Art. 14.
              (Compiti della commissione di vigilanza)
   1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   "Art. 17. - (Compiti della commissione di vigilanza). - 1. I fondi
pensione autorizzati ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  6,  nonche'
quelli  di  cui  all'articolo  18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i
fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 357,  nonche'  i  fondi  che  assicurano  ai  dipendenti  pubblici
prestazioni  complementari al trattamento di base e al trattamento di
fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei  bilanci
di  societa' o enti ovvero determinate le modalita' di erogazione, ad
eccezione delle forme istituite all'interno di enti  pubblici,  anche
economici,  che  esercitano  i  controlli  in  materia  di tutela del
risparmio, in materia  valutaria  o  in  materia  assicurativa,  sono
iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo  4, comma 6, tenuto a cura
della commissione di cui all'articolo 16.
   2. In conformita' agli indirizzo generali del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, la commissione  di  cui  all'articolo  16
esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:
     a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
     b)  approva  gli  statuti  ed  i regolamenti dei fondi pensione,
verificando  la  ricorrenza  dei  requisiti  di  cui   al   comma   3
dell'articolo  4  e  delle  altre  condizioni  richieste dal presente
decreto;
     c)  svolge  l'attivita'  istruttoria  per  il   rilascio   delle
autorizzazioni  di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3,
verifica la ricorrenza dei  requisiti  richiesti  in  attuazione  del
comma 3 del'articolo 4;
     d)   verifica  il  rispetto  dei  criteri  di  individuazione  e
ripartizione  del  rischio  come  individuati  ai  sensi  dei   commi
4-quinquies e 5 dell'articolo 6;
     e)  definisce,  d'intesa  con  le  autorita'  di  vigilanza  dei
soggetti abitati a gestire  le  risorse  dei  fondi,  schemi-tipo  di
contratti tra i fondi e i gestori;
     f)  autorizza  preventivamente  le  convenzioni sulla base della
corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonche' alla  lettera
e) del presente comma;
     g)  indica criteri omogenei per la determinazione del valore del
patrimonio dei fondi e della loro redditivita'; fornisce disposizioni
per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo:  il  modello  di
libro  giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di
incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni
altra  operazione,  gli eventuali altri libri contabili, il prospetto
della composizione e del valore del patrimonio  del  fondo  pensione,
attraverso  la  contabilizzazione  secondo  i  criteri previsti dalla
legge 23 marzo 1983, n. 77,  evidenziando  le  posizioni  individuali
degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;
     h)  valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti
con i partecipanti  mediante  l'elaborazione  di  schemi,  criteri  e
modalita' di verifica, nonche' in ordine alla comunicazione periodica
agli  iscritti  circa  l'andamento  amministrativo  e finanziario del
fondo e alle modalita' di pubblicita';
     i) esercita il controllo sulla  gestione  tecnica,  finanziaria,
patrimoniale,  contabile dei fondi anche mediane ispezioni presso gli
stessi, richiedendo l'esibizione  dei  documenti  e  degli  atti  che
ritenga necessari;
     l)  riferisce  periodicamente  al  Ministro  del  lavoro e della
previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative
in materia di previdenza complementare;
     m) programma ed organizza ricerche  e  rilevazioni  nel  settore
della  previdenza  complementare anche in rapporto alla previdenza di
base; a tal fine,  i  fondi  sono  tenuti  a  fornire  i  dati  e  le
informazioni  richiesti,  per la cui acquisizione la commissione puo'
avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;
     n) pubblica e diffonde informazioni utili  alla  conoscenza  dei
problemi previdenziali.
   3.  Per  l'esercizio della vigilanza, la commissione puo' disporre
che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da  essa
stessa stabiliti:
     a)   le  segnalazioni  periodiche  nonche'  ogni  altro  dato  e
documento richiesti;
     b) i verbali delle riunioni e degli  accertamenti  degli  organi
interni di controllo dei fondi.
   4. La commissione puo' altresi':
     a)  convocare  presso  di se' gli organi di amministrazione e di
controllo dei fondi pensione;
     b) richiedere la convocazione degli  organi  di  amministrazione
dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.
   5.  Nell'esercizio  della  vigilanza, la commissione ha diritto di
ottenere le  notizie  e  le  informazioni  richieste  alle  pubbliche
amministrazioni.  I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla
commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni  sono  tutelati
dal   segreto   d'ufficio   anche   nei   riguardi   delle  pubbliche
amministrazioni  ad  eccezione  del  Ministro  del  lavoro  e   della
previdenza  sociale  e  fatto  salvo  quanto  previsto  dal codice di
procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti  e  gli
esperti  addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono
incaricati di un pubblico servizio. Essi sono  vincolati  al  segreto
d'uffico  e  hanno  l'obbligo  di  riferire alla commissione tutte le
irregolarita' constatate, anche  quando  configurino  fattispecie  di
reato.
   6.   Accordi   di   collaborazione   possono  intervenire  tra  la
commissione,  le  autorita'  preposte  alla  vigilanza  sui  soggetti
gestori di cui all'articolo 6 e l'Autorita' garante della concorrenza
e  del  mercato  al  fine di favorire lo scambio di informazioni e di
accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
   7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione  trasmette  al
Ministro   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  una  relazione
sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e
sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.  Entro
il  31  maggio  successivo  il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale trasmette  detta  relazione  al  Parlamento  con  le  proprie
eventuali osservazioni".
   2.   Al   fine  di  garantire  la  continuita'  dell'attivita'  di
vigilanza, la commissione  di  vigilanza  gia'  istituita  presso  il
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data
di entrata in vigore della presente legge continua  ad  espletare  le
sue  funzioni  fino all'insediamento della nuova commissione prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 dell'articolo 13.  Successivamente  e  per  la
residua  durata dell'originario incarico, i componenti della predetta
commissione assumono la qualifica di esperti,  ai  sensi  e  per  gli
effetti  previsti  al  citato  articolo  16,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 124 del 1993.
 
           Note all'art. 14, comma 1:
            -  L'art.  2  del  D.Lgs.  20  novembre  1990,   n.   357
          (Disposizioni   sulla   previdenza   degli   enti  pubblici
          creditizi), cosi' recita:
             "Art.  2    (Regime  pensionistico  degli  iscritti   in
          servizio alla data del 31 dicembre 1990). - 1. Entro trenta
          giorni   dalla   richiesta  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale  i  datori  di  lavoro  e  le  forme  di
          assicurazione  obbligatoria  di  cui  all'art.  1, comma 1,
          comunicano  all'Istituto  stesso  su  moduli   o   supporti
          magnetici  secondo  le  indicazioni dell'Istituto medesimo,
          per ciascun dipendente in servizio, i dati  anagrafici,  la
          posizione   previdenziale  complessiva  ed  in  particolare
          l'anzianita' assicurativa e l'anzianita' contributiva,  con
          l'indicazione   dei   periodi   coperti   da  contribuzione
          obbligatoria,  volontaria,  figurativa,  da  riscatto,   da
          ricongiunzione   e   dei   periodi   in   ogni  caso  utili
          all'interessato  nell'ordinamento   di   provenienza   agli
          effetti   delle   anzianita'   predette,   la  retribuzione
          imponibile percepita nel corso degli ultimi cinque anni.
             2.  L'ammontare  delle  contribuzioni  e   degli   altri
          trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri
          per le anzianita' assicurative e le anzianita' contributive
          connesse   all'esercizio  di  facolta'  di  riscatto  o  di
          ricongiunzione di periodi  assicurativi  restano  acquisiti
          dalle  forme  esclusive  o  esonerative  dell'assicurazione
          generale  obbligatoria  nei  casi  in  cui  le  domande  di
          riscatto  o  di  ricongiunzione siano state presentate alle
          forme medesime anteriormente al 1 gennaio 1991.
             3. Nella gestione speciale  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria l'iscrizione di ciascun dipendente in servizio
          determina  la  costituzione  di una posizione previdenziale
          complessiva   conforme   all'anzianita'   assicurativa   ed
          all'anzianita' contributiva di cui al comma 1.
             4.   A  decorrere  dal  1  gennaio  1991  il  contributo
          complessivo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori,
          gia'  affluente  alle  forme  di  previdenza  esclusive   o
          esonerative,  e'  dovuto  alla  gestione  speciale  fino  a
          concorrenza del  contributo  per  l'assicurazione  generale
          obbligatoria  nella  misura,  secondo  le  regole  e con le
          modalita' previste per la generalita' dei datori di  lavoro
          e  dei lavoratori. L'eventuale differenza tra il contributo
          a   carico   dei   dipendenti    previsto    dalle    norme
          dell'assicurazione  generale obbligatoria e quello previsto
          dalle forme di previdenza  esclusive  o  esonerative  e'  a
          carico  dei  datori  di  lavoro  fino  al primo rinnovo del
          contratto collettivo di categoria successivo al 31 dicembre
          1990, ovvero  fino  alla  stipula  di  un  nuovo  contratto
          integrativo   aziendale,   se   precedente.  In  tale  sede
          contrattuale  saranno  individuate  le  modalita'  per   il
          recupero,  da parte dei dipendenti, dell'eventuale maggiore
          onere    che     l'iscrizione     all'assicurazionegenerale
          obbligatoria comporta a loro carico.
             5.  I  lavoratori  di  cui  al  comma 1 hanno diritto ai
          trattamenti pensionistici e per invalidita' a carico  della
          gestione  speciale  secondo  i requisiti dell'assicurazione
          generale  obbligatoria,  ivi   compresi   quelli   relativi
          all'eta',   all'anzianita'  assicurativa  e  all'anzianita'
          contributiva.
             6. In ogni caso, per i lavoratori di cui al comma  1  e'
          fatto   salvo   il  diritto  al  trattamento  previdenziale
          complessivo di  miglior  favore  previsto  dalle  forme  di
          assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
          e i  superstiti  esclusive  od  esonerative  di  rispettiva
          iscrizione  secondo  quanto  disposto al successivo art. 4,
          anche in relazione all'eventuale conseguimento del  diritto
          a  prestazioni  previdenziali  derivanti  dal  possesso  di
          requisiti  di  pensionamento  piu'  favorevoli  di   quelli
          richiesti nell'assicurazione generale obbligatoria.
             7. La contribuzione relativa agli iscritti alla gestione
          speciale  che  cessano  dal  servizio senza aver conseguito
          diritto a  pensione  a  carico  della  gestione  stessa  e'
          trasferita  alla  contabilita' ordinaria dell'assicurazione
          generale obbligatoria".
            -  La legge 23 marzo 1983, n. 77, e' stata modificata dal
          decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.