Art. 3.
  Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui
agli  articoli  precedenti  avra'  inizio   il   collocamento   della
dodicesima  tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per
cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del
presente decreto; tale tranche sara' riservata, ai sensi dell'art.  4
del  menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
undicesima  tranche.  Gli  "specialisti"  potranno   partecipare   al
collocamento  supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione
fino alle ore 17 del giorno 17 luglio 1995.
  Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno  prese  in
considerazione.
  Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di
aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  di  cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in
data 24 aprile 1995. La richiesta di  ciascuno  "specialista"  dovra'
essere  presentata  con  le  modalita'  di cui all'art. 8 del decreto
stesso e dovra' contenere l'indicazione dell'importo  dei  buoni  che
intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta  non potra' essere inferiore a lire 100 milioni
ne' superiore all'importo del collocamento  supplementare.  Eventuali
richieste  di  importo  non  multiplo  del taglio unitario minimo del
prestito verranno arrotondate per difetto;  per  eventuali  richieste
distribuite  su  piu' offerte verra' presa in considerazione la somma
delle  offerte  medesime.  Non  verranno  presi   in   considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.