IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI
  Vista l'istanza  presentata  dal  direttore  generale  dell'azienda
unita'  socio  sanitaria  locale  n.  3  di  Busto Arsizio in data 21
dicembre 1994 intesa ad  ottenere  l'autorizzazione  all'espletamento
delle  attivita'  di  trapianto  di  segmenti vascolari da cadavere a
scopo terapeutico presso l'ospedale di circolo di Busto Arsizio;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore  di  sanita',
in   data   17  maggio  1995,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Sentito il parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  terza  del
Consiglio superiore di sanita' in data 14 giugno 1995;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.  694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme   sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ospedale di circolo di Busto Arsizio e' autorizzato al  trapianto
di  segmenti  vascolari  da cadavere a scopo terapeutico prelevati in
Italia o importati gratuitamente dall'estero.