Art. 4-ter. Pareri resi dall'Autorita' di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (( 1. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. )) (( 39, e' sostituito dal seguente: )) (( "Art. 8. - 1. L'Autorita' esprime parere obbligatorio sugli )) (( schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e )) (( servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per )) (( quanto concerne la congruita' tecnico-economica, qualora il )) (( valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei )) (( limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio )) (( decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come rivalutati da )) (( successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di )) (( Stato e' obbligatoria oltre detti limiti ed e' in tali casi )) (( formulata direttamente dall'Autorita'. La richiesta di parere )) (( al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere )) (( rilasciato dall'Autorita'. )) (( 2. Il parere dell'Autorita' e' reso entro il termine di )) (( sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si )) (( applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto )) (( 1990, n. 241". ))
Riferimenti normativi: - Il D.Lgs. n. 39/1993 reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Gli articoli 5, 6, 8 e 9 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) cosi' recitano: "Art. 5. - I progetti di contratti devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 600.000.000 se si tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti o le lire 300.000.000 se da stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui al precedente art. 4. Il Consiglio di Stato dara' il parere, tanto sulla regolarita' del contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti dai ministeri i documenti, le giustificazioni e le notizie che riterra' di chiedere. Il parere del Consiglio di Stato sara' dal ministero comunicato alla Corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, del quale viene chiesta la registrazione. Per ragioni di evidente urgenza, prodotte da circostanze non prevedibili, da farsi risultare nel decreto di approvazione del contratto, potranno comunicarsi al Consiglio di Stato, prima dell'approvazione ministeriale, in luogo dei progetti di contratti, i verbali di aggiudicazione o gli schemi di contratto sottoscritti dalla parte". "Art. 6. - Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potra' essere concluso a trattativa privata. Se l'importo previsto superi le lire 150.000.000 il progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente sara', ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al Consiglio di Stato per il parere". "Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato. Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sara' in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le lire 60.000.000". "Art. 9. - Qualora, nella esecuzione di un contratto, pel quale non sia intervenuto il parere del Consiglio di Stato, sorga la necessita' di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati negli articoli 5, 6 e 7 prima che si provveda al pagamento finale, dovranno gli atti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il parere. Se trattasi di spese in economia gli atti dovranno comunicarsi al Consiglio di Stato, quando l'importo preveduto in cifra non eccedente le lire 60.000.000 venga nel fatto a superare tale somma". I limiti di somma di cui agli articoli sopra riportati sono stati cosi' elevati dall'art. 20, comma 4, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, con assorbimento dei precedenti aumenti. - Il testo dell'art. 16 della legge n. 241/1990, piu' volte richiamata, e' il seguente: "Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da pare dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza. 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti".