L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto il decreto n. 7427 del 29 dicembre 1992, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica della zona di affioramento di "Lahars" e colata piroclastica nel vallone di S. Filippo, in contrada Sommacco, nel comune di Biancavilla, essendo la zona medesima stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di vincolo (decreto n. 7427/92) nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana (20 febbraio 1993); Vista la richiesta di proroga prot. n. 1261 del 31 gennaio 1995, con la quale la soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania ha richiesto a questo assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Gr. VII/BC, il rinnovo del vincolo di immodificabilita' temporanea della zona di affioramento di "Lahars" e colata piroclastica nel vallone di S. Filippo, in contrada Sommacco, nel comune di Biancavilla, meglio individuata nel decreto n. 7427 del 29 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 8 del 20 febbraio 1993; Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato; Considerato che la zona in argomento non e' ancora sottoposta a pianificazione territoriale-paesistica; Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio, meglio descritto nel decreto n. 7427 del 29 dicembre 1992, mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilita', come all'uopo richiesto dalla soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania; Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano territoriale paesistico; Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1992, registro n. 3, foglio 351; Rilevato che a tale scopo con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993 e' stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico; Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilita' temporanea adesso vigente sul territorio del comune di Biancavilla, meglio individuato nel decreto n. 7427 del 29 dicembre 1992, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che e' in corso di redazione; Decreta: Art. 1. E' prorogato per un ulteriore biennio dalla data della sua scadenza il vincolo di immodificabilita' temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sul territorio del comune di Biancavilla, della zona di affioramento di "Lahars" e colata piroclastica nel vallone di S. Filippo, in contrada Sommacco per effetto del decreto n. 7427 del 29 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 8 del 20 febbraio 1993, secondo le disposizioni, le modalita' e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.