Art. 15.
(Regime transitorio)
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
2. All'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono aggiunte, in fine le parole: "e assicurativa".
3. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articolo 16 e
17;" sono sostituite dalle seguenti: "Alle forme di cui alla lettera
a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17;"
4. All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo periodo le parole: "commi 1, 2 e 3"sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al trasferimento,
a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal
presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi
dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13
dell'articolo 13".
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 8-ter sono
aggiunti i seguenti:
"8-quater. Ai contributo versati ai fondi di previdenza
complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio
di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale
periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto
dalle norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia
assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che
garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, e' subordinato alla liquidazione del
predetto trattamento".
6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione
del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai
commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124
del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si
applica, a decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo
transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata
sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato dal fondo.
7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanza
e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni
anno a decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare
dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il
Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo' modificare,
sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno del
fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di eliminare
eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime
tributario transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-quater, del
citato decreto legislativo n. 124 del 1993, introdotto dal comma 5
del presente articolo. L'integrazione dell'addizionale all'imposta
sostitutiva dovra' essere versata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al
precedente periodo, con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2,
dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito
dall'articolo 12 della presente legge.
8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a
fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi
collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente
legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il
trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124
del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al rinnovo
degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 15, comma 1:
- L'art. 18 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 18 (Norme finali). - 1. Alle forme pensionistiche
complementari che risultano istituite alla data di entrata
in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si
applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3,
mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1 gennaio
1996. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se
gia' configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile
ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di
lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di
strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro
dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'art.
6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente
emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la
commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di
dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6
devono essere specificate la consistenza e la tipologia
degli investimenti.
3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1,
secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di
cui al comma 1 istituite all'interno:
a) di enti pubblici anche economici che esercitano i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa;
b) di enti, societa' o gruppi che sono sottoposti ai
controlli in materia di esercizio della funzione creditizia
e assicurativa.
Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli
articoli 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la
vigilanza e' esercitata, in conformita' ai criteri dettati
dall'art. 17, dall'organismo di vigilanza competente in
ragione dei controlli sul soggetto al cui interno e'
istituita la forma pensionistica medesima.
4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 e'
assegnato un termine di due anni per provvedere
all'adeguamento alle disposizioni dell'art. 5. Agli stessi
soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, e' assegnato il
medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui
all'art. 4, commi 2, 3 e 5.
5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle
disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da
ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui
al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni
di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di
conferimento non concorrono in alcun caso a formare il
reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi
atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna
imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le
disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo
periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni.
6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1
devono inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui
all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le
modalita' che saranno indicate dal medesimo decreto. I
soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono
iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4,
comma 6.
7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui
al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza
di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti
istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la
disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli
iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i
requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i
trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di
cui al presente comma non si applica altresi' l'art. 13,
commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le
disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. Al trasferimento,
a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate
dal presente decreto legislativo, di posizioni
previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, costitutite da fondi
accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'art.
2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'art.
13".
8. Per i destinatari iscritti anche alle forme
pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si
applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non possono essere
previste prestazioni definite volte ad assicurare una
prestazione determinata con riferimento al livello del
reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico
obbligatorio.
8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1
gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di
rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione
delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5,
e 8, comma 2, e' consentita, per un periodo di otto anni
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6
l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate
disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
di vigilanza di cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31
marzo 1994, sono determinati i criteri, di accertamento
della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in
particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva
necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio
degli oneri a carico degli enti del settore pubblico
allargato.
8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis
debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'applicazione della
disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta
giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis
provvedono a corredare detta istanza della documentazione
idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio
finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con
riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle
contribuzioni e alle prestazioni, nonche' al patrimonio
investito, determini le condizioni necessarie ad
assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma
8-bis, l'equilibrio finanzario della gestione. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della
commissione di cui all'art. 16, accerta, nei termini e
secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma.
8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza
complementare che abbiano presentato istanza al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per l'applicanone del
periodo transitorio di cui al comma 8 -bis continua ad
applicarsi fino al termine di tale periodo, anche per gli
iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle
norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianita'
e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al
comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio e'
subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata
in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere
iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di
appartenenza, con facolta' di riscatto dei periodi
pregressi. E' abrogato il secondo comma dell'art. 14 della
predetta legge. I dipendenti previsti dall'art. 74, commi
primo e secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano
esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui
all'art. 75 del citato decreto, hanno facolta' di
ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i
fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di
provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a
qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facolta'
di cui al presente comma e' posto a totale carico dei
dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali
elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. Tali facolta' debbono
essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del predetto decreto".
- Per il testo dell'art. 2117 del codice civile si veda
in nota all'art. 12.