Art. 12.
               (Regime tributario dei fondi pensione)
   1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   "Art. 14. - (Regime tributario dei fondi pensione). - 1.  I  fondi
pensione  di  cui all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura  fissa  di  lire  10  milioni,
ridotta  a  lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla
data di costituzione del fondo. Le ritenute operate  sui  redditi  di
capitale  e  sui  redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a
titolo d'imposta. Sono parimenti a  titolo  di  imposta  le  ritenute
operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle
imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa,
delle  risorse  dei  fondi  pensione  mediante  le convenzioni di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b).
   2. L'imposta sostitutiva  deve  essere  versata  alla  sezione  di
tesoreria  provinciale  dello  Stato  entro  il 31 gennaio di ciascun
anno.  Si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
dell'articolo  9,  comma  4,  della  legge  23  marzo  1983,  n. 77 e
successive modificazioni ed integrazioni.
   3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data  del  28  aprile
1993,   sia   direttamente  investito  in  beni  immobili,  l'imposta
sostitutiva di cui al comma 1  si  applica,  fino  a  quando  non  si
saranno  adeguati  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo 6, nella
misura dello 0,50 per cento del  loro  valore  corrente,  determinato
secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato
come  media  dei  valori  risultanti dai prospetti periodici previsti
dalla legge citata.
   4. Per il versamento dell'imposta  sostitutiva  dovuta  dai  fondi
pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.
   5.  Le  operazioni  di  costituzione,  trasformazione,  scorporo e
concentrazione  tra  fondi  pensione  sono  soggette  all'imposta  di
registro  nella  misura  fissa di lire un milione e, ove dovute, alle
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un  milione
per ciascuna imposta".
   2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva
prevista  dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e'  eseguito,
in  due  rate  di  eguale  importo,  entro il secondo e l'ottavo mese
successivi a quello di entrata in vigore della  presente  legge,  con
una  maggiorazione  a titolo di interessi, calcolata in base al tasso
annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto  dal  comma  2
del  citato  articolo  14 del decreto legislativo n. 124 del 1993. Il
fondo puo' comunque optare  per  il  versamento  in  unica  soluzione
dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della
prima rata.
   3.  I  versamenti d'accordo dell'imposta sui redditi delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi  effettuati  negli  anni
1993  e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti
dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma  1  del
presente articolo, fino a compensazione.
   4.  Nel  caso  di  fondi  pensione  costituiti  come patrimonio di
destinazione, separato e autonomo, ai sensi  dell'articolo  2117  del
codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo
14  del  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, e' corrisposta  dalla  societa'  o
ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito.
   5.  L'imposta  del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo  previgente
alle  modificazioni  apportate dalla presente legge, se gia' versata,
puo' portarsi in  compensazione  dell'imposta  sostitutiva  dovuta  a
norma  del  comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, come sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo.  Con  decreto  del Ministro delle finanze sono stabilite le
relative modalita'.
 
           Note all'art. 12, comma 1:
            - Il comma 4 dell'art. 4 dell'art. 9 della legge 23 marzo
          1983, n.  77, come modificato dal  decreto  legislativo  25
          gennaio  1992,  n.  83,  cosi'  recita: "4. Entro lo stesso
          termine previsto nel comma 2 la societa' di  gestione  deve
          provvedere   a   presentare  annualmente  la  dichiarazione
          relativa  a  ciascuno  degli  ammontari  ivi  indicati   su
          apposito  modulo, conforme al modello approvato con decreto
          del Ministro delle finanze, allegandovi, oltre  alla  copia
          della  distinta  o al bollettino di versamento dell'imposta
          sostitutiva,  anche  il  prospetto  da   cui   risulta   la
          composizione  del  fondo  ai  fini  dell'applicazione delle
          aliquote  previste   nel   comma   2.   Le   modalita'   di
          effettuazione  dei  versamenti  e  la  presentazione  della
          dichiarazione   prevista   nel   presente   articolo   sono
          disciplinate  dalle disposizioni dei decreti del Presidente
          della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600  e  n.  602,
          nonche'  da  quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982,
          n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516".
            - La legge 25 gennaio 1994, n. 86, reca  l'Istituzione  e
          disciplina  dei  fondi  commi  di  investimento immobiliare
          chiusi ( Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1994).
           Nota all'art. 12, comma 4:
            - L'art. 2117 del codice civile cosi' recita:
             "Art.  2117    (Fondi  speciali  per  la  previdenza   e
          l'assistenza).    -  I  fondi  speciali per la previdenza e
          l'assistenza che  l'imprenditore  abbia  costituiti,  anche
          senza  contribuzione  dei prestatori di lavoro, non possono
          essere distratti dal fine al quale  sono  destinati  e  non
          possono   formare   oggetto  di  esecuzione  da  parte  dei
          creditori dell'imprenditore o dal prestatore di lavoro".
           Nota all'art. 12, comma 5:
            -  Il  comma  5  dell'art.  13 del decreto legislativo 21
          aprile 1993, n. 124 nel testo previgente alle modificazioni
          apportate dalla presente legge, e'  il  seguente:  "5.  Sui
          contributi,  di  qualsiasi  provenienza  e natura, il fondo
          pensione versa una  imposta  del  quindici  per  cento.  Il
          versamento  e'  effettuato  entro  il giorno venti del mese
          successivo a quello di ricezione dei contributi stessi  con
          le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro
          delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con
          il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale. Per la
          dichiarazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzione,
          ed i rimborsi dell'imposta, nonche' per il contenzioso,  si
          applicano  le  disposizioni  previste  per  le  imposte sui
          redditti".