Art. 17.
                         (Entrata in vigore)
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   La presenta legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 8 agosto 1995
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  TREU,  Ministro  del lavoro e della
                                  previdenza sociale
Visto, il Guardiasigilli: MANCUSO
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