A tutti i Ministeri
                                    Gabinetto  -  Direzione  generale
                                  affari generali e personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia  e   del   lavoro   -
                                  Segretariato generale
                                  Ai   commissari  di  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento  nella  regione Valle
                                  d'Aosta
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Trento
                                   Al  commissario  del Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai prefetti della  Repubblica  (per
                                  il     tramite     del    Ministero
                                  dell'interno)
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                  amministrazioni   dello   Stato  ad
                                  ordinamento   autonomo   (per    il
                                  tramite dei Ministeri interessati)
                                  Ai  presidenti  degli enti pubblici
                                  non economici (per il  tramite  dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e  sperimentazione  (per il tramite
                                  dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai  rettori  delle  universita'   e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per  il  tramite   del   Ministero
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica)
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per  il tramite dei rappresentanti
                                  e dei commissari di Governo)
                                  Alle province (per il  tramite  dei
                                  prefetti)
                                  Ai   comuni  (per  il  tramite  dei
                                  prefetti)
                                  Alle   comunita'  montane  (per  il
                                  tramite dei prefetti)
                                  Alle unita' sanitarie  locali  (per
                                  il tramite delle regioni)
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                  a  carattere  scientifico  (per  il
                                  tramite delle regioni)
                                     Agli  istituti   zooprofilattici
                                  sperimentali  (per il tramite delle
                                  regioni)
                                  Alle    camere    di     commercio,
                                  industria,       artigianato      e
                                  agricoltura   (per    il    tramite
                                  dell'Unioncamere)
                                  Agli    istituti    autonomi   case
                                  popolari    (per     il     tramite
                                  dell'A.N.I.A.  C.A.P.)
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'UNIONCAMERE
                                  All'A.N.I.A.C.A.P.
                                  Alla   Conferenza   dei  presidenti
                                  delle  regioni  e  delle   province
                                  autonome di Trento e di Bolzano
                                  Alle  aziende  ed  agli enti di cui
                                  all'art. 73, comma 5,  del  decreto
                                  legislativo  n.  29/1993  (A.S.I. -
                                  UNIONCAMERE - E.N.E.A. - A.N.A.V. -
                                  R.A.I. - I.C.E. - C.O.N.I.  -  Ente
                                  Eur  - Enti autonomi lirici e delle
                                  istituzioni concertistiche)
                                  All'Agenzia per  la  rappresentanza
                                  negoziale      delle      pubbliche
                                  amministrazioni (A.R.A.N.)
                                  Alla   Scuola    superiore    della
                                  pubblica amministrazione (S.S.P.A.)
                                  All'Autorita' per l'informatica
                                    nella pubblica amministrazione
                                    (A.I.P.A.)
                                  Alla commissione di garanzia per la
                                    attuazione   della   legge  sullo
                                  sciopero
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                    Segretariato  generale  - Ufficio
                                  del coordinamento amministrativo
                                    Dipartimento     degli     affari
                                  generali e del personale
                                    Dipartimento   per   gli   affari
                                  giuridici e legislativi
                                  Ai Ministri senza portafoglio
                                  Alle        confederazioni        e
                                  organizzazioni sindacali
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                  Segretariato generale
OGGETTO:
Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni
   pubbliche: aspettative sindacali non retribuite.
Accordo, sottoscritto l'8 aprile 1994, riguardante la "Nuova
   disciplina  dei  distacchi,  delle  aspettative  e  dei   permessi
   sindacali  nelle  amministrazioni  pubbliche",  di cui all'art. 3,
   comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del
   decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato
   dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n.
   770,  recettivo  dell'accordo dell'8 aprile 1994 (pubblicato nella
   Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995).
Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995
   concernente  la  "determinazione  e  ripartizione,  ai  sensi  del
   decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994,
   n.  770,  del  contingente  complessivo  dei  distacchi sindacali,
   utilizzabili in tutte le amministrazioni  pubbliche,  per  ciascun
   comparto  di  contrattazione collettiva del pubblico impiego e per
   ciascuna autonoma separata area di contrattazione  collettiva  per
   il  personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica
   e veterinaria".
Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995
   concernente  la  "determinazione  e  ripartizione,  ai  sensi  del
   decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994,
   n.   770,  del  monte  ore  complessivo  dei  permessi  sindacali,
   utilizzabili in tutte le amministrazioni  pubbliche,  per  ciascun
   comparto  di  contrattazione collettiva del pubblico impiego e per
   ciascuna autonoma separata area di contrattazione  collettiva  per
   il  personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica
   e veterinaria".
Direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995, riguardante
   "Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni
   pubbliche" (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  167  del  19
   luglio 1995).
Direttiva-circolare n. 15/95 del 6 giugno 1995 riguardante "Regime
   previdenziale  delle  aspettative  non retribuite per i dipendenti
   delle  pubbliche  amministrazioni"  (pubblicata   nella   Gazzetta
   Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1995).
 A  seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  27  ottobre  1994,  n.  770,
recante  la  "Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei
permessi  sindacali  nelle   amministrazioni   pubbliche"   (Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995), nelle more della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi del Ministro per la funzione
pubblica  del  5  maggio  1995  riguardanti  la  determinazione  e la
ripartizione del contingente complessivo dei  distacchi  sindacali  e
del  monte  ore  complessivo  dei  permessi sindacali utilizzabili in
tutte le amministrazioni pubbliche,  con  le  direttive-circolari  n.
11/95  del  5  marzo  1995  e  n.  15/95 del 6 giugno 1995 sono stati
forniti a tutte le pubbliche amministrazioni i necessari  chiarimenti
e  le necessarie indicazioni per la corretta ed uniforme applicazione
della nuova disciplina in argomento.
  Con  la  direttiva-circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.  167  del  19  luglio  1995)  sono  stati
forniti i necessari chiarimenti e le necessarie indicazioni per tutti
gli  aspetti  relativi  alla  applicazione  della  nuova normativa in
materia di distacchi, di aspettative e di permessi  sindacali  recata
dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 27 ottobre
1994, n. 770, e dei citati decreti  attuativi  del  Ministro  per  la
funzione pubblica del 5 maggio 1995.
 Con  la  direttiva-circolare  n. 15/95 del 6 giugno 1995 (pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  163  del  14  luglio  1995),  emanata
congiuntamente  dai  Ministri  per la funzione pubblica, del lavoro e
previdenza sociale e del tesoro, sono state chiarite le problematiche
connesse con il regime previdenziale delle aspettative non retribuite
per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
  Nella citata direttiva-circolare n. 11/95 del  5  maggio  1995,  in
riferimento  alla nuova attivazione della procedura di autorizzazione
dei "distacchi sindacali", al fine di evitare che nella fase di prima
attuazione della nuova normativa possa  verificarsi  una  limitazione
dei  diritti  e  delle  conseguenti  attivita'  sindacali,  e'  stato
precisato che il citato decreto del Ministro per la funzione pubblica
del 5 maggio 1995 ha disposto che,  esclusivamente  per  la  indicata
fase  transitoria,  operi  un  meccanismo  che  consenta la immediata
operativita' dei distacchi sindacali richiesti dalle confederazioni e
dalle organizzazioni sindacali aventi titolo in favore  di  dirigenti
sindacali,    da    comprovare,   nella   richiesta,   con   apposita
autocertificazione  circa  il  possesso  dei   requisiti   soggettivi
richiesti  e  circa  il rispetto del contingente numerico assegnato a
ciascuna delle predette confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali
aventi  titolo,  fermo  restando  le  verifiche  di  competenza ed il
relativo    provvedimento    di    autorizzazione     da     adottare
dall'amministrazione  interessata con la procedura prevista dal comma
6 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
27  ottobre  1994,  n.  770;  provvedimento che, nel caso di specie e
limitatamente ai  primi  trenta  giorni  di  attuazione  della  nuova
normativa,  una  volta  intervenuto  spiega i suoi effetti a far data
dalla presentazione della richiesta, come in precedenza  specificata,
del sindacato avente titolo.
  Per  le  medesime  motivazioni  di  cui  sopra, si rende necessario
precisare che, nella fase di prima attuazione della  nuova  normativa
in  argomento,  le  stesse indicate esigenze procedurali di carattere
transitorio (e cioe' nei primi trenta giorni) si  pongono  anche  per
quanto attiene alle "aspettative sindacali non retribuite".
  Si  chiarisce,  pertanto,  che  in  tale  fase  transitoria occorre
seguire la stessa procedura semplificata in precedenza illustrata per
i "distacchi sindacali" anche per quanto  attiene  alle  "aspettative
sindacali  non  retribuite"  (e cioe' la immediata operativita' delle
aspettative sindacali non retribuite richieste dalle confederazioni e
dalle organizzazioni sindacali aventi titolo in favore  di  dirigenti
sindacali,    da    comprovare,   nella   richiesta,   con   apposita
autocertificazione  circa  il  possesso  dei   requisiti   soggettivi
richiesti,  fermo  restando le verifiche di competenza ed il relativo
provvedimento  di  autorizzazione  da  adottare  dall'amministrazione
interessata  con  la  procedura  prevista dal comma 2 dell'art. 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n.
770;  provvedimento  che, nel caso di specie e limitatamente ai primi
trenta  giorni  di  attuazione  della  nuova  normativa,  una   volta
intervenuto  spiega  i  suoi  effetti  a far data dalla presentazione
della richiesta, come in precedenza specificata, delle confederazioni
ed organizzazioni sindacali aventi titolo).
  Per facilitare l'attivita' delle amministrazioni pubbliche e  delle
stesse  confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  si  allega  un
modello da utilizzare per la richiesta delle  "aspettative  sindacali
non retribuite". Per la fase transitoria di prima applicazione di cui
si  e'  detto in precedenza il predetto modello e' utilizzabile anche
per la  indicata  autocertificazione  delle  confederazioni  e  delle
organizzazioni sindacali aventi titolo.
  Per gli ulteriori aspetti riguardanti le "aspettative sindacali non
retribuite" si rinvia a quanto gia' rappresentato in proposito con le
citate direttivecircolari n. 11/95 del 5 maggio 1995 e n. 15/95 del 6
giugno 1995.
                       Il Ministro per la funzione pubblica: FRATTINI