Art. 11.
(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Trattamento tributario dei contributi e delle
prestazioni). - 1. In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' imponibile la quota
di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche
complementari.
2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme
pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate
al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo
I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma
1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per
centro della retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La
deduzione e' ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui
all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche
complementari di quote del TFR almeno per un importo pari
all'ammontare del contributo erogato.
3. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore
ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o
regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
previdenziale in conformita' a disposizioni di legge; i contributi
versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del
TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime
forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2
per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per
la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a
condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme
pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo
pari all'ammontare del contributo versato; la suddetta condizione con
si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita
unicamente da accordi tra lavoratori";
b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 47 sono deducibili i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai
lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un
importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni,
dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenza
obbligatoria".
4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un
importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni,
del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".
5. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli
importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' deducibile un importo non superiore al 3 per cento
delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme
pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in
una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto
legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella
misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di
perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della
riserva si applica l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita
la deduzione puo' essere effettuata negli esercizi successivi ma non
oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente
maturato.
7. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
"h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento
periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni;".
8. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il
comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del
comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per cento
dell'ammontare corrisposto".
9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e
i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono
comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica
il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono
imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1 del'articolo 17 del
medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni,
applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle
quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma
pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa
applicabile al TFR e' diminuito proporzionalmente al rapporto fra
quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di
accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17,
e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita,
e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogato ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque
soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si
applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2 dell'articolo 17
del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai
fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante
dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa
di cui all'allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' dovuta nella misura
dello 0,1 per cento.
12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo
6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che
avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate
dal presente decreto legislativo.
14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di
vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad
essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico
dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonche' delle quote a
titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con
la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale".
2. Agli effetti del comma 10 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
ed integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi
a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR destinate
alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque
consentire le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato
decreto legislativo.
3. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni
erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 11.
(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
Art. 11.
(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
Art. 11.
(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
Art. 11.
(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)
"Art. 1.- Le assicurazioni fatte nello Stato da
assicuratori nazionali e da assicuratori esteri operanti in
Italia sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa
tariffa ordinaria (allegato A).
Agli effetti della presente legge non si considerano
fatte nello Stato le assicurazioni stipulate dai predetti
assicuratori con contraenti domiciliati od aventi sede
all'estero.
Sono altresi' soggette alle imposte stabilite
nell'allegata tariffa le assicurazioni stipulate con
assicuratori all'estero da persone fisiche o giuridiche
domiciliate od aventi sede in Italia.
Le imposte non sono applicabili alle assicurazioni che
riguardano beni immobili o mobili esistenti all'estero, o
navi od aeromobili di nazionalita' estera. L'imposta e'
dovuta quando dell'assicurazione sia fatto uso nello Stato.
Le imposte di cui all'allegata tariffa si applicano
anche alle assicurazioni da chiunque fatte all'estero
quando ne sia fatto uso nello Stato o quando riguardino:
a) la vita o i rischi di infortunio, malattia o
responsabilita' civile di persone domiciliate o residenti
nello Stato;
b) rischi della responsabilita' civile connessa ad
attivita' economica esercitata nello Stato;
c) beni mobili o immobili esistenti nello Stato;
d) navi od aeromobili di nazionalita' italiana;
e) merci trasportate da o verso l'Italia, quando
l'assicurazione sia fatta per conto di persone o ditte
domiciliate od aventi sede in Italia e sempreche'
l'assicurazione stessa non abbia pagato imposta all'estero.
Le imposte stabilite nella presente legge non si
applicano alle assicurazioni concernenti attivita' o enti
per i quali le imposte indirette siano corrisposte in
abbonamento.
Nella tariffa speciale (allegato B) annessa alla
presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad
imposta ridotta.
Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle
assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella
(allegato C) nonche' quelle per le quali l'esenzione sia
prevista da leggi speciali.
Nulla e' innovato alla disciplina dell'esercizio delle
assicurazioni private di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n. 449".
- L'allegato A alla citata legge n. 1216/1961, e' il
seguente:
ALLEGATO A
TARIFFA GENERALE PER LE ASSICURAZIONI SOGGETTE ALL'IMPOSTA
IN MISURA ORDINARIA
_____________________________________________________________________
|Articolo| | Imposta | Norme
Ramo o specie | della | Indicazione dei | propor- | per la
di |tariffa | contratti | zionale |liquidazione
assicurazione | | | per ogni |dell'imposta
| | |cento lire |
| | |del premio |
| | |comprensiva|
| | | di ogni |
| | |addizionale|
_______________|________|___________________|___________|____________
| | | |
| |A) Assicurazioni | |L'imposta si
| |sulla vita di qua- | |liquida con
| |lunque specie e | |le norme
| |contratti di capi- | |stabilite
| |talizzazione ..... | 1.50 |dall'artico-
| | | |lo 4 della
| | | |legge.
Assicurazioni | 1 |B) Assicurazioni | |
sulla vita e | |sulla vita e | |
contratti di | |contratti di capi- | |
capitalizzazio-| |talizzazione per | |
ne | |forme di previdenza| |
| |o di assistenza | |
| |costituite per leg-| |
| |ge, contratto col- | |
| |lettivo di lavoro o| |
| |per regolamento | |
| |aziendale, sulla | |
| |parte di premio | |
| |afferente alle pre-| |
| |stazioni di legge, | |
| |del contratto col- | |
| |lettivo o del rego-| |
| |lamento aziendale | 1 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 2 |A) Assicurazioni | |
contro i rischi| |contro rischi, di | |
della naviga- | |qualsiasi natura, | |
zione ed assi- | |derivanti dalla | |
milate | |navigazione marit- | |
| |tima, fluviale, la-| |
| |cuale ed aerea, | |
| |anche quando l'as- | |
| |sicurazione com- | |
| |prenda la garanzia | |
| |di tragitti parzia-| |
| |li per via di terra| |
| |sempre che, in | |
| |ragione del tragit-| |
| |to da percorrere, | |
| |siano prevalenti i | |
| |rischi della navi- | |
| |gazione, prolunga- | |
| |menti delle dette | |
| |assicurazioni rila-| |
| |sciati per conce- | |
| |dere garanzia per | |
| |giacenze a terra | |
| |che non superino | |
| |la durata di 60 | |
| |giorni ........... | 2 | Id.
| |B) Assicurazioni di| |
| |navi, galleggianti | |
| |ed aeromobili du- | |
| |rante la costruzio-| |
| |ne, le riparazioni | |
| |o la demolizione ..| 2 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 3 |A) Assicurazioni | |
contro rischi | |contro rischi, di | |
dei trasporti | |qualsiasi natura, | |
terrestri | |derivanti da tra- | |
| |sporti terrestri o | |
| |da trasporti pro- | |
| |miscui per terra, | |
| |acqua ed aria, | |
| |quando in ragione | |
| |del tragitto da | |
| |percorrere prevalga| |
| |il rischio terre- | |
| |stre ............. | 6 | Id.
| | Se derivanti da | |
| |trasporti | |
| |ferroviari o da | |
| |trasporti promiscui| |
| |per strada o ferro-| |
| |via, quando sia | |
| |prevalente il tra- | |
| |gitto da percorrere| |
| |in ferrovia ...... | 3 | Id.
| |B) Assicurazioni | |
| |dei bagagli quando | |
| |non sono assunte | |
| |con polizza ...... | 6 | Id.
| | | |
Assicurazione | 4 |Assicurazione per | |
per la respon- | |la responsabilita' | |
zabilita' | |civile, | |
civile | |compresa quella | |
| |relativa ai danni | |
| |prodotti dalla | |
| |circolazione dei | |
| |veicoli a motore e | |
| |rimorchi ......... | 10 | Id.
| | | |
Assicurazione | 5 |Assicurazioni con- | |
contro le | |contro le disgrazie| |
disgrazie acci-| |accidentali; assi- | |
dentali ed | |curazioni contro le| |
assimilate | |malattie; assicura-| |
| |zioni contro i | |
| |danni di interru- | |
| |zione di esercizio | |
| |o di | |
| |produzione in con- | |L'imposta si
| |seguenza di disgra-| |liquida con
| |zie accidentali, | |le norme
| |malattie, morte | |stabilite
| |delle persone | |dall'artico-
| |addette all'eserci-| |lo 4 della
| |zio o alla produ- | |legge
| |zione ............ | 2 |
| | | |
Assicurazioni | 6 |Assicurazioni con- | |
contro il furto| |tro il furto ed | |
e la rapina | |assicurazioni con- | |
| |tro la rapina .....| 10 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 7 |A) Assicurazioni | |
contro i danni | |contro i danni | |
dell'incendio, | |dell'incendio, del | |
ed assimilate | |fulmine, della | |
| |esplosione dello | |
| |scoppio, contro il | |
| |rischio locativo ed| |
| |il ricorso dei | |
| |vicini e contro le | |
| |conseguenze dei | |
| |detti eventi, od | |
| |altre garanzie di- | |
| |verse da quelle | |
| |previste dalla pre-| |
| |sente tariffa, | |
| |della tariffa | |
| |allegato B e della | |
| |tabella allegato C | |
| |prestate in acces- | |
| |sorio ad assicura-| |
| |zioni contro i | |
| |danni dell'incendio| 15 | Id.
| | | |
| |B) Assicurazioni | |
| |globali incendio e | |
| |furto | 13 | Id.
| | | |
Assicurazione | 8 |A) Assicurazioni | |
di rischi | |dei prodotti del | |
agricoli | |suolo contro le | |
| |intemperie ed altri| |
| |rischi che possono | |
| |colpire i prodotti | |
| |stessi prima del | |
| |raccolto, esclusi i| |
| |rischi di incendio | 2 | Id.
| |B) Assicurazioni | |
| |contro le morta- | |
| |lita', le malattie | |
| |e le disgrazie | |
| |accidentali del | |
| |bestiame ......... | 2 | Id.
| |C) Assicurazioni | |
| |della responsabi- | |
| |lita' civile | |
| |derivante dalla | |
| |proprieta' o dalla | |
| |conduzione di | |
| |aziende agricole o | |
| |forestali o dalla | |
| |proprieta' e | |
| |dall'uso (ivi com- | |
| |presa la condu- | |
| |zione) di macchine | |
| |agricole ......... | 4 | Id.
| |D)Assicurazioni | |
| |stipulate contro i | |
| |danni dell'incen- | |
| |dio, del fulmine, | |
| |dell'esplosione, | |
| |contro il rischio | |
| |locativo ed il | |
| |ricorso dei vicini | |
| |e contro le conse- | |
| |guenze dei detti | |
| |eventi stipulate | |
| |per costruzioni ru-| |
| |rali; mobili ed | |
| |arredamenti relati-| |
| |vi a tali costru- | |
| |zioni; attrezzi, | |
| |macchine, | |
| |scorte vive e morte| |
| |piegate per l'eser-| |
| |cizio di aziende | |
| |agricole o foresta-| |
| |li o per l'eserci- | |
| |zio di attivita' | |
| |connesse dirette | |
| |alla conservazione,| |
| |manipolazione e | |
| |trasformazione dei | |
| |prodotti agrari in | |
| |quanto rientranti | |
| |nell'esercizio | |
| |normale dell'agri- | |
| |coltura; boschi e | |
| |piantagioni; frutti| |
| |e prodotti del | |
| |suolo intanto che | |
| |appartengono al | |
| |proprietario o | |
| |conduttore | |
| |dell'azienda agri- | |
| |cola o forestale | 8 | Id.
| | | |
Assicurazione | 9 |Assicurazioni dei | |
dei guasti alle| |guasti alle | |
macchine e | |macchine e contro | |
rischi di | |le conseguenze | |
montaggio | |derivanti dai gua- | |
| |sti stessi; assi- | |
| |curazione dei ri- | |
| |schi di montaggio | 6 | Id.
| | | |
Segue ALLEGATO A
_____________________________________________________________________
|Articolo| | Imposta | Norme
Ramo o specie | della | Indicazione dei | propor- | per la
di |tariffa | contratti | zionale |liquidazione
assicurazione | | | per ogni |dell'imposta
| | |cento lire |
| | |del premio |
| | |comprensiva|
| | | di ogni |
| | |addizionale|
_______________|________|___________________|___________|____________
| | | |
Assicurazione | 10 |A) Assicurazione | |
dei rischi | |per la responsabi- | |
connessi alla | |lita' civile con- | |
utilizzazione | |nessa al funziona- | |
pacifica | |mento di impianti | |
dell'energia | |nucleari a fini | |
nucleare | |civili o di appa- | |
| |recchi per l'acce- | |
| |lerazione di parti-| |
| |celle atomiche | |
| |nonche' alla | |L'imposta si
| |produzione, alla | |liquida con
| |detenzione, all'im-| |le norme
| |piego o al traspor-| |stabilite
| |to di materiale | |dall'artico-
| |fissile o di | |lo 4 della
| |prodotti o residui | |legge
| |radioattivi .......| 1 |
| |B) Assicurazioni | |
| |contro i danni | |
| |materiali delle | |
| |installazioni | |
| |nucleari e degli | |
| |impianti per la | |
| |produzione o | |
| |l'impiego di | |
| |materiale fissile | |
| |o di prodotti | |
| |radioattivi ...... | 1 | Id.
| |C) Assicurazioni | |
| |contro le disgrazie| |
| |accidentali, la | |
| |malattia, o i danni| |
| |alle colture causa-| |
| |ti da esplosioni, | |
| |emanazioni di calo-| |
| |re o di radiazioni | |
| |del nucleo | |
| |dell'atomo o | |
| |dell'accelerazione | |
| |artificiale di | |
| |particelle atomiche| |
| |o dall'impiego di | |
| |radioisotopi ..... | 1 | Id.
| | | |
Assicurazione | 11 |A) Assicurazioni | |
dei rischi | |contro i danni | |
industriali | |industriali della | |
della produzio-| |produzione, di | |
ne cinematogra-| |films cinematogra- | |
fica | |fici in dipendenza | |
| |di infortuni, ma- | |
| |lattia o morte di | |
| |persone addette a | |
| |prestazioni gia' | |
| |iniziate ......... | 4 | Id.
| |B) Assicurazioni | |
| |contro i danni ai | |
| |films | 9 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 12 |Assicurazioni delle| |
delle cauzioni | |cauzioni ed assicu-| |
ed assicura- | |razioni contro le | |
zioni assimila-| |infedelta' dei | |
te | |prestatori d'opera | 5 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 13 |Assicurazioni della| |
di crediti | |solvibilita' dei | |
| |debitori ......... | 2 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 14 |Assicurazioni con- | |
contro i rischi| |tro i rischi di | |
di impiego | |impiego connessi | |
| |alla cessione del | |
| |quinto dello | |
| |stipendio ........ | 2 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 15 |Assicurazioni delle| |
delle spese | |spese legali ..... | 5 | Id.
legali | | | |
| | | |
Assicurazioni | 16 |Assicurazioni con- | |
del ritiro | |tro i danni del | |
della patente | |ritiro della | |
di guida a | |patente di guida a | |
seguito di | |seguito di | |
investimento | |investimento ..... | 2 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 17 |Assicurazioni con- | |
per la rottura | |tro i rischi di | |
di vetri o di | |rotture di vetri, | |
altri oggetti | |cristalli, specchi | |
fragili | |ed altri oggetti | |
| |fragili .......... | 9 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 18 |Assicurazioni con- | |
contro il | |tro i danni cagio- | |
rischio della | |nati dalla pioggia | |
pioggia | |agli albergatori | |
| |o agli organizza- | |
| |tori ed | |
| |impresari di gare | |
| |sportive, feste e | |
| |spettacoli | |
| | | |
Segue ALLEGATO A
_____________________________________________________________________
|Articolo| | Imposta | Norme
Ramo o specie | della | Indicazione dei | propor- | per la
di |tariffa | contratti | zionale |liquidazione
assicurazione | | | per ogni |dell'imposta
| | |cento lire |
| | |del premio |
| | |comprensiva|
| | | di ogni |
| | |addizionale|
_______________|________|___________________|___________|____________
| | | |
| |all'aperto ed | | L'imposta s
| |assicurazioni | | liquida con
| |contro il rischio | | le norme
| |della pioggia | | stabilite
| |durante le vacanze | | dall'artico
| |o durante viaggi | 12 | lo 4 della
| | | | legge
| | | |
Assicurazioni | 19 |Assicurazioni glo- | |
globali dei | |bali dei veicoli | |
veicoli a | |a motore e dei | |
motore | |rimorchi compren- | |
| |sive oltre che del | |
| |rischio della | |
| |responsabilita' | |
| |civile per i danni | |
| |prodotti dalla | |
| |circolazione, anche| |
| |di altri rischi | |
| | 1) quanto tra i | |
| |rischi assicurati | |
| |siano compresi | |
| |quelli delle | |
| |disgrazie acciden- | |
| |tali al conducente | |
| |e alle persone | |
| |trasportate ...... | 8 | Id.
| | 2) negli altri | |
| |casi ............. | 11 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 20 |Assicurazioni | |
globali dei | |globali stipulate | |
fabbricati | |dai proprietari di | |
| |fabbricati, ivi | |
| |compresi i condomi-| |
| |ni, che garantisco-| |
| |no, oltre ai rischi| |
| |di incendio e di | |
| |responsabilita' | |
| |civile, uno o piu' | |
| |dei seguenti | |
| |rischi: furto, | |
| |guasti, condotte | |
| |d'acqua, perdite di| |
| |pigioni, disgrazie | |
| |accidentali del | |
| |personale addetto | |
| |alla vigilanza e | |
| |custodia ......... | 12 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 21 |Assicurazioni | |
globali della | |globali dell'abi- | |
abitazione | |tazione privata e | |
privata e del | |del capo famiglia | |
capo famiglia | |che garantiscono | |
| |oltre ai rischi di | |
| |incendio o di re- | |
| |sponsabilita' | |
| |civile, uno o piu' | |
| |dei seguenti | |
| |rischi: furti, | |
| |guasti, morte | |
| |dell'assicurato | |
| |per incendio o per | |
| |opera di ladri ... | 10 | Id.
| | | |
Assicurazioni | 22 |Assicurazioni non | |
diverse da | |comprese nella | |
quelle contem- | |presente tariffa, | |
plate nelle | |nella tariffa | |
nelle preceden-| |allegato B e nella | |
ti voci | |tabella allegato C | 6 | Id.
| | | |
Contratti di | 23 |Contratti di | |
rendita | |rendita vitalizia | |
vitalizia | |di cui all'articolo| |
| |13 della legge ....| 1 | Id."
| | | |
- Per il testo dell'art. 6, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. n. 124/1993, si veda in nota all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n.
917/1986 si veda in nota al comma 1 medesimo art. 11.
- L'art. 42 del D.P.R. 917/1986, come modificato dalla
presente legge, risulta essere il seguente:
"Art. 42 (Determinazione del reddito di capitale) - 1.
Il reddito di capitale e' costitutito dall'ammontare degli
interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di
imposta, senza alcuna deduzione.
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo
prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e
nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono
stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la
misura non e' determinata per iscritto gli interessi si
computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni
bancarie regolate in conto corrente si considerano
percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o
di contratto.
4. Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti
di assicurazione sulla vita il reddito e' costituito dalla
differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e
quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni
anno successivo al decimo se il capitale e' corrisposto
dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto. La
predetta disposizione non si applica in ogni caso alle
prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 1993,n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni".
Nota all'art. 11, comma 1:
- Il comma 4 dell'art. 17 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
cosi' recita: "4. Sulle anticipazioni relative al
trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti
l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della
liquidazione definitiva, a norma del comma 1; sulle
anticipazioni relative alle altre indennita' e somme di cui
al comma 2 l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto
della liquidazione definitiva, con l'aliquota stabilita
all'art. 11 per il primo scaglione di reddito".
- Il capo VI del titolo I del sopracitato D.P.R. n.
917/1986, (articoli da 51 e 80) cosi' recita:
"Capo VI. REDDITI DI IMPRESA
Art. 51 (Redditi di impresa). - 1. Sono redditi di
impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si
intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 del
codice civile e delle attivita' indicate alle lettere b) e
c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi
stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita'
organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di
servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile;
b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere,
cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque
interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante
dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 29,
pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti
indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che
fanno riferimento alle attivita' commerciali si applicano,
se non risulta diversamente, a tutte le attivita'. indicate
nel presente articolo.
Art. 52 (Determinazione del reddito di impresa). - 1.
Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'art. 79,
e' determinato apportando all'utile o alla perdita
risultante dal conto economico, relativo all'esercizio
chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o
in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri
stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo
unico.
2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita,
questa, al netto dei proventi esenti dall' imposta per la
parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi
non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 73, commi 5 e
5-bis, e' computata in diminuzione del reddito complessivo
a norma dell'art. 8.
Art. 53 (Ricavi).- 1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e
sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle lettere
a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non
rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri
titoli in serie o di massa, che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
d) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
e) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
f) i contributi in conto esercizio dello Stato e di
altri enti pubblici spettanti a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale
dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o
familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui
alla lettera c) del comma 1 non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
nel bilancio.
Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali).- 1. Le plusvalenze
dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati
nel comma 1 dell'art. 33, concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
dei beni;
c) se sono iscritte nello stato patrimoniale;
a) se i beni vengono destinati al consumo personale o
familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il
corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione e'
costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti
in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio
in denaro eventualmente pattuito.
2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni
finanziarie costituite da partecipazioni in imprese
controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma
dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali
non concorrono alla formazione del reddito per la parte
eccedente le minusvalenze gia' dedotte. Tali maggiori
valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e
nella misura in cui siano comunque realizzati.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la
plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore
normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del
comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate
ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non
inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non
oltre il quarto. Per i beni che costituiscono
immobilizzioni finanziarie, la disposizione del periodo
precedente si applica per quelli iscritti come tali negli
ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni
acquisiti in data piu' recente.
5. Concorrono alla formazione del reddito anche le
plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si
applicano quando ne e' richiesta la tassazione separata a
norma del comma 2 dell'art. 16.
5-bis. Non concorrono a formare il reddito le
plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere a) e b),
escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di
cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con
motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500
centimetri cubici, del comma 8-bis dell'art. 67, nonche' ai
beni di cui alla lettera c) dello stesso comma.
6. La cessione dei beni ai creditori in sede di
concordato preventivo non costituisce realizzo delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
Art. 55 (Sopravvenienze attive).- 1. Si considerano
sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti
a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
iscritte in bilancio in precedenti esercizi e ricavi o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello
che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza di spese,
perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in
bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 54 vengono conseguite per ammontare superiore a
quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli
considerati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 53 e alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 54;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a
titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53. Tali
proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre
il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per
cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a
formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la
riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di
perdite dell'esercizio o i beni ricevuti siano destinati
all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati
ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti
in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto
capitale alle societa' in nome collettivo o in accomandita
semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti,
ne' la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di
concordato fallimentare o preventivo.
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva.
Art. 56 (Dividendi e interessi).- 1. Per gli utili
derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in
nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dell'art. 5.
2. Gli utili derivanti dalla partecipazione in societa'
ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche concorrono a formare il reddito dell'esercizio
in cui sono percepiti. Si applicano le disposizioni degli
art. 14 e 44.
3. Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati
alle lettere
a), b) e h) del comma 1 dell'art. 41, concorrono a
formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio.
Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi
si computano al saggio legale.
3-bis. Gli interessi derivanti da prestiti fatti in
qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la
misura non e' determinata o e' inferiore, si computano in
misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio
vigente nel periodo di imposta. Questa disposizione non si
applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di
pagamento, derivanti da prestiti ai dipendenti e alla
clientela, ne' per le anticipazioni ai soci che prestano la
loro attivita' in societa' di persone.
3-ter. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in
base a contratti "pronti contro termine" che prevedono
l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a
formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato
nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva
o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a
termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita'
oggetto dell'operazione nel periodo di durata del
contratto, concorre, a formare il reddito per la quota
maturata nell'esercizio.
4. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni
bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti
correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
aziende e istituti di credito, si considerano maturati
anche gli interessi compensati a norma di legge o di
contratto.
Art. 57 (Proventi immobiliari).- 1. I redditi degli
immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al
cui scambio e' diretta l'attivita dell'impresa, concorrono
a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le
disposizioni del capo II per gli immobili situati nel
territorio dello Stato e a norma dell'art. 84 per quelli
situati all'estero.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in
deduzione.
Art. 58 (Proventi non computabili nella determinazione
del reddito).- 1. Non concorrono alla formazione del
reddito:
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione
dall'imposta;
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o ad imposta sostitutiva;
c) le indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia delle persone fisiche;
d) le plusvalenze, le indennita' e gli altri redditi
indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'art. 16,
quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del
comma 2 dello stesso articolo.
Art. 59 (Variazioni delle rimanenze).- 1. Le
variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, rispetto alle
esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito
dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui
valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma
dell'art. 60, sono assunte per un valore non inferiore a
quello che risulta raggruppando i beni in catecorie
omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun
gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
delle disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le
rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il
valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la
loro quantita'.
3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle
rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente,
le maggiori quantita', valutate a norma del comma 2,
costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se
la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli
incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal
piu' recente.
3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le
rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del
"primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di
cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il
valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni,
determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis, e' superiore al
valore normale medio di essi nell'ultimo mese
dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e'
determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni,
indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il
valore normale. Per le valute estere si assume come valore
normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura
dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze
in conformita' alle disposizioni del presente comma vale
anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un
valore superiore.
5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in
corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati
in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo
quanto stabilito nell'art. 60 per le opere, le, forniture e
i servizi di durata ultrannuale.
6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare
indicato dal contribuente costituiscono le esistenze
iniziali dell'esercizio successivo.
7. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto
che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del
prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi'
determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1,
a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in
apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita'
di applicazione del detto metodo, con riferimento
all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle
rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al 31
dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione
previsti dall'art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72,
concorrono a formare il reddito, in quote costanti,
nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e
nei quattro esercizi successivi.
Art. 60 (Opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale).-
1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere,
forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con
tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze
iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A
tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze
iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il
valore complessivo determinato a norma delle disposizioni
che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio
dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma
4.
2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi
pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in
applicazione di disposizioni di legge o di clausole
contrattuali si tiene conto, finche' non siano state
definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50
per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi
coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in
base ai corrispettivi liquidati.
3. Il valore determinato a norma del comma 2 puo' essere
ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del
contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per
le opere, le forniture ed i servi eseguiti all'estero, se i
corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la
misura massima della riduzione e' elevata al 4 per cento.
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal
committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione
tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, e'
limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva
variazione dei corrispettivi e' imputata al reddito
dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le
imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture
e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i
corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le
opere o ultimati i servizi e le forniture possono essere
autorizzate dall'ufficio delle imposte ad applicare lo
stesso metodo anche ai fini della determinazione del
reddito; l'autorizzazione ha effetto a partire
dall'esercizio in corso alla data in cui e' rilasciata.
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un
prospetto recante l'indicazione degli estremi del
contratto, delle generalita' e della residenza del
cominittente, della scadenza prevista, degli elementi
tenuti a base per la valutazione e della collocazione di
tali elementi nei conti dell'impresa.
7. Per i contratti di cui al presente articolo i
corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi
si considerano come crediti ai fini dell'art. 72 ancorche'
non risultanti in bilancio.
Art. 61 (Valutazione dei titoli).- 1. I titoli
indicati nella lettera c) del comma 1 dell'art. 53,
esistenti al termine di un esercizio, sono valutati
applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6
dell'art. 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di
riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il
cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli,
non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non
si tiene conto del valore e si considerano della stessa
natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi
uguali caratteristiche.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 59,
il valore minimo e' determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi
rilevati nell'ultimo mese;
b) per le azioni e titoli similari non negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il
valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis
dello stesso articolo in misura proporzionalmente
corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal
confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato
dalle societa' o enti emittenti anteriormente alla data in
cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se
successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per
perdite;
c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni
della, lettera c) del comma 4 dell'art. 9.
3-bis Le riduzioni di valore di cui alla lettera b), del
comma 3, relative ad azioni e titoli similari emessi da
societa' ed enti residenti in Stati non appartenenti alla
Comunita' europea sono ammesse, sempre che siano in vigore
accordi che consentano all'Amministrazione finanziaria di
acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento
delle condizioni ivi previste.
4. In caso di aumento del capitale della societa'
emittente mediante passaggio di riserve a capitale il
numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al
numero di quelle gia' possedute in proporzione alle
quantita' delle singole voci della corrispondente categoria
e il valore unitario si determina, per ciascuna voce,
dividendo il costo complessivo delle azioni gia' possedute
per il numero complessivo delle azioni.
5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in
conto capitale alla societa' emittente, o della rinuncia ai
crediti nei confronti della societa' stessa, si aggiunge al
costo delle azioni in proporzione alla quantita' delle
singole voci della corrispondente categoria; tuttavia e'
consentita la deduzione dei versamenti e della remissioni
di debito effettuati a copertura di perdite per la parte
che eccede il patrimonio netto della societa' emittente
risultante dopo la copertura. Nella determinazione, a norma
del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto
dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a
copertura di perdite della societa' emittente.
5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si
applicano anche per la valutazione delle quote di
partecipazione in societa' ed enti non rappresentate da
titoli, indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 53.
Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro).- 1. Le
spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle
sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a
favore dei lavoratori, salvo il disposto del comma 1
dell'art. 65.
1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento di
strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di
mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti
sono deducibili per un importo non superiore a quello che
costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma
dell'art. 48, comma 3.
2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del
lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal
coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti,
nonche' dai familiari partecipanti all'impresa di cui al
comma 4 dell'art. 5. I compensi non ammessi in deduzione
non concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
3. I compensi spettanti agli amministratori delle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli
erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono
deducibili anche se non imputati al conto dei prodotti e
delle perdite.
4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori
dipendenti, e agli associati in partecipazione sono
computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di
competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto
dei profitti e delle perdite.
Art. 63 (Interessi passivi).- 1. Gli interessi passivi
sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che
concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo
di tutti i ricavi e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e
degli interessi di mora accantonati a norma degli articoli
55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di
rivalutazione monetaria che per disposizione di legge
speciale non concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di
valute estere si computano per la sola parte che eccede i
relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per
l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare il
reddito dell'esercizio;
d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera
si computano per l'intero ammontare anche se per
convenzione internazionale o per disposizione di legge non
concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
e) i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si
computano nella misura ivi stabilita;
f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si
computano nei limiti degli incrementi formati
nell'esercizio;
g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui
all'art. 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito,
salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni
pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da
cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere
dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze
realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote,
derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di
investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi
passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza
dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi
esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di
investimento mobiliare di tipo chiuso. Gli interessi
passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma
dei commi 1 e 2, ma senza terner conto, ai fini del
rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e
proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi
comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al
precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi
passivi non ammessi in deduzione.
4. Gli interessi passivi non computati nella
determinazione del reddito a norma del presente articolo
non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo
prevista alle lettere c) e a) del comma 1 dell'art. 10.
Art. 64 (Oneri fiscali e contributivi). - 1. Le imposte
sui redditi e quelle per le quali e' prevista la rivalsa,
anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre
imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il
pagamento.
2. Per l'imposta di cui all'art. 3, D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643, la deduzione e' ammessa, per quote costanti,
nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro
successivi.
3. Gli accantonamenti per imposte non ancora
definitivamente accertate sono deducibili nei limiti
dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni
presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici
e alle decisioni delle commissioni tributarie.
4. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria
sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se
e nella misura in cui sono dovuti in base a formale
deliberazione dell'associazione.
Art. 65 (Oneri di utilita' sociale). - 1. Le spese
relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita'
dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente
sostenute per specifiche finalita' di educazione,
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o
culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non
superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per
prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla
dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca
scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le
oblazioni di cui alla lettera g) dell'art. 10, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono
esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di
universita' e di istituti di istruzione universitaria, per
un ammontare complessivamentenon superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato;
c-bis) le erogazioni liberali a favore dei
concessionari privati per la radiodiffusione sonora a
carattere comunitario per un ammontare complessivo non
superiore all'1 per cento del reddito imponibile del
soggetto che effettua l'erogazione stessa;
c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati
alla manutenzione, protezione o restauro delle cose
vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura
effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese,
quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da
apposita certificazione rilasciata dalla competente
soprintendenza del Ministero per i beni culturali e
ambientali, previo accertamento della loro congruita'
effettuato d'intesa con il competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non
spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza
la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i
beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli
obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da'
immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate
del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano
la indeducibilita' e dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore
dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo
di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di
ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni,
che siano di rilevante interesse scientifico o culturale,
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le
esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere
autorizzati, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed
il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente
riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano
utilizzate per gli scopi preindicati e controlla l'impiego
delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa
non imputabile al donatario, essere prorogati una sola
volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in confomita'
alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita',
all'entrata dello Stato;
c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato.
3. (Le spese e le erogazioni liberali di cui alle
lettere o) e p) del comma 1 dell'art. 10 sono deducibili
nei limiti e alle condizioni ivi indicati; le erogazioni
liberali di cui alla lettera r) dello stesso articolo sono
deducibili nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato, ferme restando le altre disposizioni ivi
stabilite).
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate
nei precedenti commi e nel comma 1 dell'art. 62 non sono
ammesse in deduzione.
Art. 66 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite).- 1. Le minusvalenze dei beni relativi
all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1
dell'art. 53, determinate con gli stessi criteri stabiliti
per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1
e del comma 5 dell'art. 54.
1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni
finanziarie si applicano le disposizioni dell'art. 61;
tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in
misura non eccedente la differenza tra il valore
fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla
media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite
da partecipazioni in imprese controllate o collegate,
iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del
codice civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche
a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei
criteri di cui al comma 1-bis.
2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti
sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e'
assoggettato a procedure concorsuali.
4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si
applicano le disposizioni del comma 2, dell'art. 8.
5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti non
sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si
aggiunge al costo della partecipazione; nei confronti dei
soci di dette societa' non si applica la lettera b) del
comma 3 dell'art. 61.
5-bis. Non sono deducibili le minusvalenze di cui al
comma 1 e le perdite di cui al comma 3 relative ai beni
indicati alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell'art. 67,
escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di
cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con
motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500
centimetri cubici, nonche' ai beni i cui alla lettera c)
dello stesso comma.
Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali).- 1. Le quote
di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire
dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a
quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla
meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti
per categorie di beni omogenei in base al normale periodo
di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere
superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
beni rispetto a quella normale del settore. La misura
stessa puo' essere elevata fino a due volte, per
ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione per la prima volta e nei due
successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi
bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni,
sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti
fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento;
nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri
soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito
dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i
beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro
delle finanze, la indicata misura massima puo' essere
variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un
quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
in particolari processi produttivi. Le quote di
ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento
dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili
e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per
l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai
soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non
dedotte.
4. Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in misura
inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di
ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli
esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai
precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un
esercizio e' inferiore alla meta' della misura massima il
minore ammontare non concorre a formare la differenza
ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva
minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del
settore.
5. In caso di eliminazione di beni non ancora
completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il
costo residuo e' ammesso in deduzione.
6. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 1
milione di lire e' consentita la deduzione integrale delle
spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state
sostenute.
7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento
e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate
ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono,
sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo
complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale
risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni
ammortizzabilili; per le imprese di nuova costituzione il
limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul
costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio;
per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione
spetta in proporzione alla durata del possesso ed e'
commisurata, per il cessionario, a costo di acquisizione.
L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque
esercizi successivi. Per specifici settori produttivi
possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle
finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta
ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei
compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la
manutenzione di determinati beni, del cui costo non si
tiene conto nella determinazione del limite percentuale
sopra indicato.
8. Per i beni concessi in locazione finanziaria sono
deducibili quote costanti di ammortamento determinate in
funzione della durata del contratto e commisurate al costo
del bene diminuito del prezzo convenuto per il
trasferimento della proprieta' al termine del contratto e
non e' ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione dei
canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e' ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore a
otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla
meta' del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione
all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il
contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto
previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad
aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta
durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei
canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata
la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo
periodo del medesimo comma 3.
8-bis. Sempreche' non siano destinati ad essere
utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa, non sono deducibili le
quote di ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia,
manutenzione e riparazione relativi ai seguenti beni:
a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da
diporto;
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e
c) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959. n. 393, con motore di cilindrata superiore
a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata
superiore a 2.500 centimetri cubici;
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350
centimetri cubici.
8-ter. Per le imprese che esercitano attivita' di
locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 8-bis la disposizione del medesimo comma si
applica, per quelli dati in uso agli amministratori, soci,
collaboratori o dipendenti.
9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le
quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione
del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili
adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso
personale o familiare dell'imprenditore sono
ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma
6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono
deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di
noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni, per
le imprese individuali le autovetture o autoveicoli di
cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con
motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500
centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico si
considerano in ogni caso adibiti promiscuamente
all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare
dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o
rappresentanti di commercio. Per gli immobili utilizzati
promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento
della rendita catastale o del canone di locazione, anche
finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga
di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio
dell'impresa.
10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella
misura del 50 per cento.
Art. 68 (Ammortamento di beni immateriali).- 1. Le
quote di ammortamento del costo dei diritti di
utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti
industriali, dei marchi d'impresa e dei processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in
misura non superiore a un terzo del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del
bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla
durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento
iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
non superiore a un quinto del valore stesso.
4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'art. 67.
Art. 69 (Ammortamento finanziario dei beni
gratuitamente devolvibili).- 1. Per i beni gratuitamente
devolvibili alla scadenza di una concessione sono
deducibili fino all'esercizio anteriore a quello in cui
avviene la devoluzione, in aggiunta alle quote di
ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, quote costanti
di ammortamento finanziario.
2. La quota di ammortamento finanziario deducibile e'
determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli
eventuali contributi del concedente, per il numero degli
anni di durata della concessione. In caso di modifica della
durata della concessione la quota deducibile e'
proporzionalmente ridotta o aumentata a partire
dall'esercizio in cui la modifica e' stata convenuta.
3. In caso di incremento o di decremento del costo dei
beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o
inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni,
di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento
finanziario deducibile e' rispettivamente aumentata o
diminuita, a partire all'esercizio in cui si e' verificato
l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo
ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata
della concessione.
4. L'eventuale differenza tra l'ammontare complessivo
delle quote di ammortamento finanziario dedotte durante la
concessione e il costo non ammortizzato ai sensi degli
articoli 67 e 68 concorre a formare il reddito, o e'
deducibile se negativa, nell'esercizio in cui avviene la
devoluzione.
5. Per le concessioni relative alla costruzione e
all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione
quote di ammortamento finanziario differenziate da
calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le
quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi
con decreto del Ministro delle finanze in rapporto
proporzionale alle quote previste nel piano economico
finanziario della concessione, includendo nel costo
ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle
disposizioni del comma 1 dell'art. 76.
Art. 70 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza). -
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine
rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente
sono deducibili nei limiti delle quote maturate
nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative
e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei
singoli dipendenti.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i
fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive
sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le
modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e
nei due successivi.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli
accantonamenti relativi alle indennita' di fine rapporto di
cui alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'art. 16.
Art. 71 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per
rischi su crediti). - 1. Le svalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio, non coperti da garanzia
assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle
prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53,
sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50
per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti
stessi; per gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono
deducibili, alle medesime condizioni, le svalutazioni dei
crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del
credito alla clientela, compresi i crediti finanziari
concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri
destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o
delle attivita' ad esse collegate. Nel computo del limite
si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad
apposito fondo di copertura dei rischi su crediti
effettuati in conformita' a disposizioni di legge. La
deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha
raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine
dell'esercizio.
2. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare
dei crediti si comprende anche la rivalutazione delle
operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in
applicazione dei criteri di cui all'art. 103-bis.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il limite dello 0,50 per cento
puo' essere aumentato fino allo 0,75 per cento anche per
specifici settori economici o particolari categorie di
crediti.
4. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate
con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei
crediti stessi, sono deducibili, a norma dell'art. 66,
limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo
delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei
precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti
dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il
reddito dell'esercizio stesso.
5. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni
e gli accantonamenti di cui al comma 1, sono deducibili
fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi
maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni del
comma 4, secondo periodo, calcolando l'eccedenza con
riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale
dei crediti per interessi di mora.
Art. 72 (Accantonamenti per rischi di cambio).- 1. Gli
accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio
sono deducibili nel limite della differenza negativa tra il
saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti
in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni e titoli
similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese
dell'esercizio, e il saldo degli stessi valutati secondo il
cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno
antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio
del mese in cui sono sorti. La differenza si considera
negativa in caso di diminuzione del saldo attivo o di
aumento del saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti e
dei debiti per i quali il rischio di cambio e' coperto da
contratti a termine o da contratti di assicurazione.
2. Se in un esercizio la differenza negativa di cui al
comma 1 e' superiore all'ammontare del fondo risultante
alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione e'
ammessa limitatamente alla parte eccedente; se essa e' pari
o inferiore all'ammontare del fondo alla chiusura
dell'esercizio precedente, la deduzione non e' ammessa e
l'eventuale eccedenza del fondo concorre a formare il
reddito dell'esercizio.
3. Le perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e
dai pagamenti effettuati nell'esercizio sono deducibili
limitamente alla parte del loro ammontare che non trova
copertura nel fondo.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano
indipendentemente dalle rivalutazioni e svalutazioni dei
crediti e dei debiti eseguite in bilancio a fronte delle
variazioni di cambio, per le quali resta ferma la
disciplina di cui agli articoli 54 e 66.
5. Ai fini della determinazione della differenza di cui
ai commi 1 e 2 i crediti e i debiti gia risultanti nel
bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
all'entrata in vigore del presente testo unico sono
valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio
stesso anziche' secondo il cambio del giorno o del mese in
cui sono sorti.
Art. 73 (Altri accantonamenti). - 1. Gli accantonamenti
ad apposito fondo del passivo a fronte delle spese per
lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e
degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento
del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta
all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni
ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare
complessivamente dedotto e la spesa complessivamente
sostenuta concorre a formare il reddito, o e' deducibile se
negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e
dell'esercizio di opere pubbliche sono deducibili, in luogo
delle quote di ammortamento di cui all'art. 67 e delle
spese di cui al comma 7 dello stesso articolo, gli
accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a
fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni
gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e
delle altre spese di cui al predetto comma 7. La deduzione
e' ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del 10 per
cento del costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha
raggiunto il doppio del complessivo ammontare delle spese
relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due
esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono
superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza e' deducibile
nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il
quinto. L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a
formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la
devoluzione. Le imprese che intendono avvalersi delle
disposizioni del presente comma debbono darne comunicazione
scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per
la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
al primo esercizio di durata della concessione.
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da
operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili
in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e
al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti
nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi
fondi del passivo distinti per esercizio di formazione.
L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli
esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti
fondi sulla base del valore unitario di formazione degli
stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore
costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare
dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio
successivo a quello di formazione concorre a formare il
reddito dell'esercizio stesso.
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi
da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del
presente capo.
5. Per le concessioni di opere pubbliche in corso alla
data di entrata in vigore del presente testo unico le
imprese concessionarie possono avvalersi delle disposizioni
del comma 2 dandone comunicazione scritta all'ufficio delle
imposte nel termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio
iniziato a partire dalla data stessa e imputando al fondo
l'ammontare delle quote di ammortamento gia' dedotte a
norma dell'art. 67.
Art. 74 (Spese relative a piu' esercizi).- 1. Le spese
relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio
in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti
nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il
quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in
esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo
degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. Per i
contributi corrisposti a norma di legge dello Stato o da
altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica il
comma 3 dell'art. 55.
2. Le spese di pubblicita' e di propaganda sono
deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in
quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.
Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella
misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per
quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e
nei due successivi. Si considerano spese di rappresentanza
anche quelle sostenute per i beni distribuiti
gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o
altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti
dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione
di convegni e simili. Le predette limitazioni non si
applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a
beni di cui al periodo precedente di valore unitario non
eccedente lire cinquantamila.
3. Le altre spese relative a piu' esercizi, diverse da
quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel
limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle
imprese di nuova costituzione, comprese le spese di
impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i
primi ricavi.
Art. 75 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa).
- 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e
negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo
non dispongono diversamente, concorrono a formare il
reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le
spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di
competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'.
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo
all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili
quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme del presente capo che
dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri
specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur
non risultando imputati al conto dei profitti e delle
perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi salvo quanto stabilito per le apposite
scritture nel successivo comma 6.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad
attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad
attivita' o beni produttivi di proventi non computabili
nella determinazione del reddito sono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'art. 63.
5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti
gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63
che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a
concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese
e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte
del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal
predetto art. 63, non si tiene conto di un ammontare
corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
6. Le spese e gli altri componenti negativi, di cui e'
prescritta la registrazione in apposite scritture contabili
ai fini delle imposte sui redditi, non sono ammessi in
deduzione se la registrazione e' stata omessa o e' stata
eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di
irregolarita' meramente formali.
Art. 76 (Norme generali sulle valutazioni). - 1. Agli
effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte e degli eventuali contributi;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le
spese generali. Tuttavia per i beni materiali ed
immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si
comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata
in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai
beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro
fabbricazione, interna o presso terzi, nonche' gli
interessi passivi sui prestiti contratti per la loro
acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio
ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione
si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi
diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto per
gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita'
dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi
sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione.
c) il costo dei beni rivalutati s'intende comprensivo
delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale che
hanno concorso a formare il reddito o che per disposizione
di legge non concorrono a formarlo nemmeno in caso di
successivo realizzo.
c-bis) per i titoli a reddito fisso, che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti
come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa
tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a
formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e
dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'art. 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in lire dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze
rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non
concorrono alla formazione del reddito. La valutazione,
secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei
crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in
bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli
similari, e' consentita se effettuata per la totalita' di
essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 1 dell'art. 72, qualora i contratti di copertura non
siano valutati in modo coerente. Per le imprese che
intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria
con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi
dei relativi conti.
3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78
e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 67,
agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'art. 73 sono
ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e'
inferiore o superiore a dodici mesi.
4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di
valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle
imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa sono valutati in base al valore
normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne
deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma
soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le
autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle
speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e
i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica
attivita' di vendita e collocamento di materie prime o
merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.
6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun
mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese
successivo.
7-bis. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli
altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse tra imprese residenti e societa' domiciliate
fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla
Comunita' economica europea aventi un regime fiscale
privilegiato, le quali direttamente o indirettamente
controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Si considera
privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio
estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i
redditi conseguiti dalle predette societa' ad imposizione
in misura inferiore alla meta' di quella complessivamente
applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con
decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati
o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si
applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano
la prova che le societa' estere svolgono prevalentemente
un'attivita' commerciale effettiva ovvero che le operazioni
poste in essere rispondono ad un effettivo interesse
economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione
dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore
imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso
con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di
fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette.
Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte,
dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di
accertamento.
Art. 77 (Beni relativi all'impresa).- 1. Per le imprese
individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si
considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, a quelli
strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai
crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i
beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra
le attivita' relative all'impresa nell'inventario redatto e
vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile. Gli
immobili di cui al comma 2 dell'art. 40 si considerano
relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o,
per i soggetti indicati nell'art. 79, nel registro dei beni
ammortizzabili
2. Per le societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni
ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3
per le societa' di fatto.
3. Per le societa' di fatto si considerano relativi
all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma
1 dell'art. 53, i crediti acquisiti nell'esercizio
dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri
a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali
per l'esercizio dell'impresa.
3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale
provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore e'
riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base
alle disposizioni di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n.
689, da iscrivere tra le attivita' relative all'impresa
nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile
ovvero, per le imprese di cui all'art. 79, nel registro dei
cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento
sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla
data dell'iscrizione.
Art. 78 (Imprese di allevamento).- 1. Nei confronti
dei soggetti che esercitano attivita' di allevamento di
animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2
dell'art. 29 il reddito relativo alla parte eccedente
concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare
determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al
valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo
allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un
coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze
dei costi. Le relative spese e gli altri componenti
negativi non sono ammessi in deduzione.
2. Il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1
sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei confronti dei redditi di cui all'art. 51,
comma 2, lettera c).
3. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli
allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di
propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si
configuri l'impresa familiare.
4. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione
dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del
presente articolo.
Art. 79 (Imprese minori). - 1. Il reddito d'impresa dei
soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al
regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per
il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri
proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti
nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate
sostenute nel periodo stesso. La differenza e'
rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze
finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59,
60 e 61 ed e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze
realizzate ai sensi dell'art. 54, e delle sopravvenienze
attive di cui all'art. 55 e diminuita dalle minusvalenze e
sopravvenienze passive di cui all'art. 66.
2. (La differenza, salvo che siano tenute le scritture
ausiliarie di magazzino, e' calcolata senza tenere conto
delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali e con
esclusione della parte delle spese per acquisto di merci
destinate alla rivendita che eccede il 75 per cento dei
ricavi e della parte delle spese per acquisto di materie
prime e sussidiarie, semilavorati e merci, destinati ad
essere impiegati nella produzione, che eccede il 50 per
cento dei ricavi. L'eccedenza e' deducibile nei cinque
periodi di imposta successivi in quote costanti o nella
maggior misura consentita dai suindicati limiti).
3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione,
secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a
condizione che sia tenuto il registro dei beni
ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite
su crediti sono deducibili a norma dell'art. 66. Non e'
ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento;
tuttavia gli accantonamenti di cui all'art. 70 sono
deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri
di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1.
4. (I proventi diversi da quelli indicati nel comma 1
non concorrono a formare il reddito di impresa, ma
concorrono a formare il reddito complessivo del
contribuente secondo le disposizioni relative alla
categoria di appartenenza, e non si considerano conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali agli effetti degli
articoli 16, 45 e 81 e della lettera b) del comma 2
dell'art. 49).
5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei
precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58,
62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2
e 4 dell'art. 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75, ai
commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76 e all'art. 77. Si
applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle
plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa
pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei
registri di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma
1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4,
dell'art. 75.
6. Il reddito imponibile non puo' in nessun caso essere
determinato in misura inferiore a quello risultante dalla
applicazione dei criteri previsti dal successivo art. 80
per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.
6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di
tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che
rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente
articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.
7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e
per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma
dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13
ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a
norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di
deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un
importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei
ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1
per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire:
0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di
lire.
8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei
precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione
forfettaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i
trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre
il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della
regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila per
quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta
una sola volta per ogni giorno di effettuazione del
trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla
dichiarazione dei redditi deve essere allegato un
prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante
l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e
localita' di destinazione nonche' degli estremi delle
relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di
esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture
o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6
giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le
fatture e le lettere di vettura devono essere conservate
fino alla scadenza del termine per l'accertamento.
9. (Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice).
Art. 80 (Imprese minime). - 1. (Per le imprese che
secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono
ammesse al regime di contabilita' semplificata, i cui
ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente non
hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile e'
determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui
all'art. 53 i seguenti coefficienti di redditivita' e
aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto
previsto dal comma 4 dell'art. 54:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni
di servizi. . . . . . . . . . . . . . 67 per cento;
b) imprese aventi per oggetto altre
attivita' . . . . . . . . . . . . . . 50 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano attivita' in
relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di
redditivita', il reddito di impresa e' calcolato
separatamente per ciascuna attivita' a condizione che le
operazioni effettuate siano annotate distintamente nei
registri di cui all'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600. In mancanza della distinta annotazione si applica,
relativamente a tutte le attivita', il coefficiente di
redditivita' piu' elevato.
3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano
conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative
operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate
o annotate ai fini del terzo comma dell'art. 18 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che
effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di
imposta in cui si e' verificata la percezione. Si applica
il penultimo comma dell'art. 18 sopra indicato.
4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni e'
superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno
di attivita', e' determinato a norma dell'art. 79 e le
annotazioni non risultanti possono essere effettuate nei
registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione.
4-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di
tipo associativo di cui agli articoli 108 111 del presente
testo unico, che rientrano fra i soggetti disciplinati dal
precedente art. 79 o dal presente articolo, si applicano,
comunque, i criteri indicati nel comma 1 del predetto art.
79 per la determinazione del reddito)".
- L'art. 3 del D.Lgs. n. 124/93, come risulta modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 3.- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti
istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le
seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da
sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di
lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti
alla categoria, dei quadri, promossi dalle organizzazioni
sindacali nazionali rappresentative della categoria membri
del Consiglio nazionali dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni
di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di
lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi
collettivi, anche aziendali;
c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di
rappresentanza del movimento cooperativo legalmente
riconosciute.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme
pensionistiche complementari possono essere istituite
mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del
medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente
di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto
legislativo le forme pensionistiche complementari possono
essere istituite secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i
dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate
mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi
fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di
"fondo pensione", la quale non puo' essere utilizzata da
altri soggetti.
4. Le fonti istituite di cui al comma 1 stabiliscono le
modalita' di partecipazione garantendo la liberta' di
adesione individuale.
- Il testo dell'art. 48 del D.P.R. n. 917/1986, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutti i compensi in denaro o in natura
percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di
partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di
lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di
spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni
liberali.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformita' a disposizioni di legge, di
contratto o di accordo o regolamento aziendale; i
contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad
enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in
conformita' a disposizioni di legge; i contributi versati
dal datore di lavoro alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; i
contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai
medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme
pensionistiche complementari per un importo non superiore
al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta
come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2
milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di
cui all'art. 3 del citato decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
prevedano la destinazione alle forme pensionistiche
complementari di quote del TFR almeno per un importo pari
all'ammontare del contributo versato; la suddetta
condizione non si applica nel caso in cui la fonte
istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra
lavoratori;
b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in
forma assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o
ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese
sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera
e) del comma 1 dell'art. 10, purche' indicate nel
certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualita' di
sostituto di imposta;
c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla
lettera m) del comma 1 dell'art. 10, i premi per
assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal
datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del
lavoratore, in conformita' a contratti collettivi o ad
accordi e regolamenti aziendali purche' indicati nel
certificato del datore di lavoro;
d) le somministrazioni in mense aziendali, o le
prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di
trasporto, anche se affidati a terzi;
e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al
comma 1 dell'art. 65;
f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti
a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di
dipendenti e quelle di modico valore in occasione di
festivita', nonche' i sussidi occasionali;
g) i compensi riversibili di cui alle lettere b) ed f)
del comma 1 dell'art. 47.
3. I compensi di natura, compresi i beni ceduti e i
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a
suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono
a formare il reddito in misura pari al costo specifico
sostenuto dal datore di lavoro.
4. Le indennita' percepite per le trasferte fuori del
territorio comunale concorrono a formare il reddito per la
parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila
per le trasferte all'estero, al netto delle spese di
viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di
alloggio fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un
terzo. Le indennita' e i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
5. Le indennita' di navigazione e di volo previste dalla
legge o dal contratto collettivo nonche' gli assegni di
sede e di altre indennita' percepiti per servizi prestati
all'estero costituiscono reddito nella misura del 40 per
cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 40 per
cento.
6. (Le indennita' di cui alla lettera g) del comma 1
dell'art. 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale,
del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri
della Corte costituzionale, nonche' i vitalizi di cui al
secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art.
29, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 costituiscono reddito
nella misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto
dei contributi previdenziali. Le restanti indennita'
indicate nella medesima lettera g), del comma 1, dell'art.
47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del
loro ammontare al netto dei contributi previdenziali).
7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e
i) del comma 1 dell'art. 47 si presumono percepiti, salvo
prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti
dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per
il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di
imposta.
7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera
h-bis) del comma 1 dell'art. 47 costituiscono reddito per
l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto.
8. Le mance di cui all'art. 47, comma 1, lettera l),
costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per
cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;
8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1
dell'art. 47 sono deducibili i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni dai lavoratori soci o dalle
cooperative di produzione e lavoro per un importo non
superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni,
dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione
previdenziale obbligatoria".
- L'art. 10 del D.P.R. n. 917/1986, come modificato dalla
presente legge, risulta essere il seguente:
Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la parte che
eccede lire 500 mila. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per
i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo; si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
433 del codice civile;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati
in ottemperanza a disposizioni di legge. I contributi di
cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n.
101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi
stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del
medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per
cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro
autonomo o d'impresa dichiarato;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempire funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
in favore delle organizzazioni non governative idonee ai
sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di 2 milioni di lire, a favore dell'istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art.
29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'art. 433 del codice civile.
3. Gli oneri di cui alle lettere f) , g) e h) del comma
1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 si
deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa'
stesse".
- Per il testo delle norme contenute nel titolo I, capo
VI, del D.P.R. n. 917/1986, si veda in nota precedente
medesimo art. 11.
- Il comma 2 dell'art. 44 del D.P.R. n. 917/1986, cosi'
recita: "2. In caso di aumento del capitale sociale
mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le
azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del
valore nominale delle azioni o quote gia' emesse non
costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura
in cui l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1,
la riduzione del capitale esuberante successivamente
deliberata e' considerata distribuzione di utili; la
riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitali
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1,
a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle
leggi in materia di rivalutazione che dispongono
diversamente".
- L'art. 47 del D.P.R. n. 917/1986, come modificato dalla
presente legge, risulta essere il seguente:
"Art. 47 (Redditi assimilati a quelli del lavoro
dipendente).
- 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli
articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio
1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
di cui all'art. 33 primo comma, della legge 26 luglio 1974,
n. 343;
e) il trattamento speciale di disoccupazione di cui
alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, ad esclusione di quelli che per legge debbono
essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1963, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione
e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso;
h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di
trattamento
periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere h) e i)
del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'art. 41;
l) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto eseguito a cura di appositi organismi costituiti
all'interno dell'impresa, in relazione allo svolgimento
dell'attivita' di lavoro subordinato.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i principi della
mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere f), g), h) e i)
del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente
non comporta le detrazioni previste dall'art. 13".
- Per il testo dell'art. 10, comma 1, lettera c) e
dell'art. 2, comma 1 lettera a) e b-bis) del decreto
legislativo n. 124/1993, si veda in nota all'art. 4.
- Il comma 1, lettera a), dell'art. 16 del D.P.R. n.
917/1986, e' il seguente:
"Art. 16 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si
applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120
del codice civile e indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) ,
d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di
cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e
somme percepite una volta tanto in dipendenza della
cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di
preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di
pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non
concorrenza, ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.
- Il comma 3, dell'art. 16 del D.P.R. n. 917/1986, cosi'
recita: "3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f)
del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a
n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese
commerciali il contribuente ha facolta' di non avvalersi
della tassazione separata facendolo constare espressamente
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione.
Per i redditi indicati alle lettere a) , b) e c) del comma
1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori
imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17
e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla
formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono
percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il
contribuente".
- Il comma 1 dell'art. 17 del D.P.R. n. 917/1986, cosi'
recita: "1. Il trattamento di fine rapporto e le altre
indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate
alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 16 sono imponibili per un
importo che si determina riducendo il loro ammontare netto
di una somma pari a lire 500 mila per ciascun anno preso a
base di commisurazione con esclusione dei periodi di
anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno
la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge
per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria,
la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica
con la aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto
il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che
risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero
degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.
L'ammontare netto delle indennita' equipollenti al
trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui
formazione concorrono contribuiti previdenziali posti a
carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato
previa detrazione di una somma pari alla percentuale di
tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del
collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il
diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo
previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e
assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso
versato all'ente, cassa o fondo di previdenza".
- I commi 2, 5 e 6 dell'art. 17 del D.P.R. n. 917/1986,
cosi' recitano:
"2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata
del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro
ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli
effetti del comma 1. L'ammontare netto e' costituito
dall'importo dell'indennita' che eccede quello complessivo
dei contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo
dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per
cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto
dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in
dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi
o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano
previste clausole che consentano l'erogazione di
anticipazioni periodiche sull'indennita' spettante.
Tuttavia le medesime indennita' e somme, se percepite a
titolo definitivo per effetto della cessazione del solo
rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il
loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il
criterio di cui al comma 1.
3-4. (Omissis).
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e
nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta,
determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli
aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
successioni proporzionali al credito indicato nella
relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti
i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni
occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i
soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e
delle altre somme in dipendenza della cessazione del
medesimo rapporto di lavoro".
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo n. 124/93, si veda in nota all'art. 4.
- La lettera c) del comma 1 dell'art. 16 del D.P.R. n.
917/1986, cosi' recita: " c) indennita' percepite per la
cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto
all'indennita' risulta da atto di data certa anteriore
all'inizio del rapporto".
- L'art. 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove
disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
e di contratti vitalizi) e' il seguente: