Art. 2. (Armonizzazione) 1. Con effetto dal 1 gennaio 1996 e' istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonche' alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarieta' di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1. 3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attivita' connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali gia' attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano altresi' attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennita' in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici e' stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 e in lire 16.205 miliardi per l'anno 1997. 4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, e' cosi' ripartito: a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 16.205 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 5. Per i lavori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto. 6. La contrattazione collettiva nazionale in conformita' alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma. 7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresi', ai sensi del comma 6, le modalita' per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori gia' occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione. 8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che gia' provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982. 9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero. 10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994. 11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potra' superare l'80 per cento della base pensionabile, ne' quello spettante nel caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalita' applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilita' operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilita' dipendente da causa di servizio. 13. Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermita', per morte e alle pensioni di reversibilita' si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. 14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "tre volte" sono sostituite dalle seguenti: "quattro volte". 15. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono altresi' esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo: a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti; b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'universita' e siano in regola con gli esami dell'anno accademico; c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali; d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalita' sportive, ricreative e culturali, nonche' quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali; e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della societa' datrice di lavoro ovvero di societa' controllanti o controllate; f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista". 16. L'indennita' di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e' esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennita' integrativa speciale. 17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto dal comma 15, nonche' quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti gia' effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate. 18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita' contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, e' stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni. 19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non puo' comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente. 20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1 gennaio 1995 avevano esercitato la facolta' di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidita', continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni. 21. Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di eta', possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'. 22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o piu' decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonche'dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1; b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1; c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1; d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarita' professionali e lavorative presenti nei settori interessati. 23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a: a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilita' come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi settori di attivita' dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificita' dei settori delle attivita'; b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti trattamenti e'regolato secondo quando previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge. 24. Il Governo, avuto riguardo alle specificita' che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attivita' lavorative, subordinate e autonome, e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificita' i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacita' contributiva e del complessivo aumento delle entrate; b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate; c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovra' essere stabilito con carattere di priorita' e con un meccanismo di maggiore rapidita'; f) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi, nella considerazione della specificita' delle aziende a piu' alta densita' occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988; e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi; f) considerazione della continuazione dell'attivita' lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo; g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attivita' lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianita'; h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarita' dell'attivita' del settore. 25. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio e' subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione, avuto riguardo all'entita' numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni; b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza gia' esistenti per categorie similari; c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attivita'; d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti. 26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'. 27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio. 28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una coppia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. 29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 e' dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed e' applicato sul reddito delle attivita' determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32. 30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalita' ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attivita' soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attivita' espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza e' computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facolta' dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attivita' commerciali. 31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995. 32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti e' definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualita' pensioni", istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti principi: a) conferma della volontarieta' dell'accesso; b) applicazione del sistema contributivo; c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione. Art. 2. (Armonizzazione) Art. 2. (Armonizzazione) Art. 2. (Armonizzazione)
Nota all'art. 2, comma 1: - Il comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza) cosi' recita: "4. Al fine di consentire all'INPDAP di provvedere all'erogazione del trattamento pensionistico per i dipendenti dello Stato attraverso una apposita gestione separata, con provvedimento di legge sono stabiliti i termini di decorrenza, le aliquote e le modalita' con cui le amministrazioni statali versano all'Istituto le corrispondenti contribuzioni per ciascun dipendente". Note all'art. 2, comma 2: - Il testo dell'art. 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali) e' il seguente: "Art. 3-ter.- 1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, e' stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale incremento si applica comunque a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle rispettive gestioni, sulle quote di reddito d'impresa eccedenti il limite innanzi indicato". - Si riporta l'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): "Art. 25.- 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un contributo di solidarieta' commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici. 2. La misura del contributo di solidarieta' e' determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo e' pari al 2 per cento. 3. Il contributo e' versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi". Note all'art. 2, comma 3: - Il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, reca l'approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 9 maggio 1974. - Il D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138 (Parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1986). Note all'art. 2, comma 5: - L'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' recita: "Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunita' Europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica". - L'art. 2120 del codice civile e' il seguente: "Art. 2120 (Indennita' di anzianita'). - In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato, e' dovuta al prestatore di lavoro un'indennita' proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie. (Le norme corporative possono tuttavia stabilire che l'indennita' sia dovuta anche in caso di dimissioni volontarie, determinandone le condizioni e le modalita'). L'ammontare dell'indennita' e' determinato (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equita', in base all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro. (Sono salve le norme corporative che stabiliscono forme equivalenti di previdenza"). Note all'art. 2, comma 6: - Le disposizioni del titolo III del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sono le seguenti: "TITOLO III CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE Art. 45 (Contratti collettivi) - 1. La contrattazione collettiva e' nazionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini. 3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle privince autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato. 4. La contrattazione collettiva decentrata e' finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali. 5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e specifiche materie. 6. I contratti collettivi quadro sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche' dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto. 8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita' definite dalla contrattazione collettiva nazionale e nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430. 9. Le amministrazioni pubbliche osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo. Esse vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Art. 46 (Area di contrattazione per il personale dirigenziale). - 1. Per ciascuno dei comparti individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, e' prevista una autonoma separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4. 2. I contratti collettivi nazionali delle aree separate di cui al comma 1 sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali. 3. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale e' definito in una apposita area di contrattazione alle cui trattative partecipano l'agenzia prevista dall'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Art. 47 (Rappresentativita' sindacale). - 1. La maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali e' definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei predidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale. 2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano, anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8. Art. 48 (Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro). - 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini della organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonche' nelle commissioni di concorso. La contrattazione, collettiva nazionale indichera' forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati. Art. 49 (Trattamento economico). - 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. 3. I contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttivita' individuale; b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente; c)all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definitivi dalla contrattazione collettiva. 4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori. 5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri". Art. 50 (Agenzia per le relazioni sindacali).- E' istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, dotata di personalita' giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica. L'Agenzia rappresenta, a livello nazionale, in sede di contrattazione collettiva, le pubbliche amministrazioni. Ha lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettivita', con il minore onere per essa. 2. Il Comitato direttivo dell'Agenzia e' costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Uno di essi e' designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e un altro dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. 3. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e nominati ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Non possono far parte del comitato persone che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati dei lavoratori, nonche' coloro che abbiano avuto nel biennio precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti ed elegge, al suo interno, un presidente. 4. L'Agenzia si attiene alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e previo parere delle province e dei comuni per il personale rispettivamente dipendente. L'intesa delle regioni e' espressa dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il parere dei comuni e' reso, entro quindici giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevole, dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e quello delle province dall'Unione delle province d'Italia. L'Agenzia deve motivare le decisioni assunte in difformita' del parere reso dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione delle province d'Italia. 5. Le direttive indicano, tra l'altro, i criteri generali della disciplina contrattuale del pubblico impiego e delle sue vicende modificative; i criteri di inquadramento; le disponibilita' finanziarie totali, con riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio approvati dal Parlamento, ed il totale della spesa per retribuzioni; i criteri per l'attribuzione, in sede di contrattazione decentrata, di voci della retribuzione legate ai rendimenti e ai risultati del personale e della gestione complessiva; gli "standards" di rendimento e di risultato e i criteri per verificarli. 6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi della rappresentanza o dell'assistenza dell'Agenzia nella contrattazione collettiva. 7. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, dell'attivita' di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi. 8. Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con tale decreto e' istituito un comitato di coordinamento i cui componenti sono designati dalle rappresentanze dei comparti di contrattazione collettiva e sono definite altresi' le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. 9. L'Agenzia si avvale per lo svolgimento dei propri compiti di non piu' di 25 dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e di non piu' di cinque esperti, utilizzabili nelle forme e per le esigenze previste nel regolamento di cui al comma 8. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano stato giuridico e trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Dopo un biennio di attivita' dell'Agenzia, si provvede, con regolamento, valutati i carichi di lavoro, a modificare il contingente di personale". Art. 51 (Procedimento di contrattazione).- 1. L'Agenzia di cui all'art. 50, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti collettivi nazionali di cui agli articoli 45 e 46, corredato da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva della spesa diretta e indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata. Il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata. Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimita' e la compatibilita' economica entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi. 3. Per i contratti collettivi decentrati, la sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche e' autorizzata, nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'art. 45, comma 4, con atto dell'organo di vertice previsto dai rispettivi ordinamenti. L'autorizzazione alla sottoscrizione e' sottoposta al controllo preventivo degli organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere all'Agenzia di cui all'art. 50, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, copia dei contratti collettivi decentrati. Non puo' essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilita' finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale. 4. Non puo' essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi che comportano, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei contratti, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime". Art. 52 (Disponibilita' finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica).- 1. Il Ministero del tesoro, per gli aspetti di interesse regionale previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva con specifica indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci le amministrazioni pubbliche. L'onere a carico del bilancio dello Stato e' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per gli aspetti di interesse regionale previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti. 3. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale, prevedendo la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. I compiti affidati dal presente comma al predetto nucleo di valutazione sono sostitutivi dei compiti originariamente previsti dal citato art. 10. 4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire con propri decreti le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci. 5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa. Art. 53 (Interpretazione autentica dei contratti collettivi). - 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 51, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. 2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate. Art. 54 (Aspettative e permessi sindacali). - 1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentantive sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale. 2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo conto, con riferimento a ciascun comparto ed area di contrattazione collettiva, della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri. 3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'art. 47, la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate. Per la provincia autonoma di Bolzano si terra' conto di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. 4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali. 5. Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con l'accordo di cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalita' per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali. Fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine aumentati di una unita', fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti. 6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93". - Il comma 4 dell'art. 8 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformita' ai principi del presente decreto legislativo". Note all'art. 2, comma 8: - L'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) sostituisce gli articoli 2120, 2121 e 2776 del codice civile con i seguenti: "Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto).- In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma; con esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestarore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza in rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto, notarile. L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste di anticipazione". "Art. 2121 (Computo dell'indennita' di mancato preavviso).- L'indennita' di cui all'art. 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese. Se il prestatore di lavoro e' retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennita' suddetta e' determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro". "Art. 2776 (Collocazione sussidiaria sugli immobili).- I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonche' all'indennita' di cui all'art. 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari. I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'art. 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma. I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'art. 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente". - L'art. 2 della citata legge n. 297/1982 e' il seguente: "Art. 2 (Fondo di garanzia).- E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il 'Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente artcolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione obbligaroria contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal prediodo di paga in corso al 1 luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonche' dei dati relativi all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e' gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali". Note all'art. 2, comma 9: - Per il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, si veda in nota al comma 5. - Per il testo urgente, dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si veda in nota all'art. 2, comma 15. Note all'art. 2, comma 10: - I commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 15 (Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione). - 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili con esclusione dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennita' corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche regolate da ordinamenti che rinviano alle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successivamente modificazioni ed integrazioni. - Gli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento con le pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) sono i seguenti: "Art. 15 (Base pensionabile personale civile).- L'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976, dal seguente: 'Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento: a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato; c) indennita' ed assegno personale pensionabile previsti dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di stato per i servizi telefonici; d) assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato; e) assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; f) indennita' e assegno personale pensionabili previsti dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; g) assegno personale previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile'". "Art. 16 (Base pensionabile personale militare).- L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976, dal seguente: 'Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'art. 54, penultimo comma la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento: a) indennita' di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'art. 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'art. 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751. Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile. Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado'". "Art. 22 (Base pensionabile per il personale ferroviario).- L'art. 220, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1973 n. 1092, come modificato dall'art. 2 della legge 12 febbraio 1974, n. 22, e' sostituito per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976, dal seguente: 'Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento: a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; b) indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57; c) assegno personale pensionabile. Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o indennita' previsti come utili al fini della determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge'". Note all'art. 2, comma 11: - L'art. 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 503/1992 e' il seguente: "Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle pensioni).- 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della pensione e' determinato dalla somma: a) (omissis); b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto. Note all'art. 2, comma 12: - Per il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, si veda in nota al comma 5. - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222: "Art. 2 (Pensione ordinaria di inabilita').- 1. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidita' con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. 2. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione. 3. La pensione di inabilita', reversibile ai superstiti, e' costituita dall'importo dell'assegno di invalidita', non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri: a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia, ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione e' pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con un'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento dell'eta' pensionabile. In ogni caso, non potra' essere computata un'anzianita' contributiva superiore a 40 anni; b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione e' costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'eta' pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento di detta eta' coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo. 4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti. 5. La pensione di inabilita' e' incompatibile con i compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. E' altresi', incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilita', il pensionato e' tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilita' sostituendola, sempreche' ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'art. 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'incompatibilita' medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidita', la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilita' e quello dell'assegno di invalidita'. 6. Ove l'inabilita' sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e b) del terzo comma e' corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa". Nota all'art. 2, comma 13: - Il testo del comma 3 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' il seguente: "3. In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1 gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, ovvero l'indennita' di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante". Note all'art. 2, comma 14: - L'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, gia' modificato dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 503/1992, risulta, ai sensi della presente legge, il seguente: "Art. 6 (Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo).- 1. Con effetto dal 1 gennaio 1993, i commi 1 e 2 dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono sostituiti dai seguenti: ' 1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'Enasarco non spetta ai soggetti che posseggano: a) (omissis); b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a) ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo'". Note all'art. 2, comma 15: - L'art. 12 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 12.- Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692. recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente: 'Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo: 1) di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; 2) di rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro; 3) di indennita' di anzianita'; 4) di indennita' di cassa; 5) di indennita' di panatica per i marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento dei suo ammontare; 6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale. L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 n. 797, e' abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi. L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo. La retribuzione come sopra determinata e' presa, altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate. Sono altresi' esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo: a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti; b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'universita' e siano in regola con gli esami dell'anno accademico; c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali; d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalita' sportive, ricreative e culturali, nonche' quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali; e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della societa' datrice di lavoro ovvero di societa' controllanti o controllate; f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista'". Note all'art. 2, comma 16: - Per il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 si veda in nota al comma 15. Note all'art. 2, comma 18: - Per il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 si veda in nota al comma 15. - Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, reca la disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v) della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Note all'art. 2, comma 19: - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 724/1994 e' il seguente: "Art. 17 (Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni).- 1. Con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data. Note all'art. 2, comma 20: - Per il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, si veda in nota al comma 5. - L'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza) cosi' recita: "Art. 2.- Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', sia normali che privilegiati, gia' liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria, del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli archivi notarili, e' concessa a decorrere dal 1 luglio 1959, una indennita' integrativa speciale determinata per ogni anno finanziario applicando su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice dei costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unita' fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. L'indennita' di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44. Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio. L'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo: a) e' corrisposta in misura intera a coloro che sono provvisti di pensione od assegno non inferiore alle lire 24.000 mensili lorde; b) e' dovuta in ragione rispettivamente di un ventiquattresimo o di un diciottesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti dei titolari di pensioni od assegni diretti inferiori alle lire 24.000 mensili lorde e dei titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita' inferiori alle lire 18.000 mensili lorde; c) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile; d) e' esente da ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare. Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennita' integrativa speciale e' corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle ammininistrazioni anzidette. L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura piu' favorevole, ai titolari di piu' pensioni od assegni ordinari. La corresponsione della suddetta indennita' integrativa speciale e' sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale gia' percepiscono la medesima indennita'. Qualora pero' quest'ultima indennita' risultasse meno favorevole, se ne dovra' sospendere la corresponsione e disporre il pagamento dell'indennita' integrativa speciale annessa alla pensione. La concessione dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e' disposta, d'ufficio dagli uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno. Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo e' stabilito in lire 1920 mensili nette. Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della indennita' integrativa speciale sara' determinato con decreto del Ministro per il tesoro. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto dle Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo". Nota all'art. 2, comma 22: - Per il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 si veda in nota al comma 15. Note all'art. 2, comma 23: - Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 503/1992, e' il seguente: "2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n. 480, per i lavoratori di cui all'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui all'art. 209 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai casi di cui all'art. 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nonche' per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23 marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992. 3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai limiti di eta' per il pensionamento di cui al presente articolo". - I commi 4 e 5 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 29/1993, sono i seguenti: "4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287. 5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regola in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Note all'art. 2, comma 24: - Il comma 2 dell'art. 7 della legge 4 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi cosi' recita: "2. Ciascuna azienda e' inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi dell'art. 11-bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154". - L'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988, cosi', recita: "Obiettivo n. 1 1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni NUTS del livello II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria. Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i dipartimenti francesi d'Oltremare ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1. 2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto nell'allegato. 3. L'elenco delle regioni e' valido per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinche' il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza dei cinque anni. 4. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro programmi di sviluppo regionale. Tali programmi contengono in particolare: la descrizione delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e delle relative azioni; indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione dei programmi. Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo programma comporti gli elementi di cui al primo comma. Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i programmi di cui all'art. 10, paragrafo 2 e le iniziative previste dall'art. 11, paragrafo 1, includendo inoltre i dati relativi alle iniziative di cui all'art. 11, paragrafo 1 che costituiscono, ai sensi della normativa comunitaria, un diritto per i beneficiari. Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi. 5. La Commissione valuta i programmi e le azioni proposte nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presenre regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i programmi e di tutte le azioni di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare: le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario: le forme d'intervento; il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata. Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione. A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o piu' programmi di cui al paragrafo 4. 6. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 1 assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi. 7. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5". - L'obiettivo 5- b) del regolamento CEE sopracitato attiene allo sviluppo delle zone rurali. Nota all'art. 2, comma 25: - Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 reca l'attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza- Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994. Note all'art. 2, comma 26: - Il comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' recita: "Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5. - Il comma 2, lettera a) del precitato D.P.R. n. 917/1986, e' il seguente: "2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attivita', non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita". - L'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), e' il seguente: "Art. 36 (Forme speciali di vendita).- La vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio e' soggetta alle norme di cui al capo I della presente legge. Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi alle autorita' di pubblica sicurezza competenti per territorio, le quali possono negare l'autorizzazione per gravi motivi di natura penale. Analoga autorizzazione e' prescritta per coloro che sono incaricati dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio. Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attivita' delle stesse. Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge". Note all'art. 2, comma 28: - Il primo comma dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni commi in materia di accertamento delle imposte sui redditi) cosi' recita: "Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa". - Il quarto comma dell'art. 9 del citato d.P.R. n. 600/1973, e' il seguente: "I sostituiti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7 entro il 31 marzo di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente". - L'art. 49, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 917/1986, recano le seguenti disposizioni: "2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attivita', non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita; b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata; e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia; f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349. 3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2". Nota all'art. 2, comma 29: - Il comma 3 dell'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e' il seguente: "3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazione". Note all'art. 2, comma 32: - La legge 9 marzo 1989, n. 8 reca "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1989. - Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1994. - La legge 2 agosto 1990, n. 233 reca la riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi ( Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1990). - I commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 11 della legge n. 537/1993 sono i seguenti: "11. A far data dal 1 gennaio 1994, i lavoratori che svolgono le attivita' di cui all'art. 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione dei titolari di pensione diretta e dei percettori di borse di studio, sono iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, in una gestione separata, nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali e nel rispetto delle disposizioni previste per quest'ultima gestione, fatta esclusione del livello minimo imponibile ai fini contributivi, di cui all'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 12. Qualora al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' i lavoratori di cui al comma 11 non abbiano raggiunto il periodo minimo contributivo per il trattamento pensionistico, possono integrare il periodo mancante mediante il versamento di contributi volontari, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 13. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nei confronti dei lavoratori che svolgono attivita' lavorative per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie. 14. In fase di prima applicazione, alla gestione separata di cui al comma 11 sovraintende il comitato amministratore della gestione per i contributi e le prestazioni degli esercenti attivita' commerciali. 15. Entro trenta giorni dalla data dl entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite, tenuto conto delle peculiarita' relative alla specifica forma assicurativa, le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 13 e 14 ivi compresi i termini e le modalita' di versamento dei contributi, nonche' i criteri per la determinazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in relazione all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati nell'anno". Nota all'art. 2, comma 33: - La legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "Mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 3 aprile 1963.