Art. 11.
     (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
   1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  13.  -  (Trattamento  tributario  dei  contributi  e  delle
prestazioni).  -  1.  In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' imponibile la quota
di accantonamento annuale del TFR destinato  a  forme  pensionistiche
complementari.
   2.   I   contributi  versati  dal  datore  di  lavoro  alle  forme
pensionistiche complementari, diversi dalle quote del  TFR  destinate
al  medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo
I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma
1 per un importo non superiore, per  ciascun  dipendente,  al  2  per
centro  della retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni  e  500  mila.  La
deduzione  e'  ammessa  a  condizione  che le fonti istitutive di cui
all'articolo 3 prevedano la destinazione  alle  forme  pensionistiche
complementari   di   quote   del  TFR  almeno  per  un  importo  pari
all'ammontare del contributo erogato.
   3. All'articolo 48 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  sono
apportate le seguenti modificazioni:
     a) nel comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
     "a)  i  contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore
ad  enti  o  casse  aventi  esclusivamente  fine   assistenziale   in
conformita'  a  disposizioni  di  legge,  di contratto o di accordo o
regolamento aziendale; i contributi versati dal datore  di  lavoro  o
dal   lavoratore   ad   enti   o  casse  aventi  esclusivamente  fine
previdenziale in conformita' a disposizioni di  legge;  i  contributi
versati  dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del
TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle  medesime
forme  pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2
per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base  per
la  determinazione  del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a
condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3  del  citato
decreto   legislativo   21   aprile   1993,   n.  124,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione  alle  forme
pensionistiche  complementari  di quote del TFR almeno per un importo
pari all'ammontare del contributo versato; la suddetta condizione con
si applica nel  caso  in  cui  la  fonte  istitutiva  sia  costituita
unicamente da accordi tra lavoratori";
     b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
   "8-bis.   Dai  compensi  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1
dell'articolo 47 sono deducibili  i  contributi  versati  alle  forme
pensionistiche  complementari  previste  dal  decreto  legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,  dai
lavoratori  soci  o  dalle  cooperative di produzione e lavoro per un
importo non superiore al 6 per cento, e comunque a  lire  5  milioni,
dell'imponibile  rilevante  ai  fini  della  contribuzione previdenza
obbligatoria".
   4. All'articolo 10, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
   "e-bis)   i   contributi   versati   alle   forme   pensionistiche
complementari previste dal decreto legislativo  21  aprile  1993,  n.
124,  e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del  medesimo  decreto,  per  un
importo  non  superiore  al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni,
del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".
   5. Con legge finanziaria possono essere annualmente  adeguati  gli
importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
   6.  Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e'  deducibile un importo non superiore al 3 per cento
delle quote di accantonamento  annuale  del  TFR  destinate  a  forme
pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in
una  speciale  riserva, designata con riferimento al presente decreto
legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella
misura in cui sia utilizzata per scopi  diversi  dalla  copertura  di
perdite  dell'esercizio.  Nel  caso  di  passaggio  a  capitale della
riserva si applica l'articolo 44, comma  2,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita
la deduzione puo' essere effettuata negli esercizi successivi ma  non
oltre  il  quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente
maturato.
   7. All'articolo 47, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
     "h-bis)  le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento
periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,  e
successive modificazioni ed integrazioni;".
   8.  All'articolo  48  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  e  successive modificazioni ed integrazioni, dopo il
comma 7 e' inserito il seguente:
   "7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del
comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5  per  cento
dell'ammontare corrisposto".
   9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e
i  riscatti  di  cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a)  e  b-bis),  sono
comunque  soggetti  a  tassazione separata ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, lettera a), del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si  applica
il  comma  3  del  medesimo  articolo 16 e le prestazioni stesse sono
imponibili per il loro ammontare  netto  complessivo  con  l'aliquota
determinata  con  i  criteri  di  cui  al comma 1 del'articolo 17 del
medesimo testo unico, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
applicando  la  riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle
quote  di  accantonamento  annuale  del  TFR  destinato  alla   forma
pensionistica  complementare  e  l'ammontare  della  riduzione stessa
applicabile al TFR e' diminuito  proporzionalmente  al  rapporto  fra
quota  destinata  alla  forma  pensionistica complementare e quota di
accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17,
e successive modificazioni ed integrazioni.
   10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte  consentita,
e  i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogato ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  b),  sono  comunque
soggetti  a  tassazione  separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
lettera c),  del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.   Si
applicano  il  comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2 dell'articolo 17
del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni.
   11. Sui premi per le  assicurazioni  sulla  vita  corrisposti  dai
fondi  pensione  al momento della conversione in rendita del montante
dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa
di cui all'allegato  A  alla  legge  29  ottobre  1961,  n.  1216,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  dovuta nella misura
dello 0,1 per cento.
   12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo
6, comma 1, lettera b), non sono soggette  all'imposta  di  cui  alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
   13.  Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
complementari sono esenti da ogni onere  fiscale,  a  condizione  che
avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate
dal presente decreto legislativo.
   14.  I  fondi  pensione comunicano annualmente alla commissione di
vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della  contribuzione  ad
essi  affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico
dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonche' delle  quote  a
titolo  di  TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con
la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze,  del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".
   2.  Agli  effetti  del  comma  10  dell'articolo  13  del  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma  1  del
presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
ed  integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi
a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR destinate
alle  forme  pensionistiche  complementari  e   che   sono   comunque
consentire  le  anticipazioni  previste  dall'articolo  7  del citato
decreto legislativo.
   3. All'articolo 42, comma 4, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
predetta disposizione non si applica in ogni  caso  alle  prestazioni
erogate  in  forma  di  capitale  ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni".
                              Art. 11.
     (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
                              Art. 11.
     (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
                              Art. 11.
     (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
                              Art. 11.
     (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
             "Art.  1.-  Le  assicurazioni  fatte  nello   Stato   da
          assicuratori nazionali e da assicuratori esteri operanti in
          Italia  sono  soggette  alle imposte stabilite nell'annessa
          tariffa ordinaria (allegato A).
             Agli effetti della presente  legge  non  si  considerano
          fatte  nello  Stato le assicurazioni stipulate dai predetti
          assicuratori con  contraenti  domiciliati  od  aventi  sede
          all'estero.
             Sono    altresi'   soggette   alle   imposte   stabilite
          nell'allegata  tariffa  le  assicurazioni   stipulate   con
          assicuratori  all'estero  da  persone  fisiche o giuridiche
          domiciliate od aventi sede in Italia.
             Le imposte non sono applicabili alle  assicurazioni  che
          riguardano  beni  immobili o mobili esistenti all'estero, o
          navi od aeromobili di  nazionalita'  estera.  L'imposta  e'
          dovuta quando dell'assicurazione sia fatto uso nello Stato.
             Le  imposte  di  cui  all'allegata  tariffa si applicano
          anche  alle  assicurazioni  da  chiunque  fatte  all'estero
          quando ne sia fatto uso nello Stato o quando riguardino:
               a)  la  vita  o  i  rischi  di  infortunio, malattia o
          responsabilita' civile di persone domiciliate  o  residenti
          nello Stato;
               b)  rischi  della  responsabilita'  civile connessa ad
          attivita' economica esercitata nello Stato;
               c) beni mobili o immobili esistenti nello Stato;
               d) navi od aeromobili di nazionalita' italiana;
               e) merci  trasportate  da  o  verso  l'Italia,  quando
          l'assicurazione  sia  fatta  per  conto  di persone o ditte
          domiciliate  od  aventi  sede  in   Italia   e   sempreche'
          l'assicurazione stessa non abbia pagato imposta all'estero.
             Le   imposte  stabilite  nella  presente  legge  non  si
          applicano alle assicurazioni concernenti attivita'  o  enti
          per  i  quali  le  imposte  indirette  siano corrisposte in
          abbonamento.
             Nella  tariffa  speciale  (allegato  B)   annessa   alla
          presente  legge  sono indicate le assicurazioni soggette ad
          imposta ridotta.
             Sono  esenti  in  modo  assoluto  dalle  imposte   sulle
          assicurazioni  le  operazioni elencate nell'annessa tabella
          (allegato C) nonche' quelle per le  quali  l'esenzione  sia
          prevista da leggi speciali.
             Nulla  e'  innovato alla disciplina dell'esercizio delle
          assicurazioni private di cui al testo unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
          n. 449".
            - L'allegato A alla citata  legge  n.  1216/1961,  e'  il
          seguente:
                                                        ALLEGATO A
     TARIFFA GENERALE PER LE ASSICURAZIONI SOGGETTE ALL'IMPOSTA
                         IN MISURA ORDINARIA
_____________________________________________________________________
               |Articolo|                   |  Imposta  |   Norme
Ramo o specie  | della  |  Indicazione dei  |  propor-  |   per la
    di         |tariffa |      contratti    |  zionale  |liquidazione
assicurazione  |        |                   |  per ogni |dell'imposta
               |        |                   |cento lire |
               |        |                   |del premio |
               |        |                   |comprensiva|
               |        |                   |  di ogni  |
               |        |                   |addizionale|
_______________|________|___________________|___________|____________
               |        |                   |           |
               |        |A) Assicurazioni   |           |L'imposta si
               |        |sulla vita di qua- |           |liquida con
               |        |lunque specie e    |           |le norme
               |        |contratti di capi- |           |stabilite
               |        |talizzazione ..... |   1.50    |dall'artico-
               |        |                   |           |lo 4 della
               |        |                   |           |legge.
Assicurazioni  |   1    |B) Assicurazioni   |           |
sulla vita e   |        |sulla vita e       |           |
contratti di   |        |contratti di capi- |           |
capitalizzazio-|        |talizzazione per   |           |
ne             |        |forme di previdenza|           |
               |        |o di assistenza    |           |
               |        |costituite per leg-|           |
               |        |ge, contratto col- |           |
               |        |lettivo di lavoro o|           |
               |        |per regolamento    |           |
               |        |aziendale, sulla   |           |
               |        |parte di premio    |           |
               |        |afferente alle pre-|           |
               |        |stazioni di legge, |           |
               |        |del contratto col- |           |
               |        |lettivo o del rego-|           |
               |        |lamento aziendale  |     1     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   2    |A) Assicurazioni   |           |
contro i rischi|        |contro rischi, di  |           |
della naviga-  |        |qualsiasi natura,  |           |
zione ed assi- |        |derivanti dalla    |           |
milate         |        |navigazione marit- |           |
               |        |tima, fluviale, la-|           |
               |        |cuale ed aerea,    |           |
               |        |anche quando l'as- |           |
               |        |sicurazione com-   |           |
               |        |prenda la garanzia |           |
               |        |di tragitti parzia-|           |
               |        |li per via di terra|           |
               |        |sempre che, in     |           |
               |        |ragione del tragit-|           |
               |        |to da percorrere,  |           |
               |        |siano prevalenti i |           |
               |        |rischi della navi- |           |
               |        |gazione, prolunga- |           |
               |        |menti delle dette  |           |
               |        |assicurazioni rila-|           |
               |        |sciati per conce-  |           |
               |        |dere garanzia per  |           |
               |        |giacenze a terra   |           |
               |        |che non superino   |           |
               |        |la durata di 60    |           |
               |        |giorni ........... |     2     |     Id.
               |        |B) Assicurazioni di|           |
               |        |navi, galleggianti |           |
               |        |ed aeromobili du-  |           |
               |        |rante la costruzio-|           |
               |        |ne, le riparazioni |           |
               |        |o la demolizione ..|     2     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   3    |A) Assicurazioni   |           |
contro rischi  |        |contro rischi, di  |           |
dei trasporti  |        |qualsiasi natura,  |           |
terrestri      |        |derivanti da tra-  |           |
               |        |sporti terrestri o |           |
               |        |da trasporti pro-  |           |
               |        |miscui per terra,  |           |
               |        |acqua ed aria,     |           |
               |        |quando in ragione  |           |
               |        |del tragitto da    |           |
               |        |percorrere prevalga|           |
               |        |il rischio terre-  |           |
               |        |stre ............. |     6     |     Id.
               |        | Se derivanti da   |           |
               |        |trasporti          |           |
               |        |ferroviari o da    |           |
               |        |trasporti promiscui|           |
               |        |per strada o ferro-|           |
               |        |via, quando sia    |           |
               |        |prevalente il tra- |           |
               |        |gitto da percorrere|           |
               |        |in ferrovia ...... |     3     |     Id.
               |        |B) Assicurazioni   |           |
               |        |dei bagagli quando |           |
               |        |non sono assunte   |           |
               |        |con polizza ...... |     6     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazione  |   4    |Assicurazione per  |           |
per la respon- |        |la responsabilita' |           |
zabilita'      |        |civile,            |           |
civile         |        |compresa quella    |           |
               |        |relativa ai danni  |           |
               |        |prodotti dalla     |           |
               |        |circolazione dei   |           |
               |        |veicoli a motore e |           |
               |        |rimorchi ......... |    10     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazione  |   5    |Assicurazioni con- |           |
contro le      |        |contro le disgrazie|           |
disgrazie acci-|        |accidentali; assi- |           |
dentali ed     |        |curazioni contro le|           |
assimilate     |        |malattie; assicura-|           |
               |        |zioni contro i     |           |
               |        |danni di interru-  |           |
               |        |zione di esercizio |           |
               |        |o di               |           |
               |        |produzione in con- |           |L'imposta si
               |        |seguenza di disgra-|           |liquida con
               |        |zie accidentali,   |           |le norme
               |        |malattie, morte    |           |stabilite
               |        |delle persone      |           |dall'artico-
               |        |addette all'eserci-|           |lo 4 della
               |        |zio o alla produ-  |           |legge
               |        |zione ............ |     2     |
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   6    |Assicurazioni con- |           |
contro il furto|        |tro il furto ed    |           |
e la rapina    |        |assicurazioni con- |           |
               |        |tro la rapina .....|    10     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   7    |A) Assicurazioni   |           |
contro i danni |        |contro i danni     |           |
dell'incendio, |        |dell'incendio, del |           |
ed assimilate  |        |fulmine, della     |           |
               |        |esplosione dello   |           |
               |        |scoppio, contro il |           |
               |        |rischio locativo ed|           |
               |        |il ricorso dei     |           |
               |        |vicini e contro le |           |
               |        |conseguenze dei    |           |
               |        |detti eventi, od   |           |
               |        |altre garanzie di- |           |
               |        |verse da quelle    |           |
               |        |previste dalla pre-|           |
               |        |sente tariffa,     |           |
               |        |della tariffa      |           |
               |        |allegato B e della |           |
               |        |tabella allegato C |           |
               |        |prestate in acces- |           |
               |        |sorio  ad assicura-|           |
               |        |zioni contro i     |           |
               |        |danni dell'incendio|    15     |     Id.
               |        |                   |           |
               |        |B) Assicurazioni   |           |
               |        |globali incendio e |           |
               |        |furto              |    13     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazione  |   8    |A) Assicurazioni   |           |
di rischi      |        |dei prodotti del   |           |
agricoli       |        |suolo contro le    |           |
               |        |intemperie ed altri|           |
               |        |rischi che possono |           |
               |        |colpire i prodotti |           |
               |        |stessi prima del   |           |
               |        |raccolto, esclusi i|           |
               |        |rischi di incendio |     2     |     Id.
               |        |B) Assicurazioni   |           |
               |        |contro le morta-   |           |
               |        |lita', le malattie |           |
               |        |e le disgrazie     |           |
               |        |accidentali del    |           |
               |        |bestiame ......... |     2     |     Id.
               |        |C) Assicurazioni   |           |
               |        |della responsabi-  |           |
               |        |lita' civile       |           |
               |        |derivante dalla    |           |
               |        |proprieta' o dalla |           |
               |        |conduzione di      |           |
               |        |aziende agricole o |           |
               |        |forestali o dalla  |           |
               |        |proprieta' e       |           |
               |        |dall'uso (ivi com- |           |
               |        |presa la condu-    |           |
               |        |zione) di macchine |           |
               |        |agricole ......... |     4     |     Id.
               |        |D)Assicurazioni    |           |
               |        |stipulate contro i |           |
               |        |danni dell'incen-  |           |
               |        |dio, del fulmine,  |           |
               |        |dell'esplosione,   |           |
               |        |contro il rischio  |           |
               |        |locativo ed il     |           |
               |        |ricorso dei vicini |           |
               |        |e contro le conse- |           |
               |        |guenze dei detti   |           |
               |        |eventi stipulate   |           |
               |        |per costruzioni ru-|           |
               |        |rali; mobili ed    |           |
               |        |arredamenti relati-|           |
               |        |vi a tali costru-  |           |
               |        |zioni; attrezzi,   |           |
               |        |macchine,          |           |
               |        |scorte vive e morte|           |
               |        |piegate per l'eser-|           |
               |        |cizio di aziende   |           |
               |        |agricole o foresta-|           |
               |        |li o per l'eserci- |           |
               |        |zio di attivita'   |           |
               |        |connesse dirette   |           |
               |        |alla conservazione,|           |
               |        |manipolazione e    |           |
               |        |trasformazione dei |           |
               |        |prodotti agrari in |           |
               |        |quanto rientranti  |           |
               |        |nell'esercizio     |           |
               |        |normale dell'agri- |           |
               |        |coltura; boschi e  |           |
               |        |piantagioni; frutti|           |
               |        |e prodotti del     |           |
               |        |suolo intanto che  |           |
               |        |appartengono al    |           |
               |        |proprietario o     |           |
               |        |conduttore         |           |
               |        |dell'azienda agri- |           |
               |        |cola o forestale   |     8     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazione  |   9    |Assicurazioni dei  |           |
dei guasti alle|        |guasti alle        |           |
macchine e     |        |macchine e contro  |           |
rischi di      |        |le conseguenze     |           |
montaggio      |        |derivanti dai gua- |           |
               |        |sti stessi; assi-  |           |
               |        |curazione dei ri-  |           |
               |        |schi di montaggio  |     6     |      Id.
               |        |                   |           |
                                                     Segue ALLEGATO A
_____________________________________________________________________
               |Articolo|                   |  Imposta  |   Norme
Ramo o specie  | della  |  Indicazione dei  |  propor-  |   per la
    di         |tariffa |      contratti    |  zionale  |liquidazione
assicurazione  |        |                   |  per ogni |dell'imposta
               |        |                   |cento lire |
               |        |                   |del premio |
               |        |                   |comprensiva|
               |        |                   |  di ogni  |
               |        |                   |addizionale|
_______________|________|___________________|___________|____________
               |        |                   |           |
Assicurazione  |   10   |A) Assicurazione   |           |
dei rischi     |        |per la responsabi- |           |
connessi alla  |        |lita' civile con-  |           |
utilizzazione  |        |nessa al funziona- |           |
pacifica       |        |mento di impianti  |           |
dell'energia   |        |nucleari a fini    |           |
nucleare       |        |civili o di appa-  |           |
               |        |recchi per l'acce- |           |
               |        |lerazione di parti-|           |
               |        |celle atomiche     |           |
               |        |nonche' alla       |           |L'imposta si
               |        |produzione, alla   |           |liquida con
               |        |detenzione, all'im-|           |le norme
               |        |piego o al traspor-|           |stabilite
               |        |to di materiale    |           |dall'artico-
               |        |fissile o di       |           |lo 4 della
               |        |prodotti o residui |           |legge
               |        |radioattivi .......|     1     |
               |        |B) Assicurazioni   |           |
               |        |contro i danni     |           |
               |        |materiali delle    |           |
               |        |installazioni      |           |
               |        |nucleari e degli   |           |
               |        |impianti per la    |           |
               |        |produzione o       |           |
               |        |l'impiego di       |           |
               |        |materiale fissile  |           |
               |        |o di prodotti      |           |
               |        |radioattivi ...... |     1     |     Id.
               |        |C) Assicurazioni   |           |
               |        |contro le disgrazie|           |
               |        |accidentali, la    |           |
               |        |malattia, o i danni|           |
               |        |alle colture causa-|           |
               |        |ti da esplosioni,  |           |
               |        |emanazioni di calo-|           |
               |        |re o di radiazioni |           |
               |        |del nucleo         |           |
               |        |dell'atomo o       |           |
               |        |dell'accelerazione |           |
               |        |artificiale di     |           |
               |        |particelle atomiche|           |
               |        |o dall'impiego di  |           |
               |        |radioisotopi ..... |     1     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazione  |   11   |A) Assicurazioni   |           |
dei rischi     |        |contro i danni     |           |
industriali    |        |industriali della  |           |
della produzio-|        |produzione, di     |           |
ne cinematogra-|        |films cinematogra- |           |
fica           |        |fici in dipendenza |           |
               |        |di infortuni, ma-  |           |
               |        |lattia o morte di  |           |
               |        |persone addette a  |           |
               |        |prestazioni gia'   |           |
               |        |iniziate ......... |     4     |     Id.
               |        |B) Assicurazioni   |           |
               |        |contro i danni ai  |           |
               |        |films              |     9     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   12   |Assicurazioni delle|           |
delle cauzioni |        |cauzioni ed assicu-|           |
ed assicura-   |        |razioni contro le  |           |
zioni assimila-|        |infedelta' dei     |           |
te             |        |prestatori d'opera |     5     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   13   |Assicurazioni della|           |
di crediti     |        |solvibilita' dei   |           |
               |        |debitori ......... |     2     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   14   |Assicurazioni con- |           |
contro i rischi|        |tro i rischi di    |           |
di impiego     |        |impiego connessi   |           |
               |        |alla cessione del  |           |
               |        |quinto dello       |           |
               |        |stipendio ........ |     2     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   15   |Assicurazioni delle|           |
delle spese    |        |spese legali ..... |     5     |     Id.
legali         |        |                   |           |
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   16   |Assicurazioni con- |           |
del ritiro     |        |tro i danni del    |           |
della patente  |        |ritiro della       |           |
di guida a     |        |patente di guida a |           |
seguito di     |        |seguito di         |           |
investimento   |        |investimento ..... |     2     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   17   |Assicurazioni con- |           |
per la rottura |        |tro i rischi di    |           |
di vetri o di  |        |rotture di vetri,  |           |
altri oggetti  |        |cristalli, specchi |           |
fragili        |        |ed altri oggetti   |           |
               |        |fragili .......... |     9     |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   18   |Assicurazioni con- |           |
contro il      |        |tro i danni cagio- |           |
rischio della  |        |nati dalla pioggia |           |
pioggia        |        |agli albergatori   |           |
               |        |o agli organizza-  |           |
               |        |tori ed            |           |
               |        |impresari di gare  |           |
               |        |sportive, feste e  |           |
               |        |spettacoli         |           |
               |        |                   |           |
                                                     Segue ALLEGATO A
_____________________________________________________________________
               |Articolo|                   |  Imposta  |   Norme
Ramo o specie  | della  |  Indicazione dei  |  propor-  |   per la
    di         |tariffa |      contratti    |  zionale  |liquidazione
assicurazione  |        |                   |  per ogni |dell'imposta
               |        |                   |cento lire |
               |        |                   |del premio |
               |        |                   |comprensiva|
               |        |                   |  di ogni  |
               |        |                   |addizionale|
_______________|________|___________________|___________|____________
               |        |                   |           |
               |        |all'aperto ed      |           | L'imposta s
               |        |assicurazioni      |           | liquida con
               |        |contro il rischio  |           | le norme
               |        |della pioggia      |           | stabilite
               |        |durante le vacanze |           | dall'artico
               |        |o durante viaggi   |     12    | lo 4 della
               |        |                   |           | legge
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   19   |Assicurazioni glo- |           |
globali dei    |        |bali dei veicoli   |           |
veicoli a      |        |a motore e dei     |           |
motore         |        |rimorchi compren-  |           |
               |        |sive oltre che del |           |
               |        |rischio della      |           |
               |        |responsabilita'    |           |
               |        |civile per i danni |           |
               |        |prodotti dalla     |           |
               |        |circolazione, anche|           |
               |        |di altri rischi    |           |
               |        |   1) quanto tra i |           |
               |        |rischi assicurati  |           |
               |        |siano compresi     |           |
               |        |quelli delle       |           |
               |        |disgrazie acciden- |           |
               |        |tali al conducente |           |
               |        |e alle persone     |           |
               |        |trasportate ...... |    8      |     Id.
               |        |   2) negli altri  |           |
               |        |casi ............. |   11      |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   20   |Assicurazioni      |           |
globali dei    |        |globali stipulate  |           |
fabbricati     |        |dai proprietari di |           |
               |        |fabbricati, ivi    |           |
               |        |compresi i condomi-|           |
               |        |ni, che garantisco-|           |
               |        |no, oltre ai rischi|           |
               |        |di incendio e di   |           |
               |        |responsabilita'    |           |
               |        |civile, uno o piu' |           |
               |        |dei seguenti       |           |
               |        |rischi: furto,     |           |
               |        |guasti, condotte   |           |
               |        |d'acqua, perdite di|           |
               |        |pigioni, disgrazie |           |
               |        |accidentali del    |           |
               |        |personale addetto  |           |
               |        |alla vigilanza e   |           |
               |        |custodia ......... |     12    |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   21   |Assicurazioni      |           |
globali della  |        |globali dell'abi-  |           |
abitazione     |        |tazione privata e  |           |
privata e del  |        |del capo famiglia  |           |
capo famiglia  |        |che garantiscono   |           |
               |        |oltre ai rischi di |           |
               |        |incendio o di re-  |           |
               |        |sponsabilita'      |           |
               |        |civile, uno o piu' |           |
               |        |dei seguenti       |           |
               |        |rischi: furti,     |           |
               |        |guasti, morte      |           |
               |        |dell'assicurato    |           |
               |        |per incendio o per |           |
               |        |opera di ladri ... |     10    |     Id.
               |        |                   |           |
Assicurazioni  |   22   |Assicurazioni non  |           |
diverse da     |        |comprese nella     |           |
quelle contem- |        |presente tariffa,  |           |
plate nelle    |        |nella tariffa      |           |
nelle preceden-|        |allegato B e nella |           |
ti voci        |        |tabella allegato C |     6     |     Id.
               |        |                   |           |
Contratti di   |   23   |Contratti di       |           |
rendita        |        |rendita vitalizia  |           |
vitalizia      |        |di cui all'articolo|           |
               |        |13 della legge ....|     1     |     Id."
               |        |                   |           |
            -  Per  il  testo  dell'art.  6,  comma 1, lettera b) del
          D.Lgs. n.  124/1993, si veda in nota all'art. 3.
            - Per il testo dell'art.  17,  comma  2,  del  D.P.R.  n.
          917/1986 si veda in nota al comma 1 medesimo art. 11.
            -  L'art.  42  del D.P.R. 917/1986, come modificato dalla
          presente legge, risulta essere il seguente:
             "Art. 42  (Determinazione del reddito di capitale) -  1.
          Il  reddito di capitale e' costitutito dall'ammontare degli
          interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo  di
          imposta, senza alcuna deduzione.
             2.  Per  i  capitali  dati  a mutuo gli interessi, salvo
          prova contraria, si presumono  percepiti  alle  scadenze  e
          nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono
          stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
          nell'ammontare  maturato  nel  periodo  di  imposta.  Se la
          misura non e' determinata per  iscritto  gli  interessi  si
          computano al saggio legale.
             3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni
          bancarie   regolate   in   conto  corrente  si  considerano
          percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o
          di contratto.
             4. Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti
          di assicurazione sulla vita il reddito e' costituito  dalla
          differenza  tra  l'ammontare  del  capitale  corrisposto  e
          quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni
          anno successivo al decimo se  il  capitale  e'  corrisposto
          dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto.  La
          predetta  disposizione  non  si  applica  in ogni caso alle
          prestazioni erogate in  forma  di  capitale  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  21  aprile  1993,n. 124, e successive
          modificazioni ed integrazioni".
 
           Nota all'art. 11, comma 1:
            - Il comma 4 dell'art. 17 del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
          cosi'  recita:    "4.  Sulle  anticipazioni   relative   al
          trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti
          l'imposta  si  applica,  salvo  conguaglio  all'atto  della
          liquidazione  definitiva,  a  norma  del  comma  1;   sulle
          anticipazioni relative alle altre indennita' e somme di cui
          al  comma 2 l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto
          della liquidazione  definitiva,  con  l'aliquota  stabilita
          all'art. 11 per il primo scaglione di reddito".
            -  Il  capo  VI  del  titolo  I del sopracitato D.P.R. n.
          917/1986, (articoli da 51 e 80) cosi' recita:
                         "Capo VI. REDDITI DI IMPRESA
             Art. 51   (Redditi di impresa). -  1.  Sono  redditi  di
          impresa  quelli  che  derivano  dall'esercizio  di  imprese
          commerciali.  Per  esercizio  di  imprese  commerciali   si
          intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
          esclusiva,  delle  attivita'  indicate  nell'art.  2195 del
          codice civile e delle attivita' indicate alle lettere b)  e
          c)  del  comma  2  dell'art.  29  che eccedono i limiti ivi
          stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.
             2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
               a) i redditi  derivanti  dall'esercizio  di  attivita'
          organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di
          servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile;
               b)  i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere,
          cave,  torbiere,  saline,  laghi,  stagni  e  altre   acque
          interne;
               c)  i  redditi  dei  terreni,  per  la parte derivante
          dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 29,
          pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino  ai  soggetti
          indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87.
             3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che
          fanno  riferimento alle attivita' commerciali si applicano,
          se non risulta diversamente, a tutte le attivita'. indicate
          nel presente articolo.
             Art. 52  (Determinazione del reddito di impresa).  -  1.
          Il  reddito  d'impresa, salvo quanto disposto nell'art. 79,
          e'  determinato  apportando  all'utile   o   alla   perdita
          risultante  dal  conto  economico,  relativo  all'esercizio
          chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in  aumento  o
          in  diminuzione  conseguenti  all'applicazione  dei criteri
          stabiliti nelle successive disposizioni del presente  testo
          unico.
             2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita,
          questa,  al  netto dei proventi esenti dall' imposta per la
          parte del loro ammontare che eccede i  componenti  negativi
          non  dedotti  ai  sensi  degli  articoli 63 e 73, commi 5 e
          5-bis, e' computata in diminuzione del reddito  complessivo
          a norma dell'art. 8.
             Art. 53  (Ricavi).- 1. Sono considerati ricavi:
               a)  i  corrispettivi  delle  cessioni  di beni e delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa;
               b) i corrispettivi delle cessioni di materie  prime  e
          sussidiarie,  di  semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione;
               c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
          partecipazioni  in  societa' ed enti indicati nelle lettere
          a), b) e d)  del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle  non
          rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri
          titoli   in   serie  o  di  massa,  che  non  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra  i
          beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
               d)  le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa,  per  la   perdita   o   il
          danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
               e)  i  contributi  in  denaro,  o il valore normale di
          quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi  denominazione
          in base a contratto;
               f)  i  contributi  in conto esercizio dello Stato e di
          altri enti pubblici spettanti a norma di legge.
             2. Si comprende inoltre tra i ricavi il  valore  normale
          dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o
          familiare  dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
          a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
             2-bis.   Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui
          alla   lettera   c)   del   comma   1   non   costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
          nel bilancio.
             Art. 54  (Plusvalenze patrimoniali).-  1. Le plusvalenze
          dei  beni  relativi all'impresa, diversi da quelli indicati
          nel comma 1 dell'art. 33, concorrono a formare il reddito:
               a) se  sono  realizzate  mediante  cessione  a  titolo
          oneroso;
               b)  se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
          in forma assicurativa, per la perdita o  il  danneggiamento
          dei beni;
               c) se sono iscritte nello stato patrimoniale;
               a)  se i beni vengono destinati al consumo personale o
          familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o  destinati
          a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
             2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          la  plusvalenza  e'  costituita  dalla  differenza  fra  il
          corrispettivo o l'indennizzo  conseguito,  al  netto  degli
          oneri  accessori  di  diretta  imputazione,  e il costo non
          ammortizzato.  Se  il  corrispettivo  della   cessione   e'
          costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti
          in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
          beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio
          in denaro eventualmente pattuito.
             2-bis.      I  maggiori  valori  delle  immobilizzazioni
          finanziarie  costituite  da   partecipazioni   in   imprese
          controllate  o  collegate,  iscritte  in  bilancio  a norma
          dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali
          non concorrono alla formazione del  reddito  per  la  parte
          eccedente  le  minusvalenze  gia'  dedotte.  Tali  maggiori
          valori concorrono a formare  il  reddito  nell'esercizio  e
          nella misura in cui siano comunque realizzati.
             3.  Nell'ipotesi  di  cui alla lettera d) del comma 1 la
          plusvalenza e' costituita dalla differenza  tra  il  valore
          normale e il costo non ammortizzato dei beni.
             4.  Le  plusvalenze  realizzate, determinate a norma del
          comma 2, concorrono  a  formare  il  reddito  per  l'intero
          ammontare  nell'esercizio  in  cui  sono  state  realizzate
          ovvero, se i beni sono stati posseduti per un  periodo  non
          inferiore  a  tre anni, a scelta del contribuente, in quote
          costanti nell'esercizio stesso  e  nei  successivi  ma  non
          oltre   il   quarto.   Per   i   beni   che   costituiscono
          immobilizzioni finanziarie,  la  disposizione  del  periodo
          precedente  si  applica per quelli iscritti come tali negli
          ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i  beni
          acquisiti in data piu' recente.
             5.  Concorrono  alla  formazione  del  reddito  anche le
          plusvalenze  delle   aziende,   compreso   il   valore   di
          avviamento,  realizzate  unitariamente  mediante cessione a
          titolo  oneroso;  le  disposizioni  del  comma  4  non   si
          applicano  quando  ne e' richiesta la tassazione separata a
          norma del comma 2 dell'art. 16.
             5-bis.      Non  concorrono  a  formare  il  reddito  le
          plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere a)  e  b),
          escluse  le  autovetture  e  gli  autoveicoli con motore di
          cilindrata non superiore a 2.000 centimetri  cubici  o  con
          motore   diesel   di   cilindrata  non  superiore  a  2.500
          centimetri cubici, del comma 8-bis dell'art. 67, nonche' ai
          beni di cui alla lettera c) dello stesso comma.
             6.  La  cessione  dei  beni  ai  creditori  in  sede  di
          concordato   preventivo   non  costituisce  realizzo  delle
          plusvalenze  e  minusvalenze  dei  beni,  comprese   quelle
          relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
             Art.  55    (Sopravvenienze  attive).- 1. Si considerano
          sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi  conseguiti
          a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
          iscritte  in  bilancio  in  precedenti  esercizi e ricavi o
          altri proventi conseguiti per ammontare superiore a  quello
          che   ha  concorso  a  formare  il  reddito  in  precedenti
          esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza  di  spese,
          perdite  od  oneri  dedotti  o  di  passivita'  iscritte in
          bilancio in precedenti esercizi.
             2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del  comma  1
          dell'art.   54 vengono conseguite per ammontare superiore a
          quello che ha concorso a formare il reddito  in  precedenti
          esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
          del comma 4 del detto articolo.
             3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
               a)  le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
          anche in forma assicurativa, di  danni  diversi  da  quelli
          considerati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 53 e alla
          lettera b) del comma 1 dell'art. 54;
               b)  i  proventi  in  denaro  o  in natura conseguiti a
          titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
          di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53.  Tali
          proventi  concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
          cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
          in cui sono stati incassati e nei successivi ma  non  oltre
          il  nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per
          cento e se accantonato  in  apposita  riserva,  concorre  a
          formare  il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la
          riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di
          perdite dell'esercizio o i beni  ricevuti  siano  destinati
          all'uso  personale o familiare dell'imprenditore, assegnati
          ai soci o  destinati  a  finalita'  estranee  all'esercizio
          dell'impresa.
             4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti
          in  denaro  o  in  natura  fatti a fondo perduto o in conto
          capitale alle societa' in nome collettivo o in  accomandita
          semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti,
          ne'  la  riduzione  dei  debiti  dell'impresa  in  sede  di
          concordato fallimentare o preventivo.
             5. In  caso  di  cessione  del  contratto  di  locazione
          finanziaria   il   valore   normale  del  bene  costituisce
          sopravvenienza attiva.
             Art.  56    (Dividendi e interessi).-   1. Per gli utili
          derivanti dalla partecipazione  in  societa'  semplici,  in
          nome  collettivo  e  in  accomandita semplice residenti nel
          territorio  dello  Stato  si  applicano   le   disposizioni
          dell'art. 5.
             2.  Gli utili derivanti dalla partecipazione in societa'
          ed enti soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche  concorrono  a formare il reddito dell'esercizio
          in cui sono percepiti. Si applicano le  disposizioni  degli
          art. 14 e 44.
             3.  Gli  interessi,  anche se diversi da quelli indicati
          alle lettere
           a), b) e h)   del  comma  1  dell'art.  41,  concorrono  a
          formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio.
          Se  la misura non e' determinata per iscritto gli interessi
          si computano al saggio legale.
             3-bis.   Gli interessi derivanti da  prestiti  fatti  in
          qualsiasi  forma  e  sotto  qualsiasi  denominazione, se la
          misura non e' determinata o e' inferiore, si  computano  in
          misura  corrispondente  al  tasso ufficiale di sconto medio
          vigente nel periodo di imposta. Questa disposizione non  si
          applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di
          pagamento,  derivanti  da  prestiti  ai  dipendenti  e alla
          clientela, ne' per le anticipazioni ai soci che prestano la
          loro attivita' in societa' di persone.
             3-ter.  Gli interessi derivanti da titoli  acquisiti  in
          base  a  contratti  "pronti  contro  termine" che prevedono
          l'obbligo di rivendita a termine dei titoli,  concorrono  a
          formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato
          nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva
          o  negativa  tra  il  corrispettivo  a  pronti  e  quello a
          termine, al netto degli interessi maturati sulle  attivita'
          oggetto   dell'operazione   nel   periodo   di  durata  del
          contratto, concorre, a formare  il  reddito  per  la  quota
          maturata nell'esercizio.
             4. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni
          bancarie  regolate  in  conto  corrente,  compresi  i conti
          correnti  reciproci  per  servizi  resi  intrattenuti   tra
          aziende  e  istituti  di  credito,  si considerano maturati
          anche gli interessi  compensati  a  norma  di  legge  o  di
          contratto.
             Art.  57   (Proventi immobiliari).-   1. I redditi degli
          immobili  che  non  costituiscono  beni   strumentali   per
          l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al
          cui  scambio e' diretta l'attivita dell'impresa, concorrono
          a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo  le
          disposizioni  del  capo  II  per  gli  immobili situati nel
          territorio dello Stato e a norma dell'art.   84 per  quelli
          situati all'estero.
             2.  Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
          beni immobili indicati nel comma  1  non  sono  ammessi  in
          deduzione.
             Art.  58  (Proventi non computabili nella determinazione
          del reddito).-   1.  Non  concorrono  alla  formazione  del
          reddito:
               a)  i  proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione
          dall'imposta;
               b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a  titolo
          di imposta o ad imposta sostitutiva;
               c)  le  indennita'  per  la  cessazione di rapporti di
          agenzia delle persone fisiche;
               d) le plusvalenze, le indennita' e gli  altri  redditi
          indicati  alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'art. 16,
          quando ne e' richiesta la tassazione separata a  norma  del
          comma 2 dello stesso articolo.
             Art.   59     (Variazioni  delle  rimanenze).-    1.  Le
          variazioni delle rimanenze finali dei  beni  indicati  alle
          lettere  a)  e  b)  del comma 1 dell'art. 53, rispetto alle
          esistenze  iniziali,  concorrono  a  formare   il   reddito
          dell'esercizio.  A  tal  fine  le  rimanenze finali, la cui
          valutazione non sia effettuata a costi specifici o a  norma
          dell'art.  60,  sono  assunte per un valore non inferiore a
          quello  che  risulta  raggruppando  i  beni  in   catecorie
          omogenee  per  natura  e per valore e attribuendo a ciascun
          gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
          delle disposizioni che seguono.
             2.  Nel  primo  esercizio  in  cui  si  verificano,   le
          rimanenze  sono  valutate  attribuendo  ad  ogni  unita' il
          valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
          beni prodotti e acquistati  nell'esercizio  stesso  per  la
          loro quantita'.
             3.  Negli  esercizi  successivi,  se  la quantita' delle
          rimanenze e' aumentata rispetto  all'esercizio  precedente,
          le  maggiori  quantita',  valutate  a  norma  del  comma 2,
          costituiscono voci distinte per esercizi di formazione.  Se
          la  quantita'  e'  diminuita, la diminuzione si imputa agli
          incrementi formati nei precedenti esercizi, a  partire  dal
          piu' recente.
             3-bis.    Per  le  imprese  che  valutano in bilancio le
          rimanenze finali con il metodo della media ponderata o  del
          "primo  entrato,  primo uscito" o con varianti di quello di
          cui al comma 3, le rimanenze finali  sono  assunte  per  il
          valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
             4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni,
          determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis, e' superiore al
          valore    normale    medio   di   essi   nell'ultimo   mese
          dell'esercizio, il valore minimo di  cui  al  comma  1,  e'
          determinato  moltiplicando  l'intera  quantita'  dei  beni,
          indipendentemente  dall'esercizio  di  formazione,  per  il
          valore  normale. Per le valute estere si assume come valore
          normale il valore secondo il cambio alla data  di  chiusura
          dell'esercizio.  Il  minor valore attribuito alle rimanenze
          in conformita' alle disposizioni del  presente  comma  vale
          anche  per  gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
          non risultino iscritte  nello  stato  patrimoniale  per  un
          valore superiore.
             5.  I  prodotti  in  corso di lavorazione e i servizi in
          corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati
          in base alle spese sostenute nell'esercizio  stesso,  salvo
          quanto stabilito nell'art. 60 per le opere, le, forniture e
          i servizi di durata ultrannuale.
             6.  Le  rimanenze  finali di un esercizio nell'ammontare
          indicato  dal  contribuente  costituiscono   le   esistenze
          iniziali dell'esercizio successivo.
             7.  Per  gli  esercenti attivita' di commercio al minuto
          che valutano le rimanenze delle merci  con  il  metodo  del
          prezzo  al  dettaglio  si  tiene  conto  del  valore  cosi'
          determinato anche in deroga alla disposizione del comma  1,
          a  condizione  che  nella  dichiarazione  dei  redditi o in
          apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita'
          di  applicazione  del   detto   metodo,   con   riferimento
          all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
             8.  Le  plusvalenze  risultanti  da  rivalutazioni delle
          rimanenze effettuate fino  all'esercizio  in  corso  al  31
          dicembre  1984  in  applicazione dei criteri di valutazione
          previsti dall'art. 12 della legge 19  marzo  1983,  n.  72,
          concorrono   a  formare  il  reddito,  in  quote  costanti,
          nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni  e
          nei quattro esercizi successivi.
             Art.   60     (Opere,  forniture  e  servizi  di  durata
          ultrannuale).-
           1. Le  variazioni  delle  rimanenze  finali  delle  opere,
          forniture  e  servizi  pattuiti come oggetto unitario e con
          tempo di esecuzione ultrannuale,  rispetto  alle  esistenze
          iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A
          tal  fine  le rimanenze finali, che costituiscono esistenze
          iniziali dell'esercizio successivo,  sono  assunte  per  il
          valore  complessivo  determinato a norma delle disposizioni
          che  seguono  per  la  parte   eseguita   fin   dall'inizio
          dell'esecuzione  del contratto, salvo il disposto del comma
          4.
             2. La valutazione e' fatta sulla base dei  corrispettivi
          pattuiti.    Delle  maggiorazioni  di  prezzo  richieste in
          applicazione  di  disposizioni  di  legge  o  di   clausole
          contrattuali  si  tiene  conto,  finche'  non  siano  state
          definitivamente stabilite, in misura non  inferiore  al  50
          per  cento.  Per  la  parte  di  opere, forniture e servizi
          coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta  in
          base ai corrispettivi liquidati.
             3. Il valore determinato a norma del comma 2 puo' essere
          ridotto   per   rischio   contrattuale,   a   giudizio  del
          contribuente, in misura non superiore al 2 per  cento.  Per
          le opere, le forniture ed i servi eseguiti all'estero, se i
          corrispettivi  sono  dovuti  da  soggetti non residenti, la
          misura massima della riduzione e' elevata al 4 per cento.
             4. I corrispettivi liquidati  a  titolo  definitivo  dal
          committente  si  comprendono  tra i ricavi e la valutazione
          tra le rimanenze, in  caso  di  liquidazione  parziale,  e'
          limitata  alla  parte non ancora liquidata. Ogni successiva
          variazione  dei  corrispettivi  e'  imputata   al   reddito
          dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
             5.  In  deroga  alle  disposizioni dei commi da 1 a 4 le
          imprese che contabilizzano in bilancio le opere,  forniture
          e  servizi  valutando  le  rimanenze al costo e imputando i
          corrispettivi all'esercizio nel quale  sono  consegnate  le
          opere  o  ultimati  i servizi e le forniture possono essere
          autorizzate dall'ufficio  delle  imposte  ad  applicare  lo
          stesso  metodo  anche  ai  fini  della  determinazione  del
          reddito;   l'autorizzazione   ha    effetto    a    partire
          dall'esercizio in corso alla data in cui e' rilasciata.
             6.  Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
          distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio,  un
          prospetto   recante   l'indicazione   degli   estremi   del
          contratto,  delle  generalita'  e   della   residenza   del
          cominittente,   della  scadenza  prevista,  degli  elementi
          tenuti a base per la valutazione e  della  collocazione  di
          tali elementi nei conti dell'impresa.
             7.  Per  i  contratti  di  cui  al  presente  articolo i
          corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi
          si considerano come crediti ai fini dell'art. 72  ancorche'
          non risultanti in bilancio.
             Art.  61    (Valutazione  dei  titoli).-    1.  I titoli
          indicati  nella  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  53,
          esistenti   al  termine  di  un  esercizio,  sono  valutati
          applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis,  4 e 6
          dell'art. 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
             1-bis.  Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di
          riporto o di "pronti contro termine" che prevedono  per  il
          cessionario  l'obbligo  di  rivendita a termine dei titoli,
          non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
             2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee  non
          si  tiene  conto  del  valore e si considerano della stessa
          natura i titoli emessi  dallo  stesso  soggetto  ed  aventi
          uguali caratteristiche.
              3.  Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 59,
          il valore minimo e' determinato:
               a) per i titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati
          italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi
          rilevati nell'ultimo mese;
               b)  per  le  azioni e titoli similari non negoziati in
          mercati  regolamentati  italiani  o  esteri,  riducendo  il
          valore  unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis
          dello   stesso   articolo   in   misura   proporzionalmente
          corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal
          confronto  fra  l'ultimo  bilancio  regolarmente  approvato
          dalle societa' o enti emittenti anteriormente alla data  in
          cui  le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se
          successive, le deliberazioni di riduzione del capitale  per
          perdite;
               c)  per  gli  altri  titoli,  secondo  le disposizioni
          della, lettera c) del comma 4 dell'art. 9.
             3-bis Le riduzioni di valore di cui alla lettera b), del
          comma 3, relative ad azioni e  titoli  similari  emessi  da
          societa'  ed  enti residenti in Stati non appartenenti alla
          Comunita' europea sono ammesse, sempre che siano in  vigore
          accordi  che  consentano all'Amministrazione finanziaria di
          acquisire le  informazioni  necessarie  per  l'accertamento
          delle condizioni ivi previste.
             4.  In  caso  di  aumento  del  capitale  della societa'
          emittente mediante  passaggio  di  riserve  a  capitale  il
          numero  delle  azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al
          numero  di  quelle  gia'  possedute  in  proporzione   alle
          quantita' delle singole voci della corrispondente categoria
          e  il  valore  unitario  si  determina,  per ciascuna voce,
          dividendo il costo complessivo delle azioni gia'  possedute
          per il numero complessivo delle azioni.
             5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in
          conto capitale alla societa' emittente, o della rinuncia ai
          crediti nei confronti della societa' stessa, si aggiunge al
          costo  delle  azioni  in  proporzione  alla quantita' delle
          singole voci della corrispondente  categoria;  tuttavia  e'
          consentita  la  deduzione dei versamenti e della remissioni
          di debito effettuati a copertura di perdite  per  la  parte
          che  eccede  il  patrimonio  netto della societa' emittente
          risultante dopo la copertura. Nella determinazione, a norma
          del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati  in
          mercati  regolamentati italiani o esteri non si tiene conto
          dei  versamenti  e  delle  remissioni  di  debito  fatti  a
          copertura di perdite della societa' emittente.
             5-bis.      Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  si
          applicano  anche  per  la  valutazione   delle   quote   di
          partecipazione  in  societa'  ed  enti non rappresentate da
          titoli, indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 53.
             Art. 62   (Spese per prestazioni di  lavoro).-    1.  Le
          spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
          determinazione   del   reddito   comprendono  anche  quelle
          sostenute in denaro o in natura a titolo di  liberalita'  a
          favore  dei  lavoratori,  salvo  il  disposto  del  comma 1
          dell'art. 65.
             1-bis.  Non sono deducibili i canoni di locazione  anche
          finanziaria   e  le  spese  relative  al  funzionamento  di
          strutture recettive, salvo quelle  relative  a  servizi  di
          mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
          di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
          I  canoni  di  locazione  anche  finanziaria  e le spese di
          manutenzione dei fabbricati concessi in uso  ai  dipendenti
          sono  deducibili  per un importo non superiore a quello che
          costituisce  reddito  per  i  dipendenti  stessi  a   norma
          dell'art. 48, comma 3.
             2.  Non  sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del
          lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore,  dal
          coniuge,  dai  figli, affidati o affiliati minori di eta' o
          permanentemente  inabili  al  lavoro  e  dagli  ascendenti,
          nonche'  dai  familiari  partecipanti all'impresa di cui al
          comma 4 dell'art. 5. I compensi non  ammessi  in  deduzione
          non   concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo  dei
          percipienti.
             3.  I  compensi  spettanti  agli  amministratori   delle
          societa'  in nome collettivo e in accomandita semplice sono
          deducibili nell'esercizio in cui sono  corrisposti;  quelli
          erogati  sotto  forma  di  partecipazione  agli  utili sono
          deducibili anche se non imputati al conto  dei  prodotti  e
          delle perdite.
             4.  Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori
          dipendenti,  e  agli  associati  in   partecipazione   sono
          computate  in  diminuzione  del  reddito  dell'esercizio di
          competenza, indipendentemente dalla  imputazione  al  conto
          dei profitti e delle perdite.
            Art.  63  (Interessi passivi).-  1. Gli interessi passivi
          sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
          l'ammontare  dei  ricavi  e  degli   altri   proventi   che
          concorrono  a  formare il reddito e l'ammontare complessivo
          di tutti i ricavi e proventi.
             2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
               a) non si tiene conto delle  sopravvenienze  attive  e
          degli  interessi di mora accantonati a norma degli articoli
          55 e 71, dei proventi soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a
          titolo  di  imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di
          rivalutazione  monetaria  che  per  disposizione  di  legge
          speciale non concorrono a formare il reddito;
               b)  i  ricavi  derivanti  da  cessioni  di titoli e di
          valute estere si computano per la sola parte che  eccede  i
          relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
               c)   le   plusvalenze   realizzate  si  computano  per
          l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare  il
          reddito dell'esercizio;
               d)  i  dividendi e gli interessi di provenienza estera
          si  computano  per  l'intero   ammontare   anche   se   per
          convenzione  internazionale o per disposizione di legge non
          concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
               e) i  proventi  immobiliari  di  cui  all'art.  57  si
          computano nella misura ivi stabilita;
               f)  le  rimanenze  di  cui  agli  articoli  59 e 60 si
          computano   nei    limiti    degli    incrementi    formati
          nell'esercizio;
               g)  i  proventi  dell'allevamento  di  animali, di cui
          all'art. 78, si  computano  nell'ammontare  ivi  stabilito,
          salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
             3.  Se  nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
          altri proventi esenti da imposta derivanti da  obbligazioni
          pubbliche  o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
          usufrutto o pegno a decorrere dal 28  novembre  1984  o  da
          cedole  acquistate  separatamente  dai  titoli  a decorrere
          dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze
          realizzate in sede di cessione  o  di  riscatto  di  quote,
          derivanti   dalla   partecipazione   a   fondi   comuni  di
          investimento  mobiliare  di  tipo  chiuso,  gli   interessi
          passivi  non  sono  ammessi in deduzione fino a concorrenza
          dell'ammontare  complessivo  degli  interessi  e   proventi
          esenti  o  derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di
          investimento  mobiliare  di  tipo  chiuso.  Gli   interessi
          passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma
          dei  commi  1  e  2,  ma  senza  terner  conto, ai fini del
          rapporto ivi previsto,  dell'ammontare  degli  interessi  e
          proventi  esenti  o  derivanti dalla partecipazione a fondi
          comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di  cui  al
          precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi
          passivi non ammessi in deduzione.
             4.   Gli   interessi   passivi   non   computati   nella
          determinazione del reddito a norma  del  presente  articolo
          non  danno  diritto  alla deduzione dal reddito complessivo
          prevista alle lettere c) e a) del comma 1 dell'art. 10.
            Art. 64  (Oneri fiscali e contributivi). - 1. Le  imposte
          sui  redditi  e quelle per le quali e' prevista la rivalsa,
          anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le  altre
          imposte  sono  deducibili  nell'esercizio in cui avviene il
          pagamento.
             2. Per l'imposta di cui all'art. 3,  D.P.R.  26  ottobre
          1972, n.  643, la deduzione e' ammessa, per quote costanti,
          nell'esercizio  in  cui  avviene il pagamento e nei quattro
          successivi.
             3.   Gli   accantonamenti   per   imposte   non   ancora
          definitivamente   accertate   sono  deducibili  nei  limiti
          dell'ammontare    corrispondente     alle     dichiarazioni
          presentate,  agli accertamenti o provvedimenti degli uffici
          e alle decisioni delle commissioni tributarie.
             4. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria
          sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti,  se
          e  nella  misura  in  cui  sono  dovuti  in  base a formale
          deliberazione dell'associazione.
             Art. 65   (Oneri di utilita' sociale).  -  1.  Le  spese
          relative  ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita'
          dei dipendenti o categorie  di  dipendenti  volontariamente
          sostenute   per   specifiche   finalita'   di   educazione,
          istruzione, ricreazione, assistenza sociale e  sanitaria  o
          culto,  sono  deducibili  per  un ammontare complessivo non
          superiore al 5 per mille  dell'ammontare  delle  spese  per
          prestazioni   di   lavoro   dipendente   risultante   dalla
          dichiarazione dei redditi.
              2. Sono inoltre deducibili:
               a) le erogazioni liberali fatte a  favore  di  persone
          giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
          fra  quelle  indicate  nel  comma  1 o finalita' di ricerca
          scientifica,  nonche'  i  contributi,  le  donazioni  e  le
          oblazioni  di  cui  alla  lettera  g)  dell'art. 10, per un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato;
               b)  le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone
          giuridiche  aventi  sede  nel  Mezzogiorno  che  perseguono
          esclusivamente  finalita'  di  ricerca  scientifica, per un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato;
               c)  le  erogazioni  liberali   fatte   a   favore   di
          universita'  e di istituti di istruzione universitaria, per
          un ammontare complessivamentenon superiore al 2  per  cento
          del reddito d'impresa dichiarato;
                c-bis)      le   erogazioni  liberali  a  favore  dei
          concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  a
          carattere  comunitario  per  un  ammontare  complessivo non
          superiore  all'1  per  cento  del  reddito  imponibile  del
          soggetto che effettua l'erogazione stessa;
                c-ter)    le  spese  sostenute dai soggetti obbligati
          alla  manutenzione,  protezione  o  restauro   delle   cose
          vincolate  ai  sensi  della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
          del  D.P.R.  30  settembre  1963,  n.  1409,  nella  misura
          effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese,
          quando  non siano obbligatorie per legge, deve risultare da
          apposita   certificazione   rilasciata   dalla   competente
          soprintendenza   del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  previo  accertamento  della  loro   congruita'
          effettuato   d'intesa   con   il   competente  ufficio  del
          territorio del Ministero delle finanze.  La  deduzione  non
          spetta  in caso di mutamento di destinazione dei beni senza
          la preventiva  autorizzazione  dell'Amministrazione  per  i
          beni  culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli
          obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
          prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
          e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
          L'Amministrazione per i beni culturali  ed  ambientali  da'
          immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate
          del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano
          la  indeducibilita'  e  dalla  data  di  ricevimento  della
          comunicazione  inizia  a  decorrere  il  termine   per   la
          rettifica della dichiarazione dei redditi;
                c-quater)   le erogazioni liberali in denaro a favore
          dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
          e di associazioni legalmente riconosciute che  senza  scopo
          di  lucro  svolgono  o  promuovono  attivita' di studio, di
          ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
          artistico, effettuate per l'acquisto, la  manutenzione,  la
          protezione  o  il  restauro delle cose indicate nell'art. 1
          della legge 1  giugno  1939,  n.  1089,  e  nel  D.P.R.  30
          settembre   1963,  n.  1409,  ivi  comprese  le  erogazioni
          effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni,
          che siano di rilevante interesse scientifico  o  culturale,
          delle  cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le ricerche
          eventualmente  a  tal  fine  necessari.   Le   mostre,   le
          esposizioni,   gli   studi  e  le  ricerche  devono  essere
          autorizzati,  previo  parere  del  competente  comitato  di
          settore  del  Consiglio  nazionale  per  i beni culturali e
          ambientali,  dal  Ministero  per   i   beni   culturali   e
          ambientali,  che dovra' approvare la previsione di spesa ed
          il  conto  consuntivo.  Il Ministero per i beni culturali e
          ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'   le
          erogazioni  fatte  a  favore  delle associazioni legalmente
          riconosciute, delle istituzioni e  delle  fondazioni  siano
          utilizzate  per gli scopi preindicati e controlla l'impiego
          delle erogazioni stesse. Detti termini possono,  per  causa
          non  imputabile  al  donatario,  essere  prorogati una sola
          volta. Le erogazioni liberali non integralmente  utilizzate
          nei  termini assegnati, ovvero utilizzate non in confomita'
          alla  destinazione,  affluiscono,  nella  loro   totalita',
          all'entrata dello Stato;
                c-quinquies)    le erogazioni liberali in denaro, per
          importo non superiore al 2 per cento del reddito  d'impresa
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
          totalita', all'entrata dello Stato.
             3. (Le spese  e  le  erogazioni  liberali  di  cui  alle
          lettere  o)  e  p) del comma 1 dell'art. 10 sono deducibili
          nei limiti e alle condizioni ivi  indicati;  le  erogazioni
          liberali  di cui alla lettera r) dello stesso articolo sono
          deducibili nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa
          dichiarato,  ferme  restando  le  altre  disposizioni   ivi
          stabilite).
             4.  Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate
          nei precedenti commi e nel comma 1 dell'art.  62  non  sono
          ammesse in deduzione.
             Art.  66    (Minusvalenze  patrimoniali,  sopravvenienze
          passive e perdite).- 1. Le minusvalenze dei  beni  relativi
          all'impresa,   diversi  da  quelli  indicati  nel  comma  1
          dell'art. 53, determinate con gli stessi criteri  stabiliti
          per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
          sono  realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1
          e del comma 5 dell'art. 54.
             1-bis.    Per  la  valutazione  delle   immobilizzazioni
          finanziarie  si  applicano  le  disposizioni  dell'art. 61;
          tuttavia, per i titoli negoziati in  mercati  regolamentati
          italiani  o  esteri,  le  minusvalenze  sono  deducibili in
          misura  non  eccedente  la   differenza   tra   il   valore
          fiscalmente  riconosciuto e quello determinato in base alla
          media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
             1-ter.  Per le immobilizzazioni  finanziarie  costituite
          da  partecipazioni  in  imprese  controllate  o  collegate,
          iscritte in bilancio a norma  dell'art.  2426,  n.  4,  del
          codice civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche
          a  titolo  di  ammortamento, la parte del costo di acquisto
          eccedente  il  valore  corrispondente  alla   frazione   di
          patrimonio    netto    risultante    dall'ultimo   bilancio
          dell'impresa  partecipata.  Resta  ferma l'applicazione dei
          criteri di cui al comma 1-bis.
             2. Si  considerano  sopravvenienze  passive  il  mancato
          conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
          a   formare   il   reddito   in   precedenti  esercizi,  il
          sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di  ricavi
          o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
          precedenti  esercizi  e  la  sopravvenuta  insussistenza di
          attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
             3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate  al
          costo  non  ammortizzato  di  essi, e le perdite su crediti
          sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi  e
          in  ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e'
          assoggettato a procedure concorsuali.
             4. Per le  perdite  derivanti  dalla  partecipazione  in
          societa'  in  nome  collettivo e in accomandita semplice si
          applicano le disposizioni del comma 2, dell'art. 8.
             5. I versamenti in denaro o  in  natura  fatti  a  fondo
          perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
          4  dai  propri  soci  e la rinuncia dei soci ai crediti non
          sono ammessi in  deduzione  ed  il  relativo  ammontare  si
          aggiunge  al  costo della partecipazione; nei confronti dei
          soci di dette societa' non si applica  la  lettera  b)  del
          comma 3 dell'art. 61.
             5-bis.    Non  sono deducibili le minusvalenze di cui al
          comma 1 e le perdite di cui al comma  3  relative  ai  beni
          indicati alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell'art. 67,
          escluse  le  autovetture  e  gli  autoveicoli con motore di
          cilindrata non superiore a 2.000 centimetri  cubici  o  con
          motore   diesel   di   cilindrata  non  superiore  a  2.500
          centimetri cubici, nonche' ai beni i cui  alla  lettera  c)
          dello stesso comma.
             Art. 67  (Ammortamento dei beni materiali).- 1. Le quote
          di  ammortamento  del  costo dei beni materiali strumentali
          per l'esercizio  dell'impresa  sono  deducibili  a  partire
          dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
             2.  La  deduzione  e'  ammessa in misura non superiore a
          quella risultante dall'applicazione al costo dei  beni  dei
          coefficienti  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  ridotti  alla
          meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti
          per  categorie  di beni omogenei in base al normale periodo
          di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
             3. La misura massima indicata nel comma  2  puo'  essere
          superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
          beni  rispetto  a  quella  normale  del  settore. La misura
          stessa  puo'  essere  elevata  fino  a   due   volte,   per
          ammortamento  anticipato  nell'esercizio in cui i beni sono
          entrati  in  funzione  per  la  prima  volta  e   nei   due
          successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi
          bilanci  non  sia stata imputata all'ammortamento dei beni,
          sia stata accantonata in apposita riserva che agli  effetti
          fiscali  costituisce  parte  integrante  dell'ammortamento;
          nell'ipotesi di beni gia'  utilizzati  da  parte  di  altri
          soggetti,  l'ammortamento  anticipato  puo' essere eseguito
          dal nuovo utilizzatore soltanto  nell'esercizio  in  cui  i
          beni  sono  entrati  in  funzione. Con decreto del Ministro
          delle finanze,  la  indicata  misura  massima  puo'  essere
          variata,  in  aumento  o  in  diminuzione, nei limiti di un
          quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
          in   particolari   processi   produttivi.   Le   quote   di
          ammortamento  stanziate  in  bilancio dopo il completamento
          dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono  deducibili
          e  l'apposita  riserva  concorre  a  formare il reddito per
          l'ammontare prelevato dall'imprenditore  o  distribuito  ai
          soci  o  imputato  a  capitale  in eccedenza alle quote non
          dedotte.
             4. Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in  misura
          inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di
          ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli
          esercizi  successivi,  fermi  restando  i  limiti di cui ai
          precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento  fatto  in  un
          esercizio  e'  inferiore alla meta' della misura massima il
          minore ammontare  non  concorre  a  formare  la  differenza
          ammortizzabile,  a  meno  che  non  dipenda dalla effettiva
          minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del
          settore.
             5.  In  caso  di  eliminazione  di   beni   non   ancora
          completamente  ammortizzati  dal  complesso  produttivo, il
          costo residuo e' ammesso in deduzione.
             6. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 1
          milione di lire e' consentita la deduzione integrale  delle
          spese  di  acquisizione  nell'esercizio  in  cui sono state
          sostenute.
             7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento
          e trasformazione, che dal bilancio non  risultino  imputate
          ad  incremento  del costo dei beni ai quali si riferiscono,
          sono deducibili nel  limite  del  5  per  cento  del  costo
          complessivo  di tutti i beni materiali ammortizzabili quale
          risulta all'inizio dell'esercizio  dal  registro  dei  beni
          ammortizzabilili;  per  le imprese di nuova costituzione il
          limite percentuale si calcola, per il primo esercizio,  sul
          costo  complessivo  quale risulta alla fine dell'esercizio;
          per i beni ceduti nel  corso  dell'esercizio  la  deduzione
          spetta  in  proporzione  alla  durata  del  possesso  ed e'
          commisurata, per il cessionario, a costo  di  acquisizione.
          L'eccedenza  e'  deducibile  per  quote costanti nei cinque
          esercizi  successivi.  Per  specifici  settori   produttivi
          possono  essere  stabiliti,  con decreto del Ministro delle
          finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione.    Resta
          ferma  la  deducibilita'  nell'esercizio  di competenza dei
          compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi  per  la
          manutenzione  di  determinati  beni,  del  cui costo non si
          tiene conto nella  determinazione  del  limite  percentuale
          sopra indicato.
             8.  Per  i  beni  concessi in locazione finanziaria sono
          deducibili quote costanti di  ammortamento  determinate  in
          funzione  della durata del contratto e commisurate al costo
          del  bene   diminuito   del   prezzo   convenuto   per   il
          trasferimento  della  proprieta' al termine del contratto e
          non e' ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione  dei
          canoni  da  parte  dell'impresa  utilizzatrice e' ammessa a
          condizione che la durata del contratto non sia inferiore  a
          otto  anni,  se questo ha per oggetto beni immobili, e alla
          meta'  del  periodo  di  ammortamento   corrispondente   al
          coefficiente  stabilito  a  norma del comma 2, in relazione
          all'attivita'  esercitata  dall'impresa   stessa,   se   il
          contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto
          previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad
          aumentare  o diminuire, nel limite della meta', la predetta
          durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei
          canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata
          la misura  massima  dell'ammortamento  di  cui  al  secondo
          periodo del medesimo comma 3.
             8-bis.   Sempreche'   non   siano  destinati  ad  essere
          utilizzati    esclusivamente    come    beni    strumentali
          nell'attivita' propria dell'impresa, non sono deducibili le
          quote   di   ammortamento,  i  canoni  di  locazione  anche
          finanziaria o di noleggio e le spese di impiego,  custodia,
          manutenzione e riparazione relativi ai seguenti beni:
               a)  aeromobili  da  turismo,  navi  e  imbarcazioni da
          diporto;
               b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e
          c) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
          15 giugno 1959. n. 393, con motore di cilindrata  superiore
          a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata
          superiore a 2.500 centimetri cubici;
               c)  motocicli con motore di cilindrata superiore a 350
          centimetri cubici.
             8-ter.   Per le  imprese  che  esercitano  attivita'  di
          locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere  a), b) e
          c)    del comma 8-bis la disposizione del medesimo comma si
          applica, per quelli dati in uso agli amministratori,  soci,
          collaboratori o dipendenti.
             9.  Per  le  aziende  date  in affitto o in usufrutto le
          quote di ammortamento sono deducibili nella  determinazione
          del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
             10.  Le  spese  relative  all'acquisto  di  beni  mobili
          adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso
          personale    o     familiare     dell'imprenditore     sono
          ammortizzabili,  o  deducibili nell'ipotesi di cui al comma
          6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura  sono
          deducibili  i  canoni  di locazione, anche finanziaria e di
          noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni,  per
          le  imprese  individuali  le  autovetture  o autoveicoli di
          cilindrata non superiore a 2.000 centimetri  cubici  o  con
          motore   diesel   di   cilindrata  non  superiore  a  2.500
          centimetri  cubici  non  adibiti   ad   uso   pubblico   si
          considerano    in    ogni   caso   adibiti   promiscuamente
          all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o  familiare
          dell'imprenditore,    salvo    che   per   gli   agenti   o
          rappresentanti di commercio. Per  gli  immobili  utilizzati
          promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento
          della  rendita  catastale  o del canone di locazione, anche
          finanziaria, a condizione che il contribuente non  disponga
          di  altro  immobile  adibito  esclusivamente  all'esercizio
          dell'impresa.
             10-bis.  Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
          anche finanziaria o di noleggio e le  spese  di  impiego  e
          manutenzione  relativi  ad apparecchiature terminali per il
          servizio radiomobile pubblico  terrestre  di  comunicazione
          soggette alla tassa di cui al n.  131 della tariffa annessa
          al  D.P.R.  26  ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella
          misura del 50 per cento.
             Art. 68   (Ammortamento di  beni  immateriali).-  1.  Le
          quote   di   ammortamento   del   costo   dei   diritti  di
          utilizzazione   di   opere   dell'ingegno,   dei   brevetti
          industriali, dei marchi d'impresa e dei processi, formule e
          informazioni  relativi  ad  esperienze  acquisite  in campo
          industriale, commerciale o scientifico sono  deducibili  in
          misura non superiore a un terzo del costo.
             2.  Le  quote  di  ammortamento del costo dei diritti di
          concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo  del
          bilancio  sono  deducibili  in  misura  corrispondente alla
          durata di utilizzazione  prevista  dal  contratto  o  dalla
          legge.
             3.  Le  quote  di  ammortamento del valore di avviamento
          iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
          non superiore a un quinto del valore stesso.
             4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'art. 67.
             Art.   69      (Ammortamento   finanziario   dei    beni
          gratuitamente  devolvibili).-  1.  Per i beni gratuitamente
          devolvibili  alla  scadenza   di   una   concessione   sono
          deducibili  fino  all'esercizio  anteriore  a quello in cui
          avviene  la  devoluzione,  in  aggiunta   alle   quote   di
          ammortamento  di  cui agli articoli 67 e 68, quote costanti
          di ammortamento finanziario.
             2. La quota di ammortamento  finanziario  deducibile  e'
          determinata  dividendo  il  costo dei beni, diminuito degli
          eventuali contributi del concedente, per  il  numero  degli
          anni di durata della concessione. In caso di modifica della
          durata   della   concessione   la   quota   deducibile   e'
          proporzionalmente   ridotta   o   aumentata    a    partire
          dall'esercizio in cui la modifica e' stata convenuta.
             3.  In  caso di incremento o di decremento del costo dei
          beni, per effetto  di  sostituzione  a  costi  superiori  o
          inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni,
          di  perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento
          finanziario  deducibile  e'  rispettivamente  aumentata   o
          diminuita,  a partire all'esercizio in cui si e' verificato
          l'incremento o il decremento, in misura  pari  al  relativo
          ammontare  diviso  per il numero dei residui anni di durata
          della concessione.
             4. L'eventuale differenza  tra  l'ammontare  complessivo
          delle  quote di ammortamento finanziario dedotte durante la
          concessione e il costo  non  ammortizzato  ai  sensi  degli
          articoli  67  e  68  concorre  a  formare  il reddito, o e'
          deducibile  se  negativa,  nell'esercizio in cui avviene la
          devoluzione.
             5.  Per  le  concessioni  relative  alla  costruzione  e
          all'esercizio  di opere pubbliche sono ammesse in deduzione
          quote  di   ammortamento   finanziario   differenziate   da
          calcolare   sull'investimento  complessivo  realizzato.  Le
          quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi
            con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  in  rapporto
          proporzionale  alle  quote  previste  nel  piano  economico
          finanziario  della  concessione,   includendo   nel   costo
          ammortizzabile  gli  interessi passivi anche in deroga alle
          disposizioni del comma 1 dell'art. 76.
             Art. 70  (Accantonamenti di quiescenza e previdenza).  -
          1.    Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine
          rapporto e ai fondi di previdenza del personale  dipendente
          sono   deducibili   nei   limiti   delle   quote   maturate
          nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative
          e contrattuali che  regolano  il  rapporto  di  lavoro  dei
          singoli dipendenti.
             2.  I  maggiori  accantonamenti necessari per adeguare i
          fondi a sopravvenute modificazioni normative e  retributive
          sono  deducibili  nell'esercizio dal quale hanno effetto le
          modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso  e
          nei due successivi.
             3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli
          accantonamenti relativi alle indennita' di fine rapporto di
          cui alle lettere  c), d) e f)  del comma 1 dell'art. 16.
             Art.  71  (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per
          rischi su  crediti).  -  1.  Le  svalutazioni  dei  crediti
          risultanti   in   bilancio,   non   coperti   da   garanzia
          assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni  e  dalle
          prestazioni  di  servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53,
          sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello  0,50
          per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti
          stessi;  per  gli  enti  creditizi  e  finanziari di cui al
          decreto  legislativo  27  gennaio   1992,   n.   87,   sono
          deducibili,  alle  medesime condizioni, le svalutazioni dei
          crediti  derivanti  dalle  operazioni  di  erogazione   del
          credito  alla  clientela,  compresi  i  crediti  finanziari
          concessi a Stati, banche centrali o enti  di  Stato  esteri
          destinati  al  finanziamento  delle esportazioni italiane o
          delle attivita' ad esse collegate. Nel computo  del  limite
          si  tiene  conto  anche  degli  eventuali accantonamenti ad
          apposito  fondo  di  copertura  dei   rischi   su   crediti
          effettuati  in  conformita'  a  disposizioni  di  legge. La
          deduzione  non   e'   piu'   ammessa   quando   l'ammontare
          complessivo  delle  svalutazioni  e degli accantonamenti ha
          raggiunto  il  5  per  cento  del  valore  nominale  o   di
          acquisizione  dei  crediti risultanti in bilancio alla fine
          dell'esercizio.
             2. Per gli enti creditizi  e  finanziari  nell'ammontare
          dei  crediti  si  comprende  anche  la  rivalutazione delle
          operazioni  "fuori  bilancio"   iscritte   nell'attivo   in
          applicazione dei criteri di cui all'art.  103-bis.
             3.  Con  decreti del Ministro delle finanze, di concerto
          con  i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio   e   della
          programmazione  economica,  il  limite dello 0,50 per cento
          puo' essere aumentato fino allo 0,75 per  cento  anche  per
          specifici  settori  economici  o  particolari  categorie di
          crediti.
             4. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate
          con riferimento al valore nominale o  di  acquisizione  dei
          crediti  stessi,  sono  deducibili,  a  norma dell'art. 66,
          limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo
          delle  svalutazioni  e  degli  accantonamenti  dedotti  nei
          precedenti   esercizi.   Se  in  un  esercizio  l'ammontare
          complessivo  delle  svalutazioni  e  degli   accantonamenti
          dedotti  eccede  il  5  per  cento del valore nominale o di
          acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il
          reddito dell'esercizio stesso.
             5. Per i crediti per interessi di mora, le  svalutazioni
          e  gli  accantonamenti  di  cui al comma 1, sono deducibili
          fino  a  concorrenza  dell'ammontare  dei  crediti   stessi
          maturato  nell'esercizio.  Si applicano le disposizioni del
          comma  4,  secondo  periodo,  calcolando  l'eccedenza   con
          riferimento  all'ammontare  complessivo del valore nominale
          dei crediti per interessi di mora.
             Art. 72  (Accantonamenti per rischi di cambio).- 1.  Gli
          accantonamenti  al  fondo di copertura dei rischi di cambio
          sono deducibili nel limite della differenza negativa tra il
          saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera  risultanti
          in  bilancio,  anche  sotto  forma di obbligazioni e titoli
          similari,  valutati  secondo  il  cambio  dell'ultimo  mese
          dell'esercizio, e il saldo degli stessi valutati secondo il
          cambio   del   giorno  in  cui  sono  sorti  o  del  giorno
          antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio
          del mese in cui sono  sorti.  La  differenza  si  considera
          negativa  in  caso  di  diminuzione  del  saldo attivo o di
          aumento del saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti e
          dei debiti per i quali il rischio di cambio e'  coperto  da
          contratti a termine o da contratti di assicurazione.
             2.  Se  in un esercizio la differenza negativa di cui al
          comma 1 e' superiore  all'ammontare  del  fondo  risultante
          alla  chiusura  dell'esercizio  precedente, la deduzione e'
          ammessa limitatamente alla parte eccedente; se essa e' pari
          o  inferiore  all'ammontare   del   fondo   alla   chiusura
          dell'esercizio  precedente,  la  deduzione non e' ammessa e
          l'eventuale eccedenza  del  fondo  concorre  a  formare  il
          reddito dell'esercizio.
             3.  Le  perdite  di cambio derivanti dalle riscossioni e
          dai pagamenti  effettuati  nell'esercizio  sono  deducibili
          limitamente  alla  parte  del  loro ammontare che non trova
          copertura nel fondo.
             4. Le disposizioni dei commi  da  1  a  3  si  applicano
          indipendentemente  dalle  rivalutazioni  e svalutazioni dei
          crediti e dei debiti eseguite in bilancio  a  fronte  delle
          variazioni   di   cambio,  per  le  quali  resta  ferma  la
          disciplina di cui agli articoli 54 e 66.
             5. Ai fini della determinazione della differenza di  cui
          ai  commi  1  e  2  i crediti e i debiti gia risultanti nel
          bilancio   dell'ultimo   esercizio   chiuso   anteriormente
          all'entrata   in  vigore  del  presente  testo  unico  sono
          valutati secondo il cambio dell'ultimo mese  dell'esercizio
          stesso  anziche' secondo il cambio del giorno o del mese in
          cui sono sorti.
             Art. 73  (Altri accantonamenti). - 1. Gli accantonamenti
          ad apposito fondo del passivo  a  fronte  delle  spese  per
          lavori  ciclici  di  manutenzione  e revisione delle navi e
          degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento
          del  costo  di  ciascuna  nave  o  aeromobile quale risulta
          all'inizio   dell'esercizio   dal   registro    dei    beni
          ammortizzabili.     La     differenza    tra    l'ammontare
          complessivamente  dedotto  e  la   spesa   complessivamente
          sostenuta concorre a formare il reddito, o e' deducibile se
          negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.
             2.  Per  le  imprese  concessionarie della costruzione e
          dell'esercizio di opere pubbliche sono deducibili, in luogo
          delle quote di ammortamento di  cui  all'art.  67  e  delle
          spese  di  cui  al  comma  7  dello  stesso  articolo,  gli
          accantonamenti iscritti in apposito  fondo  del  passivo  a
          fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni
          gratuitamente  devolvibili allo scadere della concessione e
          delle altre spese di cui al predetto comma 7. La  deduzione
          e' ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del 10 per
          cento  del  costo  e non e' piu' ammessa quando il fondo ha
          raggiunto il doppio del complessivo ammontare  delle  spese
          relative  al  bene  medesimo  sostenute  negli  ultimi  due
          esercizi. Se  le  spese  sostenute  in  un  esercizio  sono
          superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza e' deducibile
          nell'esercizio  stesso  e  nei  successivi  ma non oltre il
          quinto. L'ammontare del fondo  non  utilizzato  concorre  a
          formare   il  reddito  dell'esercizio  in  cui  avviene  la
          devoluzione.  Le  imprese  che  intendono  avvalersi  delle
          disposizioni del presente comma debbono darne comunicazione
          scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per
          la  presentazione  della dichiarazione dei redditi relativa
          al primo esercizio di durata della concessione.
             3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti  da
          operazioni  a premio e da concorsi a premio sono deducibili
          in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e
          al  70  per  cento  dell'ammontare  degli  impegni  assunti
          nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi
          fondi  del  passivo  distinti  per esercizio di formazione.
          L'utilizzo a copertura  degli  oneri  relativi  ai  singoli
          esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti
          fondi  sulla  base  del valore unitario di formazione degli
          stessi e le eventuali differenze  rispetto  a  tale  valore
          costituiscono  sopravvenienze attive o passive. L'ammontare
          dei fondi non utilizzato al  termine  del  terzo  esercizio
          successivo  a  quello  di  formazione concorre a formare il
          reddito dell'esercizio stesso.
             4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi
          da quelli espressamente considerati dalle disposizioni  del
          presente capo.
             5.  Per  le concessioni di opere pubbliche in corso alla
          data di entrata in  vigore  del  presente  testo  unico  le
          imprese concessionarie possono avvalersi delle disposizioni
          del comma 2 dandone comunicazione scritta all'ufficio delle
          imposte  nel  termine  stabilito per la presentazione della
          dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  primo  esercizio
          iniziato  a  partire dalla data stessa e imputando al fondo
          l'ammontare delle quote  di  ammortamento  gia'  dedotte  a
          norma dell'art. 67.
             Art.  74  (Spese relative a piu' esercizi).- 1. Le spese
          relative a studi e ricerche sono deducibili  nell'esercizio
          in  cui  sono  state  sostenute  ovvero  in  quote costanti
          nell'esercizio stesso e nei  successivi  ma  non  oltre  il
          quarto.  Le  quote  di  ammortamento  dei beni acquisiti in
          esito agli studi e alle ricerche sono calcolate  sul  costo
          degli  stessi  diminuito  dell'importo  gia' dedotto. Per i
          contributi corrisposti a norma di legge dello  Stato  o  da
          altri  enti  pubblici  a fronte di tali costi si applica il
          comma 3 dell'art. 55.
              2.  Le  spese  di  pubblicita'  e  di  propaganda  sono
          deducibili  nell'esercizio in cui sono state sostenute o in
          quote costanti nell'esercizio stesso e nei due  successivi.
          Le  spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella
          misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per
          quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e
          nei due successivi. Si considerano spese di  rappresentanza
          anche    quelle    sostenute   per   i   beni   distribuiti
          gratuitamente, anche se  recano  emblemi,  denominazioni  o
          altri   riferimenti   atti  a  distinguerli  come  prodotti
          dell'impresa, e i contributi erogati  per  l'organizzazione
          di  convegni  e  simili.  Le  predette  limitazioni  non si
          applicano ove le spese di rappresentanza siano  riferite  a
          beni  di  cui  al periodo precedente di valore unitario non
          eccedente lire cinquantamila.
             3. Le altre spese relative a piu' esercizi,  diverse  da
          quelle  considerate  nei  commi  1  e 2 sono deducibili nel
          limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
             4. Le spese di cui al presente articolo sostenute  dalle
          imprese   di  nuova  costituzione,  comprese  le  spese  di
          impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
          1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti  i
          primi ricavi.
             Art.  75    (Norme  generali  sui componenti del reddito
          d'impresa).
           - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi  e
          negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo
          non   dispongono  diversamente,  concorrono  a  formare  il
          reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le
          spese e gli  altri  componenti  di  cui  nell'esercizio  di
          competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
          in   modo   obiettivo  l'ammontare  concorrono  a  formarlo
          nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
             2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio   di
          competenza:
               a)  i  corrispettivi  delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano   sostenute,   alla   data   della  consegna  o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
          successiva,   alla   data  in  cui  si  verifica  l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della    proprieta'.   La   locazione   con   clausola   di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'.
               b)  i  corrispettivi  delle  prestazioni di servizi si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi  si  considerano  sostenute,  alla  data  in cui le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti  da  cui  derivano  corrispettivi periodici, alla
          data di maturazione dei corrispettivi.
             3. I ricavi, gli altri proventi  di  ogni  genere  e  le
          rimanenze  concorrono  a  formare  il  reddito anche se non
          risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
             4. Le spese e gli altri  componenti  negativi  non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  dei  profitti e delle perdite relativo
          all'esercizio di  competenza.    Sono  tuttavia  deducibili
          quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
          e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
          quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
          esercizio  precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
          conformita' alle precedenti norme  del  presente  capo  che
          dispongono  o  consentono  il  rinvio. Le spese e gli oneri
          specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur
          non risultando imputati  al  conto  dei  profitti  e  delle
          perdite  concorrono  a  formare il reddito, sono ammessi in
          deduzione se e nella misura in cui  risultano  da  elementi
          certi  e  precisi  salvo  quanto  stabilito per le apposite
          scritture nel successivo comma 6.
             5. Le spese e  gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli   interessi   passivi,   tranne  gli  oneri  fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella  misura  in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare  il  reddito;  se si riferiscono indistintamente ad
          attivita' o beni produttivi di proventi  computabili  e  ad
          attivita'  o  beni  produttivi  di proventi non computabili
          nella determinazione del reddito  sono  deducibili  per  la
          parte  corrispondente  al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3
          dell'art.  63.
             5-bis.   Qualora nell'esercizio siano  stati  conseguiti
          gli  interessi  e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63
          che eccedono l'ammontare degli interessi  passivi,  fino  a
          concorrenza  di tale eccedenza non sono deducibili le spese
          e gli altri componenti negativi di cui alla  seconda  parte
          del  precedente  comma e, ai fini del rapporto previsto dal
          predetto art. 63,  non  si  tiene  conto  di  un  ammontare
          corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
             6.  Le  spese e gli altri componenti negativi, di cui e'
          prescritta la registrazione in apposite scritture contabili
          ai fini delle imposte sui  redditi,  non  sono  ammessi  in
          deduzione  se  la  registrazione e' stata omessa o e' stata
          eseguita   irregolarmente,   salvo   che   si   tratti   di
          irregolarita' meramente formali.
             Art.  76   (Norme generali sulle valutazioni). - 1. Agli
          effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
          al costo dei beni senza disporre diversamente:
               a) il  costo  e'  assunto  al  lordo  delle  quote  di
          ammortamento gia' dedotte e degli eventuali contributi;
               b)  si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
          di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e  le
          spese   generali.     Tuttavia  per  i  beni  materiali  ed
          immateriali strumentali  per  l'esercizio  dell'impresa  si
          comprendono  nel  costo, fino al momento della loro entrata
          in funzione e per la quota  ragionevolmente  imputabile  ai
          beni  medesimi,  gli  interessi  passivi relativi alla loro
          fabbricazione,  interna  o  presso   terzi,   nonche'   gli
          interessi  passivi  sui  prestiti  contratti  per  la  loro
          acquisizione, a condizione che siano imputati nel  bilancio
          ad  incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione
          si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i  costi
          diversi  da  quelli direttamente imputabili al prodotto per
          gli immobili alla cui  produzione  e'  diretta  l'attivita'
          dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi
          sui   prestiti   contratti   per   la  loro  costruzione  o
          ristrutturazione.
               c) il costo dei beni rivalutati s'intende  comprensivo
          delle  plusvalenze  iscritte  nello  stato patrimoniale che
          hanno concorso a formare il reddito o che per  disposizione
          di  legge  non  concorrono  a  formarlo  nemmeno in caso di
          successivo realizzo.
                c-bis)     per  i  titoli  a   reddito   fisso,   che
          costituiscono  immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti
          come tali in bilancio, la differenza  positiva  o  negativa
          tra  il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a
          formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
             2. Per la determinazione del valore normale dei  beni  e
          dei  servizi  e,  con  riferimento  alla  data  in  cui  si
          considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione  dei
          corrispettivi,  proventi,  spese  e  oneri  in  natura o in
          valuta estera, si applicano,  quando  non  e'  diversamente
          disposto,   le   disposizioni   dell'art.   9;  tuttavia  i
          corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri  in  valuta
          estera,   percepiti  o  effettivamente  sostenuti  in  data
          precedente, si valutano con riferimento  a  tale  data.  La
          conversione  in  lire  dei  saldi  di  conto  delle stabili
          organizzazioni all'estero si  effettua  secondo  il  cambio
          alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  e  le  differenze
          rispetto ai saldi di conto  dell'esercizio  precedente  non
          concorrono  alla  formazione  del  reddito. La valutazione,
          secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei
          crediti  e  dei  debiti  in  valuta  estera  risultanti  in
          bilancio,  anche  sotto  forma  di  obbligazioni  o  titoli
          similari, e' consentita se effettuata per la  totalita'  di
          essi.  Si  applica  la disposizione dell'ultimo periodo del
          comma 1 dell'art. 72, qualora i contratti di copertura  non
          siano  valutati  in  modo  coerente.    Per  le imprese che
          intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
          e'  consentita  la tenuta della contabilita' plurimonetaria
          con l'applicazione del cambio di fine  esercizio  ai  saldi
          dei relativi conti.
             3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78
          e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 67,
          agli  articoli  69  e 71 e ai commi 1 e 2 dell'art. 73 sono
          ragguagliati  alla  durata  dell'esercizio  se  questa   e'
          inferiore o superiore a dodici mesi.
             4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di
          valutazione    adottati    nei   precedenti   esercizi   il
          contribuente deve  darne  comunicazione  all'ufficio  delle
          imposte  nella  dichiarazione  dei  redditi  o  in apposito
          allegato.
             5. I componenti del reddito derivanti da operazioni  con
          societa'  non  residenti  nel  territorio  dello Stato, che
          direttamente o indirettamente,  controllano  l'impresa,  ne
          sono  controllate  o sono controllate dalla stessa societa'
          che controlla l'impresa sono valutati  in  base  al  valore
          normale  dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
          servizi ricevuti, determinato a norma del comma  2,  se  ne
          deriva  aumento  del  reddito;  la  stessa  disposizione si
          applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito,  ma
          soltanto  in  esecuzione  degli  accordi  conclusi  con  le
          autorita' competenti degli Stati  esteri  a  seguito  delle
          speciali  "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
          presente disposizione si applica anche per i beni ceduti  e
          i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
          dello   Stato  per  conto  delle  quali  l'impresa  esplica
          attivita' di vendita e  collocamento  di  materie  prime  o
          merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.
             6.  La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
          fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
          gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
          delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare  le
          valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
             7.  Agli  effetti delle norme del presente titolo che vi
          fanno riferimento il cambio delle valute estere in  ciascun
          mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
          dei   cambi,   con   decreto  del  Ministro  delle  finanze
          pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   entro   il   mese
          successivo.
             7-bis.    Non  sono  ammesse in deduzione le spese e gli
          altri   componenti   negativi   derivanti   da   operazioni
          intercorse  tra  imprese  residenti  e societa' domiciliate
          fiscalmente in Stati  o  territori  non  appartenenti  alla
          Comunita'   economica  europea  aventi  un  regime  fiscale
          privilegiato,  le  quali  direttamente   o   indirettamente
          controllano   l'impresa,   ne   sono   controllate  o  sono
          controllate dalla stessa societa' che  controlla  l'impresa
          ai  sensi  dell'art.  2359  del codice civile. Si considera
          privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio
          estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i
          redditi conseguiti dalle predette societa'  ad  imposizione
          in  misura  inferiore alla meta' di quella complessivamente
          applicata in Italia sui redditi della  stessa  natura.  Con
          decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati
          o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato.
             7-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 7-bis non si
          applicano quando le imprese residenti in Italia  forniscano
          la  prova  che  le societa' estere svolgono prevalentemente
          un'attivita' commerciale effettiva ovvero che le operazioni
          poste  in  essere  rispondono  ad  un  effettivo  interesse
          economico  e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
          L'Amministrazione,   prima   di   procedere   all'emissione
          dell'avviso  di  accertamento  di  imposta  o  di  maggiore
          imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso
          con il quale viene concessa al medesimo la possibilita'  di
          fornire,  nel termine di novanta giorni, le prove predette.
          Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove  addotte,
          dovra'   darne   specifica   motivazione   nell'avviso   di
          accertamento.
             Art. 77  (Beni relativi all'impresa).- 1. Per le imprese
          individuali,  ai  fini  delle  imposte  sui   redditi,   si
          considerano  relativi  all'impresa,  oltre ai beni indicati
          alle lettere a) e b) del comma 1  dell'art.  53,  a  quelli
          strumentali  per  l'esercizio  dell'impresa  stessa  ed  ai
          crediti acquisiti  nell'esercizio  dell'impresa  stessa,  i
          beni  appartenenti  all'imprenditore che siano indicati tra
          le attivita' relative all'impresa nell'inventario redatto e
          vidimato a norma dell'art.  2217  del  codice  civile.  Gli
          immobili  di  cui  al  comma  2 dell'art. 40 si considerano
          relativi all'impresa solo se  indicati  nell'inventario  o,
          per i soggetti indicati nell'art. 79, nel registro dei beni
          ammortizzabili
             2.  Per  le societa' in nome collettivo e in accomandita
          semplice si considerano relativi all'impresa tutti  i  beni
          ad  esse  appartenenti,  salvo quanto stabilito nel comma 3
          per le societa' di fatto.
             3. Per le societa'  di  fatto  si  considerano  relativi
          all'impresa  i beni indicati alle lettere a) e b) del comma
          1  dell'art.  53,  i   crediti   acquisiti   nell'esercizio
          dell'impresa   e   i   beni   strumentali  per  l'esercizio
          dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri
          a nome dei soci utilizzati esclusivamente come  strumentali
          per l'esercizio dell'impresa.
             3-bis.   Per i beni strumentali dell'impresa individuale
          provenienti dal patrimonio personale  dell'imprenditore  e'
          riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base
          alle  disposizioni  di  cui  al D.P.R. 23 dicembre 1974, n.
          689, da iscrivere tra  le  attivita'  relative  all'impresa
          nell'inventario  di  cui  all'art.   2217 del codice civile
          ovvero, per le imprese di cui all'art. 79, nel registro dei
          cespiti ammortizzabili. Le relative quote  di  ammortamento
          sono  calcolate  a  decorrere  dall'esercizio in corso alla
          data dell'iscrizione.
             Art.  78    (Imprese di allevamento).-  1. Nei confronti
          dei soggetti che esercitano  attivita'  di  allevamento  di
          animali  oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2
          dell'art. 29  il  reddito  relativo  alla  parte  eccedente
          concorre  a  formare  il  reddito  d'impresa nell'ammontare
          determinato attribuendo a ciascun capo un reddito  pari  al
          valore  medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo
          allevato entro il  limite  medesimo,  moltiplicato  per  un
          coefficiente  idoneo  a tener conto delle diverse incidenze
          dei  costi.  Le  relative  spese  e  gli  altri  componenti
          negativi non sono ammessi in deduzione.
             2.  Il  valore medio e il coefficiente di cui al comma 1
          sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle
          finanze, di concerto con  il  Ministro  dell'agricoltura  e
          delle foreste. Le disposizioni del presente articolo non si
          applicano  nei  confronti  dei  redditi di cui all'art. 51,
          comma 2, lettera c).
             3. Il coefficiente moltiplicatore non  si  applica  agli
          allevatori  che  si  avvalgono esclusivamente dell'opera di
          propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si
          configuri l'impresa familiare.
             4. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione
          dei  redditi,  di  non  avvalersi  delle  disposizioni  del
          presente articolo.
             Art. 79  (Imprese minori). - 1. Il reddito d'impresa dei
          soggetti  che  secondo  le norme del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al
          regime di contabilita' semplificata e non hanno optato  per
          il  regime  ordinario  e'  costituito  dalla differenza tra
          l'ammontare dei ricavi di cui all'art.  53  e  degli  altri
          proventi  di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti
          nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate
          sostenute   nel   periodo   stesso.   La   differenza    e'
          rispettivamente   aumentata  e  diminuita  delle  rimanenze
          finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli  59,
          60  e  61  ed  e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze
          realizzate ai sensi dell'art. 54,  e  delle  sopravvenienze
          attive  di cui all'art. 55 e diminuita dalle minusvalenze e
          sopravvenienze passive di cui all'art.  66.
             2. (La differenza, salvo che siano tenute  le  scritture
          ausiliarie  di  magazzino,  e' calcolata senza tenere conto
          delle esistenze iniziali e delle  rimanenze  finali  e  con
          esclusione  della  parte  delle spese per acquisto di merci
          destinate alla rivendita che eccede il  75  per  cento  dei
          ricavi  e  della  parte delle spese per acquisto di materie
          prime e sussidiarie, semilavorati  e  merci,  destinati  ad
          essere  impiegati  nella  produzione,  che eccede il 50 per
          cento dei ricavi.  L'eccedenza  e'  deducibile  nei  cinque
          periodi  di  imposta  successivi  in quote costanti o nella
          maggior misura consentita dai suindicati limiti).
             3. Le quote di ammortamento sono ammesse  in  deduzione,
          secondo   le   disposizioni  degli  articoli  67  e  68,  a
          condizione  che   sia   tenuto   il   registro   dei   beni
          ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite
          su  crediti  sono  deducibili  a norma dell'art. 66. Non e'
          ammessa   alcuna  deduzione  a  titolo  di  accantonamento;
          tuttavia  gli  accantonamenti  di  cui  all'art.  70   sono
          deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri
          di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1.
             4.  (I  proventi  diversi da quelli indicati nel comma 1
          non  concorrono  a  formare  il  reddito  di  impresa,   ma
          concorrono   a   formare   il   reddito   complessivo   del
          contribuente  secondo   le   disposizioni   relative   alla
          categoria  di appartenenza, e non si considerano conseguiti
          nell'esercizio di imprese commerciali  agli  effetti  degli
          articoli  16,  45  e  81  e  della  lettera  b) del comma 2
          dell'art. 49).
             5.  Si  applicano,  oltre  a   quelle   richiamate   nei
          precedenti  commi, le disposizioni di cui agli articoli 58,
          62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2
          e 4 dell'art. 64, ai commi 1, 2, 5 e  6  dell'art.  75,  ai
          commi  1,  2,  3,  4  e  6 dell'art. 76 e all'art.   77. Si
          applica  inoltre,  con  riferimento  ai  ricavi   ed   alle
          plusvalenze  che concorrono a formare il reddito di impresa
          pur non risultando dalle registrazioni ed  annotazioni  nei
          registri  di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma
          1,  la  disposizione  dell'ultimo  periodo  del  comma   4,
          dell'art. 75.
             6.  Il reddito imponibile non puo' in nessun caso essere
          determinato in misura inferiore a quello  risultante  dalla
          applicazione  dei  criteri  previsti dal successivo art. 80
          per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.
             6-bis.  Per gli enti non commerciali e gli organismi  di
          tipo  associativo  di  cui  agli  articoli  108  e 111, che
          rientrano  tra  i  soggetti   disciplinati   dal   presente
          articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.
             7.  Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e
          per gli esercenti le  attivita'  indicate  al  primo  comma
          dell'art.  1  del  decreto  del  Ministro  delle finanze 13
          ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  288
          del  22  ottobre  1979,  il reddito d'impresa determinato a
          norma  dei  precedenti  commi  e'  ridotto,  a  titolo   di
          deduzione  forfettaria  delle  spese non documentate, di un
          importo pari alle seguenti percentuali  dell'ammontare  dei
          ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1
          per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire:
          0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di
          lire.
              8.  Per  le  imprese  autorizzate  all'autotrasporto di
          merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei
          precedenti  commi  e'  ridotto,  a  titolo   di   deduzione
          forfettaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i
          trasporti  personalmente effettuati dall'imprenditore oltre
          il comune in cui ha sede  l'impresa  ma  nell'ambito  della
          regione  o  delle  regioni confinanti e di lire 30 mila per
          quelli effettuati oltre tale ambito.  La  deduzione  spetta
          una  sola  volta  per  ogni  giorno  di  effettuazione  del
          trasporto, indipendentemente dal numero  dei  viaggi.  Alla
          dichiarazione   dei   redditi   deve   essere  allegato  un
          prospetto,    sottoscritto    dal    dichiarante,   recante
          l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro  durata  e
          localita'  di  destinazione  nonche'  degli  estremi  delle
          relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di
          esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle  fatture
          o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6
          giugno  1974,  n.  298;  le  bolle  di  accompagnamento, le
          fatture e le lettere di vettura  devono  essere  conservate
          fino alla scadenza del termine per l'accertamento.
             9.   (Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano alle societa' in nome collettivo e in accomandita
          semplice).
             Art. 80   (Imprese minime). - 1.  (Per  le  imprese  che
          secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono
          ammesse  al  regime  di  contabilita'  semplificata,  i cui
          ricavi conseguiti nel periodo  di  imposta  precedente  non
          hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile e'
          determinato  applicando  all'ammontare  dei  ricavi  di cui
          all'art. 53  i  seguenti  coefficienti  di  redditivita'  e
          aggiungendo  le  plusvalenze  patrimoniali  secondo  quanto
          previsto dal comma 4 dell'art. 54:
             a) imprese aventi per oggetto prestazioni
                di servizi. . . . . . . . . . . . . . 67 per cento;
             b) imprese aventi per oggetto altre
                attivita' . . . . . . . . . . . . . . 50 per cento.
             2.  Per  i  contribuenti  che  esercitano  attivita'  in
          relazione  alle quali sono previsti coefficienti diversi di
          redditivita',  il   reddito   di   impresa   e'   calcolato
          separatamente  per  ciascuna  attivita' a condizione che le
          operazioni  effettuate  siano  annotate  distintamente  nei
          registri  di  cui all'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973,
          n. 600.  In mancanza della distinta annotazione si applica,
          relativamente a tutte  le  attivita',  il  coefficiente  di
          redditivita' piu' elevato.
             3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano
          conseguiti  nel  periodo  di  imposta  in  cui  le relative
          operazioni sono state o avrebbero dovuto essere  registrate
          o  annotate ai fini del terzo comma dell'art. 18 del D.P.R.
          29 settembre 1973, n. 600, ovvero per  i  contribuenti  che
          effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione
          ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto nel periodo di
          imposta in cui si e' verificata la percezione.  Si  applica
          il penultimo comma dell'art. 18 sopra indicato.
             4.  Se  nel  corso  dell'anno il limite di 18 milioni e'
          superato, il reddito in ogni caso, e anche nel  primo  anno
          di  attivita',  e'  determinato  a  norma dell'art. 79 e le
          annotazioni non risultanti possono  essere  effettuate  nei
          registri  tenuti  ai  fini dell'imposta sul valore aggiunto
          entro il  termine  stabilito  per  la  presentazione  della
          dichiarazione.
             4-bis.   Per gli enti non commerciali e gli organismi di
          tipo associativo di cui agli articoli 108 111 del  presente
          testo  unico, che rientrano fra i soggetti disciplinati dal
          precedente art. 79 o dal presente articolo,  si  applicano,
          comunque,  i criteri indicati nel comma 1 del predetto art.
          79 per la determinazione del reddito)".
            - L'art. 3 del D.Lgs. n. 124/93, come risulta  modificato
          dalla presente legge, cosi' recita:
             "Art. 3.- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti
          istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le
          seguenti:
               a)  contratti  e  accordi collettivi, anche aziendali,
          ovvero, in mancanza, accordi fra  lavoratori,  promossi  da
          sindacati  firmatari  di  contratti collettivi nazionali di
          lavoro;  accordi, anche interaziendali per gli appartenenti
          alla categoria, dei quadri, promossi  dalle  organizzazioni
          sindacali  nazionali rappresentative della categoria membri
          del Consiglio nazionali dell'economia e del lavoro;
              b)  accordi  fra  lavoratori  autonomi  o  fra   liberi
          professionisti,  promossi  da loro sindacati o associazioni
          di rilievo almeno regionale;
               c) regolamenti di enti o aziende, i  cui  rapporti  di
          lavoro  non  siano  disciplinati  da  contratti  o  accordi
          collettivi, anche aziendali;
               c-bis) accordi fra soci lavoratori di  cooperative  di
          produzione  e lavoro, promossi da associazioni nazionali di
          rappresentanza   del   movimento   cooperativo   legalmente
          riconosciute.
             2.  Per  il  personale  dipendente dalle amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.      29,  le  forme
          pensionistiche  complementari  possono   essere   istituite
          mediante  i  contratti  collettivi di cui al titolo III del
          medesimo decreto legislativo. Per il  personale  dipendente
          di   cui   all'art.   2,  comma  4,  del  medesimo  decreto
          legislativo le forme pensionistiche  complementari  possono
          essere   istituite   secondo   le   norme   dei  rispettivi
          ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante  accordi  tra  i
          dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
             3.  Le  forme  pensionistiche complementari sono attuate
          mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4  di  appositi
          fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di
          "fondo  pensione",  la  quale non puo' essere utilizzata da
          altri soggetti.
             4. Le fonti istituite di cui al comma 1 stabiliscono  le
          modalita'  di  partecipazione  garantendo  la  liberta'  di
          adesione individuale.
            - Il testo dell'art. 48  del  D.P.R.  n.  917/1986,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.   48     (Determinazione  del  reddito  di  lavoro
          dipendente).   - 1. Il  reddito  di  lavoro  dipendente  e'
          costituito  da  tutti  i  compensi  in  denaro  o in natura
          percepiti nel periodo  di  imposta  anche  sotto  forma  di
          partecipazione  agli  utili  in  dipendenza del rapporto di
          lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di
          spese inerenti alla produzione del reddito e le  erogazioni
          liberali.
             2. Non concorrono a formare il reddito:
             a)  i  contributi  versati  dal  datore  di lavoro o dal
          lavoratore ad  enti  o  casse  aventi  esclusivamente  fine
          assistenziale  in  conformita'  a disposizioni di legge, di
          contratto  o  di  accordo  o   regolamento   aziendale;   i
          contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad
          enti  o  casse  aventi esclusivamente fine previdenziale in
          conformita' a disposizioni di legge; i  contributi  versati
          dal    datore   di   lavoro   alle   forme   pensionistiche
          complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
          n.  124,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  i
          contributi,  diversi  dalle  quote  del  TFR  destinate  ai
          medesimi fini, versati dal lavoratore alle  medesime  forme
          pensionistiche  complementari  per un importo non superiore
          al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta
          come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2
          milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di
          cui all'art. 3 del citato  decreto  legislativo  21  aprile
          1993,  n.  124, e successive modificazioni ed integrazioni,
          prevedano  la  destinazione   alle   forme   pensionistiche
          complementari  di  quote del TFR almeno per un importo pari
          all'ammontare   del   contributo   versato;   la   suddetta
          condizione  non  si  applica  nel  caso  in  cui  la  fonte
          istitutiva  sia  costituita  unicamente  da   accordi   tra
          lavoratori;
              b)  le  erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in
          forma assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o
          ad accordi e  regolamenti  aziendali,  a  fronte  di  spese
          sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera
          e)   del   comma  1  dell'art.  10,  purche'  indicate  nel
          certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualita'  di
          sostituto di imposta;
               c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla
          lettera   m)   del  comma  1  dell'art.  10,  i  premi  per
          assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal
          datore di  lavoro,  con  o  senza  ritenuta  a  carico  del
          lavoratore,  in  conformita'  a  contratti  collettivi o ad
          accordi  e  regolamenti  aziendali  purche'  indicati   nel
          certificato del datore di lavoro;
               d)  le  somministrazioni  in  mense  aziendali,  o  le
          prestazioni sostitutive, e le  prestazioni  di  servizi  di
          trasporto, anche se affidati a terzi;
               e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al
          comma 1 dell'art. 65;
               f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti
          a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di
          dipendenti  e  quelle  di  modico  valore  in  occasione di
          festivita', nonche' i sussidi occasionali;
               g) i compensi riversibili di cui alle lettere b) ed f)
          del comma 1 dell'art. 47.
             3. I compensi di natura, compresi  i  beni  ceduti  e  i
          servizi  prestati al coniuge del dipendente o a familiari a
          suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi,  concorrono
          a  formare  il  reddito  in  misura pari al costo specifico
          sostenuto dal datore di lavoro.
             4. Le indennita' percepite per le  trasferte  fuori  del
          territorio  comunale concorrono a formare il reddito per la
          parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100  mila
          per  le  trasferte  all'estero,  al  netto  delle  spese di
          viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio  o  di
          alloggio  fornito  gratuitamente il limite e' ridotto di un
          terzo. Le indennita' e i rimborsi di spese per le trasferte
          nell'ambito del territorio comunale, tranne i  rimborsi  di
          spese  di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
          vettore, concorrono a formare il reddito.
             5. Le indennita' di navigazione e di volo previste dalla
          legge o dal contratto collettivo  nonche'  gli  assegni  di
          sede  e  di altre indennita' percepiti per servizi prestati
          all'estero costituiscono reddito nella misura  del  40  per
          cento  del  loro  ammontare.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali  la
          legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
          maggiorazioni  ad  essa  collegate  concorre  a  formare il
          reddito la sola indennita' base nella  misura  del  40  per
          cento.
             6.  (Le  indennita'  di  cui alla lettera g) del comma 1
          dell'art. 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale,
          del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri
          della Corte costituzionale, nonche' i vitalizi  di  cui  al
          secondo comma dell'art.  24 ed al penultimo comma dell'art.
          29, D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600 costituiscono reddito
          nella  misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto
          dei  contributi  previdenziali.  Le   restanti   indennita'
          indicate  nella medesima lettera g), del comma 1, dell'art.
          47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento  del
          loro ammontare al netto dei contributi previdenziali).
             7.  Le  rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e
          i) del comma 1 dell'art. 47 si presumono  percepiti,  salvo
          prova  contraria,  nella  misura e alle scadenze risultanti
          dai relativi titoli. Le rendite costituiscono  reddito  per
          il  60  per  cento  dell'ammontare percepito nel periodo di
          imposta.
             7-bis. Le prestazioni periodiche indicate  alla  lettera
          h-bis)   del comma 1 dell'art. 47 costituiscono reddito per
          l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto.
            8. Le mance di cui all'art.  47,  comma  1,  lettera  l),
          costituiscono  reddito  imponibile  nella misura del 75 per
          cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;
            8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a)  del  comma  1
          dell'art.  47  sono  deducibili  i  contributi versati alle
          forme pensionistiche  complementari  previste  dal  decreto
          legislativo   21   aprile   1993,   n.  124,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni dai lavoratori soci  o  dalle
          cooperative  di  produzione  e  lavoro  per  un importo non
          superiore al 6 per cento, e  comunque  a  lire  5  milioni,
          dell'imponibile   rilevante  ai  fini  della  contribuzione
          previdenziale obbligatoria".
            - L'art. 10 del D.P.R. n. 917/1986, come modificato dalla
          presente legge, risulta essere il seguente:
              Art.  10    (Oneri  deducibili).  -  1.   Dal   reddito
          complessivo  si  deducono,  se  non  sono  deducibili nella
          determinazione  dei  singoli  redditi  che   concorrono   a
          formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
               a)  i  canoni,  livelli, censi ed altri oneri gravanti
          sui redditi degli immobili  che  concorrono  a  formare  il
          reddito  complessivo,  compresi  i  contributi  ai consorzi
          obbligatori per legge  o  in  dipendenza  di  provvedimenti
          della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
          contributi agricoli unificati;
               b)  le  spese mediche e quelle di assistenza specifica
          necessarie nei casi di grave  e  permanente  invalidita'  o
          menomazione,  sostenute  dai  soggetti indicati nell'art. 3
          della legge 5 febbraio 1992, n.   104,  per  la  parte  che
          eccede  lire  500 mila. Si considerano rimaste a carico del
          contribuente anche  le  spese  rimborsate  per  effetto  di
          contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per
          i  quali  non spetta la detrazione d'imposta o che non sono
          deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi  che
          concorrono  a formarlo; si considerano, altresi', rimaste a
          carico del contribuente le spese rimborsate per effetto  di
          contributi  o  premi  che,  pur  essendo  versati da altri,
          concorrono a formare il suo reddito;
               c) gli assegni periodici corrisposti  al  coniuge,  ad
          esclusione  di  quelli destinati al mantenimento dei figli,
          in conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva,  di
          scioglimento  o annullamento del matrimonio o di cessazione
          dei suoi effetti civili, nella misura in cui  risultano  da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
               d)  gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza di
          testamento o di donazione modale e,  nella  misura  in  cui
          risultano  da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
          assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
          433 del codice civile;
               e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati
          in ottemperanza a disposizioni di legge.  I  contributi  di
          cui  all'art.    30,  comma 2, della legge 8 marzo 1989, n.
          101, sono deducibili  alle  condizioni  e  nei  limiti  ivi
          stabiliti;
               e-bis)  i contributi versati alle forme pensionistiche
          complementari previste dal decreto  legislativo  21  aprile
          1993,  n.  124, e successive modificazioni ed integrazioni,
          dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  b),  del
          medesimo  decreto,  per  un  importo non superiore al 6 per
          cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito  di  lavoro
          autonomo o d'impresa dichiarato;
               f)  le  somme  corrisposte  ai dipendenti, chiamati ad
          adempire  funzioni  presso  gli   uffici   elettorali,   in
          ottemperanza  alle  disposizioni  dell'art. 119 del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  e
          dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
               g)  i  contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
          in favore delle organizzazioni non  governative  idonee  ai
          sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
          un  importo  non  superiore  al  2  per  cento  del reddito
          complessivo dichiarato;
               h)   le   indennita'   per   perdita   dell'avviamento
          corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
          di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
          usi diversi da quello di abitazione;
               i)  le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
          di 2 milioni di lire, a favore dell'istituto  centrale  per
          il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
               l)  le  erogazioni  liberali in denaro di cui all'art.
          29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
          21, comma 1, della  legge  22  novembre  1988,  n.  517,  e
          all'art.  3,  comma  2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
          nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
             2. Le spese di cui alla lettera  b)  del  comma  1  sono
          deducibili  anche  se  sono  state sostenute per le persone
          indicate nell'art. 433 del codice civile.
             3. Gli oneri di cui alle lettere f) , g) e h) del  comma
          1  sostenuti  dalle  societa' semplici di cui all'art. 5 si
          deducono dal reddito complessivo  dei  singoli  soci  nella
          stessa  proporzione  prevista  nel  medesimo art. 5 ai fini
          della imputazione del reddito.  Nella stessa proporzione e'
          deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
          avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
          cui all'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
          26   ottobre  1972,  n.  643,  corrisposta  dalle  societa'
          stesse".
            - Per il testo delle norme contenute nel titolo  I,  capo
          VI,  del  D.P.R.  n.  917/1986,  si veda in nota precedente
          medesimo art. 11.
            - Il comma 2 dell'art. 44 del D.P.R. n.  917/1986,  cosi'
          recita:    "2.  In  caso  di  aumento  del capitale sociale
          mediante passaggio di riserve o altri fondi a  capitale  le
          azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del
          valore  nominale  delle  azioni  o  quote  gia'  emesse non
          costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella  misura
          in  cui l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale
          di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma  1,
          la   riduzione   del  capitale  esuberante  successivamente
          deliberata  e'  considerata  distribuzione  di  utili;   la
          riduzione  si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
          complessivo di capitale derivante dai passaggi  a  capitali
          di  riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1,
          a partire dal meno recente, ferme restando le  norme  delle
          leggi   in   materia   di   rivalutazione   che  dispongono
          diversamente".
            - L'art. 47 del D.P.R. n. 917/1986, come modificato dalla
          presente legge, risulta essere il seguente:
             "Art. 47    (Redditi  assimilati  a  quelli  del  lavoro
          dipendente).
           - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
               a)  i  compensi  percepiti,  entro i limiti dei salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di   servizi,   delle   cooperative  agricole  e  di  prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca;
               b)  le  indennita'  e i compensi percepiti a carico di
          terzi dai prestatori di  lavoro  dipendente  per  incarichi
          svolti  in  relazione  a  tale  qualita',  ad esclusione di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati  al  datore  di  lavoro e di quelli che per legge
          devono essere riversati allo Stato;
               c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di  borsa
          di  studio  o  di  assegno,  premio  o sussidio per fini di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non  e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente   nei
          confronti del soggetto erogante;
               d)   le  remunerazioni  dei  sacerdoti,  di  cui  agli
          articoli 24, 33, lettera a), e 34  della  legge  20  maggio
          1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
          di cui all'art. 33 primo comma, della legge 26 luglio 1974,
          n. 343;
               e)  il  trattamento  speciale di disoccupazione di cui
          alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
               f) le indennita', i gettoni di presenza  e  gli  altri
          compensi  corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni, dalle
          province  e  dai  comuni  per  l'esercizio   di   pubbliche
          funzioni,  ad  esclusione  di  quelli che per legge debbono
          essere riversati allo Stato;
               g) le indennita' di cui  all'art.  1  della  legge  31
          ottobre  1963,  n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e  del  Parlamento  europeo  e  le   indennita',   comunque
          denominate,  percepite  per  le  cariche  elettive e per le
          funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della  Costituzione
          e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816;
               h)   le   rendite  vitalizie  e  le  rendite  a  tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso;
               h-bis) le prestazioni comunque  erogate  in  forma  di
          trattamento
           periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993,
          n.
           124, e successive modificazioni ed integrazioni;
                i)  gli altri assegni periodici, comunque denominati,
          alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
          ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere h)  e  i)
          del  comma  1  dell'art.    10  tra gli oneri deducibili ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art. 41;
               l)  le  mance  percepite dagli impiegati tecnici delle
          case da gioco (croupiers) direttamente o  per  effetto  del
          riparto  eseguito  a  cura di appositi organismi costituiti
          all'interno dell'impresa,  in  relazione  allo  svolgimento
          dell'attivita' di lavoro subordinato.
             2.  I  redditi  di  cui alla lettera a) del comma 1 sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la cooperativa sia  iscritta  nel  registro  prefettizio  o
          nello  schedario  generale  della cooperazione, che nel suo
          statuto siano inderogabilmente indicati  i  principi  della
          mutualita'  stabiliti dalla legge e che tali principi siano
          effettivamente osservati.
             3.  Per i redditi indicati alle lettere  f), g), h) e i)
          del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente
          non comporta le detrazioni previste dall'art. 13".
            - Per il testo  dell'art.  10,  comma  1,  lettera  c)  e
          dell'art.  2,  comma  1 lettera a) e   b-bis)   del decreto
          legislativo n.  124/1993, si veda in nota all'art. 4.
            - Il comma 1, lettera a),  dell'art.  16  del  D.P.R.  n.
          917/1986, e' il seguente:
              "Art.  16    (Tassazione  separata).  - 1. L'imposta si
          applica separatamente sui seguenti redditi:
               a) trattamento di fine rapporto di cui  all'art.  2120
          del  codice  civile  e  indennita'  equipollenti,  comunque
          denominate, commisurate alla durata dei rapporti di  lavoro
          dipendente,  compresi  quelli contemplati alle lettere a) ,
          d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche  nelle  ipotesi  di
          cui  all'art.  2122  del  codice civile; altre indennita' e
          somme  percepite  una  volta  tanto  in  dipendenza   della
          cessazione  dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di
          preavviso, le somme risultanti  dalla  capitalizzazione  di
          pensioni  e  quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non
          concorrenza, ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.
            - Il comma 3, dell'art. 16 del D.P.R. n. 917/1986,  cosi'
          recita:  "3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f)
          del  comma  1  e  per  quelli indicati alle lettere da g) a
          n-bis)     non   conseguiti   nell'esercizio   di   imprese
          commerciali  il  contribuente  ha facolta' di non avvalersi
          della tassazione separata facendolo constare  espressamente
          nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al periodo di
          imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione.
          Per i redditi indicati alle lettere a) , b) e c) del  comma
          1  gli  uffici  provvedono  a iscrivere a ruolo le maggiori
          imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17
          e 18  ovvero  facendo  concorrere  i  redditi  stessi  alla
          formazione  del  reddito  complessivo dell'anno in cui sono
          percepiti,  se  cio'  risulta  piu'   favorevole   per   il
          contribuente".
            -  Il  comma 1 dell'art. 17 del D.P.R. n. 917/1986, cosi'
          recita:  "1. Il trattamento di fine  rapporto  e  le  altre
          indennita'  equipollenti,  comunque denominate, commisurate
          alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di  cui  alla
          lettera  a) del comma 1 dell'art. 16 sono imponibili per un
          importo che si determina riducendo il loro ammontare  netto
          di  una somma pari a lire 500 mila per ciascun anno preso a
          base  di  commisurazione  con  esclusione  dei  periodi  di
          anzianita'  convenzionale; per i periodi inferiori all'anno
          la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge
          per un numero di ore inferiore a quello ordinario  previsto
          dai  contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria,
          la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica
          con la aliquota, con riferimento all'anno in cui  e'  sorto
          il  diritto alla percezione, corrispondente all'importo che
          risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero
          degli  anni  e  frazione  di   anno   preso   a   base   di
          commisurazione  e  moltiplicando  il  risultato per dodici.
          L'ammontare   netto   delle   indennita'   equipollenti  al
          trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui
          formazione concorrono  contribuiti  previdenziali  posti  a
          carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato
          previa  detrazione  di  una  somma pari alla percentuale di
          tali indennita' corrispondente al rapporto, alla  data  del
          collocamento  a  riposo  o  alla data in cui e' maturato il
          diritto alla  percezione,  fra  l'aliquota  del  contributo
          previdenziale  posto  a  carico dei lavoratori dipendenti e
          assimilati e l'aliquota complessiva del  contributo  stesso
          versato all'ente, cassa o fondo di previdenza".
            -  I  commi 2, 5 e 6 dell'art. 17 del D.P.R. n. 917/1986,
          cosi' recitano:
             "2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
          del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla  durata
          del  rapporto  di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
          diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per  il  loro
          ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli
          effetti  del  comma  1.  L'ammontare  netto  e'  costituito
          dall'importo dell'indennita' che eccede quello  complessivo
          dei  contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo
          dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4  per
          cento  dell'importo  annuo  in denaro o in natura, al netto
          dei contributi obbligatori dovuti per legge,  percepito  in
          dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi
          o  casse  di  previdenza  tenuti alla prestazione non siano
          previste   clausole   che   consentano   l'erogazione    di
          anticipazioni    periodiche    sull'indennita'   spettante.
          Tuttavia le medesime indennita' e  somme,  se  percepite  a
          titolo  definitivo  per  effetto  della cessazione del solo
          rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per  il
          loro  ammontare  netto  con  l'aliquota  determinata con il
          criterio di cui al comma 1.
             3-4.  (Omissis).
             5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e
          nell'ipotesi di cui  al  comma  3  dell'art.  7  l'imposta,
          determinata  a norma del presente articolo, e' dovuta dagli
          aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
          ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
          successioni  proporzionali  al   credito   indicato   nella
          relativa    dichiarazione    e'    ammessa   in   deduzione
          dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
             6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti
          i criteri e le modalita' per lo scambio delle  informazioni
          occorrenti  ai  fini  dell'applicazione  del  comma 2 tra i
          soggetti tenuti  alla  corresponsione  delle  indennita'  e
          delle  altre  somme  in  dipendenza  della  cessazione  del
          medesimo rapporto di lavoro".
            - Per il testo dell'art.  2,  comma  1,  lettera  b)  del
          decreto legislativo n. 124/93, si veda in nota all'art. 4.
            -  La  lettera  c) del comma 1 dell'art. 16 del D.P.R. n.
          917/1986, cosi' recita: " c) indennita'  percepite  per  la
          cessazione  dei  rapporti  di  collaborazione  coordinata e
          continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto
          all'indennita'  risulta  da  atto  di  data certa anteriore
          all'inizio del rapporto".
            - L'art. 1 della legge 29 ottobre 1961,  n.  1216  (Nuove
          disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
          e di contratti vitalizi) e' il seguente: