IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni  anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo  del  bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'articolo 9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito  nella  legge  19  luglio  1993,  n.  237,  con  cui si e'
stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro  sono
determinate  ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione
dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti  i  propri decreti in data 24 aprile, 11 e 29 maggio, 13 e 26
giugno 1995, con i quali e' stato disposta  l'emissione  delle  prime
dieci  tranches  dei  buoni  del Tesoro poliennali 10,50% - 15 aprile
1995/1998;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5
luglio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 64.982 miliardi;
  Visto il proprio decreto del 24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede  che  gli  "specialisti  in
titoli  di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una undicesima tranche  dei  buoni
del  Tesoro poliennali 10,50% - 15 aprile 1995/1998, fino all'importo
massimo  di  lire   1.500   miliardi   nominali,   da   destinare   a
sottoscrizioni  in  contanti  al  prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del
24 aprile 1995, citato  nelle  premesse,  recante  l'emissione  della
prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile
in  due  semestralita'  posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di
ogni anno.
  In base all'art. 4 punto 2 del  decreto  ministeriale  24  febbraio
1994,   citato   nelle   premesse,  al  termine  della  procedura  di
assegnazione di cui al successivo art. 2, e' prevista automaticamente
l'emissione della  dodicesima  tranche  dei  buoni,  per  un  importo
massimo   del  10  per  cento  dell'ammontare  nominale  indicato  al
precedente primo comma, da assegnare agli operatori  "specialisti  in
titoli  di  Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e
4.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni e modalita'  di  emissione  stabilite
dal  decreto  ministeriale  24 aprile 1995, recante l'emissione della
prima tranche dei buoni stessi, ed, in  particolare,  quelle  di  cui
all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di
reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o di investimenti di
capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 luglio 1995 e
termineranno il giorno precedente la  data  di  iscrizione  nel  Gran
libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima
emissione.