IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda unita' socio sanitaria locale n. 3 di Busto Arsizio in data 21 dicembre 1994 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale di circolo di Busto Arsizio; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 17 maggio 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanita' in data 14 giugno 1995; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Decreta: Art. 1. L'ospedale di circolo di Busto Arsizio e' autorizzato al trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.