Art. 16.
(Sanzioni)
1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il
seguente:
"Art. 18-bis. - (Sanzioni penali e amministrative). - 1. Chiunque
esercita l'attivita' di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci
milioni a lire cinquanta milioni. E' sempre ordinata la confisca
delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il
reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengono
a persona estranea al reato.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i componenti
degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5,
comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione
di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono
puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2,
lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti
di cui all'articolo 2621 del codice civile.
4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i
responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano,
anche in parte, alle richieste delle commissione di cui all'articolo
17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le
comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione
di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel
termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a
conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni".
Nota all'art. 16, comma 1:
- L'art. 2621 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2621 (False comunicazioni ed illegale
ripartizione di utili).- Salvo che il fatto costitutisca
reato piu' grave, sono puniti con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4 milioni:
1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i
direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali
nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni
sociali fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al
vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della
societa' o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti
le condizioni medesime;
2) gli amministratori e i direttori generali che, in
mancanza di bilancio approvato o in difformita' da esso o
in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma,
riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere
distribuiti".