Art. 4.
        Comunicazione per mobilita' regionale e trasferimento
                  di dipendente pubblico eccedente
  1.  Nel  comma  14,  primo periodo, dell'articolo 22 della legge 23
dicembre  1994,  n.  724,  le   parole:   "possono   parimenti   dare
comunicazioni di tale vacanze" sono sostituite dalle seguenti: "danno
parimenti comunicazioni di tali vacanze".
  2.  Con  decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del tesoro, il  dipendente  pubblico  eccedente  puo'
essere   trasferito,   previo   suo   assenso,   in   altra  pubblica
amministrazione a richiesta di quest'ultima.
  3. Il cinquanta per cento dei posti resisi  liberi  per  cessazioni
dal  servizio  dal 1 settembre 1993 e' riservato ai trasferimenti per
mobilita' del personale dipendente dalle  amministrazioni  pubbliche,
fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 9, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
 
          Riferimenti normativi:
             -  La legge n. 724/1994 reca misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica. Si trascrive il testo dei commi  6,
          7  e  8  (richiamati dal comma 9), del citato comma 9 e del
          comma 14 (come sopra modificato) del relativo art. 22:
             "6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non
          sono definite le dotazioni organiche  previa  verifica  dei
          carichi  di  lavoro,  e' fatto divieto alle amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
          modificazioni e  integrazioni,  di  assumere  personale  di
          ruolo   ed  a  tempo  indeterminato,  ivi  compreso  quello
          appartenente alle categorie protette.
             7. Successivamente al  30  giugno  1995  e  fino  al  31
          dicembre  1997,  ferme restando le disposizioni di cui agli
          articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1994,  n.  676,
          si  applicano  le disposizioni contenute nell'art. 3, comma
          8, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  fatta  eccezione
          per  la mobilita' che puo' avvenire per la copertura del 50
          per cento dei  posti  resisi  vacanti  per  cessazioni  dal
          servizio.  Continuano  ad  applicarsi  le  norme vigenti in
          materia di mobilita' nelle  amministrazioni  pubbliche.  Il
          personale  docente  di  ruolo nelle scuole di ogni ordine e
          grado  in  soprannumero  o  appartenente   alle   dotazioni
          organiche  aggiuntive  puo'  essere  utilizzato, secondo le
          modalita'  previste  dalle  vigenti   disposizioni,   negli
          istituti di istruzione secondaria superiore per il sostegno
          ai  portatori di  handicap  purche' risulti in possesso del
          prescritto titolo di specializzazione.
             8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate
          nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e  a  tempo
          indeterminato,   esclusivamente   in   applicazione   delle
          disposizioni del presente articolo, anche  utilizzando  gli
          idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo
          competente a decorrere dal 1 gennaio 1992, la cui validita'
          e' prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre 1997,
          in  relazione  all'attuazione  dell'articolo  89  del testo
          unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
          speciale  per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,  n.  670,
          possono  essere  banditi  concorsi  e attuate assunzioni di
          personale  per  i  ruoli   locali   delle   amministrazioni
          pubbliche  nella  provincia  di  Bolzano,  nei limiti delle
          dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
            9. Le disposizioni di cui ai  commi  6,  7  e  8  non  si
          applicano   al   personale  delle  amministrazioni  di  cui
          all'art. 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,
          nonche'  al  personale del Corpo di polizia penitenziaria e
          del Corpo forestale  dello  Stato.  Per  il  personale  del
          comparto  scuola  continuano  ad applicarsi le disposizioni
          contenute nell'art. 4 della  legge  24  dicembre  1993,  n.
          537,  in  materia di organici e di assunzione del personale
          di ruolo e non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995-96  e
          1996-97  i  criteri di programmazione delle nuove nomine in
          ruolo del personale docente sono determinati con il decreto
          interministeriale previsto dal comma 15 del  suddetto  art.
          4,  in  modo  tale da contenere le assunzioni del personale
          docente sui posti delle  dotazioni  organiche  provinciali,
          preordinate  alle  finalita'  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto interministeriale 15 aprile 1994, pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  155  del  5  luglio 1994, entro il
          limite del 50 per cento delle predette dotazioni.
             10-13. (Omissis).
            14. Fermo restando quanto disposto dall'art. 24, comma 9,
          lettera  a),  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.   66,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,
          n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, gli enti
          locali della regione, che hanno dichiarato  il  dissesto  e
          che  abbiano ottenuto l'approvazione della pianta organica,
          del piano di risanamento e del bilancio riequilibrato,  nei
          quali  vi  siano  posti vacanti in organico non ricopribili
          con la riammissione di proprio personale messo in mobilita'
          danno  parimenti  comunicazioni  di   tali   vacanze   alla
          Presidenza  del  Consiglio  -  Dipartimento  della funzione
          pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la  procedura
          di  mobilita' di ufficio, di dipendenti di identico livello
          posti in mobilita' da altri enti della regione. Qualora non
          risultasse possibile, entro  novanta  giorni  dall'avvenuta
          comunicazione,   operare  tali  trasferimenti,  detti  enti
          possono procedere alla copertura dei posti vacanti mediante
          concorsi pubblici con facolta' di riservare una  quota  non
          superiore  al  25  per  cento  dei posti messi a concorso a
          dipendenti gia' in servizio presso gli  enti  medesimi.  In
          deroga  ad ogni contraria disposizione, la quota del 25 per
          cento puo' essere superata fino a  concorrenza  del  numero
          totale  di posti vacanti in organico per i concorsi a posti
          della  qualifica  di  dirigente.  Per  tali   concorsi   si
          applicano le disposizioni concernenti le prove, i requisiti
          per  l'ammissione  e  le  commissioni  di  concorso  di cui
          all'art. 19, comma 2, ultima parte, all'art. 19,  comma  3,
          ed  agli  articoli  3  e  20 del decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439".