Art. 13.
                   (Vigilanza sui fondi pensione)
   1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   Art. 16. - (Vigilanza sui fondi pensione). - 1.  Il  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  emana le direttive generali in
materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il  Ministro
del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.
   2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con
lo  scopo  di  perseguire la corretta e trasparente amministrazione e
gestione dei fondi per la funzionalita'  del  sistema  di  previdenza
complementare.  La  commissione  ha personalita' giuridica di diritto
pubblico.
   3. La commissione e'  composta  da  un  presidente  e  da  quattro
membri,  scelti  tra  persone  dotate  di  riconosciuta  competenza e
specifica professionalita' nelle materie di pertinenza della stessa e
di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge
24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400; la deliberazione del Consiglio dei
ministri e' adottata su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro. Il
presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni
e possono  essere  confermati  una  sola  volta;  in  sede  di  prima
applicazione  il  decreto  di  nomina  indichera'  i due membri della
commissione il cui mandato scadra' dopo sei anni. Al presidente e  ai
componenti   della   commissione  si  applicano  le  disposizioni  di
incompatibilita', a pena di decadenza, di cui all'articolo 1,  quinto
comma,  del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  94, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e  ai
componenti  della  commissione  competono  le  indennita'  di  carica
fissate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del  tesoro.  La  commissione  delibera  con
apposito  regolamento  in  ordine  al  proprio  funzionamento  e alla
propria organizzazione sulla base dei  principali  di  trasparenza  e
celerita'  dell'attivita',  del  contraddittorio  e  dei  criteri  di
organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge  7
agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La  commissione puo'
avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati
fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
   4.   Le   deliberazioni   della    commissione    sono    adottate
collegialmente,  salvo  casi  di  urgenza  previsti dalla legge o dal
regolamento  di  cui  al  comma   3.   Il   presidente   sovraintende
all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il
presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  sugli  atti  e  sugli  eventi di maggiore
rilievo  e  gli  trasmette  le  notizie  ed  i dati di volta in volta
richiesti.  Le  deliberazioni  concernenti  l'organizzazione   e   il
funzionamento,   quelle   concernenti  il  trattamento  giuridico  ed
economico del  personale  e  l'ordinamento  delle  carriere,  nonche'
dirette  a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei
bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi  del
regolamento   di  cui  all'articolo  1,  settimo  comma,  del  citato
decreto-legge n. 95 del 1974, convertito,  con  modificazioni,  dalla
citata  legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del
tesoro, ne verifica la legittimita' e le rende esecutive con  proprio
decreto,  da  emanare  entro  venti  giorni  dal  ricevimento ove non
formuli, entro il termine suddetto, proprie  osservazioni.  Trascorso
il  termine  di  venti  giorni  dal ricevimento senza che siano state
formulare osservazioni,  le  deliberazioni  divengono  esecutive.  La
Corte  dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per
assicurare  la  legalita'  e  l'efficacia  del  suo  funzionamento  e
riferisce annualmente al Parlamento.
   5.  E'  istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla
commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta  organica  non
puo'  eccedere  per  il  primo  triennio le 30 unita'. I requisiti di
accesso e le modalita' di assunzione sono determinati dal regolamento
di cui al comma 3 in conformita'  ai  principi  fissati  dal  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti  di  competenza  ed
esperienza   nei   settori   delle   attivita'   istituzionali  della
commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento  giuridico
ed  economico  del personale sono stabiliti dal predetto regolamento.
Tale  regolamento  detta  altresi'  norme  per   l'adeguamento   alle
modificazioni  del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento
prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore
generale determinandone le funzioni. Il direttore  generale  risponde
del  proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla
sua nomina e' adottata con non meno di quattro voti  favorevoli.  Con
la  stessa  maggioranza  la commissione attribuisce, anche in sede di
inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali".
   2. Per il funzionamento della commissione  di  vigilanza  prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' autorizzata la spesa
di  lire  5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli
anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente  utilizzo  delle
proiezioni   per   i   medesimi   anni:   per   lire   3.500  milioni
dell'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  lavoro   e   della
previdenza  sociale  e  per  lire  1.500  milioni dell'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione,  iscritti,  ai  fini
del  bilancio  triennale  1995-1997,  al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
   3. Il finanziamento della commissione puo' essere integrato, nella
misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa  di  cui
al  comma  2,  mediante  il  versamento  annuale  da  parte dei fondi
pensione di una quota non superiore allo 0,5  per  mille  dei  flussi
annuali  dei  contributi  incassati.  Gli  importi e le modalita' dei
versamenti sono definiti, sentita la commissione  di  vigilanza,  con
apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
 
           Note all'art. 13, comma 1:
            - La legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo
          parlamentare   sulle   nomine   negli   enti  pubblici)  e'
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 1 febbraio 1978.
            - L'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Previdenza
          del Consiglio dei Ministri) cosi' recita:
             "Art.  3    (Nomine  alla presidenza di enti, istituti o
          aziende di competenza dell'amministrazione statale).  -  1.
          Le  nomine  alla  presidenza di enti, istituti o aziende di
          carattere  nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione
          statale,  fatta  eccezione per le nomine relative agli enti
          pubblici  creditizi,  sono  effettuate,  con  decreto   del
          Presidente   della   Repubblica  emanato  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri adottata su  proposta
          del ministro competente.
             2.   Resta   ferma   la  vigente  disciplina  in  ordine
          all'acquisizione del parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari.
            -  Il quinto comma dell'art. 1 D.L. 8 aprile 1974, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  giugno  1974,
          n. 216, modificato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e' il
          seguente:  "Il  presidente e i membri della Commissione non
          possono  esercitare,  a  pena  di  decadenza  dall'ufficio,
          alcuna  attivita' professionale, neppure di consulenza, ne'
          essere  amministratori,  ovvero  soci   a   responsabilita'
          illimitata,  di  societa'  commerciali,  sindaci revisori o
          dipendenti di imprese commerciali  o  di  enti  pubblici  o
          privati,  ne'  ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi
          natura, ne' essere imprenditori commerciali. Per  tutta  la
          durata  del  mandato  i  dipendenti  statali sono collocati
          fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono  collocati
          d'ufficio   in  aspettativa.  Il  rapporto  di  lavoro  dei
          dipendenti privati e' sospeso ed i dipendenti stessi  hanno
          diritto alla conservazione del posto".
            -  La  legge  7 agosto 1990, n. 241, reca "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi.
            -    Il   D.Lgs.   3   febbraio   1993,   n.   29,   reca
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421.
            -  Il  settimo  comma  dell'art.  1  del decreto-legge n.
          95/1974, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.
          216/1974,  modificato  dalla  legge  4 giugno 1985, n. 281,
          cosi'  recita:  "La   Commissione   provvede   all'autonoma
          gestione  delle  spese  per  il  proprio  funzionamento nei
          limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio  dello
          Stato  e  iscritto,  con  unico  capitolo,  nello  stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro.   La
          gestione  finanziaria  si  svolge  in  base  al bilancio di
          previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre
          dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
          Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione,  il
          quale  deve  comunque  contenere  le spese indicate entro i
          limiti  delle  entrate   previste,   sono   stabiliti   dal
          regolamento,  di  cui  al  successivo comma, che disciplina
          anche  le  modalita'  per  le  eventuali   variazioni.   Il
          rendiconto  della  gestione finanziaria, approvato entro il
          30 aprile dell'anno successivo, soggetto al controllo della
          Corte dei conti. Il bilancio  preventivo  e  il  rendiconto
          della  gestione  finanziaria sono pubblicati nel Bollettino
          della Commissione".