L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
                            ED AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto il testo unico delle leggi  sull'ordinamento  del  Governo  e
dell'amministrazione  della  regione siciliana, approvato con decreto
del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto il decreto n. 7427 del 29 dicembre 1992,  con  il  quale,  al
fine  di  procedere  alla  pianificazione  paesistica  della  zona di
affioramento di "Lahars" e colata  piroclastica  nel  vallone  di  S.
Filippo,  in contrada Sommacco, nel comune di Biancavilla, essendo la
zona medesima  stata  dichiarata  temporaneamente  immodificabile  in
applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15,
fino  all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque,
entro e non oltre il termine di due anni dalla data di  pubblicazione
del  provvedimento  di  vincolo  (decreto  n. 7427/92) nella Gazzetta
ufficiale della regione siciliana (20 febbraio 1993);
  Vista la richiesta di proroga prot. n. 1261 del  31  gennaio  1995,
con  la  quale  la  soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di
Catania  ha  richiesto  a  questo  assessorato  regionale  dei   beni
culturali  ed ambientali e della pubblica istruzione - Gr. VII/BC, il
rinnovo del vincolo di immodificabilita'  temporanea  della  zona  di
affioramento  di  "Lahars"  e  colata  piroclastica nel vallone di S.
Filippo, in contrada Sommacco,  nel  comune  di  Biancavilla,  meglio
individuata  nel  decreto  n.  7427  del 29 dicembre 1992, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 8 del 20 febbraio
1993;
  Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato;
  Considerato che la zona in argomento non  e'  ancora  sottoposta  a
pianificazione territoriale-paesistica;
  Ritenuto,   peraltro,  che  permane  l'esigenza  di  proteggere  il
territorio, meglio descritto nel decreto  n.  7427  del  29  dicembre
1992,  mediante  adeguate  misure di salvaguardia quali il vincolo di
temporanea   immodificabilita',   come   all'uopo   richiesto   dalla
soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania;
  Ritenuto,   in   particolare,  che  permane  il  grave  rischio  di
interventi indiscriminati,  non  incompatibili  con  le  destinazioni
urbanistiche  del  vigente  strumento, idonei ad alterare i connotati
salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della
loro tutela mediante piano territoriale paesistico;
  Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del  piano
territoriale   paesistico  regionale,  secondo  le  previsioni  e  le
metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n.  7276  del  28
dicembre  1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1992,
registro n. 3, foglio 351;
  Rilevato  che a tale scopo con decreto del presidente della regione
siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993 e' stato istituito presso  questo
assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del
regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano
territoriale paesistico;
  Considerato,  per  quanto  sopra  espresso, che sussistono motivate
esigenze per prorogare  per  un  ulteriore  biennio  l'efficacia  del
vincolo di immodificabilita' temporanea adesso vigente sul territorio
del comune di Biancavilla, meglio individuato nel decreto n. 7427 del
29  dicembre  1992,  preservandone  l'aspetto  naturale  e  i  valori
estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che e' in
corso di redazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' prorogato per un ulteriore biennio dalla data della sua scadenza
il  vincolo  di  immodificabilita'  temporanea  imposto,   ai   sensi
dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sul territorio del comune
di  Biancavilla,  della  zona  di  affioramento  di "Lahars" e colata
piroclastica nel vallone di S.  Filippo,  in  contrada  Sommacco  per
effetto  del  decreto  n. 7427 del 29 dicembre 1992, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 8 del 20 febbraio 1993,
secondo le disposizioni,  le  modalita'  e  gli  ambiti  territoriali
contenuti   nel   suddetto  provvedimento,  che  si  intendono  tutti
richiamati e confermati.