Art. 3-quinquies.
                       Conclusione di accordi
(( 1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il   ))
(( comma 1, e' inserito il seguente:                               ))
((    "1-bis.    Al fine di favorire la conclusione degli accordi  ))
(( di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo'        ))
(( predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente ))
(( o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed         ))
(( eventuali controinteressati".                                   ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  11  della  legge  n.
          241/1990, piu' volte citata, come sopra modificato:
             "Art.  11.  -  1.  In  accoglimento  di  osservazioni  e
          proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione
          procedente puo' concludere, senza pregiudizio  dei  diritti
          dei  terzi,  e  in ogni caso nel perseguimento del pubblico
          interesse,  accordi  con  gli  interessati   al   fine   di
          determinare  il  contenuto  discrezionale del provvedimento
          finale  ovvero,  nei  casi   previsti   dalla   legge,   in
          sostituzione di questo.
             1-bis.  Al fine di favorire la conclusione degli accordi
          di cui al comma 1, il responsabile  del  procedimento  puo'
          predisporre   un   calendario   di   incontri  cui  invita,
          separatamente  o  contestualmente,  il   destinatario   del
          provvedimento ed eventuali controinteressati.
             2.  Gli  accordi  di  cui  al  presente articolo debbono
          essere stipulati, a pena di  nullita',  per  atto  scritto,
          salvo   che  la  legge  disponga  altrimenti.  Ad  essi  si
          applicano, ove non diversamente previsto,  i  principi  del
          codice  civile  in  materia  di obbligazioni e contratti in
          quanto compatibili.
             3.  Gli  accordi  sostitutivi  di   provvedimenti   sono
          soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
             4.   Per   sopravvenuti  motivi  di  pubblico  interesse
          l'amministrazione  recede   unilateralmente   dell'accordo,
          salvo  l'obbligo  di  provvedere  alla  liquidazione  di un
          indennizzo   in   relazione   agli   eventuali   pregiudizi
          verificatisi in danno del privato.
             5. Le controversie in materia di formazione, conclusione
          ed  esecuzione  degli  accordi  di cui al presente articolo
          sono riservate alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
          amministrativo".