Art. 10.
             (Permanenza nel fondo pensione e cessazione
                  dei requisiti di partecipazione)
   1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
   "3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni  singolo  iscritto,
anche  in  mancanza  delle  condizioni di cui ai commi precedenti, la
facolta'   di   trasferimento   dell'intera   posizione   individuale
dell'iscritto  stesso  presso  altro  fondo  pensione,  di  cui  agli
articoli 3 e 9, non prima di cinque  anni  di  permanenza  presso  il
fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni
di  vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima
di tre anni. La commissione  di  vigilanza  di  cui  all'articolo  16
emanera'  norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari
fondi pensione al fine  di  eliminare  distorsioni  nell'offerta  che
possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.
   3-ter.  In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione
prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale  dello
stesso,  determinata  ai sensi del comma 1, e' riscattata dal coniuge
ovvero dai figli ovvero, se gia' viventi a carico dell'iscritto,  dai
genitori.  In  mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita
al fondo pensione".
 
           Nota all'art. 10, comma 1:
            - L'art. 10 del decreto  legislativo  n.  124/1993,  come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita:
             "Art.  10    (Permanenza nel fondo pensione e cessazione
          dei requisiti di partecipazione). - 1. Ove vengano  meno  i
          requisiti   di   partecipazione  alla  forma  pensionistica
          complementare,  lo  statuto   del   fondo   pensione   deve
          consentire   le   seguenti   opzioni  stabilendone  misure,
          modalita' e termini di esercizio:
               a)  il  trasferimento  presso  altro  fondo   pensione
          complementare,  cui  il lavoratore acceda in relazione alla
          nuova attivita';
               b) il trasferimento ad uno dei fondi di  cui  all'art.
          9;
               c) il riscatto della posizione individuale.
             2.  Gli  aderenti  ai  fondi  pensione di cui all'art. 9
          possono trasferire la posizione individuale  corrispondente
          a  quella  indicata  alla  lettera a) del comma 1 presso il
          fondo cui il lavoratore  acceda  in  relazione  alla  nuova
          attivita'.
             3.   Gli   adempimenti   a  carico  del  fondo  pensione
          conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e
          2 debbono essere effettuati entro il termine  di  sei  mesi
          dall'esercizio dell'opzione.
             3-bis.    Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo
          iscritto, anche in mancanza  delle  condizioni  di  cui  ai
          commi  precedenti, la facolta' di trasferimento dell'intera
          posizione individuale  dell'iscritto  stesso  presso  altro
          fondo  pensione,  di  cui agli articoli 3 e 9, non prima di
          cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende
          trasferire limitatamente ai primi cinque anni di  vita  del
          fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di
          tre  anni.  La  commissione di vigilanza di cui all'art. 16
          emanera' norme per regolare le offerte commerciali proposte
          dai vari fondi pensione al fine  di  eliminare  distorsioni
          nell'offerta  che possono creare nocumento agli iscritti ai
          fondi.
            3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al  fondo
          pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione
          individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1,
          e'  riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se gia'
          viventi a carico dell'iscritto, dai genitori.  In  mancanza
          di  tali  soggetti  la  posizione  resta acquisita al fondo
          pensione  ".