AVVERTENZA:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 8 agosto
1995, n. 335, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo
scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della
Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti
pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla
contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con
affermazione del principio di flessibilita', l'armonizzazione degli
ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralita' degli
organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche
complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di
copertura prevenzione, la stabilizzazione della spesa pensionistica
nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema
previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le
successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o
deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni
delle sue disposizioni. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo
3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative
norme di attuazione; la cui armonizzazione con i principi della
presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello
Statuto stesso.
3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di
finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni
1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo
netto da finanziarie e del ricorso al mercato finanziario stabiliti
dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725
(legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli
effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi
quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti
finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono
considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880
miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli
obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di
cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta
misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale
necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della
medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi
finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri
devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli
scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema
previdenziale non puo' prevedersi l'aumento delle entrate se non per
il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti
derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui
si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di
programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata
agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il
successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino
scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella
parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risulti
tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e
finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio,
sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con
apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il
Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa
previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, e' tenuto a
predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica
dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di
ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale
obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e'
determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante
individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di
cui all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno
rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il
coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari
al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente
dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi.
Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto
che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, nei casi di maturazione di anzianita' contributive pari
o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione
relativo all'eta' di 57 anni, in presenza di eta' anagrafica
inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianita' non
concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto di studio e dalla
prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la
contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il
raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e' moltiplicata per 1,5.
8. Ai fini della determinazione del montante contributivo
individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei
casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi
contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su base
composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della
contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale,
appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai
soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la
revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima l'aliquota per il
computo della pensione e' fissata al 33 per cento. Per i lavoratori
autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) detta aliquota e' fissata al 20 per cento.
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento
effettivo del tasso di variazione del PLI di lungo periodo rispetto
alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale,
rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti
Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6.
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al
comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e'
determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita'
acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con
riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il
sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente
alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento
pensionistico relativo alle ulteriori anzianita' contributive
calcolato secondo il sistema contributivo.
13. Per i lavoratori gia' iscritti alle forme di previdenza di cui
al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianita' contributiva di almeno diciotto anni, la pensione e'
interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema
retributivo.
14. L'importo dell'assegno di invalidita' di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la
quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono
determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di
trasformazione relativo all'eta' di 57 anni nel caso in cui l'eta'
dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa
inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione e' utilizzato
per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso
di decesso ad un'eta' inferiore ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilita' secondo i sistemi
di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2,
comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il
sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianita'
contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al
montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al
trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo
mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'
dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue
pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente
di trasformazione di cui al comma 14.
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al
minimo.
17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli
articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento
delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella misura del 50
per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero
delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di
decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.
18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre
1992 abbiano avuto un'anzianita' contributiva pari o superiore ai 15
anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione
della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e
con la medesima decorrenza e modalita' di computo ivi previste, entro
il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la
decorrenza della pensione.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono
liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni
di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianita' sono sostituite
da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa
risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del
cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e
accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di
contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere
non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito
anagrafico al raggiungimento della anzianita' contributiva non
inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo
periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di
eta'. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi
per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai
medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio
sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto
evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui
all'articolo 3, comma 6, compete una indennita' una tantum, pari
all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6,
moltiplicato per il numero delle annualita' di contribuzione
accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in
base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi
inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in
proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, determina, con decreto, le modalita' e i termini per il
conseguimento dell'indennita'.
21. Per i pensionati di eta' inferiore ai 63 anni la pensione di
vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro
dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella
misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo
dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i
redditi stessi.
22. Per i pensionati di eta' pari o superiore ai 63 anni la
pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile con
redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per
cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione
generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e'
conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di
anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa
previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come
integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data
facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese
quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al
comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque
nel sistema medesimo.
24. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di
riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro
elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative
individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23,
avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i
periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle
aliquote vigente nei diversi periodi, nel limite massimo della
contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
25. Il diritto alla pensione di anzianita' dei lavoratori
dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa
sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o
superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di eta'
anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore
a 40 anni;
c) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore
a 37 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2
dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in cui rapporto di
lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale,
ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
e successive modificazioni. La pensione maturata e' cumulabile con la
retribuzione ed e' ridotta in ragione inversamente proporzionale alla
riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di
lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non puo'
comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al
lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presti la sua opera a
tempo pieno.
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali
di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianita'
contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di
prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianita' si
consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B,
con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna
1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della
maggiore anzianita' contributiva di cui alla medesima tabella B,
colonna 2.
27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per le forme
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria,
oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:
a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata
tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti
previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle
riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma
16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a), in
presenza dei requisiti di anzianita' contributiva indicati
nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali
sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresi'
per i casi di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni
alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la
predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio
dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito
contributivo prescritto.
28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b),
il diritto alla pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento
di un'anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni ed al
compimento del cinquantasettesimo anno di eta'. Per il biennio
1996-1997 il predetto requisito di eta' anagrafica e' fissato al
compimento del cinquantaseiesimo anno di eta'.
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti
di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo
trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita'
al 1 luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1
ottobre dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1
gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono
accedere al pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo. In fase
di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni e' fissata con
riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i
lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate.
Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto
previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione e'
fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del
requisito di anzianita' contributiva.
30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre
1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle
seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i lavoratori dipendenti privati
e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito
dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non
gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo
comma, e' fissata al 1 settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti
all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto
articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono
accedere al pensionamento al 1 gennaio 1996.
31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al
trattamento di pensione, la cessazione del servizio ha effetto dalla
data di inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento
economico decorre dalla stessa data, fermo restando quando disposto
dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in
data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda
stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente legge. Non sono disponibili, per le
operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico
1995 - 1996, i posti del personale del comparto scuola che ha
presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al
28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica
l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianita'
continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal
servizio per invalidita' derivanti o meno da cause di servizio; nei
casi di trattamenti di mobilita' previsti dall'articolo 7, commi 6 e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti
anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile
1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i
lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano
altresi':
a) per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera e),
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ove conseguano il requisito
contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita';
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il
requisito previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n.
153, in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e nel
medesimo anno presentino domanda di pensionamento.
33. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e' aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dal 1
gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un
punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di
pensione fino a lire dieci milioni annui".
34. L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui
all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna
categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le
modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota
contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti
all'anticipo dell'eta' pensionabile;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono
definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono
determinate le modalita' di copertura dei conseguenti oneri
attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri
attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalita' per la
verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei
lavoratori medesimi, delle attivita' particolarmente usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore,
sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli
comparti e sono definite le modalita' di copertura dei conseguenti
oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri
attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, nell'ambito
delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi
contratti di lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano
misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.
3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di
cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una
commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita',
stabilisce le modalita' di copertura degli oneri, determinandone
l'entita' ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del
settore, consideratene le caratteristiche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
istituita ai sensi del comma 3 sara' riconosciuto un concorso alla
copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate
mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita'
dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza
della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio
professionale di particolare intensita', delle peculiari
caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento
particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il
concorso non puo' superare il 20 per cento del corrispondente onere
ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo,
determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire
annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere
adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza
registrati. Il predetto decreto e' emanato entro sei mesi dalla
richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del
comma 1.
5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per analisi e indagini sulle attivita' usuranti, su quelle nocive,
sull'aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale.
Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanita',
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente
nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati
dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti
universitari competenti"
35. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i
lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le
caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che questi presentano,
anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione
al rischio professionale di particolare intensita', viene, inoltre
ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni dieci di
occupazione nelle attivita' di cui sopra, fino ad un massimo di
ventiquattro mesi complessivamente considerati".
36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28,
sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti
trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema
contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione
le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, puo' optare per
l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'eta'
anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni
sei anni di occupazione nelle attivita' usuranti ovvero per
l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini
dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno rispetto al
requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.
38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e' autorizzata la spesa
di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli
anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini
del bilancio triennale 1995 - 1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
39. Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della
Repubblica e' delegato ad emanare norme intese a riordinare,
armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse
finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in
materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e
di prosecuzione volontaria nonche' a conformarle al sistema
contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi
riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni
figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternita' e
per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e
11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di
maternita', revisione dei criteri di accredito figurativo, in
costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianita'
contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla
previgente disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico
dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione
del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la
durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale,
studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del
lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi
assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e
stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi
assicurativi.
40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente
secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi
di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza
dei figli fino al sesto anno di eta' in ragione di centosettanta
giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno
di eta', al coniuge e al genitore purche' conviventi, nel caso
ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni
complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro
mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del
verificarsi dell'evento maternita', e' riconosciuto alla lavoratrice
un anticipo di eta' rispetto al requisito di accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e
nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo
la lavoratrice puo' optare per la determinazione del trattamento
pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata
tabella A, relativo all'eta' di accesso al trattamento pensionistico,
maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due
anni in caso di tre o piu' figli.
41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei
superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime
dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme
esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli
figli di minori eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota
percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento limitatamente
alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti
pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del
beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il
trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma
con la pensione ai superstiti ridotta non puo' essere comunque
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente
precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I
limiti di cumulabilita' non si applicano qualora il beneficiario
faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore eta',
studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al
primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti
previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in
vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri
miglioramenti.
42. All'assegno di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da
lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di
cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei
redditi con l'assegno di invalidita' ridotto non puo' essere comunque
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente
precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le
misure piu' favorevoli per i trattamenti in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al
riassorbimento con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno
ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti,
liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia
professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata
per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita
stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli
in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti.
44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli
regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema
previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra
attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche
con riferimento alle singole gestioni, nonche' compiti di propulsione
e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa
previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio
di poteri di intervento e vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli
andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di
modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche
mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle
gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46
relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali
inerenti al sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione
del conto della previdenza di cui all'articolo 65, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11.
45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da non
piu' di quindici membri che abbiano particolare competenza e
specifica esperienza in materia previdenziale nei diversi profili
giuridico ed economico-statistico-attuariale, nominati, per un
periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro. IL Nucleo e' composto da magistrati
amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da
personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da
personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonche'
da esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti alle
categorie predette; i componenti del Nucleo sono collocati, ove ne
venga fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, fuori ruolo conservando il trattamento delle amministrazioni
di provenienza, senza avere diritto ad ulteriori compensi. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita'
organizzative e di funzionamento del Nucleo di valutazione, la
remunerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri correnti
per la determinazione dei compensi per attivita' di pari
qualificazione professionale, il numero e le professionalita' dei
dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o di altre Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il
Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Per il
funzionamento del Nucleo, ivi, compreso il compenso ai componenti, e'
autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal
1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1995.
46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce,
con periodicita' biennale, al Parlamento sugli aspetti economico -
finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata
dalla presente legge.
Art. 1.
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
Art. 1.
(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
Nota all'art. 1, comma 1:
- L'art. 38 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 38.- Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata e' libera"
Note all'art. 1, comma 2:
- Il testo dell'art. 3 dello statuto speciale della Valle
d'Aosta adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4, cosi' recita:
"Art. 3.- La Regione ha la potesta' di emanare norme
legislative di integrazione e di attuazione delle leggi
della Repubblica, entro i limiti indicati nell'art.
precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle
seguenti materie:
a) industria e commercio;
b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
c) espropriazione per pubblica utilita' per opere non
a carico dello Stato;
d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche
ad uso idroelettrico;
e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
f) finanze regionali e comunali;
g) istruzione materna, elementare e media;
h) previdenza e assicurazioni sociali;
i) assistenza e beneficenza pubblica;
l) igiene e sanita', assistenza ospedaliera e
profilattica;
m) antichita' e belle arti;
n) annona;
o) assunzione di pubblici servizi."
- Si riporta il testo dell'articolo 48-bis dello statuto
speciale della Valle d'Aosta, introdotto dall'art. 3 della
legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.
"Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una
commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso".
Note all'art. 1, comma 3:
- Il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1994, n. 725 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1995) e' il seguente:
"Art. 1.- 1. Per l'anno 1995, il limite massimo del
saldo netto da finanziare resta determinato in termini di
competenza in lire 156.700 miliardi, al netto di lire
11.375 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art.
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362- ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per
il 1995- resta fissato, in termini di competenza, in lire
372.550 miliardi per l'anno finanziario 1995.
2. Per gli anni 1996 e 1997 il limite massimo del saldo
netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, a
determinato, rispettivamente, in lire 170.350 miliardi ed
in lire 167.450 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi
per ciascuno degli anni 1996 e 1997, per la regolazione in
titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso
al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 394.250
miliardi ed in lire 322.150 miliardi. Per il bilancio
programmatico degli anni 1996 e 1997, il limite massimo del
saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente,
in lire 147.400 miliardi ed in lire 134.300 miliardi ed il
livello massimo del ricorso al mercato e determinato,
rispettivamente, in lire 371.400 miliardi ed in lire
289.000 miliardi".
- Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) e' il seguente:
"Art. 13.- (Disposizioni in materia di pensionamenti di
anzianita' nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed
esclusivi).-
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 nei confronti dei
lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonche' dei
lavoratori autonomi, e' sospesa l'applicazione di ogni
disposizione di legge, di regolamento, di accordi
collettivi che preveda il diritto a trattamenti
pensionistici anticipati rispetto all'eta' stabilita per il
pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a
riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti. La
sospensione opera fino alla data di entrata in vigore di
specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema
previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale
provvedimento, unitamente alla predetta disposizione di
sospensione, dovra' essere idoneo ad assicurare effetti di
contenimento:
a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748
miliardi per l'anno 1995, comprensivi di lire 1.088
miliardi di cui all'art. 21, lire 258 miliardi per l'anno
1996 e lire 354 miliardi per l'anno 1997;
b) del fabbisogno di cassa del settore statale: di
almeno lire 5.107 miliardi per l'anno 1995, lire 4.808
miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi per l'anno
l997".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca "Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio". Il comma 5 dell'art. 11-ter e' il seguente: "5.
Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la
relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro
analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali,
riferite all'andamento delle variabili collegate ai
soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati".
Nota all'art. 1, comma 4:
- Il testo del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41,
coordinato con la legge di conversione 22 marzo 1995, n.
85, recante: "Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse"
e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo
1995.
Nota all'art. 1, comma 5:
- L'art. 3 della legge n. 468/1978, cosi' recita:
"Art. 3.- 1. Entro il 15 maggio di ogni anno, il Governo
presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti
deliberazioni, il documento di programmazione
economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza
pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
2. Nel documento di programmazione
economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e
motivata degli andamenti reali e degli eventuali
scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti
documenti di programmazione economico-finanziaria e della
evoluzione economica-finanziaria internazionale in
particolare nella Comunita' europea, sono indicati:
a) i parametri economici essenziali utilizzati per
identificare l'evoluzione dei flussi del settore pubblico
allargato a "politiche invariate", intendendosi con tale
termine l'invarianza della legislazione che fissa i diritti
dei beneficiari delle prestazioni e il livello dei servizi
da assicurare alla collettivita' e, per la parte
discrezionale, la costanza dei comportamenti tenuti in
passato dalle amministrazioni;
b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare
quelli relativi allo sviluppo del reddito e
dell'occupazione;
c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini
di rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del
settore statale e del fabbisogno del settore pubblico
allargato, al netto e al lordo degli interessi, e del
debito del settore statale e del settore pubblico allargato
per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle
precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di
disavanzo corrente del settore statale e del settore
pubblico allargato, al lordo e al netto degli interessi,
per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione
tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla
precedente lettera a), e le relative cause;
e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e
delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle
aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel
settore pubblico allargato per il periodo cui si riferisce
il bilancio pluriennale;
f) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore,
collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo
compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il
conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti
lettere b), c) e d) del rispetto delle regole di cui alla
lettera e), con valutazione di massima dell'effetto
economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di
intervento in rapporto, all'andamento tendenziale.
3. Il documento di programmazione economico-finanziaria,
sulla base di quanto definito al comma 2, indica i criteri
ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale.
4. Il documento di programmazione economico-finanziaria
indica i disegni di legge collegati, di cui al comma 1,
lettera c), dell'art. 1-bis, evidenziando il riferimento
alle regole e agli indirizzi cui alle lettere e) e f) del
precedente comma 2".
Nota all'art. 1, comma 14:
- La legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della
disciplina della invalidita' pensionabile) e' pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 giugno 1984.
Note all'art. 1, comma 15:
- Il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 222/1984 cosi'
recita:
"3. La pensione di inabilita', reversibile ai
superstiti, e' costituita dall'importo dell'assegno di
invalidita', non integrato ai sensi del terzo comma del
precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e
da una maggiorazione determinata in base ai seguenti
criteri:
a) per l'iscritto nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione e'
pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello
che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione
pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno
medesimo con una anzianita' contributiva aumentata di un
periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza
della pensione di inabilita' e la data di compimento
dell'eta' pensionabile. In ogni caso, non potra' essere
computata una anzianita' contributiva superiore a 40 anni;
b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione e'
costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidita' e
quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'eta'
pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data
di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di
compimento di detta eta' coperto da contribuzione di
importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di
decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della
categoria alla quale l'assicurato ha contribuito,
continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio
di lavoro autonomo".
- Il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del
sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a
norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e'
il seguente: "5. Ai fini del calcolo dei trattamenti
pensionistici di cui al presente articolo, le retribuzioni
di cui all'art. 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n.
297, e i redditi di cui all'art. 5, comma 6, e all'art. 8,
comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono rivalutati
in misura corripondente alla variazione, tra l'anno solare
di riferimento e quello precedente la decorrenza della
pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per
famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai
predetti redditi e retribuzioni si applica altresi' un
aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso
in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e
dei redditi pensionabili".
Note all'art. 1, comma 17:
- Il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto
legislativo n. 503/1992 e' il seguente: "3. In fase di
prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,
per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le
settimane di riferimento, ai fini della determinazione
della retribuzione pensionabile, sono costituite da un
numero di 260 settimane aumentato del 50 per cento del
numero di settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e
la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento
per difetto".
- Il testo del comma 3 dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 503/1992 e' il seguente: "3. In fase di
prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,
per le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a
decorrere dal 1 gennaio 1993, il periodo di riferimento e'
incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la
predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino
al raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni".
Note all'art. 1, comma 25:
- L'art. 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei
livelli occupazionali) e' il seguente:
"Art. 5.- I lavoratori che siano disponibili a svolgere
attivita' ad orario inferiore rispetto a quello ordinario
previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o
dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita
lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei
lavoratori a tempo parziale non e' incompatibile con
l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il
lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale
puo' chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o
seconda classe della lista ordinaria nonche' nella lista
dei lavoratori a tempo parziale.
2. II contratto di lavoro a tempo parziale deve
stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le
mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del
contratto deve essere inviata entro trenta giorni al
competente ispettorato provinciale del lavoro.
3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono
stabilire:
a) il numero percentuale dei lavoratori che possono
essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei
lavoratori a tempo pieno;
b) le mansioni alle quali possono essere adibiti
lavoratori a tempo parziale;
c) le modalita' temporali di svolgimento delle
prestazioni a tempo parziale.
3-bis. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e'
riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei
lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorita'
per coloro che, gia' dipendenti, avevano trasformato il
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di
cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con
riferimento a specifiche esigenze organizzative, e' vietata
la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di
lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi
del precedente comma 2.
5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base
di calcalo dei contributi previdenziali dovuti per i
lavoratori a tempo parziale e' pari ad un sesto del
minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo
parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una
prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore
al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le
ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso
contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le
giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia
il numero delle ore lavorate nella giornata.
7. Qualora non si possa individuare l'attivita'
principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico
delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni
familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
8. Il secondo comma dell'art. 26 del testo unico delle
norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e'
sostituito dal seguente:
"Il contributo, non e' dovuto per i lavoratori cui non
spettano gli assegni a norma dell'art. 2".
9. La retribuzione da valere ai fini della assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei lavoratori a tempo parziale e' uguale alla retribuzione
tabellare prevista dalla contrattazione per il
corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.
10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto,
convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il
lavoratore interessato, e' ammessa, fermo restando quanto
previsto dai commi 2, 3 e 3-bis, la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a
tempo parziale.
11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e
viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del
trattamento di pensione si computa per intero l'anzianita'
relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e
proporzionalmente all'orario effettivamente svolto
l'anzianita' inerente ai periodi di lavoro a tempo
parziale. La predetta disposizione trova applicazione con
riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
12. Ai fini della qualificazione dell'azienda,
dell'accesso a benefici di carattere finanziario e
creditizio previsti dalle leggi, nonche' dalla legge 2
aprile 1968, n. 482, i lavoratori a tempo parziale sono
computati nel numero complessivo dei dipendenti, in
proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative
ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento
all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di
quello normale.
13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori
a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al
precedente comma 3 e' tenuto al pagamento, a favore della
gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 40.000
per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.
14. Il datore di lavoro che contravvenga alla
disposizione di cui al precedente comma 4 e' assoggettato
alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13.
Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di
comunicazione previsto nel precedente comma 2 e' tenuto al
pagamento, a favore della gestione contro la
disoccupazione, della somma di L. 300.000.
15. Le disposizioni di cui ai presente articolo non
trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli.
16. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data
del 1 gennaio 1984 per i lavoratori occupati nei settori
indicati nel successivo comma 17 in attivita' ad orario
ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, i
quali non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma
dei commi precedenti, il limite minimo di retribuzione
giornaliera indicato al comma 1 dell'art. 7 del decreto
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e'
fissato nella misura del 4 per cento dell'importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di
cascun anno.
17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si
applicano ai seguenti settori:
a) istruzione ed educazione scolare e prescolare non
statale;
b) assistenza sociale svolta da istituzioni sociali
assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza
ed assistenza;
c) attivita' di culto, formazione religiosa ed
attivita' similari;
d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;
e) credito, per il solo personale ausiliario;
f) servizio di pulizia, disinfezione e
disinfestazione;
g) proprietari di fabbricati, per il solo personale
addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di
abitazione od altro uso.
18. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale puo' essere disposta l'applicazione
delle disposizioni di cui al precedente comma 16 ad altri
settori in cui l'attivita' lavorativa e' caratterizzata da
un orario non superiore alle quattro ore giornaliere.
19. Con la medesima decorrenza, di cui al precedente
comma 16, per le categorie di lavoratori per le quali sono
stabiliti salari medi convenzionali, il limite minimo di
retribuzione giornaliera di cui al comma 1, dell'art. 7 del
predetto decreto legge non puo' essere inferiore al 5 per
cento dell'importo del trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
in vigore dal 1 gennaio di ciascun anno.
20. In attesa del riordino generale della materia nel
settore dell'istruzione prescolare, non trova applicazione
nel settore stesso la disposizione contenuta nell'art. 7,
comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638. La disposizione del presente comma
ha effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1
gennaio 1984".
Nota all'art. 1, comma 27:
- Il comma 16 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il
seguente: "16. Con effetto dal 1 gennaio 1994, fermi
restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente
normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto
all'eta' stabilita per la cessazione dal servizio ovvero
per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di
coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con
un'anzianita' contributiva inferiore a trentacinque anni,
escluse le cause di cessazione dal servizio per
invalidita', l'importo del relativo trattamento
pensionistico, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, e' ridotto in proporzione agli anni mancanti al
raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo
le percentuali di cui alla allegata tabella A".
Nota all'art. 1, comma 30:
- L'art. 13 della legge n. 724/1994 e' il seguente:
"Art. 13 (Disposizioni in materia di pensionamenti di
anzianita' nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed
esclusivi). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 nei
confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici,
nonche' dei lavoratori autonomi, e' sospesa l'applicazione
di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi
collettivi che preveda il diritto a trattamenti
pensionistici anticipati rispetto all'eta' stabilita per il
pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a
riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti. La
sospensione opera fino alla data di entrata in vigore di
specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema
previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale
provvedimento, unitamente alla predetta disposizione di
sospensione, dovra' essere idoneo ad assicurare effetti di
contenimento:
a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748
miliardi per l'anno 1995, comprensivi di lire 1.088
miliardi di cui all'art. 21, lire 258 miliardi per l'anno
1996 e lire 354 miliardi per l'anno 1997;
b) del fabbisogno di cassa del settore statale: di
almeno lire 5.107 miliardi per l'anno 1995, lire 4.808
miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi per l'anno
1997.
2. Qualora entro la data del 30 giugno 1995 non sia
stato adottato il provvedimento legislativo di riordino del
sistema previdenziale di cui al comma 1; con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni
dalla predetta data e con effetto dal 1 luglio 1995, sono
aumentate, in misura tale da assicurare gli effetti
finanziari di cui al comma 1:
a) le aliquote contributive a carico dei datori di
lavoro e dei lavoratori dipendenti del settore privato e
pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme
di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della
medesima;
b) le aliquote contributive dovute, ai sensi della
legge 2 agosto 1990, n. 233, dai soggetti iscritti alle
gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti
attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale.
3. Le disposizioni in materia di sospensione
dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianita' non
si applicano: nei casi di cessazione dal servizio per
invalidita' derivanti o meno da causa di servizio; nei casi
di pensionamento anticipato, specificamente previsti da
norme derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di
manodopera; nei casi di trattamento di cui all'art. 7,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive integrazioni; nei confronti dei lavoratori che
possano far valere un'anzianita' contributiva non inferiore
a quaranta anni, ovvero l'anzianita' contributiva massima
prevista dall'ordinamento di appartenenza.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano
altresi':
a) per i lavoratori dipendenti del settore privato
che, in possesso dei requisiti di legge per il
pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il
30 settembre 1994 come attestato dalla certificazione del
datore di lavoro di cui alla successiva lettera b),
sempreche' dalla predetta data non prestino attivita'
lavorativa. Tale ultima condizione deve risultare dalla
documentazione agli atti degli enti di previdenza, o in
mancanza, dalla dichiarazione di responsabilita'
dell'interessato rilasciata, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni, all'atto della
presentazione della domanda di pensionamento anticipato;
b) per i lavoratori dipendenti del settore privato che
hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda
di pensionamento anticipato in data antecedente al 28
settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge
per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro
entro il 30 settembre 1994; la cessazione entro il termine
anzidetto deve risultare dalla documentazione agli atti
degli enti di previdenza ed essere certificata dal datore
di lavoro mediante espressa dichiarazione di
responsabilita';
c) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione
volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, nonche'
per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso il
periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto
di lavoro, sempreche' la comunicazione di preavviso risulti
certificata dal datore di lavoro mediante espressa
dichiarazione di responsabilita';
d) per i lavoratori dipendenti da imprese cui e'
concesso il trattamento straordinario di integrazione
salariale in base alle procedure avviate ai sensi dell'art.
5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive
modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del
31 dicembre 1994;
e) per i lavoratori che fruiscono alla data del 28
settembre 1994 dell'indennita' di mobilita', ovvero
collocati in mobilita' in base alle procedure avviate
antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni;
f) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al
decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al
decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori
dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano
avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti
da specifiche normative, nonche' per i lavoratori eccedenti
degli enti locali per i quali sia stato approvato il
bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno
ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e
dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68;
g) ai lavoratori privi di vista.
5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e fermo
restando quanto previsto dal comma 10, i lavoratori
dipendenti privati e pubblici, nonche' i lavoratori
autonomi, che abbiano presentato entro la data del 28
settembre 1994 la domanda di pensionamento di anzianita',
accettata, ove previsto, entro la medesima data
dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorche'
riammessi in servizio, conseguire un trattamento
pensionistico secondo quanto previsto dal comma 6 con le
conseguenti decorrenze:
a) da 1 luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994
abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio
non inferiore a 37 anni;
b) dal 1 gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994
abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio
non inferiore a 31 anni;
c) dal 1 gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994
abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio
fino a 30 anni;
6. Ai trattamenti pensionistici di anzianita' dei
lavoratori di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'art. 11, comma 16, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, se piu' favorevoli rispetto a quelli
in vigore alla data di decorrenza della prestazione.
7. Per i lavoratori di cui al comma 5 che conseguono il
requisito contributivo massimo utile previsto nei
rispettivi ordinamenti antecedentemente alle date indicate
alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 5, il
trattamento pensionistico e' attribuito con la decorrenza
eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina prevista
dagli ordinamenti predetti in materia di decorrenza delle
pensioni di anzianita'.
8. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, e' fatta
salva la possibilita' di revocare, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le domande
di pensionamento ancorche' accettate dagli enti di
appartenenza. Nei casi di domande di riammissione
presentate ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da coloro
che siano cessati dal servizio dalla data del 28 settembre
1994 la riammissione avviene con la qualifica rivestita e
con l'anzianita' di servizio maturata all'atto del
collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio
economico e di carriera eventualmente attribuito in
connessione al collocamento a riposo. Il periodo di
interruzione per cessazione dal servizio non ha effetti
sulla continuita' del rapporto di impiego e viene
considerato, ai fini del trattamento economico, equivalente
a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario
o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto
dalle norme dei singoli ordinamenti.
9. Le disposizioni del decreto-legge 26 novembre 1994,
n. 654, sono abrogate fermi restando la validita' degli
atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e
i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo ed
al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553.
10. I lavoratori dipendenti privati e pubblici, in
possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito di
trentacinque anni di contribuzione, possono conseguire i
trattamenti pensionistici anticipati di cui al comma 1 a
partire dal 1 gennaio 1995, secondo criteri da individuarsi
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro,
entro il limite massimo di onere di lire 500 miliardi per
l'anno 1995. In sede di definizione del provvedimento
legislativo di riordino di cui al comma 1 ovvero del
decreto di cui al comma 2 si terra' conto degli effetti
derivanti dal presente comma".
Note all'art. 1, comma 31:
- Per il testo del comma 5 dell'art. 13. della legge n.
724/1994, si veda in nota al comma 30.
- Per il testo del comma 10 dell'art. 13 della legge n.
724/1994, si veda in nota al comma 30.
Note all'art. 1, comma 32:
- I commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991,
n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro) sono i
seguenti:
"6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992, che al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del numero di settimane mancanti alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
data del 1 gennaio 1991 della societa' non operative della
Societa' di Gestione e Partecipazioni industriali Spa
(GEPI) e della Iniziative Sardegna Spa (INSAR) si prescinde
dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di
mobilita' non puo' essere corrisposta per un periodo
superiore a dieci anni".
- Il testo della lettera e) del comma 4 dell'art. 13
della legge n. 724/1994 e' il seguente:
"4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano
altresi':
a)-d) (omissis);
e) per i lavoratori che fruiscano alla data del 28
settembre 1994 dell'indennita' di mobilita', ovvero
collocati in mobilita' in base alle procedure avviate
antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni".
- L'art. 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale) cosi' recita:
"Art. 18.- Per gli iscritti alla gestione speciale per i
lavoratori delle miniere, cave torbiere che siano addetti
complessivamente, anche se con discontinuita', per almeno
15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di
assicurazione e di contribuzione di cui a punti a) e b) del
primo comma dell'art. 22 della presente legge possono
essere perfezionati con la maggiorazione di anzianita' di
cui al terzo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di
5 anni.
Al fine di comprovare l'effettivo espletamento dei 15
anni di lavoro in sotterraneo, l'interessato deve esibire
idonea documentazione dalla quale risultino i periodi di
lavoro in sotterraneo, coperti da contribuzione
nell'assicurazione generale obbligatoria, effettuati
anteriormente al 1 luglio 1958; i periodi successivi a tale
data debbono essere comprovati mediante le speciali marche
di cui all'art. 7 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.
La pensione di cui al primo comma del presente articolo
e' posta a carico della gestione speciale dei lavoratori
delle miniere, cave e torbiere, fermo restando il disposto
dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.
Al compimento del 55 anno di eta', l'interessato puo'
ottenere, a domanda, la pensione anticipata di cui alla
legge 5 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni
calcolata sulla base dell'anzianita' contributiva fatta
valere nell'assicurazione generale obbligatoria maggiorata
di un periodo pari a quello compreso tra la data di
decorrenza di detta pensione ed il compimento del 60 anno
di eta'. Nel caso che la pensione cosi' calcolata risulti
di importo inferiore a quello gia' in pagamento, viene
mantenuto in favore del pensionato il trattamento
pensionistico in atto.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello nel quale il lavoratore compie il 60 anno di eta',
la pensione di cui al primo comma del presente articolo
viene riliquidata con l'applicazione delle norme di cui al
quarto, quinto e sesto comma dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con le
modifiche e integrazioni apportate dalla presente legge.
Qualora l'anzianita' contributiva, effettiva e
convenzionale, sulla cui base e' stata liquidata la
pensione di cui al precedente primo comma risulti inferiore
all'anzianita' contributiva fatta valere dal lavoratore al
compimento del 60 anno di eta', la pensione e' liquidata
sulla base di quest'ultima anzianita'; resta fermo il
disposto di cui al sesto comma dell'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488".
- L'art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992,
n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto) e' il seguente:
"6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di
amianto il numero di settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa
ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al
comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedure fallimentari o fallite, che abbiano contratto
malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di
settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a
periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata
esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente
di 1,5.
8. Ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche i periodi di lavoro soggetti
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali derivanti dall'esposizione all'amianto
gestita dall'INAIL quando superano i 10 anni sono
moltiplicati per il coefficiente di 1,5".
Nota all'art. 1, comma 33:
- Il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo n.
503/1992 cosi' recita: "2. Ulteriori aumenti possono essere
stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento
dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al
PIL indicati nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre
l992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
Nota all'art. 1, comma 34:
- L'art. 3 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 (Attuazione
dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, recante benefici per le attivita' usuranti)
ora sostituito, era il seguente: "Art. 3.- 1. Ai fini
dell'ammissione al beneficio di cui all'art. 2 ed alla
copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, sono individuate le mansioni particolarmente
usuranti all'interno di ciascuna categoria. Con lo stesso
decreto e' stabilita, per la copertura del 50 per cento dei
conseguenti oneri, un'aliquota contributiva a carico
dell'intero settore e, per la copertura del restante 50 per
cento, un'aliquota aggiuntiva media, definita secondo
criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta'
pensionabile, per ogni lavoratore addetto alla lavorazione
particolarmente usurante, limitatamente per i periodi di
svolgimento dell'attivita' medesima. Le predette aliquote
sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore sulla base
delle vigenti disposizioni;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute
particolarmente usuranti in ciascun ambito di attivita'.
Con lo stesso decreto e' stabilita, per la copertura del 50
per cento dei conseguenti oneri, un'aliquota contributiva a
carico di ciascun ambito e; per la copertura del restante
50 per cento, un'aliquota aggiuntiva media, definita
secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta'
pensionabile, per ogni lavoratore addetto alla lavorazione
usurante, limitatamente per i periodi di svolgimento
dell'attivita' medesima. nonche' i termini e le modalita'
per la verifica ed il controllo in ordine all'espletamento,
da parte dei lavoratori medesimi, delle attivita'
particolarmente usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del settore, sono individuate le mansioni
particolarmente usuranti per i singoli comparti. Con lo
stesso decreto e' stabilita, per la copertura del 50 per
cento dei conseguenti oneri, un'aliquota contributiva per
ciascun comparto e, per la copertura del restante 50 per
cento, un'aliquota aggiuntiva media, definita secondo
criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta'
pensionabile, per ogni lavoratore addetto alla lavorazione
usurante, limitatamente per i periodi di svolgimento
dell'attivita' medesima. Tali contributi sono posti a
totale carico dei lavoratori.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non
operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione
comunque denominate".
Nota all'art. 1, comma 35:
- L'art. 2 del precitato D.Lgs. n. 374/1993, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2.- 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e
privati, nonche' per i lavoratori autonomi iscritti
all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
nelle attivita' particolarmente usuranti di cui all'art. 1,
il limite di eta' pensionabile previsto dai rispettivi
ordinamenti previdenziali e' anticipato di due mesi per
ogni anno di occupazione nelle predette attivita', fino ad
un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati.
Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente
usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita'
dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo
delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio
professionale di particolare intensita', viene, inoltre,
ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno
ogni dieci di occupazione nelle attivita' di cui sopra,
fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente
considerati.
2. Fermo restando il requisito minimo di un anno di
attivita' lavorativa continuata di cui al comma 1, il
beneficio di cui al medesimo comma e' frazionabile in
giornate che sono attribuite sempreche', in ciascun anno
considerato, il periodo di attivita' lavorativa svolta
abbia avuto durata non inferiore a centoventi giorni.
3. Nei casi in cui i singoli ordinamenti previdenziali
prevedano anticipazioni dei limiti di eta' pensionabile in
dipendenza delle attivita' particolarmente usuranti si
applica il trattamento di maggior favore".
Nota all'art. 1, comma 36:
- Il D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 (Attuazione dell'art.
3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, recante benefici per le attivita' usuranti) e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre
1993.
Nota all'art. 1, comma 37:
- Per il titolo del D.Lgs. n. 374/1993 e gli estremi
nella Gazzetta Ufficiale si veda in nota al comma 36.
Note all'art. 1, comma 39:
- L'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori delle
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento) e' il seguente:
"Art. 31 (Aspettativa dei lavoratori chiamati a
funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali). - I lavoratori che siano eletti
membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali
ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive
possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non
retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori
chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e
nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono
considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini
del riconoscimento del diritto e della determinazione della
misura della pensione a carico della assicurazione generale
obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' a
carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme
obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione
predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso
di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico
dei componenti enti preposti alla erogazione delle
prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si
applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste
forme previdenziali per il trattamento di pensione e per
malattia, in relazione all'attivita' espletata durante il
periodo di aspettativa".
- L'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) cosi'
recita: "32. In tutti i comparti del pubblico impiego si
applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi
di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai
fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria
conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a
carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle
stesse".
- L'art. 11, comma 21, della legge n. 537/1993, cosi'
recita: "21. I dipendenti di enti pubblici iscritti a
fondi esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non
retribuiti hanno facolta' di mantenere l'iscrizione a detti
fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche
per la parte di competenza dell'ente qualora questo sia
tenuto alla contribuzione".
Nota all'art. 1, comma 40:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 reca la legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate. Il testo dell'art. 3 e' il seguente:
"Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali".
Nota all'art. 1, comma 43:
- Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre
1965.
Nota all'art. 1, comma 44:
- Il comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:
"Art. 65 (Controllo del costo del lavoro) - 1. Il
Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione
pubblica, definisce un modello di rilevazione della
consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e
delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali
e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la
loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante
allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora,
altresi', un conto annuale che evidenzi anche il rapporto
tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al
personale delle amministrazioni statali".