Art. 5.
              Intervento straordinario nel Mezzogiorno
                        e nelle aree depresse
  1. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento,  programmazione
e  vigilanza  sul  completamento  dell'intervento  straordinario  nel
Mezzogiorno e  sul  complesso  dell'azione  dell'intervento  pubblico
nelle  aree  depresse,  attribuiti  al  Ministro del bilancio e della
programmazione economica dal decreto legislativo 3  aprile  1993,  n.
96, e successive modificazioni e integrazioni, ed anche ai fini della
presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 6 del
decreto-legge  24  aprile 1995, n. 123, le amministrazioni competenti
agli interventi sono tenute a presentare al Ministero del bilancio  e
della  programmazione  economica, entro il 30 giugno e il 30 dicembre
di  ogni  anno,  una  relazione  particolareggiata  sullo  stato   di
attuazione degli interventi stessi.
  2.  Nel caso di mancata attuazione degli interventi di cui al comma
1, nei termini previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione  economica,
sentita  l'amministrazione  interessata,  nomina un commissario (( ad
acta )) che provvede in sostituzione, avvalendosi dei servizi e delle
strutture organizzative  dell'amministrazione  procedente  ovvero  di
altre amministrazioni pubbliche.
 
          Riferimenti normativi:
             -   Il   D.Lgs.  n.  96/1993  reca:  "Trasferimento  dei
          soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari  nel
          Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello sviluppo del
          Mezzogiorno, in  attuazione  dell'art.  3  della  legge  19
          dicembre 1992, n. 488".
             -  Il  D.L.  n.  123/1995,  non  convertito in legge per
          decorrenza  dei  termini  costituzionali,   recava   misure
          dirette  ad  accelerare  il  completamento degli interventi
          pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree
          depresse. Detto decreto e' stato  sostituito  dal  D.L.  23
          giugno  1995,  n. 244, in corso di conversione in legge, il
          cui  art.  7  (del  quale  se  ne   trascrive   il   testo)
          sostituisce,   con  identica  formulazione,  l'art.  6  del
          decreto legge non convertito:
             "Art. 7 (Relazione  al  Parlamento).  -  1.  Il  Governo
          riferisce  annualmente  al  Parlamento  sui  criteri  e sui
          parametri  statistico-economici  in  base  ai   quali,   in
          conformita'  delle  decisioni adottate dell'Unione europea,
          sono individuate le aree oggetto di interventi agevolativi.
          Il Governo riferisce altresi' al Parlamento,  in  occasione
          della   presentazione   della   relazione   previsionale  e
          programmatica,    sull'andamento    e     sui     risultati
          dell'intervento  ordinario  nelle  aree  depresse di cui al
          decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1992, n. 488, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  nei  territori
          degli  obiettivi 1, 2 e 5 b e in quelli ammessi alla deroga
          dell'articolo 92, terzo comma, del trattato di Roma e sulle
          relative spese effettuate".