Art. 5-bis. Corsi-concorsi banditi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (( 1. I corsi-concorsi previsti dall'articolo 28 del decreto )) (( legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni )) (( ed integrazioni, sono banditi annualmente dalla Scuola )) (( superiore della pubblica amministrazione sulla base dei posti )) (( da coprire, annualmente determinati con decreto del Presidente )) (( del Consiglio dei Ministri. )) (( 2. Le spese relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1 )) (( previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri )) (( 21 aprile 1994, n. 439, sono a carico della Scuola superiore )) (( della pubblica amministrazione. )) (( 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, )) (( valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1996 e in lire 17 )) (( miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante )) (( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini )) (( del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato )) (( di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, )) (( parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla )) (( Presidenza del Consiglio dei Ministri. )) (( 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con )) (( propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. )) (( 5. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo )) (( 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed )) (( integrazioni, e' sostituito dal seguente: )) (( "4. Il corso ha la durata massima di due anni ed e' seguito, )) (( previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre )) (( di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, )) (( nonche' presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo )) (( di applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti )) (( messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un )) (( esame-concorso finale". ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 28 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, poi modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalita' tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni. 2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi e' necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essre altresi' ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio. 3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e il 50%, candidati in possesso del diploma di laurea e di eta' non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di eta' e' elevato a quarantacinque anni. 4. Il corso ha la durata massima di due anni ed e' seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, nonche' presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. 5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste rimborsati alla Scuola superiore. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, per entrambe le modalita' di accesso: a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso; b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indi'ce i concorsi per esame; c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; d) le modalita' di svolgimento delle selezioni; e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso e le relative modalita' di rimborso di cui al comma 5. 7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso. 8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco. 9. Nella prima applicazione del presente decreto e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la meta' dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2 e' attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato un'anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per lo stesso periodo, al personale del Ministero dell'interno non compreso tra quello indicato nel comma 4 dell'articolo 2, continua ad applicarsi l'art. 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19". - Il D.P.C.M. n. 439/1994 approva il regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente.