Art. 2.
  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al primo comma del  precedente  articolo  1,  devono  pervenire,  con
l'osservanza  delle  modalita'  indicate  nell'articolo  9 del citato
decreto ministeriale del 29 maggio 1995, entro le ore 13  del  giorno
14  luglio  1995,  esclusivamente  mediante trasmissione di richiesta
telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete  nazionale
interbancaria   con  le  modalita'  tecniche  stabilite  dalla  Banca
d'Italia medesima.
  La Banca d'Italia presentera' la propria richiesta, unicamente  per
conto  terzi,  entro  lo  stesso  termine,  tramite  apposito modulo,
inserito in busta chiusa.
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
"Rete"  troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella Convenzione tra la  Banca  d'Italia  e  gli  operatori
partecipanti alle aste.
  Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non
verranno in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte, di cui al presente articolo,  sono  eseguite  le  operazioni
d'asta  nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario
della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione,  provvede
all'elencazione  delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
  Le operazioni di  cui  al  comma  precedente  sono  effettuate  con
l'intervento  di  un  funzionario  del  Tesoro,  a cio' delegato, con
funzioni di ufficiale rogante, il quale redige  apposito  verbale  da
cui  risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto
mediante  comunicato  stampa   nel   quale   verra'   altresi'   data
l'informazione   relativa   alla   quota   assegnata   in  asta  agli
"specialisti".