Art. 14.
(Compiti della commissione di vigilanza)
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - (Compiti della commissione di vigilanza). - 1. I fondi
pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonche'
quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i
fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 357, nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici
prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di
fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci
di societa' o enti ovvero determinate le modalita' di erogazione, ad
eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche
economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del
risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono
iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura
della commissione di cui all'articolo 16.
2. In conformita' agli indirizzo generali del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16
esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:
a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione,
verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3
dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente
decreto;
c) svolge l'attivita' istruttoria per il rilascio delle
autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3,
verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del
comma 3 del'articolo 4;
d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e
ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi
4-quinquies e 5 dell'articolo 6;
e) definisce, d'intesa con le autorita' di vigilanza dei
soggetti abitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di
contratti tra i fondi e i gestori;
f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della
corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonche' alla lettera
e) del presente comma;
g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del
patrimonio dei fondi e della loro redditivita'; fornisce disposizioni
per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di
libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di
incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni
altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto
della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione,
attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla
legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali
degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;
h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti
con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e
modalita' di verifica, nonche' in ordine alla comunicazione periodica
agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del
fondo e alle modalita' di pubblicita';
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria,
patrimoniale, contabile dei fondi anche mediane ispezioni presso gli
stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che
ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative
in materia di previdenza complementare;
m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore
della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di
base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le
informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione puo'
avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei
problemi previdenziali.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione puo' disporre
che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa
stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e
documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi
interni di controllo dei fondi.
4. La commissione puo' altresi':
a) convocare presso di se' gli organi di amministrazione e di
controllo dei fondi pensione;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione
dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di
ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche
amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla
commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati
dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di
procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli
esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono
incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto
d'uffico e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le
irregolarita' constatate, anche quando configurino fattispecie di
reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la
commissione, le autorita' preposte alla vigilanza sui soggetti
gestori di cui all'articolo 6 e l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di
accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione
sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e
sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro
il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali osservazioni".
2. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di
vigilanza, la commissione di vigilanza gia' istituita presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data
di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le
sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la
residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta
commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli
effetti previsti al citato articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo n. 124 del 1993.
Note all'art. 14, comma 1:
- L'art. 2 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357
(Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici
creditizi), cosi' recita:
"Art. 2 (Regime pensionistico degli iscritti in
servizio alla data del 31 dicembre 1990). - 1. Entro trenta
giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale i datori di lavoro e le forme di
assicurazione obbligatoria di cui all'art. 1, comma 1,
comunicano all'Istituto stesso su moduli o supporti
magnetici secondo le indicazioni dell'Istituto medesimo,
per ciascun dipendente in servizio, i dati anagrafici, la
posizione previdenziale complessiva ed in particolare
l'anzianita' assicurativa e l'anzianita' contributiva, con
l'indicazione dei periodi coperti da contribuzione
obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da
ricongiunzione e dei periodi in ogni caso utili
all'interessato nell'ordinamento di provenienza agli
effetti delle anzianita' predette, la retribuzione
imponibile percepita nel corso degli ultimi cinque anni.
2. L'ammontare delle contribuzioni e degli altri
trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri
per le anzianita' assicurative e le anzianita' contributive
connesse all'esercizio di facolta' di riscatto o di
ricongiunzione di periodi assicurativi restano acquisiti
dalle forme esclusive o esonerative dell'assicurazione
generale obbligatoria nei casi in cui le domande di
riscatto o di ricongiunzione siano state presentate alle
forme medesime anteriormente al 1 gennaio 1991.
3. Nella gestione speciale dell'assicurazione generale
obbligatoria l'iscrizione di ciascun dipendente in servizio
determina la costituzione di una posizione previdenziale
complessiva conforme all'anzianita' assicurativa ed
all'anzianita' contributiva di cui al comma 1.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1991 il contributo
complessivo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori,
gia' affluente alle forme di previdenza esclusive o
esonerative, e' dovuto alla gestione speciale fino a
concorrenza del contributo per l'assicurazione generale
obbligatoria nella misura, secondo le regole e con le
modalita' previste per la generalita' dei datori di lavoro
e dei lavoratori. L'eventuale differenza tra il contributo
a carico dei dipendenti previsto dalle norme
dell'assicurazione generale obbligatoria e quello previsto
dalle forme di previdenza esclusive o esonerative e' a
carico dei datori di lavoro fino al primo rinnovo del
contratto collettivo di categoria successivo al 31 dicembre
1990, ovvero fino alla stipula di un nuovo contratto
integrativo aziendale, se precedente. In tale sede
contrattuale saranno individuate le modalita' per il
recupero, da parte dei dipendenti, dell'eventuale maggiore
onere che l'iscrizione all'assicurazionegenerale
obbligatoria comporta a loro carico.
5. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto ai
trattamenti pensionistici e per invalidita' a carico della
gestione speciale secondo i requisiti dell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi
all'eta', all'anzianita' assicurativa e all'anzianita'
contributiva.
6. In ogni caso, per i lavoratori di cui al comma 1 e'
fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale
complessivo di miglior favore previsto dalle forme di
assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
e i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva
iscrizione secondo quanto disposto al successivo art. 4,
anche in relazione all'eventuale conseguimento del diritto
a prestazioni previdenziali derivanti dal possesso di
requisiti di pensionamento piu' favorevoli di quelli
richiesti nell'assicurazione generale obbligatoria.
7. La contribuzione relativa agli iscritti alla gestione
speciale che cessano dal servizio senza aver conseguito
diritto a pensione a carico della gestione stessa e'
trasferita alla contabilita' ordinaria dell'assicurazione
generale obbligatoria".
- La legge 23 marzo 1983, n. 77, e' stata modificata dal
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.