Art. 2.
Il punto 1.8 del decreto ministeriale 14 maggio 1990 e' sostituito
come di seguito indicato:
"1.8 Domanda per l'omologazione.
Ai fini dell'omologazione dei contenitori intermedi, gli
interessati (fabbricante o utilizzatore) devono presentare apposita
domanda al Ministero indicando l'ente presso il quale intendono
effettuare le prove. Il Ministero affida l'incarico all'ente
prescelto dagli interessati e si riserva la possibilita' di inviare
propri rappresentanti qualora lo ritenga opportuno. Gli interessati
devono mettere a disposizione dell'ente stesso la documentazione
tecnica ed i campioni per le prove".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 1995
Il direttore: LASCO