Art. 13.
(Vigilanza sui fondi pensione)
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
Art. 16. - (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in
materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro
del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.
2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con
lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e
gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza
complementare. La commissione ha personalita' giuridica di diritto
pubblico.
3. La commissione e' composta da un presidente e da quattro
membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e
specifica professionalita' nelle materie di pertinenza della stessa e
di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge
24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei
ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il
presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni
e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima
applicazione il decreto di nomina indichera' i due membri della
commissione il cui mandato scadra' dopo sei anni. Al presidente e ai
componenti della commissione si applicano le disposizioni di
incompatibilita', a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 94, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai
componenti della commissione competono le indennita' di carica
fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con
apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla
propria organizzazione sulla base dei principali di trasparenza e
celerita' dell'attivita', del contraddittorio e dei criteri di
organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione puo'
avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati
fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della commissione sono adottate
collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal
regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende
all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il
presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore
rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta
richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il
funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed
economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonche'
dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei
bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del
regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del citato
decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla
citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del
tesoro, ne verifica la legittimita' e le rende esecutive con proprio
decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non
formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso
il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state
formulare osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La
Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per
assicurare la legalita' e l'efficacia del suo funzionamento e
riferisce annualmente al Parlamento.
5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla
commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non
puo' eccedere per il primo triennio le 30 unita'. I requisiti di
accesso e le modalita' di assunzione sono determinati dal regolamento
di cui al comma 3 in conformita' ai principi fissati dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed
esperienza nei settori delle attivita' istituzionali della
commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico
ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento.
Tale regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle
modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento
prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore
generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde
del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla
sua nomina e' adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con
la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di
inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali".
2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' autorizzata la spesa
di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli
anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini
del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
3. Il finanziamento della commissione puo' essere integrato, nella
misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 2, mediante il versamento annuale da parte dei fondi
pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi
annuali dei contributi incassati. Gli importi e le modalita' dei
versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza, con
apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
Note all'art. 13, comma 1:
- La legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo
parlamentare sulle nomine negli enti pubblici) e'
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 1 febbraio 1978.
- L'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Previdenza
del Consiglio dei Ministri) cosi' recita:
"Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o
aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1.
Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione
statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti
pubblici creditizi, sono effettuate, con decreto del
Presidente della Repubblica emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottata su proposta
del ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine
all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
- Il quinto comma dell'art. 1 D.L. 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216, modificato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e' il
seguente: "Il presidente e i membri della Commissione non
possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio,
alcuna attivita' professionale, neppure di consulenza, ne'
essere amministratori, ovvero soci a responsabilita'
illimitata, di societa' commerciali, sindaci revisori o
dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o
privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi
natura, ne' essere imprenditori commerciali. Per tutta la
durata del mandato i dipendenti statali sono collocati
fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati
d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti privati e' sospeso ed i dipendenti stessi hanno
diritto alla conservazione del posto".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.
- Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- Il settimo comma dell'art. 1 del decreto-legge n.
95/1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
216/1974, modificato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281,
cosi' recita: "La Commissione provvede all'autonoma
gestione delle spese per il proprio funzionamento nei
limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro. La
gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di
previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il
quale deve comunque contenere le spese indicate entro i
limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal
regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina
anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il
rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il
30 aprile dell'anno successivo, soggetto al controllo della
Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto
della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino
della Commissione".