Art. 4-ter.
                     Pareri resi dall'Autorita'
        di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
(( 1. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.    ))
(( 39, e' sostituito dal seguente:                                 ))
(( "Art. 8. - 1. L'Autorita' esprime parere obbligatorio sugli     ))
(( schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e       ))
(( servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per       ))
(( quanto concerne la congruita' tecnico-economica, qualora il     ))
(( valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei     ))
(( limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio   ))
(( decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come rivalutati da           ))
(( successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di ))
(( Stato e' obbligatoria oltre detti limiti ed e' in tali casi     ))
(( formulata direttamente dall'Autorita'. La richiesta di parere   ))
(( al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere ))
(( rilasciato dall'Autorita'.                                      ))
(( 2. Il parere dell'Autorita' e' reso entro il termine di         ))
(( sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si    ))
(( applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto ))
(( 1990, n. 241".                                                  ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Il D.Lgs.  n.  39/1993  reca:  "Norme  in  materia  di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          legge 23 ottobre 1992, n.  421".
             - Gli articoli 5, 6, 8 e 9 del R.D. n. 2440/1923  (Nuove
          disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio e sulla
          contabilita' generale dello Stato) cosi' recitano:
             "Art.  5.  -  I  progetti  di  contratti  devono  essere
          comunicati  al  Consiglio  di  Stato, per averne il parere,
          quando l'importo previsto superi le lire 600.000.000 se  si
          tratta  di  contratti da stipularsi dopo pubblici incanti o
          le  lire  300.000.000  se  da   stipularsi   dopo   privata
          licitazione o nel modo di cui al precedente art. 4.
             Il  Consiglio  di  Stato  dara'  il  parere, tanto sulla
          regolarita'  del  contratto,   quanto   sulla   convenienza
          amministrativa,  al  quale  uopo  gli  saranno  forniti dai
          ministeri i documenti, le giustificazioni e le notizie  che
          riterra' di chiedere.
             Il  parere  del  Consiglio  di Stato sara' dal ministero
          comunicato alla Corte dei conti a corredo  del  decreto  di
          approvazione  del  contratto,  del  quale  viene chiesta la
          registrazione.
             Per ragioni di evidente urgenza, prodotte da circostanze
          non  prevedibili,  da  farsi  risultare  nel   decreto   di
          approvazione   del   contratto,   potranno  comunicarsi  al
          Consiglio di Stato, prima  dell'approvazione  ministeriale,
          in   luogo   dei   progetti  di  contratti,  i  verbali  di
          aggiudicazione o gli schemi di contratto sottoscritti dalla
          parte".
             "Art.   6.   -  Qualora,  per  speciali  ed  eccezionali
          circostanze,  che  dovranno  risultare   nel   decreto   di
          approvazione  del  contratto,  non possano essere utilmente
          seguite  le  forme  indicate  negli  articoli  3  e  4,  il
          contratto potra' essere concluso a trattativa privata.
             Se  l'importo  previsto  superi  le  lire 150.000.000 il
          progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art.
          5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta
          contraente  sara',   ai   sensi   dell'articolo   medesimo,
          comunicato al Consiglio di Stato per il parere".
             "Art.  8.  -  I  servizi  che per la loro natura debbono
          farsi in economia sono  determinati  e  retti  da  speciali
          regolamenti  approvati  con decreto reale previo parere del
          Consiglio di Stato.
             Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi
          in economia, in base ad  autorizzazione  data  con  decreto
          motivato   del   Ministro,   servizi   non   preveduti  dai
          regolamenti. Sara' in tal  caso  sentito  il  Consiglio  di
          Stato, ove l'importo superi le lire 60.000.000".
             "Art.  9.  -  Qualora, nella esecuzione di un contratto,
          pel quale non sia intervenuto il parere  del  Consiglio  di
          Stato,  sorga  la  necessita' di arrecarvi mutamenti che ne
          facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati negli
          articoli 5, 6 e  7  prima  che  si  provveda  al  pagamento
          finale, dovranno gli atti relativi comunicarsi al Consiglio
          di Stato per il parere.
             Se  trattasi  di  spese  in  economia  gli atti dovranno
          comunicarsi  al  Consiglio  di  Stato,   quando   l'importo
          preveduto  in  cifra non eccedente le lire 60.000.000 venga
          nel fatto a superare tale somma".
             I limiti di somma di cui agli articoli  sopra  riportati
          sono  stati cosi' elevati dall'art. 20, comma 4, del D.P.R.
          20 aprile 1994, n.   367, con assorbimento  dei  precedenti
          aumenti.
             -  Il  testo  dell'art. 16 della legge n. 241/1990, piu'
          volte richiamata, e' il seguente:
             "Art.  16.  -  1.  Ove  debba  essere  obbligatoriamente
          sentito  un  organo  consultivo,  questo  deve  emettere il
          proprio parere entro il termine prefissato da  disposizioni
          di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
             2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
          comunicato  il  parere  o  senza  che  l'organo adito abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie,   e'   in   facolta'
          dell'amministrazione      richiedente      di     procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere.
             3. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano  in  caso di pareri che debbano essere rilasciati
          da  amministrazioni  preposte   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
             4.  Nel  caso  in cui l'organo adito abbia rappresentato
          esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita',  dovuta  alla
          natura  dell'affare,  di  rispettare il termine generale di
          cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia  a  decorrere,  per
          una  sola  volta,  dal  momento  della  ricezione,  da pare
          dell'organo  stesso,  delle   notizie   o   dei   documenti
          richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
             5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni,
          il  dispositivo  e' comunicato telegraficamente o con mezzi
          telematici.
             6.  Gli  organi  consultivi  dello  Stato  predispongono
          procedure  di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
          loro richiesti".