Art. 3.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge  n.  1497/1939  e
dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.
  Una   copia   della  Gazzetta  ufficiale  della  regione  siciliana
contenente il presente decreto sara' trasmessa, entro il  termine  di
mesi  uno  dalla  sua  pubblicazione, per il tramite della competente
soprintendenza, al comune di Biancavilla perche'  venga  affissa  per
mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.
  Altra   copia  della  predetta  Gazzetta  sara'  contemporaneamente
depositata presso gli uffici  del  comune  di  Biancavilla,  ove  gli
interessati potranno prenderne visione.
  La  soprintendenza  competente comunichera' a questo assessorato la
data della effettiva  affissione  del  numero  della  Gazzetta  sopra
citata all'albo del comune di Biancavilla.