Art. 5-bis.
            Corsi-concorsi banditi dalla Scuola superiore
                   della pubblica amministrazione
(( 1. I corsi-concorsi previsti dall'articolo 28 del decreto       ))
(( legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni  ))
(( ed integrazioni, sono banditi annualmente dalla Scuola          ))
(( superiore della pubblica amministrazione sulla base dei posti   ))
(( da coprire, annualmente determinati con decreto del Presidente  ))
(( del Consiglio dei Ministri.                                     ))
(( 2. Le spese relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1        ))
(( previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  ))
(( 21 aprile 1994, n. 439, sono a carico della Scuola superiore    ))
(( della pubblica amministrazione.                                 ))
(( 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,   ))
(( valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1996 e in lire 17       ))
(( miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante       ))
(( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini   ))
(( del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato ))
(( di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,         ))
(( parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla         ))
(( Presidenza del Consiglio dei Ministri.                          ))
(( 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con      ))
(( propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.            ))
(( 5. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo          ))
(( 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed           ))
(( integrazioni, e' sostituito dal seguente:                       ))
(( "4. Il corso ha la durata massima di due anni ed e' seguito,    ))
(( previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre ))
(( di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private,     ))
(( nonche' presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo   ))
(( di applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti  ))
(( messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un ))
(( esame-concorso finale".                                         ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 28 del D.Lgs. n. 29/1993
          (Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge  23  ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art.
          15 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, poi modificato  dal
          decreto qui pubblicato:
             "Art.  28  (Accesso  alla  qualifica di dirigente). - 1.
          L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
          statali,  anche  ad  ordinamento  autonomo,   comprese   le
          istituzioni   universitarie,  e  negli  enti  pubblici  non
          economici, ad eccezione  del  personale  con  qualifica  di
          ricercatore  e  di tecnologo delle istituzioni e degli enti
          di ricerca e  sperimentazione,  avviene  per  concorso  per
          esami  indetto  dalle  singole  amministrazioni, ovvero per
          corso-concorso  selettivo  di  formazione  presso la Scuola
          superiore della pubblica  amministrazione.  L'accesso  alle
          qualifiche   dirigenziali   relative   a   professionalita'
          tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per  esami
          indetto dalle singole amministrazioni.
             2.  Al  concorso  per  esami  possono  essere  ammessi i
          dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui  al  comma
          1,   provenienti  dall'ex  carriera  direttiva,  ovvero  in
          possesso, a seguito di concorso per esami o per  titoli  ed
          esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano
          compiuto  almeno  cinque  anni  di servizio effettivo nella
          qualifica. In ambedue i casi e' necessario il possesso  del
          diploma  di laurea. Possono essre altresi' ammessi soggetti
          in possesso  della  qualifica  di  dirigente  in  strutture
          pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo
          di studio.
             3.  Al  corso-concorso  selettivo  di formazione possono
          essere ammessi, in numero  maggiorato,  rispetto  ai  posti
          disponibili,  di  una percentuale da stabilirsi tra il 25 e
          il 50%, candidati in possesso del diploma di  laurea  e  di
          eta'  non  superiore a trentacinque anni.  Per i dipendenti
          di ruolo di cui al comma 2 il limite di eta' e'  elevato  a
          quarantacinque anni.
             4.  Il  corso  ha  la  durata  massima di due anni ed e'
          seguito, previo superamento di  esame-concorso  intermedio,
          da  un  semestre  di  applicazione  presso  amministrazioni
          pubbliche o private, nonche' presso le  amministrazioni  di
          destinazione.  Al  periodo  di  applicazione  sono  ammessi
          candidati in numero pari ai  posti  messi  a  concorso.  Al
          termine,  i  candidati sono sottoposti ad un esame-concorso
          finale.
             5.  Ai  partecipanti  al  corso   ed   al   periodo   di
          applicazione  e'  corrisposta  una borsa di studio a carico
          della Scuola superiore della pubblica amministrazione.  Gli
          oneri  per  le borse di studio, corrisposte ai partecipanti
          ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni
          non  statali,  sono  da  queste  rimborsati   alla   Scuola
          superiore.
             6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          sono definiti, per entrambe le modalita' di accesso:
               a)   le   percentuali,  sul  complesso  dei  posti  di
          dirigente disponibili, riservate al concorso per  esami  e,
          in   misura   non   inferiore   al  trenta  per  cento,  al
          corso-concorso;
               b) la percentuale di posti da riservare  al  personale
          di  ciascuna  amministrazione  che  indi'ce  i concorsi per
          esame;
               c) i criteri per la composizione  e  la  nomina  delle
          commissioni esaminatrici;
               d) le modalita' di svolgimento delle selezioni;
               e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i
          partecipanti  al  corso-concorso e le relative modalita' di
          rimborso di cui al comma 5.
             7.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma 1 comunicano
          annualmente alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica il numero dei posti
          disponibili    riservati    alla     selezione     mediante
          corso-concorso.
             8.  Restano  ferme le vigenti disposizioni in materia di
          accesso  alle  qualifiche   dirigenziali   delle   carriere
          diplomatica  e  prefettizia,  delle Forze di polizia, delle
          Forze armate e dei vigili del fuoco.
             9. Nella prima  applicazione  del  presente  decreto  e,
          comunque,  non  oltre tre anni dalla data della sua entrata
          in vigore, la meta' dei posti della qualifica di  dirigente
          conferibili  mediante il concorso per esami di cui al comma
          2 e' attribuita attraverso concorso per titoli di  servizio
          professionali  e  di  cultura  integrato da colloquio.   Al
          concorso  sono  ammessi  a  partecipare  i  dipendenti   in
          possesso   di  diploma  di  laurea,  provenienti  dalla  ex
          carriera direttiva della stessa  amministrazione  od  ente,
          ovvero  assunti  tramite  concorso  per esami in qualifiche
          corrispondenti, e che  abbiano  maturato  un'anzianita'  di
          nove  anni  di effettivo servizio nella predetta carriera o
          qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri
          per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la
          valutazione  dei   titoli,   prevedendo   una   valutazione
          preferenziale  dei  titoli  di  servizio  del personale che
          appartenga alle  qualifiche  ad  esaurimento  di  cui  agli
          articoli   60   e  61  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15 della legge 9 marzo
          1989, n. 88.  Per  lo  stesso  periodo,  al  personale  del
          Ministero dell'interno non compreso tra quello indicato nel
          comma  4  dell'articolo  2,  continua  ad applicarsi l'art.
          1-bis  del  decreto-legge  19  dicembre   1984,   n.   858,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17 febbraio
          1985, n. 19".
             -  Il  D.P.C.M.  n.  439/1994  approva  il   regolamento
          relativo all'accesso alla qualifica di dirigente.