AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del testo  della  legge  8  agosto
1995,  n.  335,  corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                               Art. 1.
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
       obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
   1. La presente legge ridefinisce  il  sistema  previdenziale  allo
scopo   di  garantire  la  tutela  prevista  dall'articolo  38  della
Costituzione,  definendo  i  criteri  di  calcolo   dei   trattamenti
pensionistici  attraverso  la  commisurazione  dei  trattamenti  alla
contribuzione,  le  condizioni  di  accesso  alle   prestazioni   con
affermazione  del  principio di flessibilita', l'armonizzazione degli
ordinamenti  pensionistici  nel  rispetto  della   pluralita'   degli
organismi  assicurativi,  l'agevolazione  delle  forme pensionistiche
complementari  allo  scopo  di  consentire  livelli   aggiuntivi   di
copertura  prevenzione,  la stabilizzazione della spesa pensionistica
nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del  sistema
previdenziale medesimo.
   2.  Le  disposizioni  della  presente legge costituiscono principi
fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della  Repubblica.   Le
successive  leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o
deroghe alla presente legge se non  mediante  espresse  modificazioni
delle  sue disposizioni. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo
3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle  d'Aosta,  adottato
con  legge  costituzionale  26  febbraio 1948, n. 4, e dalle relative
norme di attuazione; la  cui  armonizzazione  con  i  principi  della
presente  legge  segue  le procedure di cui all'articolo 48-bis dello
Statuto stesso.
   3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di
finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e  di  quella  per  gli  anni
1996-1998  e  concorre  al  mantenimento dei limiti massimi del saldo
netto da finanziarie e del ricorso al mercato  finanziario  stabiliti
dall'articolo  1,  commi  1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725
(legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano  gli
effetti  finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano  gli  obiettivi
quantitativi  di  cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 5, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni.
   4.  Per  gli  anni  1996-1997,  al  fine  di integrare gli effetti
finanziari  in  termini  di  competenza  di  cui  al  comma  3,  sono
considerate  le  maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  marzo
1995,  n.  85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880
miliardi.
   5. Nel  triennio  1996-1998,  qualora  non  siano  realizzati  gli
obiettivi  quantitativi  di contenimento della spesa previdenziale di
cui alla allegata tabella  1,  il  Governo  della  Repubblica  adotta
misure  di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale
necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della
medesima manovra  finanziaria,  il  pieno  rispetto  degli  obiettivi
finanziari  di  cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri
devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli
scostamenti.  Ai  fini  del  riequilibrio  finanziario  del   sistema
previdenziale  non puo' prevedersi l'aumento delle entrate se non per
il  limitato  periodo  necessario  alla  produzione   degli   effetti
derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui
si  verifica  lo  scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di
programmazione economico-finanziaria  di  cui  all'articolo  3  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata
agli  andamenti  tendenziali,  sono  analizzate  le proiezioni per il
successivo decennio della spesa  previdenziale.  Ove  si  riscontrino
scostamenti  al  percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella
parte dedicata alla  definizione  degli  obiettivi,  ovvero,  risulti
tendenzialmente   in   peggioramento   l'equilibrio   patrimoniale  e
finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio,
sono indicate le correzioni da  apportare  alla  presente  legge  con
apposito  provvedimento.  Per  quanto  previsto dal presente comma il
Governo  si  avvale  del  Nucleo  di   valutazione   per   la   spesa
previdenziale  di  cui  al  comma  44  che,  a  tal fine, e' tenuto a
predisporre una serie di indicatori idonei  a  valutare  la  dinamica
dell'equilibrio  finanziario  relativo  ai  flussi  previdenziali  di
ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.
   6. L'importo  della  pensione  annua  nell'assicurazione  generale
obbligatoria  e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e'
determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante
individuale dei contributi per il coefficiente di  trasformazione  di
cui  all'allegata  tabella  A  relativo  all'eta'  dell'assicurato al
momento del pensionamento. Per tener conto  delle  frazioni  di  anno
rispetto  all'eta'  dell'assicurato  al momento del pensionamento, il
coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento  pari
al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione  dell'eta'  immediatamente superiore e il coefficiente
dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero  dei  mesi.
Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto
che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.
   7.  Per  le  pensioni  liquidate  esclusivamente  con  il  sistema
contributivo, nei casi di maturazione di anzianita' contributive pari
o superiori a 40 anni si applica il  coefficiente  di  trasformazione
relativo  all'eta'  di  57  anni,  in  presenza  di  eta'  anagrafica
inferiore.  Ai  fini  del  computo  delle  predette  anzianita'   non
concorrono  le  anzianita'  derivanti  dal riscatto di studio e dalla
prosecuzione    volontaria   dei   versamenti   contributivi   e   la
contribuzione accreditata per  i  periodi  di  lavoro  precedenti  il
raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5.
   8.   Ai   fini  della  determinazione  del  montante  contributivo
individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei
casi che danno  luogo  a  versamenti,  ad  accrediti  o  ad  obblighi
contributivi  e  la  contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su base
composta al  31  dicembre  di  ciascun  anno,  con  esclusione  della
contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
   9.  Il  tasso  annuo  di capitalizzazione e' dato dalla variazione
media  quinquennale  del  prodotto  interno  lordo,  (PIL)  nominale,
appositamente   calcolata   dall'Istituto   nazionale  di  statistica
(ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio  precedente   l'anno   da
rivalutare.  In  occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione  da  considerare  ai
soli  fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi
alla serie preesistente anche  per  l'anno  in  cui  si  verifica  la
revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
   10.  Per  gli  iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima l'aliquota per  il
computo  della  pensione e' fissata al 33 per cento. Per i lavoratori
autonomi iscritti all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS) detta aliquota e' fissata al 20 per cento.
   11.  Sulla  base  delle  rilevazioni demografiche e dell'andamento
effettivo del tasso di variazione del PLI di lungo  periodo  rispetto
alle  dinamiche  dei  redditi soggetti a contribuzione previdenziale,
rilevati dall'ISTAT,  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  sentito  il  Nucleo  di  valutazione di cui al comma 44, di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,   sentite   le   competenti
Commissioni  parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro  e  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale,   ridetermina,   ogni   dieci  anni,  il  coefficiente  di
trasformazione previsto al comma 6.
   12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di  cui  al
comma  6  che  alla  data  del  31  dicembre  1995 possono far valere
un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione  e'
determinata dalla somma:
     a)  della  quota  di  pensione  corrispondente  alle  anzianita'
acquisite  anteriormente  al  31   dicembre   1995   calcolata,   con
riferimento  alla  data  di  decorrenza  della  pensione,  secondo il
sistema retributivo previsto dalla normativa vigente  precedentemente
alla predetta data;
     b)   della  quota  di  pensione  corrispondente  al  trattamento
pensionistico  relativo  alle   ulteriori   anzianita'   contributive
calcolato secondo il sistema contributivo.
   13. Per i lavoratori gia' iscritti alle forme di previdenza di cui
al  comma  6  che  alla  data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianita' contributiva di almeno diciotto anni,  la  pensione  e'
interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema
retributivo.
   14.  L'importo  dell'assegno  di  invalidita' di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la
quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono
determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di
trasformazione relativo all'eta' di 57 anni nel caso  in  cui  l'eta'
dell'assicurato  all'atto  dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa
inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione  e'  utilizzato
per  il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso
di decesso ad un'eta' inferiore ai 57 anni.
   15. Per il calcolo delle pensioni di inabilita' secondo i  sistemi
di  cui  ai  commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2,
comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il
sistema   contributivo,   per   l'attribuzione    di    un'anzianita'
contributiva  complessiva  non  superiore  a  40 anni, aggiungendo al
montante   individuale,   posseduto   all'atto   dell'ammissione   al
trattamento,  un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo
mancante  al   raggiungimento   del   sessantesimo   anno   di   eta'
dell'interessato  computata  in relazione alla media delle basi annue
pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente
di trasformazione di cui al comma 14.
   16.   Alle   pensioni  liquidate  esclusivamente  con  il  sistema
contributivo non si applicano le  disposizioni  sull'integrazione  al
minimo.
   17.  Con  decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli
articoli 3, comma 3,  e  7,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  503, l'incremento delle settimane di riferimento
delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella  misura  del  50
per  cento,  e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero
delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio  1996  e  la  data  di
decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.
   18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre
1992  abbiano avuto un'anzianita' contributiva pari o superiore ai 15
anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della  determinazione
della  base  pensionabile  trovano applicazione nella stessa misura e
con la medesima decorrenza e modalita' di computo ivi previste, entro
il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti  la
decorrenza della pensione.
   19.   Per  i  lavoratori  i  cui  trattamenti  pensionistici  sono
liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni
di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianita' sono  sostituite
da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".
   20.   Il  diritto  alla  pensione  di  cui  al  comma  19,  previa
risoluzione del rapporto di lavoro, si  consegue  al  compimento  del
cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e
accreditati   in   favore   dell'assicurato  almeno  cinque  anni  di
contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere
non inferiore a 1,2  volte  l'importo  dell'assegno  sociale  di  cui
all'articolo  3,  commi  6  e  7. Si prescinde dal predetto requisito
anagrafico  al  raggiungimento  della  anzianita'  contributiva   non
inferiore  a  40  anni,  determinata  ai  sensi  del comma 7, secondo
periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno  di
eta'.  Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi
per la pensione ai superstiti in caso di  morte  dell'assicurato,  ai
medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio
sul  lavoro  o  malattia  professionale  in  conseguenza del predetto
evento  e  che  si  trovino  nelle  condizioni  reddituali   di   cui
all'articolo  3,  comma  6,  compete  una indennita' una tantum, pari
all'ammontare dell'assegno di cui al  citato  articolo  3,  comma  6,
moltiplicato   per   il  numero  delle  annualita'  di  contribuzione
accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi  in
base  ai  criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi
inferiori  all'anno,  la  predetta   indennita'   e'   calcolata   in
proporzione  alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro,  determina,  con  decreto,  le  modalita'  e i termini per il
conseguimento dell'indennita'.
   21. Per i pensionati di eta' inferiore ai 63 anni la  pensione  di
vecchiaia  di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro
dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella
misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento  minimo
dell'assicurazione  generale  obbligatoria e fino a concorrenza con i
redditi stessi.
   22. Per i pensionati di eta'  pari  o  superiore  ai  63  anni  la
pensione  di  vecchiaia  di  cui  al  comma  19 non e' cumulabile con
redditi da lavoro dipendente ed autonomo  nella  misura  del  50  per
cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione
generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.
   23.  Per  i  lavoratori  di  cui  ai  commi 12 e 13 la pensione e'
conseguibile  a  condizione  della  sussistenza  dei   requisiti   di
anzianita'   contributiva   e  anagrafica  previsti  dalla  normativa
previgente, che a tal fine resta confermata in via  transitoria  come
integrata  dalla  presente  legge.  Ai  medesimi  lavoratori  e' data
facolta' di optare per la liquidazione del trattamento  pensionistico
esclusivamente   con le regole del sistema contributivo, ivi comprese
quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione  di  cui  al
comma   19,   a   condizione   che   abbiano  maturato  un'anzianita'
contributiva pari o superiore a quindici anni di  cui  almeno  cinque
nel sistema medesimo.
   24.  Il  Governo  della  Repubblica  e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
disposizioni  in  materia  di  criteri di calcolo, di retribuzioni di
riferimento,  di  coefficienti  di  rivalutazione  e  di  ogni  altro
elemento   utile  alla  ricostruzione  delle  posizioni  assicurative
individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al  comma  23,
avendo  presente, ai fini del computo del montante contributivo per i
periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento  delle
aliquote  vigente  nei  diversi  periodi,  nel  limite  massimo della
contemporanea aliquota in atto presso il  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti.
   25.   Il  diritto  alla  pensione  di  anzianita'  dei  lavoratori
dipendenti a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i superstiti e delle forme di essa
sostitutive ed esclusive si consegue:
     a)  al  raggiungimento  di  un'anzianita'  contributiva  pari  o
superiore  a  35  anni,  in  concorrenza  con  almeno 57 anni di eta'
anagrafica;
     b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore
a 40 anni;
     c) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore
a  37  anni,  o  comunque  a  quella  riportata   nella   colonna   2
dell'allegata  tabella  B,  se superiore, nei casi in cui rapporto di
lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo  parziale,
ai  sensi  dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,
e successive modificazioni. La pensione maturata e' cumulabile con la
retribuzione ed e' ridotta in ragione inversamente proporzionale alla
riduzione,  non  superiore  al  50  per cento, dell'orario normale di
lavoro; la  somma  della  pensione  e  della  retribuzione  non  puo'
comunque   superare   l'ammontare  della  retribuzione  spettante  al
lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presti la sua opera  a
tempo pieno.
   26.  Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali
di cui al comma  25,  fermo  restando  il  requisito  dell'anzianita'
contributiva  pari  o  superiore  a  trentacinque anni, nella fase di
prima  applicazione,  il  diritto  alla  pensione  di  anzianita'  si
consegue  in  riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B,
con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella  B,  colonna
1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della
maggiore  anzianita'  contributiva  di  cui  alla medesima tabella B,
colonna 2.
   27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per le forme
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria,
oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:
     a)  ferma  restando  l'eta'  anagrafica  prevista  dalla  citata
tabella B, in  base  alla  previgente  disciplina  degli  ordinamenti
previdenziali  di  appartenenza  ivi  compresa  l'applicazione  delle
riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma
16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
     b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a), in
presenza  dei   requisiti   di   anzianita'   contributiva   indicati
nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali
sulle  prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresi'
per i casi di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni
alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica  la
predetta  tabella  D,  possono accedere al pensionamento al 1 gennaio
dell'anno  successivo  a  quello   di   maturazione   del   requisito
contributivo prescritto.
   28.  Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera  b),
il  diritto alla pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento
di  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a  35  anni  ed   al
compimento  del  cinquantasettesimo  anno  di  eta'.  Per  il biennio
1996-1997 il predetto requisito di  eta'  anagrafica  e'  fissato  al
compimento del cinquantaseiesimo anno di eta'.
   29.  I  lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti
di cui ai commi 25,  26,  27,  lettera  a),  e  28:  entro  il  primo
trimestre  dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita'
al 1 luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il secondo trimestre, possono accedere al  pensionamento  al  1
ottobre  dello  stesso  anno,  se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il terzo trimestre, possono  accedere  al  pensionamento  al  1
gennaio  dell'anno  successivo;  entro  il  quarto trimestre, possono
accedere al pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo.  In  fase
di  prima  applicazione,  la decorrenza delle pensioni e' fissata con
riferimento ai requisiti  di  cui  alla  allegata  tabella  E  per  i
lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate.
Per  i  lavoratori  iscritti  ai  regimi esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, che accedono al pensionamento  secondo  quanto
previsto  dal  comma  27, lettera b), la decorrenza della pensione e'
fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del
requisito di anzianita' contributiva.
   30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23  dicembre
1994,  n.  724,  le  parole:  "fino  a 30 anni" sono sostituite dalle
seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti  privati
e  pubblici  in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito
dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non
gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo
comma, e' fissata al 1 settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti
all'INPS,  in  possesso del requisito contributivo di cui al predetto
articolo 13, alla data del 31 dicembre  1993  ivi  indicata,  possono
accedere al pensionamento al 1 gennaio 1996.
   31.  Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al
trattamento di pensione, la cessazione del servizio ha effetto  dalla
data  di  inizio  dell'anno  scolastico  e  il  relativo  trattamento
economico decorre dalla stessa data, fermo restando  quando  disposto
dall'articolo  13,  comma  5,  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato  in
data  successiva  al  28  settembre  1994 possono revocare la domanda
stessa entro 20 giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale   della  presente  legge.  Non  sono  disponibili,  per  le
operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno  scolastico
1995  -  1996,  i  posti  del  personale  del  comparto scuola che ha
presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva  al
28  settembre  1994.  Al  personale  del  comparto  scuola si applica
l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
   32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di  accesso
e   di   decorrenza   dei  trattamenti  pensionistici  di  anzianita'
continuano  a  trovare  applicazione:  nei  casi  di  cessazione  dal
servizio  per  invalidita' derivanti o meno da cause di servizio; nei
casi di trattamenti di mobilita' previsti dall'articolo 7, commi 6  e
7,  della  legge  23  luglio  1991, n. 223; nei casi di pensionamenti
anticipati, previsti da norme specifiche  alla  data  del  30  aprile
1995,  in  connessione  ad  esuberi  strutturali di manodopera; per i
lavoratori privi di vista.  Le  predette  disposizioni  si  applicano
altresi':
     a) per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera e),
della  legge  23  dicembre  1994, n. 724, ove conseguano il requisito
contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante  il  periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita';
     b)  per  i  lavoratori  che  raggiungano  nel  corso del 1995 il
requisito previsto dall'articolo 18 della legge 30  aprile  1969,  n.
153,  in  base  ai  benefici  di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e  nel
medesimo anno presentino domanda di pensionamento.
   33.  All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e' aggiunto il seguente periodo:  "Con  effetto  dal  1
gennaio  2009  i  predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un
punto percentuale della base  imponibile  a  valere  sulle  fasce  di
pensione fino a lire dieci milioni annui".
   34.  L'articolo  3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
e' sostituito dal seguente:
   "Art. 3.  -  1.  Ai  fini  dell'ammissione  al  beneficio  di  cui
all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:
     a)  per  i  lavoratori  del  settore  privato,  con  decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro,  su  proposta  congiunta  delle organizzazioni
sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori   maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale, sono individuate per ciascuna
categoria  le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le
modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una  aliquota
contributiva    definita    secondo   criteri   attuariali   riferiti
all'anticipo dell'eta' pensionabile;
     b) per i  lavoratori  autonomi  assicurati  presso  l'INPS,  con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  sono
definite   le  mansioni  ritenute  particolarmente  usuranti  e  sono
determinate  le  modalita'  di  copertura   dei   conseguenti   oneri
attraverso   una   aliquota  contributiva  definita  secondo  criteri
attuariali  riferiti  all'anticipo  dell'eta'  pensionabile.  Con  il
medesimo  decreto  sono  stabiliti  i  termini  e le modalita' per la
verifica e di controllo in  ordine  all'espletamento,  da  parte  dei
lavoratori medesimi, delle attivita' particolarmente usuranti;
     c)  per  i  lavoratori  del  settore  pubblico,  con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro  e  del  lavoro  e della previdenza sociale, su proposta delle
organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  del  settore,
sono  individuate  le  mansioni  particolarmente usuranti nei singoli
comparti e sono definite le modalita' di  copertura  dei  conseguenti
oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri
attuariali  riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, nell'ambito
delle risorse  finanziarie  preordinate  ai  rinnovi  dei  rispettivi
contratti di lavoro.
   2.  Sulle  aliquote  contributive  di  cui  al comma 1 non operano
misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.
   3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino  le  proposte  di
cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentita  una
commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del  lavoro  e
della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita',
stabilisce le modalita'  di  copertura  degli  oneri,  determinandone
l'entita'  ed  i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del
settore, consideratene le caratteristiche.
   4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  sentita  la  commissione
istituita  ai  sensi  del comma 3 sara' riconosciuto un concorso alla
copertura degli oneri di  cui  al  comma  1  relativi  a  determinate
mansioni  in  ragione  delle  caratteristiche  di  maggiore  gravita'
dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo  dell'incidenza
della  stessa  sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio
professionale   di   particolare    intensita',    delle    peculiari
caratteristiche  dei  rispettivi  ambiti di attivita' con riferimento
particolare alle componenti socio-economiche  che  le  connotano.  Il
concorso  non  puo' superare il 20 per cento del corrispondente onere
ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale  scopo,
determinate,  in  fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire
annui a decorrere  dal  1996.  Le  predette  risorse  possono  essere
adeguate   in   relazione  ai  dati  biostatistici  e  di  esperienza
registrati. Il predetto decreto  e'  emanato  entro  sei  mesi  dalla
richiesta  avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del
comma 1.
   5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di  un  Osservatorio
istituito  presso  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per analisi e indagini sulle attivita' usuranti,  su  quelle  nocive,
sull'aspettative  di vita, sull'esposizione al rischio professionale.
Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  dal  Ministero della sanita',
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro
(ISPESL),  dall'ISTAT,  dall'Istituto  nazionale  per l'assicurazione
contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  dall'INPS,   dall'Ente
nazionale    di   previdenza   e   assistenza   per   gli   impiegati
dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza  per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di
previdenza   per   il   settore  marittimo  (IPSEMA)  e  da  istituti
universitari competenti"
   35. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  11  agosto
1993,  n.  374,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "Per i
lavoratori impegnati  in  lavori  particolarmente  usuranti,  per  le
caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che questi presentano,
anche  sotto  il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione
al rischio professionale di particolare  intensita',  viene,  inoltre
ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni dieci di
occupazione  nelle  attivita'  di  cui  sopra,  fino ad un massimo di
ventiquattro mesi complessivamente considerati".
   36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e  28,
sono  ridotti  fino  ad  un  anno  per i lavoratori nei cui confronti
trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.
   37. Per  le  pensioni  liquidate  esclusivamente  con  il  sistema
contributivo,  il  lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione
le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
come modificato  ai  sensi  dei  commi  34  e  35,  puo'  optare  per
l'applicazione  del  coefficiente di trasformazione relativo all'eta'
anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per  ogni
sei   anni   di  occupazione  nelle  attivita'  usuranti  ovvero  per
l'utilizzazione   del   predetto   periodo   di   aumento   ai   fini
dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno rispetto al
requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.
   38.  Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e' autorizzata la spesa
di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere  per  gli
anni  1996  e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni   per   i   medesimi   anni:   per   lire   100   miliardi
dell'accantonamento   relativo   al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  e  per  lire  150  miliardi  dell'accantonamento
relativo  al  Ministero  della pubblica istruzione, iscritti, ai fini
del bilancio triennale 1995 - 1997, al capitolo 6856 dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
   39.  Con  uno  o  piu' decreti, da emanare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  il  Governo  della
Repubblica   e'  delegato  ad  emanare  norme  intese  a  riordinare,
armonizzare  e  razionalizzare,  nell'ambito  delle  vigenti  risorse
finanziarie,  le  discipline  dei  diversi  regimi  previdenziali  in
materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e
di  prosecuzione  volontaria  nonche'  a   conformarle   al   sistema
contributivo  di  calcolo,  secondo  i  seguenti  principi  e criteri
direttivi:
     a) armonizzazione, con  riferimento  anche  ai  periodi  massimi
riconoscibili,   con   particolare   riferimento  alle  contribuzioni
figurative per i periodi di malattia, per i periodi di  maternita'  e
per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970,
n.  300,  e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e
11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi  di
maternita',   revisione  dei  criteri  di  accredito  figurativo,  in
costanza  di  rapporto  lavorativo,   escludendo   che   l'anzianita'
contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;
     b)   conferma   della   copertura  assicurativa  prevista  dalla
previgente disciplina per casi di disoccupazione;
     c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico
dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione
del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni  per  la
durata  massima  di  tre  anni; nei casi di formazione professionale,
studio e ricerca e per le tipologie di inserimento  nel  mercato  del
lavoro  ove  non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi
assicurativi, nei casi di lavori  discontinui,  saltuari,  precari  e
stagionali  per  i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi
assicurativi.
   40. Per i  trattamenti  pensionistici  determinati  esclusivamente
secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi
di accredito figurativo:
     a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza
dei  figli  fino  al  sesto  anno di eta' in ragione di centosettanta
giorni per ciascun figlio;
     b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto  anno
di  eta',  al  coniuge  e  al  genitore  purche' conviventi, nel caso
ricorrano le  condizioni  previste  dall'articolo  3  della  legge  5
febbraio   1992,   n.  104,  per  la  durata  di  venticinque  giorni
complessivi l'anno, nel limite massimo  complessivo  di  ventiquattro
mesi;
     c)  a  prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del
verificarsi dell'evento maternita', e' riconosciuto alla  lavoratrice
un anticipo di eta' rispetto al requisito di accesso alla pensione di
vecchiaia  di  cui  al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e
nel  limite  massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo
la lavoratrice puo' optare  per  la  determinazione  del  trattamento
pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata
tabella A, relativo all'eta' di accesso al trattamento pensionistico,
maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due
anni in caso di tre o piu' figli.
   41.  La  disciplina  del  trattamento  pensionistico  a favore dei
superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del  regime
dell'assicurazione  generale  obbligatoria e' estesa a tutte le forme
esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di  soli
figli   di   minori   eta',   studenti,  ovvero  inabili,  l'aliquota
percentuale della pensione e' elevata al 70 per  cento  limitatamente
alle  pensioni  ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge.  Gli  importi   dei   trattamenti
pensionistici  ai  superstiti  sono  cumulabili  con  i  redditi  del
beneficiario,  nei  limiti  di  cui  all'allegata   tabella   F.   Il
trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma
con  la  pensione  ai  superstiti  ridotta  non  puo' essere comunque
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso  soggetto  qualora  il
reddito  risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente
precedenti quella nella quale il  reddito  posseduto  si  colloca.  I
limiti  di  cumulabilita'  non  si  applicano qualora il beneficiario
faccia parte di  un  nucleo  familiare  con  figli  di  minore  eta',
studenti  ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al
primo periodo del presente comma.  Sono  fatti  salvi  i  trattamenti
previdenziali  piu'  favorevoli  in godimento alla data di entrata in
vigore  della  presente   legge   con   riassorbimento   sui   futuri
miglioramenti.
   42.  All'assegno  di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da
lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di
cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal  cumulo  dei
redditi con l'assegno di invalidita' ridotto non puo' essere comunque
inferiore  a  quello  che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente
precedente quella nella quale il reddito  posseduto  si  colloca.  Le
misure  piu'  favorevoli  per  i  trattamenti  in essere alla data di
entrata in vigore  della  presente  legge  sono  conservate  fino  al
riassorbimento con i futuri miglioramenti.
   43.  Le  pensioni  di  inabilita',  di  reversibilita' o l'assegno
ordinario  di  invalidita'  a  carico   dell'assicurazione   generale
obbligatoria   per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti,
liquidati  in  conseguenza  di  infortunio  sul  lavoro  o   malattia
professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata
per  lo  stesso  evento  invalidante,  a  norma del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita
stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu'  favorevoli
in  godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti.
   44.  E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, un  Nucleo  di  valutazione  della  spesa
previdenziale  con compiti di osservazione e di controllo dei singoli
regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema
previdenziale  obbligatorio,  delle  dinamiche  di  correlazione  tra
attivi  e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche
con riferimento alle singole gestioni, nonche' compiti di propulsione
e  verifica   in   funzione   della   stabilizzazione   della   spesa
previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
     a)  ad  informare  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale sulle vicende gestionali che possono interessare  l'esercizio
di poteri di intervento e vigilanza;
     b)   a   riferire  periodicamente  al  predetto  Ministro  sugli
andamenti  gestionali  formulando,   se   del   caso,   proposte   di
modificazioni normative;
     c)  a  programmare  ed  organizzare ricerche e rilevazioni anche
mediante acquisizione di dati e informazioni  presso  ciascuna  delle
gestioni;
     d)  a  predisporre  per  gli  adempimenti  di  cui  al  comma 46
relazioni in ordine agli aspetti  economico-finanziari  e  gestionali
inerenti al sistema pensionistico pubblico;
     e)  a  collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione
del conto della previdenza di  cui  all'articolo  65,  comma  1,  del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
     f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11.
   45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da non
piu'  di  quindici  membri  che  abbiano  particolare  competenza   e
specifica  esperienza  in  materia  previdenziale nei diversi profili
giuridico  ed  economico-statistico-attuariale,  nominati,   per   un
periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  del  tesoro.  IL   Nucleo   e'   composto   da   magistrati
amministrativi  e  contabili  di cui uno in veste di coordinatore, da
personale appartenente  ai  ruoli  dei  professori  universitari,  da
personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche
ad  ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonche'
da esperti, in numero non superiore a cinque, non  appartenenti  alle
categorie  predette;  i  componenti del Nucleo sono collocati, ove ne
venga fatta richiesta dal Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, fuori ruolo conservando il trattamento delle amministrazioni
di  provenienza,  senza  avere  diritto  ad  ulteriori  compensi. Con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono determinati le modalita'
organizzative e  di  funzionamento  del  Nucleo  di  valutazione,  la
remunerazione  dei  membri medesimi in armonia con i criteri correnti
per   la   determinazione   dei   compensi   per  attivita'  di  pari
qualificazione professionale, il numero  e  le  professionalita'  dei
dipendenti  appartenenti  al  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o di altre Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il
Nucleo medesimo anche attraverso  l'istituto  del  distacco.  Per  il
funzionamento del Nucleo, ivi, compreso il compenso ai componenti, e'
autorizzata  la  spesa  di  lire  1.500 milioni annue a decorrere dal
1996. Al relativo onere, per  gli  anni  1996  e  1997,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento   relativo   al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro
per l'anno 1995.
   46.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce,
con periodicita' biennale, al Parlamento sugli  aspetti  economico  -
finanziari  ed  attuativi  inerenti alla riforma previdenziale recata
dalla presente legge.
                               Art. 1.
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
       obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
                               Art. 1.
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
       obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
 
           Nota all'art. 1, comma 1:
            - L'art. 38 della Costituzione cosi' recita:
             "Art. 38.- Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
          dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
          all'assistenza sociale.
             I  lavoratori  hanno  diritto  che  siano  preveduti  ed
          assicurati  mezzi  adeguati  alle  loro esigenze di vita in
          caso di  infortunio,  malattia,  invalidita'  e  vecchiaia,
          disoccupazione involontaria.
             Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
          all'avviamento professionale.
             Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
          ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
             L'assistenza privata e' libera"
           Note all'art. 1, comma 2:
            - Il testo dell'art. 3 dello statuto speciale della Valle
          d'Aosta adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
          n. 4, cosi' recita:
             "Art.  3.-  La  Regione  ha la potesta' di emanare norme
          legislative di integrazione e  di  attuazione  delle  leggi
          della   Repubblica,   entro  i  limiti  indicati  nell'art.
          precedente, per adattarle alle condizioni regionali,  nelle
          seguenti materie:
               a) industria e commercio;
               b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
               c)  espropriazione per pubblica utilita' per opere non
          a carico dello Stato;
               d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche
          ad uso idroelettrico;
               e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
               f) finanze regionali e comunali;
               g) istruzione materna, elementare e media;
               h) previdenza e assicurazioni sociali;
               i) assistenza e beneficenza pubblica;
               l)   igiene   e   sanita',  assistenza  ospedaliera  e
          profilattica;
               m) antichita' e belle arti;
               n) annona;
               o) assunzione di pubblici servizi."
            - Si riporta il testo dell'articolo 48-bis dello  statuto
          speciale  della Valle d'Aosta, introdotto dall'art. 3 della
          legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.
             "Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno  o
          piu'   decreti   legislativi  recanti  le  disposizioni  di
          attuazione del  presente  statuto  e  le  disposizioni  per
          armonizzare  la  legislazione  nazionale  con l'ordinamento
          della  regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto   delle
          particolari   condizioni   di   autonomia  attribuita  alla
          regione.
             Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una
          commissione paritetica composta  da  sei  membri  nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al  parere
          del consiglio stesso".
           Note all'art. 1, comma 3:
            -  Il  testo  dell'art.  1,  commi  1 e 2, della legge 23
          dicembre 1994, n. 725 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 1995) e' il seguente:
             "Art. 1.- 1. Per l'anno  1995,  il  limite  massimo  del
          saldo  netto  da finanziare resta determinato in termini di
          competenza in lire  156.700  miliardi,  al  netto  di  lire
          11.375  miliardi  per  regolazioni  debitorie. Tenuto conto
          delle  operazioni  di  rimborso  di  prestiti,  il  livello
          massimo  del ricorso al mercato finanziario di cui all'art.
          11 della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  come  sostituito
          dall'art.  5  della  legge  23  agosto  1988,  n.  362- ivi
          compreso  l'indebitamento   all'estero   per   un   importo
          complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad
          interventi  non  considerati nel bilancio di previsione per
          il 1995- resta fissato, in termini di competenza,  in  lire
          372.550 miliardi per l'anno finanziario 1995.
             2.  Per gli anni 1996 e 1997 il limite massimo del saldo
          netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
          vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, a
          determinato, rispettivamente, in lire 170.350  miliardi  ed
          in  lire 167.450 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi
          per ciascuno degli anni 1996 e 1997, per la regolazione  in
          titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso
          al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 394.250
          miliardi  ed  in  lire  322.150  miliardi.  Per il bilancio
          programmatico degli anni 1996 e 1997, il limite massimo del
          saldo netto da finanziare e' determinato,  rispettivamente,
          in  lire 147.400 miliardi ed in lire 134.300 miliardi ed il
          livello massimo  del  ricorso  al  mercato  e  determinato,
          rispettivamente,  in  lire  371.400  miliardi  ed  in  lire
          289.000 miliardi".
            - Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre
          1994, n.  724 (Misure di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica) e' il seguente:
           "Art.  13.-  (Disposizioni  in materia di pensionamenti di
          anzianita' nel regime generale e nei regimi sostitutivi  ed
          esclusivi).-
          1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1995  nei  confronti dei
          lavoratori  dipendenti  privati  e  pubblici,  nonche'  dei
          lavoratori  autonomi,  e'  sospesa  l'applicazione  di ogni
          disposizione  di  legge,   di   regolamento,   di   accordi
          collettivi   che   preveda   il   diritto   a   trattamenti
          pensionistici anticipati rispetto all'eta' stabilita per il
          pensionamento di vecchiaia, ovvero per  il  collocamento  a
          riposo   d'ufficio  in  base  ai  singoli  ordinamenti.  La
          sospensione opera fino alla data di entrata  in  vigore  di
          specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema
          previdenziale  e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale
          provvedimento, unitamente  alla  predetta  disposizione  di
          sospensione,  dovra' essere idoneo ad assicurare effetti di
          contenimento:
               a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748
          miliardi  per  l'anno  1995,  comprensivi  di  lire   1.088
          miliardi  di cui all'art.  21, lire 258 miliardi per l'anno
          1996 e lire 354 miliardi per l'anno 1997;
               b) del fabbisogno di cassa  del  settore  statale:  di
          almeno  lire  5.107  miliardi  per  l'anno 1995, lire 4.808
          miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi  per  l'anno
          l997".
            - La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca "Riforma di alcune
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio". Il comma 5 dell'art. 11-ter e' il seguente:  "5.
          Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la
          relazione  di  cui  ai  commi  2  e  3  contiene  un quadro
          analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno   decennali,
          riferite   all'andamento   delle   variabili  collegate  ai
          soggetti beneficiari. Per le  disposizioni  legislative  in
          materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
          sul numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario,  sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti  pubblici  omologabili.  Per   le   disposizioni
          legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
          appartenenti al settore  pubblico  allargato  la  relazione
          riporta la valutazione espressa dagli enti interessati".
           Nota all'art. 1, comma 4:
            -  Il  testo  del  decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41,
          coordinato con la legge di conversione 22  marzo  1995,  n.
          85,  recante:  "Misure  urgenti  per  il  risanamento della
          finanza pubblica e per l'occupazione nelle  aree  depresse"
          e'  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n. 69 del 23 marzo
          1995.
           Nota all'art. 1, comma 5:
            - L'art. 3 della legge n. 468/1978, cosi' recita:
             "Art. 3.- 1. Entro il 15 maggio di ogni anno, il Governo
          presenta  al  Parlamento,   ai   fini   delle   conseguenti
          deliberazioni,     il     documento    di    programmazione
          economico-finanziaria che definisce la manovra  di  finanza
          pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
             2.       Nel       documento      di      programmazione
          economico-finanziaria, premessa la valutazione  puntuale  e
          motivata   degli   andamenti   reali   e   degli  eventuali
          scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei  precedenti
          documenti  di  programmazione economico-finanziaria e della
          evoluzione    economica-finanziaria    internazionale    in
          particolare nella Comunita' europea, sono indicati:
               a)  i  parametri  economici  essenziali utilizzati per
          identificare l'evoluzione dei flussi del  settore  pubblico
          allargato  a  "politiche  invariate", intendendosi con tale
          termine l'invarianza della legislazione che fissa i diritti
          dei beneficiari delle prestazioni e il livello dei  servizi
          da   assicurare   alla   collettivita'   e,  per  la  parte
          discrezionale, la  costanza  dei  comportamenti  tenuti  in
          passato dalle amministrazioni;
               b)  gli  obiettivi  macroeconomici  ed  in particolare
          quelli   relativi   allo    sviluppo    del    reddito    e
          dell'occupazione;
               c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini
          di  rapporto  al prodotto interno lordo, del fabbisogno del
          settore statale  e  del  fabbisogno  del  settore  pubblico
          allargato,  al  netto  e  al  lordo  degli interessi, e del
          debito del settore statale e del settore pubblico allargato
          per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
               d) gli obiettivi, coerenti  con  quelli  di  cui  alle
          precedenti  lettere  b) e c), di fabbisogno complessivo, di
          disavanzo  corrente  del  settore  statale  e  del  settore
          pubblico  allargato,  al  lordo e al netto degli interessi,
          per ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,
          e   gli   eventuali   scostamenti  rispetto  all'evoluzione
          tendenziale dei flussi della finanza pubblica di  cui  alla
          precedente lettera a), e le relative cause;
               e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e
          delle  spese del bilancio di competenza dello Stato e delle
          aziende autonome  e  degli  enti  pubblici  ricompresi  nel
          settore  pubblico allargato per il periodo cui si riferisce
          il bilancio pluriennale;
               f) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore,
          collegati alla manovra di finanza pubblica per  il  periodo
          compreso   nel   bilancio  pluriennale,  necessari  per  il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  alle   precedenti
          lettere  b), c) e d)  del rispetto delle regole di cui alla
          lettera   e),   con  valutazione  di  massima  dell'effetto
          economico-finanziario  attribuito   a   ciascun   tipo   di
          intervento in rapporto, all'andamento tendenziale.
             3. Il documento di programmazione economico-finanziaria,
          sulla  base di quanto definito al comma 2, indica i criteri
          ed i parametri per la formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale.
             4.  Il documento di programmazione economico-finanziaria
          indica i disegni di legge collegati, di  cui  al  comma  1,
          lettera  c), dell'art.   1-bis, evidenziando il riferimento
          alle regole e agli indirizzi cui alle lettere e) e  f)  del
          precedente comma 2".
           Nota all'art. 1, comma 14:
            -  La  legge  12  giugno  1984,  n.  222 (Revisione della
          disciplina della invalidita' pensionabile) e' pubblicata in
          Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 giugno 1984.
           Note all'art. 1, comma 15:
            - Il comma 3 dell'art. 2 della legge  n.  222/1984  cosi'
          recita:
             "3.   La   pensione   di   inabilita',   reversibile  ai
          superstiti,  e'  costituita  dall'importo  dell'assegno  di
          invalidita',  non  integrato  ai  sensi del terzo comma del
          precedente articolo, calcolato secondo le norme  in  vigore
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei lavoratori dipendenti
          ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori  autonomi,  e
          da  una  maggiorazione  determinata  in  base  ai  seguenti
          criteri:
               a)   per   l'iscritto   nell'assicurazione    generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti dei lavoratori dipendenti, la  maggiorazione  e'
          pari  alla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello
          che gli sarebbe  spettato  sulla  base  della  retribuzione
          pensionabile,   considerata  per  il  calcolo  dell'assegno
          medesimo con una anzianita' contributiva  aumentata  di  un
          periodo  pari  a  quello compreso tra la data di decorrenza
          della pensione  di  inabilita'  e  la  data  di  compimento
          dell'eta'  pensionabile.  In  ogni  caso, non potra' essere
          computata una anzianita' contributiva superiore a 40 anni;
               b)  per  l'iscritto  nelle   gestioni   speciali   dei
          lavoratori  autonomi,  la  misura  della  maggiorazione  e'
          costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidita'  e
          quello  che  gli  sarebbe  spettato al compimento dell'eta'
          pensionabile, considerando il periodo compreso tra la  data
          di  decorrenza  della  pensione  di inabilita' e la data di
          compimento  di  detta  eta'  coperto  da  contribuzione  di
          importo  corrispondente  a  quello  stabilito  nell'anno di
          decorrenza della pensione per i lavoratori  autonomi  della
          categoria   alla   quale   l'assicurato   ha   contribuito,
          continuativamente o prevalentemente,  nell'ultimo  triennio
          di lavoro autonomo".
            -  Il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per  il  riordinamento  del
          sistema  previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a
          norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n.  421)  e'
          il  seguente:  "5.  Ai  fini  del  calcolo  dei trattamenti
          pensionistici di cui al presente articolo, le  retribuzioni
          di cui all'art. 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n.
          297,  e i redditi di cui all'art. 5, comma 6, e all'art. 8,
          comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono rivalutati
          in misura corripondente alla variazione, tra l'anno  solare
          di  riferimento  e  quello  precedente  la decorrenza della
          pensione, dell'indice  annuo  dei  prezzi  al  consumo  per
          famiglie  di  operai  ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai
          predetti  redditi  e  retribuzioni  si  applica altresi' un
          aumento di un punto percentuale per ogni anno solare  preso
          in  considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e
          dei redditi pensionabili".
           Note all'art. 1, comma 17:
            -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo  n.    503/1992  e' il seguente: "3. In fase di
          prima applicazione delle disposizioni di cui  al  comma  2,
          per  le  pensioni  da  liquidare con decorrenza nel periodo
          compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre  2001,  le
          settimane  di  riferimento,  ai  fini  della determinazione
          della retribuzione  pensionabile,  sono  costituite  da  un
          numero  di  260  settimane  aumentato  del 50 per cento del
          numero di settimane intercorrenti tra il 1 gennaio  1993  e
          la  data  di  decorrenza della pensione, con arrotondamento
          per difetto".
            -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo  n.    503/1992  e' il seguente: "3. In fase di
          prima applicazione delle disposizioni di cui  al  comma  2,
          per  le  pensioni  delle  forme  sostitutive  ed  esclusive
          dell'assicurazione generale  obbligatoria  da  liquidare  a
          decorrere  dal 1 gennaio 1993, il periodo di riferimento e'
          incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la
          predetta data e quella di decorrenza della  pensione,  fino
          al raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni".
           Note all'art. 1, comma 25:
            -  L'art.  5  del  decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei
          livelli occupazionali) e' il seguente:
             "Art.  5.- I lavoratori che siano disponibili a svolgere
          attivita' ad orario inferiore rispetto a  quello  ordinario
          previsto  dai  contratti collettivi di lavoro o per periodi
          predeterminati  nel  corso  della  settimana,  del  mese  o
          dell'anno  possono  chiedere di essere iscritti in apposita
          lista  di  collocamento.  L'iscrizione  nella   lista   dei
          lavoratori  a  tempo  parziale  non  e'  incompatibile  con
          l'iscrizione nella  lista  ordinaria  di  collocamento.  Il
          lavoratore  che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale
          puo' chiedere  di  mantenere  l'iscrizione  nella  prima  o
          seconda  classe  della  lista ordinaria nonche' nella lista
          dei lavoratori a tempo parziale.
             2.  II  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale   deve
          stipularsi  per iscritto. In esso devono essere indicate le
          mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento  al
          giorno,  alla  settimana,  al  mese  e  all'anno. Copia del
          contratto  deve  essere  inviata  entro  trenta  giorni  al
          competente ispettorato provinciale del lavoro.
             3.  I  contratti  collettivi,  anche  aziendali, possono
          stabilire:
               a) il numero percentuale dei  lavoratori  che  possono
          essere  impiegati  a  tempo parziale rispetto al numero dei
          lavoratori a tempo pieno;
               b)  le  mansioni  alle  quali  possono  essere adibiti
          lavoratori a tempo parziale;
               c)  le  modalita'  temporali  di   svolgimento   delle
          prestazioni a tempo parziale.
          3-bis.  In caso di assunzione di personale a tempo pieno e'
          riconosciuto il diritto di  precedenza  nei  confronti  dei
          lavoratori  con  contratto  a tempo parziale, con priorita'
          per coloro che, gia'  dipendenti,  avevano  trasformato  il
          rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
             4.  Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di
          cui al precedente comma 3, espressamente  giustificata  con
          riferimento a specifiche esigenze organizzative, e' vietata
          la  prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di
          lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai  sensi
          del precedente comma 2.
             5.  La retribuzione minima oraria da assumere quale base
          di  calcalo  dei  contributi  previdenziali  dovuti  per  i
          lavoratori  a  tempo  parziale  e'  pari  ad  un  sesto del
          minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto legge 12
          settembre 1983,  n.  463,  convertito,  con  modificazioni,
          nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
             6.  Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo
          parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una
          prestazione lavorativa settimanale di durata non  inferiore
          al  minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le
          ore  prestate  in  diversi  rapporti  di  lavoro.  In  caso
          contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le
          giornate  di  lavoro effettivamente prestate, qualunque sia
          il numero delle ore lavorate nella giornata.
             7.  Qualora  non  si   possa   individuare   l'attivita'
          principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico
          delle  norme sugli assegni familiari, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.  797,  e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  gli  assegni
          familiari  sono  corrisposti   direttamente   dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale.
             8.  Il  secondo comma dell'art. 26 del testo unico delle
          norme sugli assegni familiari, approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1955, n. 797, e'
          sostituito dal seguente:
              "Il contributo, non e' dovuto per i lavoratori cui  non
          spettano gli assegni a norma dell'art. 2".
             9. La retribuzione da valere ai fini della assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          dei lavoratori a tempo parziale e' uguale alla retribuzione
          tabellare    prevista    dalla    contrattazione   per   il
          corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.
            10. Su accordo delle parti risultante  da  atto  scritto,
          convalidato  dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il
          lavoratore interessato, e' ammessa, fermo  restando  quanto
          previsto  dai    commi  2, 3 e 3-bis, la trasformazione del
          rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto  di  lavoro  a
          tempo parziale.
             11.  Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a
          tempo pieno in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  e
          viceversa,  ai fini della determinazione dell'ammontare del
          trattamento di pensione si computa per intero  l'anzianita'
          relativa   ai   periodi   di   lavoro   a   tempo  pieno  e
          proporzionalmente    all'orario    effettivamente    svolto
          l'anzianita'   inerente   ai  periodi  di  lavoro  a  tempo
          parziale. La predetta disposizione trova  applicazione  con
          riferimento  ai  periodi  di lavoro successivi alla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.
             12.   Ai   fini   della   qualificazione   dell'azienda,
          dell'accesso  a  benefici  di   carattere   finanziario   e
          creditizio  previsti  dalle  leggi,  nonche'  dalla legge 2
          aprile 1968, n. 482, i lavoratori  a  tempo  parziale  sono
          computati   nel   numero  complessivo  dei  dipendenti,  in
          proporzione all'orario svolto riferito alle ore  lavorative
          ordinarie   effettuate   nell'azienda,  con  arrotondamento
          all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di
          quello normale.
             13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori
          a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al
          precedente comma 3 e' tenuto al pagamento, a  favore  della
          gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 40.000
          per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.
             14.   Il   datore   di   lavoro  che  contravvenga  alla
          disposizione di cui al precedente comma 4  e'  assoggettato
          alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13.
          Il   datore  di  lavoro  che  contravvenga  all'obbligo  di
          comunicazione previsto nel precedente comma 2 e' tenuto  al
          pagamento,    a    favore    della   gestione   contro   la
          disoccupazione, della somma di L. 300.000.
             15. Le disposizioni di  cui  ai  presente  articolo  non
          trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli.
             16.  A  decorrere dal periodo di paga in corso alla data
          del 1 gennaio 1984 per i lavoratori  occupati  nei  settori
          indicati  nel  successivo  comma  17 in attivita' ad orario
          ridotto, non superiore  alle  quattro  ore  giornaliere,  i
          quali  non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma
          dei commi precedenti,  il  limite  minimo  di  retribuzione
          giornaliera  indicato  al  comma  1 dell'art. 7 del decreto
          legge  12  settembre   1983,   n.   463,   convertito   con
          modificazioni,  nella  legge  11  novembre 1983, n. 638, e'
          fissato nella misura  del  4  per  cento  dell'importo  del
          trattamento  minimo  mensile di pensione a carico del Fondo
          pensioni lavoratori dipendenti in vigore al  1  gennaio  di
          cascun anno.
             17.  Le  disposizioni  di  cui al precedente comma 16 si
          applicano ai seguenti settori:
               a) istruzione ed educazione scolare e  prescolare  non
          statale;
               b)  assistenza  sociale  svolta da istituzioni sociali
          assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di  beneficenza
          ed assistenza;
               c)   attivita'   di  culto,  formazione  religiosa  ed
          attivita' similari;
               d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;
               e) credito, per il solo personale ausiliario;
               f)    servizio    di    pulizia,    disinfezione     e
          disinfestazione;
               g)  proprietari  di  fabbricati, per il solo personale
          addetto alla  pulizia  negli  stabili  adibiti  ad  uso  di
          abitazione od altro uso.
             18.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  puo'  essere  disposta  l'applicazione
          delle  disposizioni  di cui al precedente comma 16 ad altri
          settori in cui l'attivita' lavorativa e' caratterizzata  da
          un orario non superiore alle quattro ore giornaliere.
             19.  Con  la  medesima  decorrenza, di cui al precedente
          comma 16, per le categorie di lavoratori per le quali  sono
          stabiliti  salari  medi  convenzionali, il limite minimo di
          retribuzione giornaliera di cui al comma 1, dell'art. 7 del
          predetto decreto legge non puo' essere inferiore al  5  per
          cento   dell'importo  del  trattamento  minimo  mensile  di
          pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori  dipendenti
          in vigore dal 1 gennaio di ciascun anno.
             20.  In  attesa  del riordino generale della materia nel
          settore dell'istruzione prescolare, non trova  applicazione
          nel  settore  stesso la disposizione contenuta nell'art. 7,
          comma 1, ultimo periodo, del  decreto  legge  12  settembre
          1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
          novembre  1983,  n. 638. La disposizione del presente comma
          ha effetto dal periodo di paga in corso  alla  data  del  1
          gennaio 1984".
           Nota all'art. 1, comma 27:
            - Il comma 16 dell'art. 11 della legge 24 dicembre  1993,
          n.  537  (Interventi  correttivi di finanza pubblica) e' il
          seguente: "16.  Con  effetto  dal  1  gennaio  1994,  fermi
          restando  i  requisiti  concessivi prescritti dalla vigente
          normativa in materia di pensionamento  anticipato  rispetto
          all'eta'  stabilita  per  la cessazione dal servizio ovvero
          per il collocamento a riposo d'ufficio,  nei  confronti  di
          coloro  che conseguono il diritto a pensione anticipata con
          un'anzianita' contributiva inferiore a  trentacinque  anni,
          escluse   le   cause   di   cessazione   dal  servizio  per
          invalidita',    l'importo    del    relativo    trattamento
          pensionistico,   ivi   compresa   l'indennita'  integrativa
          speciale, e' ridotto in proporzione agli anni  mancanti  al
          raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo
          le percentuali di cui alla allegata tabella A".
           Nota all'art. 1, comma 30:
            - L'art. 13 della legge n. 724/1994 e' il seguente:
             "Art.  13  (Disposizioni  in materia di pensionamenti di
          anzianita' nel regime generale e nei regimi sostitutivi  ed
          esclusivi).    -  1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1995 nei
          confronti dei lavoratori  dipendenti  privati  e  pubblici,
          nonche'  dei lavoratori autonomi, e' sospesa l'applicazione
          di ogni disposizione di legge, di regolamento,  di  accordi
          collettivi   che   preveda   il   diritto   a   trattamenti
          pensionistici anticipati rispetto all'eta' stabilita per il
          pensionamento di vecchiaia, ovvero per  il  collocamento  a
          riposo   d'ufficio  in  base  ai  singoli  ordinamenti.  La
          sospensione opera fino alla data di entrata  in  vigore  di
          specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema
          previdenziale  e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale
          provvedimento, unitamente  alla  predetta  disposizione  di
          sospensione,  dovra' essere idoneo ad assicurare effetti di
          contenimento:
               a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748
          miliardi  per  l'anno  1995,  comprensivi  di  lire   1.088
          miliardi  di cui all'art.  21, lire 258 miliardi per l'anno
          1996 e lire 354 miliardi per l'anno 1997;
               b) del fabbisogno di cassa  del  settore  statale:  di
          almeno  lire  5.107  miliardi  per  l'anno 1995, lire 4.808
          miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi  per  l'anno
          1997.
             2.  Qualora  entro  la  data  del 30 giugno 1995 non sia
          stato adottato il provvedimento legislativo di riordino del
          sistema previdenziale di cui al comma 1;  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro, da emanarsi entro 30 giorni
          dalla  predetta  data e con effetto dal 1 luglio 1995, sono
          aumentate,  in  misura  tale  da  assicurare  gli   effetti
          finanziari di cui al comma 1:
               a)  le  aliquote  contributive  a carico dei datori di
          lavoro e dei lavoratori dipendenti del  settore  privato  e
          pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per
          l'invalidita',  la  vecchiaia ed i superstiti ed alle forme
          di previdenza esclusive, sostitutive ed  esonerative  della
          medesima;
               b)  le  aliquote  contributive  dovute, ai sensi della
          legge 2 agosto 1990, n. 233,  dai  soggetti  iscritti  alle
          gestioni  previdenziali  degli  artigiani,  degli esercenti
          attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri  e
          coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale.
             3.   Le   disposizioni   in   materia   di   sospensione
          dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianita' non
          si applicano: nei  casi  di  cessazione  dal  servizio  per
          invalidita' derivanti o meno da causa di servizio; nei casi
          di  pensionamento  anticipato,  specificamente  previsti da
          norme  derogatorie,  connessi  ad  esuberi  strutturali  di
          manodopera;  nei  casi  di  trattamento  di cui all'art. 7,
          commi 6 e  7,  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive  integrazioni;  nei confronti dei lavoratori che
          possano far valere un'anzianita' contributiva non inferiore
          a quaranta anni, ovvero l'anzianita'  contributiva  massima
          prevista dall'ordinamento di appartenenza.
             4.   Le  disposizioni  del  comma  3  non  si  applicano
          altresi':
               a) per i lavoratori  dipendenti  del  settore  privato
          che,   in   possesso   dei   requisiti   di  legge  per  il
          pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il
          30 settembre 1994 come attestato dalla  certificazione  del
          datore  di  lavoro  di  cui  alla  successiva  lettera  b),
          sempreche'  dalla  predetta  data  non  prestino  attivita'
          lavorativa.  Tale  ultima  condizione  deve risultare dalla
          documentazione agli atti degli enti  di  previdenza,  o  in
          mancanza,    dalla    dichiarazione    di   responsabilita'
          dell'interessato rilasciata, ai sensi della legge 4 gennaio
          1968, n. 15, e  successive  modificazioni,  all'atto  della
          presentazione della domanda di pensionamento anticipato;
               b) per i lavoratori dipendenti del settore privato che
          hanno  presentato  ai rispettivi enti di previdenza domanda
          di pensionamento  anticipato  in  data  antecedente  al  28
          settembre  1994  e  che, in possesso dei requisiti di legge
          per il pensionamento anticipato, siano cessati  dal  lavoro
          entro  il 30 settembre 1994; la cessazione entro il termine
          anzidetto deve risultare  dalla  documentazione  agli  atti
          degli  enti  di previdenza ed essere certificata dal datore
          di    lavoro    mediante    espressa    dichiarazione    di
          responsabilita';
               c)   per   i   lavoratori  ammessi  alla  prosecuzione
          volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994,  nonche'
          per  i  lavoratori  per i quali a tale data sia in corso il
          periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto
          di lavoro, sempreche' la comunicazione di preavviso risulti
          certificata   dal   datore   di  lavoro  mediante  espressa
          dichiarazione di responsabilita';
               d) per i  lavoratori  dipendenti  da  imprese  cui  e'
          concesso   il  trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale in base alle procedure avviate ai sensi dell'art.
          5 della legge  20  maggio  1975,  n.    164,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, anteriormente alla data del
          31 dicembre 1994;
               e) per i lavoratori che fruiscono  alla  data  del  28
          settembre   1994   dell'indennita'   di  mobilita',  ovvero
          collocati in  mobilita'  in  base  alle  procedure  avviate
          antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24
          della   legge   23   luglio  1991,  n.  223,  e  successive
          modificazioni;
               f) per i lavoratori dipendenti dagli enti  di  cui  al
          decreto-legge  1  dicembre  1993,  n.  487, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994,  n.  71,  e  al
          decreto-legge  28  ottobre  1994,  n. 602; per i lavoratori
          dipendenti da altri  enti  o  imprese  per  i  quali  siano
          avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti
          da specifiche normative, nonche' per i lavoratori eccedenti
          degli  enti  locali  per  i  quali  sia  stato approvato il
          bilancio riequilibrato da parte del Ministero  dell'interno
          ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 24 aprile 1989, n. 144, e
          dell'art. 21 del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
          n. 68;
               g) ai lavoratori privi di vista.
             5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3  e  4  e  fermo
          restando   quanto  previsto  dal  comma  10,  i  lavoratori
          dipendenti  privati  e  pubblici,  nonche'   i   lavoratori
          autonomi,  che  abbiano  presentato  entro  la  data del 28
          settembre 1994 la domanda di pensionamento  di  anzianita',
          accettata,   ove   previsto,   entro   la   medesima   data
          dall'amministrazione di  appartenenza,  possono,  ancorche'
          riammessi    in   servizio,   conseguire   un   trattamento
          pensionistico secondo quanto previsto dal comma  6  con  le
          conseguenti decorrenze:
               a)  da  1  luglio  1995,  qualora al 28 settembre 1994
          abbiano maturato un'anzianita' contributiva o  di  servizio
          non inferiore a 37 anni;
               b)  dal  1  gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994
          abbiano maturato un'anzianita' contributiva o  di  servizio
          non inferiore a 31 anni;
               c)  dal  1  gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994
          abbiano maturato un'anzianita' contributiva o  di  servizio
          fino a 30 anni;
             6.   Ai  trattamenti  pensionistici  di  anzianita'  dei
          lavoratori di cui al comma 5 continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni   dell'art.  11,  comma  16,  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, se piu' favorevoli rispetto a quelli
          in vigore alla data di decorrenza della prestazione.
             7.  Per i lavoratori di cui al comma 5 che conseguono il
          requisito   contributivo   massimo   utile   previsto   nei
          rispettivi  ordinamenti antecedentemente alle date indicate
          alle lettere   a),  b)  e  c)  del  medesimo  comma  5,  il
          trattamento  pensionistico  e' attribuito con la decorrenza
          eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina prevista
          dagli ordinamenti predetti in materia di  decorrenza  delle
          pensioni di anzianita'.
             8.  Per  i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
          cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
          29,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, e' fatta
          salva la possibilita' di revocare, entro  30  giorni  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, le domande
          di  pensionamento  ancorche'  accettate   dagli   enti   di
          appartenenza.   Nei   casi   di   domande  di  riammissione
          presentate ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da coloro
          che siano cessati dal servizio dalla data del 28  settembre
          1994  la  riammissione avviene con la qualifica rivestita e
          con  l'anzianita'  di  servizio   maturata   all'atto   del
          collocamento  a  riposo  e con esclusione di ogni beneficio
          economico  e  di  carriera  eventualmente   attribuito   in
          connessione   al  collocamento  a  riposo.  Il  periodo  di
          interruzione per cessazione dal  servizio  non  ha  effetti
          sulla   continuita'   del   rapporto  di  impiego  e  viene
          considerato, ai fini del trattamento economico, equivalente
          a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario
          o in licenza speciale o ad altro analogo istituto  previsto
          dalle norme dei singoli ordinamenti.
             9.  Le  disposizioni del decreto-legge 26 novembre 1994,
          n. 654, sono abrogate fermi  restando  la  validita'  degli
          atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e
          i  rapporti  giuridici sorti in base al decreto medesimo ed
          al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553.
             10. I  lavoratori  dipendenti  privati  e  pubblici,  in
          possesso  alla  data  del 31 dicembre 1993 del requisito di
          trentacinque anni di contribuzione,  possono  conseguire  i
          trattamenti  pensionistici  anticipati  di cui al comma 1 a
          partire dal 1 gennaio 1995, secondo criteri da individuarsi
          con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  emanato  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          entro il limite massimo di onere di lire 500  miliardi  per
          l'anno  1995.  In  sede  di  definizione  del provvedimento
          legislativo di riordino  di  cui  al  comma  1  ovvero  del
          decreto  di  cui  al  comma 2 si terra' conto degli effetti
          derivanti dal presente comma".
           Note all'art. 1, comma 31:
            - Per il testo del comma 5 dell'art. 13. della  legge  n.
          724/1994, si veda in nota al comma 30.
            -  Per  il testo del comma 10 dell'art. 13 della legge n.
          724/1994, si veda in nota al comma 30.
           Note all'art. 1, comma 32:
            -  I  commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991,
          n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,  mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della Comunita' europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre
          disposizioni  in  materia  di  mercato  del  lavoro) sono i
          seguenti:
             "6. Nelle aree di cui al  comma  2  nonche'  nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          Commissione  regionale  per  l'impiego,  in cui sussista un
          rapporto superiore alla media nazionale tra  iscritti  alla
          prima  classe  della  lista  di  collocamento e popolazione
          residente in eta' da lavoro,  ai  lavoratori  collocati  in
          mobilita'  entro  la  data  del  31  dicembre  1992, che al
          momento della cessazione  del  rapporto,  abbiano  compiuto
          un'eta'  inferiore  di  non  piu' di cinque anni rispetto a
          quella  prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento   di
          vecchiaia,   e   possano   far  valere,  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita  del  numero  di  settimane mancanti alla data di
          compimento   dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'    di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita'  per i periodi successivi a quelli previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
             7. Negli  ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai  lavoratori
          collocati  in  mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
          che, al momento  della  cessazione  del  rapporto,  abbiano
          compiuto  un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto  anni,  l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
          data  di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento   di
          anzianita'.  Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
          data del 1 gennaio 1991 della societa' non operative  della
          Societa'  di  Gestione  e  Partecipazioni  industriali  Spa
          (GEPI) e della Iniziative Sardegna Spa (INSAR) si prescinde
          dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di
          mobilita'  non  puo'  essere  corrisposta  per  un  periodo
          superiore a dieci anni".
            -  Il  testo  della  lettera  e) del comma 4 dell'art. 13
          della legge n. 724/1994 e' il seguente:
             "4.  Le  disposizioni  del  comma  3  non  si  applicano
          altresi':
           a)-d) (omissis);
               e)  per  i  lavoratori  che fruiscano alla data del 28
          settembre  1994  dell'indennita'   di   mobilita',   ovvero
          collocati  in  mobilita'  in  base  alle  procedure avviate
          antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24
          della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive
          modificazioni".
            - L'art. 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione
          degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme  in  materia di
          sicurezza sociale) cosi' recita:
             "Art. 18.- Per gli iscritti alla gestione speciale per i
          lavoratori delle miniere, cave torbiere che  siano  addetti
          complessivamente,  anche  se con discontinuita', per almeno
          15  anni  a  lavori  di   sotterraneo,   i   requisiti   di
          assicurazione e di contribuzione di cui a punti a) e b) del
          primo  comma  dell'art.  22  della  presente  legge possono
          essere perfezionati con la maggiorazione di  anzianita'  di
          cui  al terzo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente
          della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo  di
          5 anni.
             Al  fine  di  comprovare l'effettivo espletamento dei 15
          anni di lavoro in sotterraneo, l'interessato  deve  esibire
          idonea  documentazione  dalla  quale risultino i periodi di
          lavoro   in   sotterraneo,   coperti    da    contribuzione
          nell'assicurazione    generale   obbligatoria,   effettuati
          anteriormente al 1 luglio 1958; i periodi successivi a tale
          data debbono essere comprovati mediante le speciali  marche
          di cui all'art. 7 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.
             La  pensione di cui al primo comma del presente articolo
          e' posta a carico della gestione  speciale  dei  lavoratori
          delle  miniere, cave e torbiere, fermo restando il disposto
          dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.
             Al compimento del 55 anno di  eta',  l'interessato  puo'
          ottenere,  a  domanda,  la  pensione anticipata di cui alla
          legge 5 gennaio 1960, n.   5,  e  successive  modificazioni
          calcolata  sulla  base  dell'anzianita'  contributiva fatta
          valere nell'assicurazione generale obbligatoria  maggiorata
          di  un  periodo  pari  a  quello  compreso  tra  la data di
          decorrenza di detta pensione ed il compimento del  60  anno
          di  eta'.  Nel caso che la pensione cosi' calcolata risulti
          di importo inferiore a  quello  gia'  in  pagamento,  viene
          mantenuto   in   favore   del   pensionato  il  trattamento
          pensionistico in atto.
             A decorrere dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a
          quello  nel  quale il lavoratore compie il 60 anno di eta',
          la pensione di cui al primo  comma  del  presente  articolo
          viene  riliquidata con l'applicazione delle norme di cui al
          quarto, quinto e sesto comma dell'art. 33 del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con le
          modifiche e integrazioni apportate  dalla  presente  legge.
          Qualora     l'anzianita'    contributiva,    effettiva    e
          convenzionale,  sulla  cui  base  e'  stata  liquidata   la
          pensione di cui al precedente primo comma risulti inferiore
          all'anzianita'  contributiva fatta valere dal lavoratore al
          compimento del 60 anno di eta', la  pensione  e'  liquidata
          sulla  base  di  quest'ultima  anzianita';  resta  fermo il
          disposto di cui al sesto comma dell'art.   33  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.  488".
            -  L'art.  13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992,
          n.  257  (Norme  relative  alla   cessazione   dell'impiego
          dell'amianto) e' il seguente:
             "6.  Per  i  lavoratori  delle  miniere  o delle cave di
          amianto il numero di  settimane  coperto  da  contribuzione
          obbligatoria  relativa ai periodi di prestazione lavorativa
          ai fini del conseguimento delle prestazioni  pensionistiche
          e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
             7.   Ai   fini   del   conseguimento  delle  prestazioni
          pensionistiche per i dipendenti delle  imprese  di  cui  al
          comma  1,  anche  se in corso di dismissione o sottoposte a
          procedure fallimentari o  fallite,  che  abbiano  contratto
          malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
          documentate  dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  il  numero  di
          settimane  coperto da contribuzione obbligatoria relativa a
          periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata
          esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente
          di 1,5.
             8.  Ai  fini   del   conseguimento   delle   prestazioni
          pensionistiche     i    periodi    di    lavoro    soggetti
          all'assicurazione   obbligatoria   contro    le    malattie
          professionali    derivanti   dall'esposizione   all'amianto
          gestita  dall'INAIL  quando  superano  i   10   anni   sono
          moltiplicati per il coefficiente di 1,5".
           Nota all'art. 1, comma 33:
            -  Il  comma  2  dell'art.  11 del decreto legislativo n.
          503/1992 cosi' recita: "2. Ulteriori aumenti possono essere
          stabiliti con legge finanziaria in relazione  all'andamento
          dell'economia  e  tenuto  conto degli obiettivi rispetto al
          PIL indicati nell'art. 3, comma 1, della legge  23  ottobre
          l992,   n.   421,   sentite   le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
 Nota all'art. 1, comma 34:
            - L'art. 3 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374  (Attuazione
          dell'art.    3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre
          1992, n. 421, recante benefici per le  attivita'  usuranti)
          ora  sostituito,  era  il  seguente:   "Art. 3.- 1. Ai fini
          dell'ammissione al beneficio di  cui  all'art.  2  ed  alla
          copertura dei relativi oneri:
               a)  per  i lavoratori del settore privato, con decreto
          del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto   con   il   Ministro   del   tesoro,  sentite  le
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori    maggiormente    rappresentative   sul   piano
          nazionale, sono  individuate  le  mansioni  particolarmente
          usuranti  all'interno  di ciascuna categoria. Con lo stesso
          decreto e' stabilita, per la copertura del 50 per cento dei
          conseguenti  oneri,  un'aliquota  contributiva   a   carico
          dell'intero settore e, per la copertura del restante 50 per
          cento,   un'aliquota  aggiuntiva  media,  definita  secondo
          criteri   attuariali   riferiti   all'anticipo    dell'eta'
          pensionabile,  per ogni lavoratore addetto alla lavorazione
          particolarmente usurante, limitatamente per  i  periodi  di
          svolgimento  dell'attivita'  medesima. Le predette aliquote
          sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore sulla base
          delle vigenti disposizioni;
               b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS,
          con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
          organizzazioni  di  categoria  maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale, sono  definite  le  mansioni  ritenute
          particolarmente  usuranti  in  ciascun ambito di attivita'.
          Con lo stesso decreto e' stabilita, per la copertura del 50
          per cento dei conseguenti oneri, un'aliquota contributiva a
          carico di ciascun ambito e; per la copertura  del  restante
          50   per  cento,  un'aliquota  aggiuntiva  media,  definita
          secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo  dell'eta'
          pensionabile,  per ogni lavoratore addetto alla lavorazione
          usurante,  limitatamente  per  i  periodi  di   svolgimento
          dell'attivita'  medesima.  nonche' i termini e le modalita'
          per la verifica ed il controllo in ordine all'espletamento,
          da  parte  dei   lavoratori   medesimi,   delle   attivita'
          particolarmente usuranti;
               c)  per i lavoratori del settore pubblico, con decreto
          del Ministro per la funzione pubblica, di  concerto  con  i
          Ministri  del  tesoro  e  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative  del  settore, sono individuate le mansioni
          particolarmente usuranti per i  singoli  comparti.  Con  lo
          stesso  decreto  e'  stabilita, per la copertura del 50 per
          cento dei conseguenti oneri, un'aliquota  contributiva  per
          ciascun  comparto  e,  per la copertura del restante 50 per
          cento,  un'aliquota  aggiuntiva  media,  definita   secondo
          criteri    attuariali   riferiti   all'anticipo   dell'eta'
          pensionabile, per ogni lavoratore addetto alla  lavorazione
          usurante,   limitatamente  per  i  periodi  di  svolgimento
          dell'attivita'  medesima.  Tali  contributi  sono  posti  a
          totale carico dei lavoratori.
             2.  Sulle  aliquote  contributive  di cui al comma 1 non
          operano  misure  di  fiscalizzazione  e   di   agevolazione
          comunque denominate".
           Nota all'art. 1, comma 35:
            -  L'art.  2  del  precitato  D.Lgs.  n.  374/1993,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 2.- 1. Per  i  lavoratori  dipendenti  pubblici  e
          privati,   nonche'   per  i  lavoratori  autonomi  iscritti
          all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla  data
          di  entrata  in  vigore  del  presente decreto legislativo,
          nelle attivita' particolarmente usuranti di cui all'art. 1,
          il limite di  eta'  pensionabile  previsto  dai  rispettivi
          ordinamenti  previdenziali  e'  anticipato  di due mesi per
          ogni anno di occupazione nelle predette attivita', fino  ad
          un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati.
             Per  i  lavoratori  impegnati  in lavori particolarmente
          usuranti,  per  le  caratteristiche  di  maggior   gravita'
          dell'usura  che  questi  presentano, anche sotto il profilo
          delle aspettative di vita  e  dell'esposizione  al  rischio
          professionale  di  particolare  intensita', viene, inoltre,
          ridotto il limite di anzianita'  contributiva  di  un  anno
          ogni  dieci  di  occupazione  nelle attivita' di cui sopra,
          fino ad un massimo di  ventiquattro  mesi  complessivamente
          considerati.
             2.  Fermo  restando  il  requisito  minimo di un anno di
          attivita' lavorativa continuata  di  cui  al  comma  1,  il
          beneficio  di  cui  al  medesimo  comma  e' frazionabile in
          giornate che sono attribuite sempreche',  in  ciascun  anno
          considerato,  il  periodo  di  attivita'  lavorativa svolta
          abbia avuto durata non inferiore a centoventi giorni.
             3. Nei casi in cui i singoli  ordinamenti  previdenziali
          prevedano  anticipazioni dei limiti di eta' pensionabile in
          dipendenza  delle  attivita'  particolarmente  usuranti  si
          applica il trattamento di maggior favore".
           Nota all'art. 1, comma 36:
            -  Il D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 (Attuazione dell'art.
          3, comma 1, lettera f), della legge  23  ottobre  1992,  n.
          421,   recante  benefici  per  le  attivita'  usuranti)  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224  del  23  settembre
          1993.
           Nota all'art. 1, comma 37:
            -  Per  il  titolo  del  D.Lgs. n. 374/1993 e gli estremi
          nella Gazzetta Ufficiale si veda in nota al comma 36.
           Note all'art. 1, comma 39:
            -  L'art.  31  della  legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
          sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori delle
          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
          lavoro e norme sul collocamento) e' il seguente:
             "Art.  31    (Aspettativa  dei  lavoratori  chiamati   a
          funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
          provinciali  e  nazionali). - I lavoratori che siano eletti
          membri del Parlamento nazionale o  di  Assemblee  regionali
          ovvero  siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive
          possono, a richiesta, essere collocati in  aspettativa  non
          retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
             La   medesima  disposizione  si  applica  ai  lavoratori
          chiamati  a  ricoprire  cariche  sindacali  provinciali   e
          nazionali.
             I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono
          considerati  utili,  a  richiesta dell'interessato, ai fini
          del riconoscimento del diritto e della determinazione della
          misura della pensione a carico della assicurazione generale
          obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre  1935,
          n.  1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' a
          carico  di  enti,  fondi,  casse  e  gestioni   per   forme
          obbligatorie  di  previdenza sostitutive dell'assicurazione
          predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
             Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in  caso
          di  malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico
          dei  componenti  enti  preposti   alla   erogazione   delle
          prestazioni medesime.
             Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si
          applicano  qualora  a  favore dei lavoratori siano previste
          forme previdenziali per il trattamento di  pensione  e  per
          malattia,  in  relazione all'attivita' espletata durante il
          periodo di aspettativa".
            - L'art. 3, comma 32, della legge 24  dicembre  1993,  n.
          537  (Interventi  correttivi  di  finanza  pubblica)  cosi'
          recita: "32. In tutti i comparti del  pubblico  impiego  si
          applica  la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi
          di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti  ai
          fondi  esclusivi  dell'assicurazione  generale obbligatoria
          conservano il  diritto  alle  prestazioni  previdenziali  a
          carico  dei  competenti  enti preposti all'erogazione delle
          stesse".
            - L'art. 11, comma 21, della  legge  n.  537/1993,  cosi'
          recita:  "21.    I  dipendenti  di enti pubblici iscritti a
          fondi esclusivi  utilizzati  per  distacchi  sindacali  non
          retribuiti hanno facolta' di mantenere l'iscrizione a detti
          fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche
          per  la  parte  di  competenza dell'ente qualora questo sia
          tenuto alla contribuzione".
           Nota all'art. 1, comma 40:
            - La legge 5 febbraio 1992, n. 104 reca  la  legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone handicappate. Il testo dell'art. 3 e' il seguente:
             "Art.  3    (Soggetti  aventi  diritto). - 1. E' persona
          handicappata colui che  presenta  una  minorazione  fisica,
          psichica  o  sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
          causa di difficolta' di apprendimento, di  relazione  o  di
          integrazione  lavorativa  e tale da determinare un processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione.
             2. La persona handicappata ha diritto  alle  prestazioni
          stabilite  in  suo  favore  in relazione alla natura e alla
          consistenza della minorazione, alla  capacita'  complessiva
          individuale   residua   e   alla  efficacia  delle  terapie
          riabilitative.
             3. Qualora la  minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto  l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente,  continuativo e globale nella sfera individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano  priorita' nei programmi e negli interventi dei
          servizi pubblici.
             4. La presente legge si applica anche agli  stranieri  e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono  corrisposte  nei  limiti  ed alle condizioni previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali".
           Nota all'art. 1, comma 43:
            - Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124  (Testo  unico  delle
          disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre
          1965.
           Nota all'art. 1, comma 44:
            - Il comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 3 febbraio 1993,  n.
          29     (Razionalizzazione     dell'organizzazione     delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:
             "Art. 65   (Controllo del costo  del  lavoro)  -  1.  Il
          Ministero  del  tesoro,  d'intesa  con  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri-   Dipartimento   della   funzione
          pubblica,   definisce   un  modello  di  rilevazione  della
          consistenza del personale, in servizio e in  quiescenza,  e
          delle  relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali
          e le entrate derivanti dalle contribuzioni,  anche  per  la
          loro  evidenziazione  a preventivo e a consuntivo, mediante
          allegati ai  bilanci.  Il  Ministero  del  tesoro  elabora,
          altresi',  un  conto annuale che evidenzi anche il rapporto
          tra contribuzioni e prestazioni previdenziali  relative  al
          personale delle amministrazioni statali".