Art. 17.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presenta legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardiasigilli: MANCUSO
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