Art. 17. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presenta legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 agosto 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardiasigilli: MANCUSO ____________