Art. 10.
(Permanenza nel fondo pensione e cessazione
dei requisiti di partecipazione)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto,
anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la
facolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale
dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli
articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il
fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni
di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima
di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16
emanera' norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari
fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che
possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione
prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello
stesso, determinata ai sensi del comma 1, e' riscattata dal coniuge
ovvero dai figli ovvero, se gia' viventi a carico dell'iscritto, dai
genitori. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita
al fondo pensione".
Nota all'art. 10, comma 1:
- L'art. 10 del decreto legislativo n. 124/1993, come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 10 (Permanenza nel fondo pensione e cessazione
dei requisiti di partecipazione). - 1. Ove vengano meno i
requisiti di partecipazione alla forma pensionistica
complementare, lo statuto del fondo pensione deve
consentire le seguenti opzioni stabilendone misure,
modalita' e termini di esercizio:
a) il trasferimento presso altro fondo pensione
complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla
nuova attivita';
b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art.
9;
c) il riscatto della posizione individuale.
2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9
possono trasferire la posizione individuale corrispondente
a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il
fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova
attivita'.
3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione
conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e
2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi
dall'esercizio dell'opzione.
3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo
iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai
commi precedenti, la facolta' di trasferimento dell'intera
posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro
fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di
cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende
trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del
fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di
tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'art. 16
emanera' norme per regolare le offerte commerciali proposte
dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni
nell'offerta che possono creare nocumento agli iscritti ai
fondi.
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo
pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione
individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1,
e' riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se gia'
viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza
di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo
pensione ".