Art. 15.
                        (Regime transitorio)
   1. All'articolo 18, comma 1, del  decreto  legislativo  21  aprile
1993,  n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
   2. All'articolo 18, comma 3, lettera b), del  decreto  legislativo
21  aprile  1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono aggiunte, in fine le parole: "e assicurativa".
   3. All'articolo 18, comma 1, del  decreto  legislativo  21  aprile
1993,  n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articolo 16 e
17;" sono sostituite dalle seguenti: "Alle forme di cui alla  lettera
a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17;"
   4.  All'articolo  18,  comma  7, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n.  124,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
     a)   nell'ultimo  periodo  le  parole:  "commi  1,  2  e  3"sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
     b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al trasferimento,
a favore  di  forme  pensionistiche  complementari  disciplinate  dal
presente  decreto  legislativo,  di posizioni previdenziali in essere
alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  legislativo;
costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi
dell'articolo  2117  del  codice  civile,  si  applica  il  comma  13
dell'articolo 13".
   5. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 8-ter  sono
aggiunti i seguenti:
   "8-quater.   Ai   contributo   versati   ai  fondi  di  previdenza
complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del  lavoro
e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio
di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale
periodo,  anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il  trattamento  tributario  previsto
dalle norme vigenti alla stessa data.
   8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia
assicurate  dalle  forme  pensionistiche  di  cui  al  comma  1,  che
garantiscono prestazioni definite  ad  integrazione  del  trattamento
pensionistico  obbligatorio,  e'  subordinato  alla  liquidazione del
predetto trattamento".
   6.  Per  i  fondi  pensione  che  abbiano  presentato  istanza  al
Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  per  l'applicazione
del  periodo  transitorio  di  cui  all'articolo 18, comma 8-bis, del
decreto  legislativo  21  aprile   1993,   n.   124,   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  all'imposta  sostitutiva  di cui ai
commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n.  124
del  1993,  come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si
applica,  a  decorrere  dal  1995  e  fino  al  termine  del  periodo
transitorio,  una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata
sul  patrimonio  netto  contabile  risultante  dall'ultimo   bilancio
approvato dal fondo.
   7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanza
e  del  lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni
anno a decorrere dal 1996, un prospetto da  cui  risulti  l'ammontare
dei  contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e
quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il
Ministro  delle  finanze,  con  proprio  decreto,  di concerto con il
Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale,  puo'  modificare,
sulla  base  dei  dati  risultanti  nel  prospetto e per ciascuno del
fondi, la misura  dell'addizionale  prevista  al  fine  di  eliminare
eventuali  perdite  di gettito derivanti dall'applicazione del regime
tributario transitorio di cui all'articolo 18,  comma  8-quater,  del
citato  decreto  legislativo  n. 124 del 1993, introdotto dal comma 5
del presente articolo.  L'integrazione  dell'addizionale  all'imposta
sostitutiva  dovra'  essere versata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze  di  cui  al
precedente periodo, con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2,
dello  stesso  decreto  legislativo  n. 124 del 1993, come sostituito
dall'articolo 12 della presente legge.
   8. I contributi versati dal datore di lavoro e  dal  lavoratore  a
fondi  costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, definiti da  accordi
collettivi  antecedenti  la  data di entrata in vigore della presente
legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio  1993,  il
trattamento  fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124
del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al rinnovo
degli accordi stessi e comunque per un  periodo  massimo  di  quattro
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
           Note all'art. 15, comma 1:
            -  L'art.  18  del  D.Lgs.  21  aprile 1993, n. 124, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 18  (Norme finali). - 1. Alle forme pensionistiche
          complementari che risultano istituite alla data di  entrata
          in  vigore  della  legge  23  ottobre  1992, n. 421, non si
          applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi  1,  2  e  3,
          mentre  l'art.  13,  commi  5 e 7, ha effetto dal 1 gennaio
          1996. Salvo quanto previsto al comma  3,  dette  forme,  se
          gia'  configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile
          ed indipendentemente dalla natura giuridica del  datore  di
          lavoro,  devono, entro  quattro anni  dalla data di entrata
          in vigore del presente   decreto  legislativo,  dotarsi  di
          strutture gestionali amministrative e contabili separate.
             2.  Le  forme  di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro
          dieci anni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  legislativo, alle disposizioni attuative dell'art.
          6, commi 4 e  5,  secondo  norme  per  loro  specificamente
          emanate   dal   Ministro   del   tesoro,  d'intesa  con  la
          commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di
          dette disposizioni, nella comunicazione di cui al  comma  6
          devono  essere  specificate  la  consistenza e la tipologia
          degli investimenti.
             3. Non sono tenute all'adeguamento di cui  al  comma  1,
          secondo  periodo,  le forme pensionistiche complementari di
          cui al comma 1 istituite all'interno:
               a) di enti pubblici anche economici che  esercitano  i
          controlli  in  materia  di tutela del risparmio, in materia
          valutaria o in materia assicurativa;
               b) di enti, societa' o gruppi che sono  sottoposti  ai
          controlli in materia di esercizio della funzione creditizia
          e assicurativa.
             Alle  forme di cui alla lettera a)  non si applicano gli
          articoli 16 e 17;  alle forme di cui  alla  lettera  b)  la
          vigilanza  e' esercitata, in conformita' ai criteri dettati
          dall'art. 17, dall'organismo  di  vigilanza  competente  in
          ragione  dei  controlli  sul  soggetto  al  cui  interno e'
          istituita la forma pensionistica medesima.
             4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 e'
          assegnato  un  termine   di   due   anni   per   provvedere
          all'adeguamento  alle disposizioni dell'art. 5. Agli stessi
          soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, e' assegnato il
          medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui
          all'art. 4, commi 2, 3 e 5.
             5.  Le  operazioni  necessarie  per  l'adeguamento  alle
          disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da
          ogni onere fiscale.  Qualora le forme pensionistiche di cui
          al  comma  1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni
          di cui all'art. 6, comma 1, lettera d),  le  operazioni  di
          conferimento  non  concorrono  in  alcun  caso a formare il
          reddito imponibile del soggetto  conferente  e  i  relativi
          atti  sono  soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
          catastali nella misura fissa di lire 100.000  per  ciascuna
          imposta;  a  dette  operazioni  si  applicano, agli effetti
          dell'imposta sull'incremento di valore degli  immobili,  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  3,  secondo comma, secondo
          periodo, e 6, settimo comma,  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 643, e successive
          modificazioni.
             6. I soggetti titolari delle forme di  cui  al  comma  1
          devono  inviare  alla commissione di cui all'art. 16, entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del  decreto
          del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale di cui
          all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le
          modalita' che saranno  indicate  dal  medesimo  decreto.  I
          soggetti  titolari  delle  forme di cui ai commi 1 e 3 sono
          iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui  all'art.  4,
          comma 6.
             7.  Per  i  destinatari iscritti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo alle forme  di  cui
          al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza
          di  squilibri  finanziari  delle relative gestioni le fonti
          istitutive di  cui  all'art.  3  possono  rideterminare  la
          disciplina  delle  prestazioni  e del finanziamento per gli
          iscritti che alla predetta  data  non  abbiano  maturato  i
          requisiti  previsti  dalle  fonti istitutive medesime per i
          trattamenti di natura pensionistica. Per i  destinatari  di
          cui  al  presente comma non si applica altresi' l'art.  13,
          commi 2  e  3,    continuando  a  trovare  applicazione  le
          disposizioni  di legge vigenti sino alla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo.  Al trasferimento,
          a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate
          dal   presente   decreto    legislativo,    di    posizioni
          previdenziali  in essere alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto   legislativo,   costitutite   da   fondi
          accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'art.
          2117  del  codice  civile, si applica il comma 13 dell'art.
          13".
            8.  Per  i  destinatari   iscritti   anche   alle   forme
          pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data
          di  entrata  in vigore del presente decreto legislativo, si
          applicano le disposizioni ivi stabilite e,  per  quelli  di
          cui  all'art.  2,  comma  1, lettera a), non possono essere
          previste  prestazioni  definite  volte  ad  assicurare  una
          prestazione  determinata  con  riferimento  al  livello del
          reddito, ovvero  a  quello  del  trattamento  pensionistico
          obbligatorio.
             8-bis.  Alle  forme  pensionistiche  di  cui  al comma 1
          gestite   in   via   prevalente    secondo    il    sistema
          tecnico-finanziario  della  ripartizione,  in  presenza  di
          rilevanti squilibri finanziari derivanti  dall'applicazione
          delle  disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5,
          e 8, comma 2, e' consentita, per un periodo  di  otto  anni
          dalla  data  di  emanazione  del  decreto di cui al comma 6
          l'iscrizione  di  nuovi  soggetti  in  deroga  alle  citate
          disposizioni  degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto
          del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
          di  vigilanza  di  cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31
          marzo 1994, sono determinati  i  criteri,  di  accertamento
          della  predetta  situazione di squilibrio, con riguardo, in
          particolare,  alla  variazione  dell'aliquota  contributiva
          necessaria  al  riequilibrio della gestione, senza aggravio
          degli oneri  a  carico  degli  enti  del  settore  pubblico
          allargato.
             8-ter.  Le  forme  pensionistiche  di cui al comma 8-bis
          debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  per   l'applicazione   della
          disciplina  di  cui  al  comma  medesimo  ed entro sessanta
          giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma  8-bis
          provvedono  a  corredare detta istanza della documentazione
          idonea   a   dimostrare   l'esistenza   dello    squilibrio
          finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con
          riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle
          contribuzioni  e  alle  prestazioni,  nonche' al patrimonio
          investito,   determini   le   condizioni   necessarie    ad
          assicurare,  alla  scadenza  del  periodo  di  cui al comma
          8-bis, l'equilibrio finanzario della gestione. Il  Ministro
          del  lavoro e della previdenza sociale, previo parere della
          commissione di cui all'art.  16,  accerta,  nei  termini  e
          secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma.
             8-quater.  Ai  contributi versati ai fondi di previdenza
          complementare che abbiano presentato istanza  al  Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale per l'applicanone del
          periodo  transitorio  di  cui  al comma 8 -bis  continua ad
          applicarsi fino al termine di tale periodo, anche  per  gli
          iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto, il trattamento tributario previsto dalle
          norme vigenti alla stessa data.
             8-quinquies.  L'accesso alle prestazioni per  anzianita'
          e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al
          comma   1,   che   garantiscono   prestazioni  definite  ad
          integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio  e'
          subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
             9.  I  dipendenti  degli enti di cui alla legge 20 marzo
          1975, n. 70, assunti successivamente alla data  di  entrata
          in  vigore della legge medesima, possono chiedere di essere
          iscritti al fondo integrativo costituito presso  l'ente  di
          appartenenza,   con   facolta'   di  riscatto  dei  periodi
          pregressi. E' abrogato il secondo comma dell'art. 14  della
          predetta  legge.  I dipendenti previsti dall'art. 74, commi
          primo  e  secondo,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  20  dicembre  1979,  n.  761,  che  non abbiano
          esercitato il diritto di opzione entro  i  termini  di  cui
          all'art.   75   del   citato  decreto,  hanno  facolta'  di
          ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso  i
          fondi  integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di
          provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a
          qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio  delle  facolta'
          di  cui  al  presente  comma  e'  posto a totale carico dei
          dipendenti stessi  secondo  aggiornati  criteri  attuariali
          elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto con il Ministro del tesoro. Tali facolta'  debbono
          essere  esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del predetto decreto".
            - Per il testo dell'art. 2117 del codice civile  si  veda
          in nota all'art. 12.