Art. 16.
                             (Sanzioni)
   1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.
124,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e' inserito il
seguente:
   "Art. 18-bis. - (Sanzioni penali e amministrative). - 1.  Chiunque
esercita l'attivita' di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la  multa  da  lire  dieci
milioni  a  lire  cinquanta  milioni.  E' sempre ordinata la confisca
delle cose che sono servite o sono state destinate  a  commettere  il
reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengono
a persona estranea al reato.
   2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, i componenti
degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5,
comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono  alla  commissione
di  cui  all'articolo  16  segnalazioni,  dati o documenti falsi sono
puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
   3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17,  comma  2,
lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti
di cui all'articolo 2621 del codice civile.
   4.  I  componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i
responsabili del fondo che nel termine  prescritto  non  ottemperano,
anche  in parte, alle richieste delle commissione di cui all'articolo
17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
   5.   I   soggetti  di  cui  al  comma  4  che  non  effettuano  le
comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della  condizione
di  onorabilita'  di  cui  all'articolo  4,  comma 3, lettera c), nel
termine  di  quindici  giorni  dal  momento  in  cui  sono  venuti  a
conoscenza  degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  cinque
milioni a lire trenta milioni".
 
           Nota all'art. 16, comma 1:
            - L'art. 2621 del codice civile e' il seguente:
             "Art.   2621      (False   comunicazioni   ed   illegale
          ripartizione di utili).- Salvo che  il  fatto  costitutisca
          reato  piu'  grave,  sono puniti con la reclusione da uno a
          cinque anni e con la multa da L.  400.000 a L. 4 milioni:
              1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i
          direttori generali, i sindaci  e  i  liquidatori,  i  quali
          nelle  relazioni,  nei  bilanci  o  in  altre comunicazioni
          sociali fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al
          vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della
          societa' o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti
          le condizioni medesime;
              2)  gli  amministratori  e i direttori generali che, in
          mancanza di bilancio approvato o in difformita' da  esso  o
          in  base  ad  un  bilancio  falso,  sotto  qualunque forma,
          riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono  essere
          distribuiti".