Art. 4. Comunicazione per mobilita' regionale e trasferimento di dipendente pubblico eccedente 1. Nel comma 14, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "possono parimenti dare comunicazioni di tale vacanze" sono sostituite dalle seguenti: "danno parimenti comunicazioni di tali vacanze". 2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente puo' essere trasferito, previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima. 3. Il cinquanta per cento dei posti resisi liberi per cessazioni dal servizio dal 1 settembre 1993 e' riservato ai trasferimenti per mobilita' del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Riferimenti normativi: - La legge n. 724/1994 reca misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Si trascrive il testo dei commi 6, 7 e 8 (richiamati dal comma 9), del citato comma 9 e del comma 14 (come sopra modificato) del relativo art. 22: "6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette. 7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatta eccezione per la mobilita' che puo' avvenire per la copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di mobilita' nelle amministrazioni pubbliche. Il personale docente di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado in soprannumero o appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive puo' essere utilizzato, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, negli istituti di istruzione secondaria superiore per il sostegno ai portatori di handicap purche' risulti in possesso del prescritto titolo di specializzazione. 8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1 gennaio 1992, la cui validita' e' prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale. 9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle amministrazioni di cui all'art. 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di organici e di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995-96 e 1996-97 i criteri di programmazione delle nuove nomine in ruolo del personale docente sono determinati con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto art. 4, in modo tale da contenere le assunzioni del personale docente sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalita' di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1994, entro il limite del 50 per cento delle predette dotazioni. 10-13. (Omissis). 14. Fermo restando quanto disposto dall'art. 24, comma 9, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, gli enti locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non ricopribili con la riammissione di proprio personale messo in mobilita' danno parimenti comunicazioni di tali vacanze alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilita' di ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilita' da altri enti della regione. Qualora non risultasse possibile, entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione, operare tali trasferimenti, detti enti possono procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con facolta' di riservare una quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a concorso a dipendenti gia' in servizio presso gli enti medesimi. In deroga ad ogni contraria disposizione, la quota del 25 per cento puo' essere superata fino a concorrenza del numero totale di posti vacanti in organico per i concorsi a posti della qualifica di dirigente. Per tali concorsi si applicano le disposizioni concernenti le prove, i requisiti per l'ammissione e le commissioni di concorso di cui all'art. 19, comma 2, ultima parte, all'art. 19, comma 3, ed agli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439".