
(( 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto    ))
(( 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, e'     ))
(( inserito il seguente:                                           ))
(( "2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si            ))
(( applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata  ))
(( ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di      ))
(( amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la           ))
(( conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,   ))
(( dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse        ))
(( pubblico prevalente".                                           ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  14  della  legge  n.
          241/1990   (Nuove   norme   in   materia   di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24
          dicembre 1993, n. 537, e dal decreto qui pubblicato:
             "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
          contestuale  di  vari  interessi  pubblici  coinvolti in un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          indi'ce di regola una conferenza di servizi.
             2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
          l'amministrazioneprocedente    debba    acquisire   intese,
          concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di  altre
          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti  i  concerti,  le intese, i nullaosta e gli assensi
          richiesti.
              2-bis.   Qualora   nella   conferenza   sia    prevista
          l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta,
          le  relative  determinazioni  possono  essere  assunte  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri. Tali  determinazioni  hanno  il
          medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita'
          in sede di conferenza di servizi.
            2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 2 e 2-bis si
          applicano  anche  quando  l'attivita'   del   privato   sia
          subordinata  ad  atti  di consenso, comunque denominati, di
          competenza di amministrazioni pubbiche diverse.  In  questo
          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
          dell'interesse pubblico prevalente.
             3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          la quale, regolarmente  convocata,  non  abbia  partecipato
          alla    conferenza   o   vi   abbia   partecipato   tramite
          rappresentanti  privi  della   competenza   ad   esprimerne
          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla
          data   di    ricevimento    della    comunicazione    delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
             4. Le disposizioni di cui al comma 3  non  si  applicano
          alle   amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".