Art. 2.
  Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche  di  cui
al  primo  comma  del  precedente  articolo  1  devono pervenire, con
l'osservanza delle modalita'  indicate  nell'articolo  7  del  citato
decreto  ministeriale  del 24 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno
17 luglio 1995, esclusivamente  mediante  trasmissione  di  richiesta
telematica  da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale
Interbancaria  con  le  modalita'  tecniche  stabilite  dalla   Banca
d'Italia medesima.
  La  Banca d'Italia presentera' la propria richiesta, unicamente per
conto terzi,  entro  lo  stesso  termine,  tramite  apposito  modulo,
inserito in busta chiusa.
  In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di  "recovery"
previste  nella  Convenzione  tra  la  Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste.
  Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non
verranno prese in considerazione.
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte,  di  cui  al  presente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un  funzionario
della  Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione  dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
  Le  operazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono effettuate con
l'intervento di un funzionario  del  Tesoro,  a  cio'  delegato,  con
funzioni  di  ufficiale  rogante, il quale redige apposito verbale da
cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso  noto
mediante   comunicato   stampa   nel   quale   verra'  altresi'  data
l'informazione  relativa  alla   quota   assegnata   in   asta   agli
"specialisti".