Art. 3.
   (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale)
   1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo
il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Al fine di  consentire  un
immediato  riscontro  dell'incidenza  delle  risultanza  finali della
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno  alle  gestioni
previdenziali,  l'Istituto  e'  inoltre  tenuto a compilare uno stato
patrimoniale ed un conto economico generale al netto  della  Gestione
degli   interventi   assistenziali   e   di  sostegno  alle  gestioni
previdenziali di cui all'articolo 37".
   2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma
3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.  88,  e'  determinato  in
lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi
della  predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo
37 della citata legge n. 88 del 1989,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole:  "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre
1999,  il  Governo  procede  alla  ridefinizione  della  ripartizione
dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente
comma   in   riferimento  alle  effettive  esigenze  di  apporto  del
contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo  i
seguenti criteri in concorso tra loro:
     a)  rapporto  tra  lavoratori attivi e pensionati inferiore alla
media;
     b) risultanza gestionali negative;
     c) rapporto tra contribuzione e prestazioni  con  l'applicazione
di  aliquote  contributive  non  inferiori alla media, ponderata agli
iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.
   3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare uno  o  piu'
decreti,  entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge, recanti norme volte a  riordinare  il  sistema  delle
prestazioni   previdenziali   ed   assistenziali   di  invalidita'  e
inabilita'. Tali norme dovranno  ispirarsi  ai  seguenti  principi  e
criteri  direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e
dei  relativi  criteri  di  riconoscimento   con   riferimento   alla
definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio
1992,  n.  104; b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di
revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il  settore
dell'invalidita'  civile,  della cecita' civile e del sordomutismo il
principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e
quella della concessione dei benefici  economici,  come  disciplinato
dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 settembre 1994, n.
698; c) graduazione degli interventi in  rapporto  alla  specificita'
delle  differenti  tutele con riferimento anche alla disciplina delle
incompatibilita'   e   cumulabilita'   delle   diverse    prestazioni
assistenziali   e  previdenziali;  d)  potenziamento  dell'azione  di
verifica e di controllo sulle diverse forme di  tutela  previdenziale
ed  assistenziale  anche  mediante  forme  di raccordo tra le diverse
competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali  la
costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una
apposita   commissione   tecnico-amministrativa   con   funzioni   di
coordinamento. Decorsi due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
decreti  legislativi  di cui al presente comma, il Governo procede ad
una verifica dei risultati conseguiti con  l'attuazione  delle  norme
delegate  anche  al fine di valutare l'opportunita' di pervenire alla
individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento
delle condizioni di invalidita' civile, di lavoro o di servizio.
   4. Ai fini di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  30  dicembre
1987,  n.  536 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci  automatizzati
dei    dati,    l'Autorita'    per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione  detta  le  norme  tecniche  ed  i  criteri  per   la
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione
di   sistemi   informativi   automatizzati,   nonche'   per  la  loro
integrazione o connessione  o,  eventualmente,  per  altre  forme  di
raccordo,  garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei
dati.
   5. Gli elenchi dei  beneficiari  di  prestazioni  previdenziali  o
assistenziali, il cui importo e' condizionato al reddito del soggetto
o  del  nucleo famigliare cui il soggetto appartiene, sono comunicati
quadrimestralmente,   da    parte    degli    organismi    erogatori,
all'Amministrazione   finanziaria  che  provvedera'  a  verifica  dei
redditi stessi.
   6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale
e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani,  residenti  in
Italia,  che  abbiano  compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni
reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per
il 1996, a  lire  6.240.000,  denominato  "assegno  sociale".  Se  il
soggetto  possiede  redditi  propri l'assegno e' attribuito in misura
ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se  non  coniugato,
ovvero  fino  al  doppio  del  predetto  importo,  se  coniugato, ivi
computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale  assegno
sociale  di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del
reddito  oltre  il  limite  massimo  danno  luogo  alla   sospensione
dell'assegno  sociale.  Il  reddito  e' costituito dall'ammontare dei
redditi coniugali,  conseguibili  nell'anno  solare  di  riferimento.
L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il
mese  di  luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione
dei redditi effettivamente percepiti.  Alla  formazione  del  reddito
concorrono   i   redditi,   al   netto   dell'imposizione  fiscale  e
contributiva, di qualsiasi natura,  ivi  compresi  quelli  esenti  da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad  imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a
norma del codice civile, Non si computano nel reddito  i  trattamenti
di   fine   rapporto   comunque   denominati,  le  anticipazioni  sui
trattamenti stessi, le competenze  arretrate  soggette  a  tassazione
separata,  nonche'  il  proprio  assegno  e  il reddito della casa di
abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo
ai sensi dell'articolo 1, comma 6,  a  carico  di  gestioni  ed  enti
previdenziali  pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche
obbligatorie in misura corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione
medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
   7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita'
e  i  termini  di  presentazione  delle  domande per il conseguimento
dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione
dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e  reddituali,
la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per
cento  nel  caso  in  cui  l'interessato sia ricoverato in istituti o
comunita' con retta  a  carico  di  enti  pubblici.  Per  quanto  non
diversamente  disposto  dal presente comma e dal comma 6 si applicano
all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di
cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive  modificazioni  e
integrazioni.
   8.  I  provvedimenti  adottati  d'ufficio  dall'INPS di variazione
della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con
il conseguente trasferimento  nel  settore  economico  corrispondente
alla effettiva attivita' svolta producono effetti dal periodo di paga
in  corso  alla data di notifica del provvedimento di variazione, con
esclusione  dei  casi  in  cui  l'inquadramento  iniziale  sia  stato
determinato  da  inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso
di variazione disposta  a  seguito  di  richiesta  dell'azienda,  gli
effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla
data  della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate
con  provvedimenti  aventi  efficacia  generale  riguardanti   intere
categorie  di  datori  di  lavoro producono effetti, nel rispetto del
principio della non retroattivita', dalla data fissata dall'INPS.  Le
disposizioni  di cui al primo e secondo periodo del presente comma si
applicano anche ai rapporti per i quali,  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge, pendano controversie non definite con
sentenza passata in giudicato.
   9.  Le  contribuzioni  di  previdenza  e  di  assistenza   sociale
obbligatoria  si  prescrivono  e  non  possono  essere versate con il
decorso dei termini di seguito indicati:
     a) dieci anni per  le  contribuzioni  di  pertinenza  del  Fondo
pensioni  lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche
obbligatorie,  compreso  il  contributo  di   solidarieta'   previsto
dall'articolo  9-bis,  comma  2,  del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge  1  giugno  1991,  n.
166,  ed  esclusa  ogni  aliquota  di  contribuzione  aggiuntiva  non
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996
tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi  di  denuncia  del
lavoratore o dei suoi superstiti;
     b)  cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e
di assistenza sociale obbligatoria.
   10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche
alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data  di  entrata
in  vigore  della  presente legge, fatta eccezione per i casi di atti
interruttivi gia' compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della
normativa  preesistente.  Agli  effetti  del  computo   dei   termini
prescrizionali   non   si  tiene  conto  della  sospensione  prevista
dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12  settembre  1983,  n.
463,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti  e  le  procedure  in
corso.
   11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di   concerto   con   i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e del tesoro, su proposta  del  competente  comitato
amministratore,  quale  organo dell'INPS, le misure dei contributi di
cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.  233,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  sono  variate,  per  ciascuna delle
gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9  marzo  1989,  n.
88,  in  relazione  all'andamento  e  al  fabbisogno  gestionale,  in
coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio  tecnico  approvato
dal  competente  comitato con periodicita' almeno triennale. Nei casi
di deliberazione del  consiglio  di  amministrazione  dell'INPS,  per
l'utilizzazione   degli   avanzi   delle   predette   gestioni,  alla
determinazione della misura  degli  interessi  da  corrispondersi  si
provvede  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso
medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.
   12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati  dal  decreto
legislativo  30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali
privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio  di  bilancio  in
attuazione  di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto
decreto legislativo, la stabilita' delle rispettive  gestioni  e'  da
ricondursi  ad  un  arco  temporale non inferiore a 15 anni. In esito
alle risultanza e in attuazione di quanto disposto  dall'articolo  2,
comma  2,  del  predetto  decreto,  sono adottati dagli enti medesimi
provvedimenti  di  variazione   delle   aliquote   contributive,   di
riparametrazione  dei  coefficienti  di  rendimento  o  di ogni altro
criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto
del principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate
rispetto   alla   introduzione   delle   modifiche   derivanti    dai
provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti
enti,  il  periodo  di  riferimento  per la determinazione della base
pensionabile e' definito, ove inferiore, secondo  i  criteri  fissati
all'articolo  1,  comma  17,  per  gli  enti  che gestiscono forme di
previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma  18,  per  gli
altri  enti.  Ai  fini  dell'accesso  ai  pensionamenti anticipati di
anzianita', trovano applicazione le disposizioni di cui  all'articolo
1,  commi  25  e  26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri  enti.
Gli  enti  possono  optare  per  l'adozione  del sistema contributivo
definito ai sensi della presente legge.
   13.  I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, denunciano per la prima volta
rapporti di lavoro pregressi  o  in  atto  alla  anzidetta  data  con
cittadini   extracomunitari,   possono  regolarizzare,  nello  stesso
termine,  la  loro  posizione  debitoria  nei  confronti  degli  enti
previdenziali   ed  assistenziali,  attraverso  il  versamento    dei
contributi  dovuti   maggiorati   del   5   per   cento   annuo.   La
regolarizzazione  estingue  i  reati  previsti  da  leggi speciali in
materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni  per
sanzioni  amministrative  e per ogni altro onere accessorio, connessi
con le  violazioni  delle  norme  sul  collocamento  nonche'  con  la
denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi
compresi  quelli  di  cui  all'articolo  51  del  testo  unico  delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
sul  lavoro  e  le  malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124.  I  lavoratori
extracomunitari  che abbiano cessato l'attivita' lavorativa in Italia
e lascino il territorio nazionale hanno facolta' di  richiedere,  nei
casi   in   cui   la   materia   non   sia  regolata  da  convenzioni
internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino  versati
in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del
5   per   cento  annuo.  Le  questure  forniscono  all'INPS,  tramite
collegamenti telematici,  le  informazioni  anagrafiche  relative  ai
lavoratori  extracomunitari  ai  quali  e'  concesso  il  permesso di
soggiorno;  l'INPS,   sulla   base   delle   informazioni   ricevute,
costituisce  un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari",
da condividere con  tutte  le  altre  Amministrazioni  pubbliche;  lo
scambio   delle   informazioni   avverra'   sulla  base  di  apposita
convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni  interessate,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   14.  Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n.
153 e' sostituito dal seguente:
     "Ai fini dell'integrazione ai  suddetti  trattamenti  minimi  si
tiene  conto  dell'eventuale  trattamento pensionistico corrisposto a
carico di  organismi  assicuratori  di  Paesi  legati  all'Italia  da
accordi   o   convenzioni  internazionali  di  sicurezza  sociale;  a
decorrere dal 1 gennaio 1996  detta  integrazione  viene  annualmente
ricalcolata  in  funzione  delle  variazioni  di importo dei predetti
trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di  ciascun
anno;  qualora  le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni
abbiano comportato il pagamento di  somme  eccedenti  il  dovuto,  il
relativo  recupero  sara'  effettuato  in conformita' all'articolo 11
della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le  integrazioni  al  trattamento
minimo   che,  al  1  gennaio  1996,  risultino  eccedenti  l'importo
effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al  comma
precedente,  restano  confermate  nella misura erogata al 31 dicembre
1995 fino a quando il relativo  importo  non  venga  assorbito  dalle
perequazioni  della pensione base. Le modalita' di accertamento delle
variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso  di  cambio
da  utilizzare  per  la  conversione in lire italiane di tali importi
saranno  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari  esteri  e
del tesoro".
   15.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui  diritto
sia   o  sia  stato  acquisito  in  virtu'  del  cumulo  dei  periodi
assicurativi  e  contributivi  previsto  da  accordi  o   convenzioni
internazionali  in  materia  di  sicurezza  sociale,  non puo' essere
inferiore, per ogni anno di contribuzione,  ad  un  quarantesimo  del
trattamento  minimo  vigente  alla  data  di  entrata in vigore della
presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa,
se successiva a tale epoca. Il suddetto importo,  per  le  anzianita'
contributive  inferiori  all'anno,  non  puo' essere inferiore a lire
6.000 mensili.
   16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e  15  e'  al  netto
delle  somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge
15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni, e
degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988,  n.  544,  nonche'
delle somme dovute per prestazioni famigliari.
   17.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo 16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine  previsto  per  l'adozione
del  provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali
di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale  di
sicurezza  sociale  decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della  domanda  completa
dei  dati  e documenti richiesti da parte del competente ente gestore
della forma di previdenza obbligatoria.
   18. Al fine di assicurare la migliore funzionalita' ed  efficienza
dell'azione  di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli
obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma
1, e per approntare mezzi idonei a perseguire  l'inadempimento  degli
obblighi  di  contribuzione  previdenziale  inerenti alle prestazioni
lavorative, sara' previsto, con successivo  provvedimento  di  legge,
l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al
medesimo  fine  potra'  essere prevista, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il  Ministro  delle
finanze,  l'istituzione  del Nucleo speciale della Guardia di finanza
per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale
ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti  nello  stato
di  previsione  del  Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di
finanza - per l'anno 1995 e successivi  e  dei  contingenti  previsti
dagli organici.
   19.  Alla  gestione  speciale e ai regimi aziendali integrativi di
cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, gia'  rientranti
nel  campo  di  applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori  e
pensionati,  quale che sia il momento del pensionamento, si applicano
le disposizioni di cui alla presente legge in materia  di  previdenza
obbligatoria   riferite   ai   lavoratori   dipendenti  e  pensionati
dell'assicurazione    generale   obbligatoria,   con   riflessi   sul
trattamento complessivo di cui  all'articolo  4  del  citato  decreto
legislativo  n.  357  del  1990,  salvo  che  non  venga diversamente
disposto in sede di contrattazione collettiva.
   20.  Gli  accertamenti  ispettivi  in  materia   previdenziale   e
assicurativa  esperiti  nei  confronti  dei  datori di lavoro debbono
risultare da appositi  verbali,  da  notificare  anche  nei  casi  di
constatata regolarita'.
   21.  Nel  rispetto  dei  principi che presiedono alla legislazione
previdenziale, con particolare riferimento  al  regime  pensionistico
obbligatorio  introdotto  dalla  presente  legge,  il  Governo  della
Repubblica e' delegato ad emanare, entro venti  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, norme con cui, anche per
quanto attiene alle  modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni
relative   alla   contribuzione   e   di   erogazione,  all'attivita'
amministrativa e finanziaria degli enti preposti  alle  assicurazioni
obbligatorie  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i superstiti, si
stabiliscano, in funzione di  una  piu'  precisa  determinazione  dei
campi  di  applicazione  delle  diverse  competenze,  di una maggiore
speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con
riferimento alle correlazioni  esistenti  tra  le  diverse  gestioni,
modifiche,  correzioni,  ampliamenti  e, ove occorra, soppressioni di
norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole  in  un  solo
provvedimento legislativo.
   22.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica,
almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio  della
delega.  Le  Commissioni  parlamentari  competenti  per la materia si
esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per  lo  schema
di  cui  al  comma  21  i  predetti  termini  sono,  rispettivamente,
stabiliti  in  90   e   40   giorni.   I   termini   medesimi   sono,
rispettivamente,  stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al
comma  27  del  presente  articolo,  nonche'  per   quello   di   cui
all'articolo  2,  comma  18.  Disposizioni correttive nell'ambito dei
decreti  legislativi  potranno  essere  emanate,  nel  rispetto   dei
predetti  termini  e  modalita',  con uno o piu' decreti legislativi,
entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
medesimi.
   23. Con effetto dal 1 gennaio  1996,  l'aliquota  contributiva  di
finanziamento   dovuta   a   favore  del  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti e' elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle
aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni  temporanee
a  carico  della  gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88 procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote
diverse  da  quelle  di  finanziamento  dell'assegno  per  il  nucleo
familiare,  fino  a  concorrenza dell'importo finanziario conseguente
alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di
finanziamento  dell'assegno  per  il  nucleo  familiare,  di  cui  al
decreto-legge  13  marzo  1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n.  153,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,   ha   carattere   straordinario  fino  alla  revisione
dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure  di  equilibrio
finanziario  del  sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro  saranno  adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la
medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per
il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta
gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989  e,
contestualmente,  il  concorso  dello  Stato  per  i  trattamenti  di
famiglia previsto dalla vigente normativa e' riassegnato per le altre
finalita' previste dall'articolo 37 della medesima legge  n.  88  del
1989.
   24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza
obbligatoria  disposta  dalla  presente  legge  e  dei corrispondenti
effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga  in  corso  al  1
gennaio  1996,  le  aliquote  contributive  dovute  all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i  superstiti
dei  lavoratori  dipendenti  e  alle  forme  di previdenza esclusive,
sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35  punti
percentuali  a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori
di lavoro gia' obbligati al contributo di cui all'articolo  22  della
legge  11  marzo  1988,  n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31
dicembre 1998, e' prorogato il  contributo  di  cui  all'articolo  22
della  citata  legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore
di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.
   25. Le forme  pensionistiche  complementari  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  18  del  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  possono  continuare   a
prevedere  forme  di  contribuzione  in cifra fissa, fermi restando i
limiti  alle  agevolazioni  fiscali  previsti  dal  predetto  decreto
legislativo  n.  124  del  1993,  e dalle successive modificazioni ed
integrazioni del medesimo decreto.
   26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
   "1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
     a)   convenzioni   con   soggetti   autorizzati    all'esercizio
dell'attivita'  di  cui  all'articolo  1,  comma 1, lettera c), della
legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la  medesima
attivita',  con  sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
     b) convenzioni con imprese assicurative di  cui  all'articolo  2
del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle
gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella  allegata  allo
stesso  decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che
abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
     c)  convenzioni  con  societa'  di  gestione dei fondi comuni di
investimento mobiliare; di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983,
n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine  sono  abilitate  a
gestire  le  risorse  dei  fondi  pensione  secondo  i  criteri  e le
modalita' stabiliti dal Ministro  del  tesoro  con  proprio  decreto,
tenuto  anche  conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991,
n. 1, per l'attivita' di gestione di  patrimoni  mediante  operazioni
aventi ad oggetto valori mobiliari;
     d)  sottoscrizione  o acquisizione di azioni o quote di societa'
immobiliari   nelle   quali   il   fondo   pensione   puo'   detenere
partecipazioni  anche  superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera
a), nonche' di quote di  fondi  comuni  di  investimento  immobiliare
chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
     e)  sottoscrizione  e  acquisizione  di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni  contenute  nel
decreto  del  Ministro  del  tesoro  di  cui al comma 4-quinquies, ma
comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25
per cento del capitale del fondo chiuso.
   1-bis. Gli enti gestori di forme  pensionistiche  obbligatorie  ai
fini  della  gestione  delle  risorse  raccolte  dai  fondi  pensione
acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1.
Gli  enti  gestori  di  forme  pensionistiche  obbligatorie,  sentita
l'Autorita'   garante   della  concorrenza  e  del  mercato,  possono
stipulare con i fondi pensione convenzioni  per  l'utilizzazione  del
servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di
erogazione  delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato
secondo   criteri   di   separatezza   contabile   dalle    attivita'
istituzionali del medesimo ente.
   2.  Alle  prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di
rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con  imprese
assicurative  di  cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174.
   2-bis.  I  fondi  pensione  possono   essere   autorizzati   dalla
commissione   di   vigilanza   di  cui  all'articolo  16  ad  erogare
direttamente le  rendite,  affidandone  la  gestione  finanziaria  ai
soggetti  di  cui  al  comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in
base a criteri generali determinati  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro,  sentita  la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16.
L'autorizzazione e'  subordinata  alla  sussistenza  di  requisiti  e
condizioni  fissati  con decreto del Ministro del tesoro, su proposta
della  commissione  di  vigilanza  di  cui   all'articolo   16,   con
riferimento  alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti,
alla costituzione e alla composizione delle  riserve  tecniche,  alle
basi  demografiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione dei
montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione
contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita
oltre la media. I  fondi  autorizzati  all'erogazione  delle  rendite
presentano   alla  commissione,  con  cadenza  almeno  triennale,  un
bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco  temporale
non inferiore a quindici anni.
   3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e
per  le  eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in
ogni caso stipulate apposite convenzioni  con  imprese  assicurative.
Nell'esecuzione  di  tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bis
del presente decreto legislativo.
   4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di  vigilanza  sui
soggetti  gestori,  che  conservano tutti i poteri di controllo su di
essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati
per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma  1  ai  fini  della  stipula  delle  convenzioni  previste  nei
precedenti commi.
   4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di
amministrazione  dei  fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni
tipologia  di  servizio  offerto,  ad  almeno  tre  diversi  soggetti
abilitati  che  non  appartengono  ad  identici  gruppi  societari  e
comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da  rapporti
di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate
per   singolo   prodotto   in  maniera  da  consentire  il  raffronto
dell'insieme  delle  condizioni  contrattuali  con  riferimento  alle
diverse  tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere
stipulate, nell'ambito dei rispettivi  regimi,  anche  congiuntamente
fra loro e devono in ogni caso:
     a)  contenere  le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti
convenzionati  nell'ambito  dei  criteri  di  individuazione   e   di
ripartizione  del  rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalita'
con  le  quali  possono  essere  modificate  le  linee  di  indirizzo
medesime;
     b)  prevedere  i  termini  e le modalita' attraverso cui i fondi
pensione esercitano la facolta' di  recesso,  contemplando  anche  la
possibilita'  per  il  fondo  pensione  di  rientrate in possesso del
proprio  patrimonio  attraverso  la  restituzione   delle   attivita'
finanziarie  nelle  quali  risultano  investite  le risorse del fondo
all'atto della comunicazione al gestore  della  volonta'  di  recesso
dalla convenzione;
     c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della
titolarita'  dei  diritti  di  voto  inerenti ai valori mobiliari nei
quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo.
   4-ter.  I  fondi  pensione  sono  titolari  dei  valori  e   delle
disponibilita'  conferiti  in gestione, restando peraltro in facolta'
degli stessi di concludere, in tema di titolarita',  diversi  accordi
con  i  gestori  a  cio'  abilitati nel caso di gestione accompagnata
dalla  garanzia  di  restituzione  del  capitale.  I  valori   e   le
disponibilita'  affidati  ai  gestori  di  cui  al comma 1 secondo le
modalita' ed i criteri stabiliti nelle convenzioni  costituiscono  in
ogni   caso   patrimonio   separato   ed   autonomo,   devono  essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere  distratti  dal
fine  al quale sono stati destinati ne' formare oggetto di esecuzione
sia da parte dei creditori dei soggetti  gestori,  sia  da  parte  di
rappresentanti  dei  creditori  stessi,  ne' possono essere coinvolti
nelle procedure concorsuali  che  riguardano  il  gestore.  Il  fondo
pensione  e'  legittimato  a proporre la domanda di rivendicazione di
cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con  regio  decreto
16  marzo  1942,  n.  267.  Possono essere rivendicati tutti i valori
conferiti in gestione, anche se  non  individualmente  determinati  o
individuali ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto
gestore.  Per  l'accertamento  dei  valori  oggetto  della domanda e'
ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal
soggetto gestore o dai terzi depositari.
   4-quater. Con delibera  della  commissione  di  vigilanza  di  cui
all'articolo  16,  assunta  previo parere dell'autorita' di vigilanza
sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalita' omogenee
per   la   comunicazione   ai   fondi   dei   risultati    conseguiti
nell'esecuzione  delle  convenzioni  in  modo  da assicurare la piena
comparabilita' delle diverse convenzioni.
   4-quinquies. I criteri di individuazione  e  di  ripartizione  del
rischio,  nella  scelta  degli  investimenti,  devono essere indicati
nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto
del Ministro del tesoro, sentita la commissione di  cui  all'articolo
16, sono individuati:
     a)  le  attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire
le  proprie  disponibilita',  con  i  rispettivi  limiti  massimi  di
investimento,  avendo  particolare  attenzione  per  il finanziamento
delle piccole e medie imprese;
     b) i criteri di investimento nelle  varie  categorie  di  valori
mobiliari;
     c)  le  regole da osservare in materia di conflitti di interesse
compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei  soggetti
sottoscrittori  delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti
gestori di cui al presente articolo.
   4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita'
di vigilanza sui soggetti  gestori  a  favore  dei  dipendenti  delle
stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse".
   27.  All'articolo  3,  comma  5, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, le parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP"
sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti
per l'INAIL e sei per l'INPDAP". Con apposite  convenzioni  gli  enti
previdenziali  pubblici  regoleranno  l'utilizzo in comune delle reti
telematiche delle banche  dati  e  dei  servizi  di  sportello  e  di
informazione  all'utenza.  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e'  delegato
ad  emanare  uno  o  piu'  decreti  legislativi recanti norme volte a
regolamentare le dismissioni del patrimonio  immobiliare  degli  enti
previdenziali  pubblici  e  gli  investimenti  degli  stessi in campo
immobiliare  nonche'  la  loro  gestione,  sulla  base  dei  seguenti
principi e criteri direttivi:
     a) cessione  del  patrimonio  immobiliare  non  adibito  ad  uso
strumentale  di  ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle
norme delegate, procedendo in base a precedenti annue delle  cessioni
determinate dalle medesime norme;
     b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio
tramite alienazioni, conferimenti a societa' immobiliari, affidamenti
a   societa'   specializzate,   secondo   principi   di  trasparenza,
economicita' e congruita' di valutazione economica;
     c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi
i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad
uso strumentale - esclusivamente in  via  indiretta,  in  particolare
tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni
minoritarie   in   societa'   immobiliari,   individuate  in  base  a
caratteristiche  di   solidita'   finanziaria,   specializzazione   e
professionalita';  in  ogni  caso,  dovranno essere adottate tutte le
misure necessarie per salvaguardare l'obbligo  delle  riserve  legali
previste dalle vigenti normative;
     d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessita' di
bilancio  di  ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle
partecipazioni e della detenzione di quote in singole societa' idonee
a minimizzare il rischio e  ad  escludere  forme  di  gestione  anche
indiretta del patrimonio immobiliare;
     e)  verifica  annua  da  parte  del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni  e  sul  rispetto
dei  criteri  per  i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione
dei risultati attraverso apposita relazione da presentare  ogni  anno
alle competenti Commissioni parlamentari;
     f) soppressione delle societa' gia' costituite per la gestione e
l'alimentazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti.
   28.   A   far   data   dal   1   gennaio   1996  saranno  soggette
all'assicurazione obbligatoria  per  la  tubercolosi  le  Istituzioni
pubbliche   di   assistenza  e  beneficenza  (IPAB)  o  loro  reparti
convenzionati  con  il  Servizio   sanitario   nazionale   ai   sensi
dell'articolo  26  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, competendo
soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.
                               Art. 3.
   (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale)
 
           Nota all'art. 3, comma 1:
            - Il comma 4 dell'art. 20 della legge n.  88/1989,  cosi'
          recita:    "4.  Deve altresi' compilare il conto consuntivo
          generale e, per ciascuna delle  gestioni  amministrate,  il
          bilancio  preventivo  e  il  conto  consuntivo.  I  bilanci
          preventivi devono essere deliberati entro  il  30  novembre
          dell'anno precedente l'esercizio al quale si riferiscono. I
          bilanci  consuntivi  devono  essere  deliberati entro il 31
          luglio successivo  alla  chiusura  dell'esercizio.  Per  le
          spese  consentite  dai fini istituzionali dell'Istituto che
          non  abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata
          la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo
          e nelle note di variazione".
           Note all'art. 3, comma 2:
            - La lettera c), comma 3, dell'art. 37 della citata legge
          n.  88/1989, cosi' recita, come  integrata  dalla  presente
          legge:
             "3. Sono a carico della gestione:
           a)- b) (omissis);
               c)  una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle
          gestioni  dei  lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
          minatori e dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
          per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
          pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21,  comma
          3,  della  legge  11  marzo  l988,  n.  67.  Tale  somma e'
          annualmente adeguata, con la legge finanziaria in base alle
          variazioni  dell'indice  nazionale  annuo  dei  prezzi   al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'istituto  centrale  di  statistica  incrementato di un
          punto percentuale".
           Note all'art. 3, comma 3:
            - La legge 5 febbraio  1992,  n.  104  (legge-quadro  per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone  handicappate)   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992.
            -  Il  D.P.R.  21  settembre  1994,  n.  698 (Regolamento
          recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia
          di  riconoscimento   delle   minoranze   civili   e   sulla
          concessione  dei  benefici  economici)  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1994.
           Note all'art. 3, comma 4:
            - L'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito,
          con modificazioni dalla legge  29  febbraio  1988,  n.  48,
          recante  fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli
          sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori
          in crisi e norme in materia  di  organizzazione  dell'INPS,
          cosi' recita:
             "Art.  9-  Al  fine di realizzare una maggiore efficacia
          dei controlli incrociati, di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto-legge  12  settembre  1983, n. 463, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  1983,  n.  638,
          l'Amministrazione  finanziaria,  l'Istituto nazionale della
          previdenza   sociale    e    l'Istituto    nazionale    per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti
          a comunicarsi reciprocamente i dati relativi:
               a)  al  monte  salari  ed  al  numero  dei  dipendenti
          dichiarati dai datori di lavoro in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, nonche' dati rilevati ai fini contributivi;
               b)  al  fatturato  IVA  denunciato  o  accreditato nei
          confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o
          settori in  cui  piu'  elevate  siano  le  possibilita'  di
          omissioni o irregolarita';
               c)  alle  dichiarazioni  di  cui  all'art.  69,  comma
          secondo, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.    600,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
             2.  Ai  fini  di  cui  al  comma   1   l'Amministrazione
          finanziaria,  l'Istituto nazionale della previdenza sociale
          e  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  intrattengono  scambi  reciproci di
          informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia
          di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.
             3. Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro  e
          del  lavoro  e della previdenza sociale, da adottarsi entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini
          e modalita' per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1
          e 2.
             4.  Le  comunicazioni di cui all'articolo 18 del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124,
          sono  dovute  anche all'Istituto nazionale della previdenza
          sociale".
           Nota all'art. 3, comma 7:
            - La legge 30 aprile 1969, n. 153 reca la revisione degli
          ordinamenti pensionistici e norme in materia  di  sicurezza
          sociale.
           Nota all'art. 3, comma 9:
            -   L'art.   9-bis  del  D.L.  29  marzo  1991,  n.  103,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1  giugno  1991,
          n.  166  (disposizioni urgenti in materia previdenziale) e'
          il seguente:
             "Art. 9-bis- 2. Fino alla data di entrata in  vigore  di
          norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino
          i  regimi  contributivi  cui  assoggettare le contribuzioni
          versate ad enti, fondi, istituti che  gestiscono  forme  di
          previdenza  o  assistenza  integrativa,  e  le  prestazioni
          erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo  di  paga
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le
          somme di  cui  al  comma  1  e'  dovuto  un  contributo  di
          solidarieta' ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella
          misura  del  dieci  per  cento  in  favore  delle  gestioni
          pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori".
           Note all'art. 3, comma 10:
            - Il comma 19 dell'art. 2 del decreto-legge 12  settembre
          1983,  n.   463, convertito, con modificazioni, della legge
          11 novembre 1983,  n.    638  (misure  urgenti  in  materia
          previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
          pubblica,  disposizioni  per  vari  settori  della pubblica
          amministrazione  e  proroga  di  taluni  termini)   e'   il
          seguente:  "19.  I  termini  di  prescrizione  relativi  ai
          contributi dovuti  o  la  cui  riscossione  e'  affidata  a
          qualsiasi  titolo  all'Istituto  nazionale della previdenza
          sociale  ed  all'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
          contro  gli  infortuni  sul  lavoro  sono  sospesi  per  un
          triennio dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  ed  e'  corrispondentemente  prolungato il periodo
          durante  il  quale  il  datore  di  lavoro  ha l'obbligo di
          conservare i libri paga e di matricola".
           Note all'art. 3, comma 11:
            - L'art. 1 della gia' citata  legge  n.  233/1990  e'  il
          seguente:
             "Art.  1  (Finanziamento delle gestioni dei contributi e
          delle prestazioni previdenziali  degli  artigiani  e  degli
          esercenti  attivita'  commerciali).  - 1. A decorrere dal 1
          luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto  per  i
          soggetti  iscritti  alle  gestioni  dei  contributi e delle
          prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti
          attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e  coadiutori,
          e'  pari  al  12  per  cento  del  reddito  annuo derivante
          dall'attivita' di impresa  che  da'  titolo  all'iscrizione
          alla  gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno
          precedente.
             2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma
          1 in qualita' di coadiuvanti ai  sensi  dell'art.  2  della
          legge  4  luglio  1959,  n.  463, o di coadiutori, ai sensi
          dell'art. 2 della legge 22 luglio 1966,  n.  613,  di  eta'
          inferiore  ai  ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui
          al comma 1 e' ridotta al 9 per cento.
             3. Il livello minimo imponibile ai fini  del  versamento
          dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
          comma  1  da ciascun assicurato e' fissato nella misura del
          minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
          per 312 il minimale giornaliero  stabilito,  al  1  gennaio
          dell'anno  cui  si riferiscono i contributi, per gli operai
          del  settore  artigianato  e  commercio  dall'art.  1   del
          decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 settembre  1981,  n.  537,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
             4.  In  presenza  di  un reddito di impresa superiore al
          limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la
          percentuale  massima  di  commisurazione   della   pensione
          prevista  per  l'assicurazione  generale  obbligatoria  per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene
          presa   in  considerazione,  ai  fini  dei  versamenti  dei
          contributi previdenziali, fino a concorrenza di un  importo
          pari a due terzi del limite stesso.
             5.  Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il
          titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di
          ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle  quote
          dei  collaboratori  non  puo' superare, in ogni caso, il 49
          per cento del reddito d'impresa di cui  al  comma  1.  Tale
          ripartizione  ha effetto anche ai fini della commisurazione
          del reddito per il diritto alle  prestazioni  previdenziali
          ed   assistenziali   in   favore  dei  lavoratori  autonomi
          artigiani ed esercenti attivita' commerciali.
             6. I contributi di cui al presente articolo e quelli  di
          cui  all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          8  luglio  1980  n.  538,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  si  prescrivono con il decorso di dieci anni
          dalla  data  in  cui  avrebbero  dovuto  essere versati; la
          disposizione di cui al presente comma si applica anche alle
          prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore  della
          presente legge.
             7.  Per  i  periodi  di assicurazione inferiori all'anno
          solare i contributi sono rapportati a mese.
             8.  Entro  il  30  giugno  1991  i  lavoratori  autonomi
          iscritti  alle  gestioni  speciali  degli artigiani e degli
          esercenti attivita' commerciali provvederanno al versamento
          dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in
          base  alla   differenza   tra   quanto   risultante   dalle
          disposizioni  di  cui al presente articolo e quanto versato
          in base alle previgenti disposizion".
            - Gli articoli 31 e 34  della  legge  n.  88/1989,  cosi'
          recitano:
             "Art.  31   (Gestione dei contributi e delle prestazioni
          previdenziali degli artigiani). -  1.  A  decorrere  dal  1
          gennaio  1989  la  gestione  speciale  per  l'assicurazione
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  degli  artigiani  di  cui  all'articolo 3 della
          legge 4 luglio 1959, n. 463,  assume  la  denominazione  di
          'Gestione  dei contributi e delle prestazioni previdenziali
          degli artigiani'.
             2.  La  gestione,  alla  quale  affluiscono  i  relativi
          contributi,  eroga le prestazioni previdenziali previste in
          favore della categoria".
             "Art. 34  (Gestione dei contributi e  delle  prestazioni
          previdenziali  degli esercenti attivita' commerciali). - 1.
          A decorrere dal 1 gennaio 1989, la  gestione  speciale  per
          l'assicurazione    obbligatoria   per   l'invalidita',   la
          vecchiaia  ed  i  superstiti  degli   esercenti   attivita'
          commerciali  di  cui  all'articolo  5 della legge 22 luglio
          1966, n. 613, assume  la  denominazione  di  'Gestione  dei
          contributi   e   delle   prestazioni   previdenziali  degli
          esercenti attivita' commerciali'.
             2.  La  gestione,  alla  quale  affluiscono  i  relativi
          contributi,  eroga le prestazioni previdenziali previste in
          favore della categoria".
           Note all'art. 3, comma 12:
            - Il D.Lgs. 30 giugno  1994,  n.  509  reca  l'attuazione
          della  delega  conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
          24 dicembre 1993, n.  537, in materia di trasformazione  in
          persone   giuridiche  private  di  enti  gestori  di  forme
          obbligatorie di previdenza e assistenza.
            -  Il  comma  2  dell'art.  2   del   precitato   decreto
          legislativo  n.    509/1994,  cosi' recita: "2. La gestione
          economico-finanziaria  deve  assicurare   l'equilibrio   di
          bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle
          indicazioni  risultanti  dal  bilancio tecnico da redigersi
          con periodicita' almeno triennale".
           Nota all'art. 3, comma 13:
            - L'art. 51 del D.P.R. n. 1124/1965 dispone quanto segue:
             "Art.  51.-  I  datori  di  lavoro,  i quali dopo essere
          incorsi   in   un'inadempienza    prevista    nell'articolo
          precedente,  incorrano  nella  medesima  inadempienza, sono
          tenuti,   oltre   ad   eseguire   i   versamenti   disposti
          dall'articolo    medesimo,    a   rimborsare   all'Istituto
          assicuratore l'ammontare delle  prestazioni  liquidate  per
          infortuni  avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai
          propri dipendenti.  Ai fin delle disposizioni del  presente
          articolo  si considerano come indennita' liquidate le somme
          gia' pagate e quelle da pagare, capitalizzando  le  rendite
          in base alle tabelle di cui all'art. 39".
           Note all'art. 3, comma 14:
            -  Il  testo  del  terzo comma dell'art. 8 della legge n.
          153/1969, ora  sostituito  dalla  presente  legge,  era  il
          seguente:   "Ai   fini   dell'attribuzione   dei   suddetti
          trattamenti minimi si tiene conto  dell'eventuale  pro-rata
          di  pensione  corrisposto,  per  effetto di tale cumulo, da
          organismi assicuratori esteri".
            -  L'art.  11  della  legge  23  aprile  1981,   n.   155
          (Adegumento  delle  strutture  e  delle  procedure  per  la
          liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti  di
          disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
          pensionistica), cosi' recita:
             "Art.   11    (Pensioni  in  regime  internazionale).  -
          L'istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   puo'
          effettuare  recuperi in deroga ai limiti di cui all'art. 69
          della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche  quando  trattasi
          di   somme   corrisposte   in   piu'  nelle  operazioni  di
          adeguamento    periodico    di    pensioni    in     regime
          internazionale".
           Note all'art. 3, comma 16:
            -  Gli  articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140
          (miglioramento e perequazione di trattamenti  pensionistici
          e aumento della pensione sociale) cosi' recitano:
             "Art. 1  (Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi).
          -  1.    Con  effetto  dal  1  gennaio  1985,  ai  titolari
          ultrasessantacinquenni di pensioni integrate al trattamento
          minimo, ai  sensi  dell'articolo  6  del  decreto-legge  12
          settembre  1983,  n.  463,  convertito,  con modificazioni,
          nella  legge  11  novembre   1983,   n.   638,   a   carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed  i  superstiti dei lavoratori dipendenti,
          della gestione speciale per  i  lavoratori  delle  miniere,
          cave   e   torbiere,   delle   gestioni   speciali   per  i
          commercianti, per gli  artigiani,  i  coltivatori  diretti,
          mezzadri   e   coloni,   e'  corrisposta,  a  domanda,  una
          maggiorazione sociale della pensione nella misura  di  lire
          10.000  mensili  dal  1 gennaio 1985, elevata a lire 20.000
          mensili dal 1 luglio 1985 ed elevata a lire 30.000  mensili
          dal  1  genaaio  1987, per tredici mensilita', a condizione
          che:
              1) se la persona non fa parte di  un  nucleo  familiare
          composto   di   due  o  piu'  persone,  non  possieda,  con
          esclusione della pensione integrata al trattamento  minimo,
          redditi   propri   per   un   importo   pari   o  superiore
          all'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
              2)  se  la persona vive in un nucleo familiare composto
          di due o piu' persone, non possieda, con  esclusione  della
          pensione  integrata  al  trattamento munimo, redditi propri
          per un importo pari o superiore a quello di  cui  al  punto
          1), ne' redditi, cumulati con quelli degli altri componenti
          il  nucleo familiare, pari o superiori al limite costituito
          dalla  somma  dell'ammontare  annuo   della   maggiorazione
          sociale  e  di  un  importo  pari all'ammontare annuo della
          pensione sociale per ciascun ulteriore componente il nucleo
          familiare".
             "Art. 6   (Maggiorazione del  trattamento  pensionistico
          per  gli ex combattenti).-  1. I soggetti appartenenti alle
          categorie previste dalla legge 24 maggio 1970,  n.  336,  e
          successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che
          abbiano  usufruito  o  abbiano  titolo  a  fruire, anche in
          parte,  dei  benefici  previsti  dalla  legge   stessa,   e
          successive  modificazioni  e integrazioni, hanno diritto, a
          domanda, ad una maggiorazione  reversibile  del  rispettivo
          trattamento   di  pensione  determinato  secondo  le  norme
          ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.
             2. La maggiorazione prevista dal precedente comma sempre
          a domanda degli interessati, trova  applicazione  anche  ai
          fini  dei trattamenti di pensione gia' in atto alla data di
          entrata in vigore della presente legge, a condizione che la
          decorrenza della pensione sia successiva al 7  marzo  1968,
          ed e' corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere
          dal  1  gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio
          1987.
             3. La maggiorazione prevista  dai  precedenti  commi  e'
          soggetta alla disciplina della perequazione automatica.
             4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo operano
          ai fini di tutti i trattamenti  di  pensione  derivanti  da
          iscrizioni    assicurative   obbligatorie   di   lavoratori
          dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno
          effetti economici dal 1 gennaio 1985  per  le  pensioni  in
          godimento  e  dal  primo  giorno  del  mese successivo alla
          presentazione  della  relativa   domanda   per   i   futuri
          pensionati.
             5.  L'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente
          articolo e' a totale carico del bilancio dello Stato.
             6. Lo Stato provvedera' a versare agli enti erogatori di
          pensione  interessati,  con  le   modalita'   che   saranno
          stabilite   con   decreto   del  Ministro  del  tesoro,  il
          corrispettivo degli oneri derivanti  dall'applicazione  del
          presente articolo.
             7.  La  maggiorazione  di cui al presente articolo e' da
          considerare parte integrante del trattamento di pensione  a
          tutti  gli  effetti.    Detta  maggiorazione,  nei  casi di
          titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta  all'importo
          complessivo,   non  viene  assorbita  dall'integrazione  al
          minimo, ne' trasforma la pensione in superiore al minimo".
            - Gli articoli 1 a 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
          (Elevazione   dei   livelli   dei   trattamenti  sociali  e
          miglioramenti delle pensioni), cosi' recitano:
             "Art.  1     (Maggiorazione  sociale   dei   trattamenti
          pensionistici).    -   1. Con effetto dal 1 luglio 1988, ai
          titolari  ultrasessantacinquenni  di  pensioni   a   carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione
          speciale  per  i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
          delle  gestioni  speciali  per  i  commercianti,  per   gli
          artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e'
          corrisposta,  a  domanda,  una  maggiorazione sociale della
          pensione nella misura di lire 50.000 mensili,  per  tredici
          mensilita', a condizione che:
               a) non posseggano redditi propri per un importo pari o
          superiore  al  limite costituito dalla somma dell'ammontare
          annuo del trattamento minimo delle pensioni  a  carico  del
          Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo
          della maggiorazione sociale;
               b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un
          importo  pari  o superiore a quello di cui alla lettera a),
          ne' redditi,  cumulati  con  quelli  del  coniuge,  per  un
          importo  pari  o superiore al limite costituito dalla somma
          dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle  pensioni
          a   carico   del   Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,
          dell'ammontare annuo  della  maggiorazione  sociale  e  del
          l'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al
          cumulo  dei  redditi  con  quelle del coniuge legalmente ed
          effettivamente separato.
             2. Con effetto  dal  1  gennaio  1990  la  misura  della
          maggiorazione  di  cui  al comma 1 e' elevata a lire 80.000
          mensili, per tredici mensilita'.
             3. Qualora i redditi posseduti  risultino  inferiori  ai
          limiti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma 1, la
          maggiorazione sociale e' corrisposta in misura tale da  non
          comportare il superamento dei limiti stessi.
             4.   Agli   effetti   delle  disposizioni  del  presente
          articolo, si tiene conto dei redditi di  qualsiasi  natura,
          compresi  i  redditi  esenti da imposte e quelli soggetti a
          ritenuta alla fonte  a  titolo  di  imposta  o  ad  imposta
          sostitutiva,  eccetto  quelli derivanti dall'assegno per il
          nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.
             5. La maggiorazione sociale e' posta a carico del  Fondo
          sociale ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste
          per  l'erogazione  delle  pensioni, dall'istituto nazionale
          della  previdenza  sociale   (INPS),   al   quale   compete
          l'accertamento delle condizioni per la concessione.
             6.  La  domanda  per  ottenere la maggiorazione sociale,
          corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche'  da
          una  dichiarazione  resa dal richiedente su apposito modulo
          attestante  l'esistenza  dei   prescritti   requisiti,   e'
          prentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.
             7.  In sede di prima applicazione, l'INPS e' legittimato
          all'erogazione  della  maggiorazione  di  cui  al  presente
          articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza
          dei  requisiti  prescritti, sottoscritta dagli interessati,
          in  sede  di  riscossione,  su  apposito modulo predisposto
          dall'istituto stesso.
             8. Alla dichiarazione si applicano  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed il
          dichiarante  e'  tenuto,  oltre alla restituzione di quanto
          percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
          cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
          a favore del Fondo sociale.
             9.  La  suddetta   sanzione   e'   comminata   dall'INPS
          attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
             10.  La  maggiorazione  sociale decorre dal primo giorno
          del mese successivo a quello di presentazione della domanda
          e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile.  Per
          coloro  che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi
          precedenti, presentino  domanda  entro  il  primo  anno  di
          applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre
          dal  1  luglio  1988  o  dal  mese  successivo  a quello di
          compimento dell'eta',  qualora  questa  ultima  ipotesi  si
          verifichi in data successiva al 1 luglio 1988.
             11.  Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
          dell'INPS concernenti la concessione  della  maggiorazione,
          nonche'  per  la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di
          cui al comma 8 e per le conseguenti  controversie  in  sede
          giurisdizionale  si  applicano le norme che disciplinano il
          contenzioso   in   materia    di    pensioni    a    carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei lavoratori dipendenti
          ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico  delle
          gestioni  speciali dei lavoratori autonomi e della gestione
          speciale per i lavoratori delle miniere, cave  e  torbiere,
          le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso
          in materia di pensioni.
             12.  Con  effetto  dal 1 gennaio 1989, la corresponsione
          della maggiorazione  sociale,  secondo  la  disciplina  del
          presente  articolo,  e' estesa ai titolari ultrasessantenni
          delle pensioni di cui al comma 1, in  misura  pari  a  lire
          30.000  mensili, per tredici mensilita', con corrispondente
          rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle  lettere
          a) e b) del comma 1.
             13.  Il presente articolo sostituisce l'articolo 1 della
          legge 15 aprile 1985, n. l40".
             "Art. 6   (Benefici per  gli  ex-combattenti).-    1.  A
          decorrere  dal 1 gennaio 1989, i soggetti di cui al comma 1
          dell'articolo  6  della  legge  15  aprile  1985,  n.  140,
          titolari  delle  pensioni  di  cui  al comma 4 del medesimo
          articolo 6 aventi decorrenza  anteriore  al  7  marzo  1968
          hanno  diritto, a domanda, ad una maggiorazione riversibile
          del rispettivo trattamento di pensione, determinato secondo
          le norme ordinarie, nella misura di lire 30 mila mensili.
             2. Per la corresponsione della maggiorazione di  cui  al
          comma  precedente si applicano le modalita' di cui ai commi
          3, 5, 6, 7, 7-bis e 7-ter dell'articolo 6  della  legge  15
          aprile 1985, n. 140".
           Note all'art. 3, comma 17:
            -  Il  comma 6 dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991,
          n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e'  il
          seguente:  "6.  Gli  enti  gestori  di  forme di previdenza
          obbligatoria sono  tenuti  a  corrispondere  gli  interessi
          legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di
          scadenza   del   termine   previsto   per   l'adozione  del
          provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a  titolo  di
          interessi    e'   portato   in   detrazione   dalle   somme
          eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno  subito
          dal  titolare  della  prestazione  per  la  diminuzione del
          valore del suo credito".
            - Il comma 2 dell'art. 2 della legge 7 agosto  1990,  241
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi: "2. Le
          pubbliche amministrazioni determinano per ciascun  tipo  di
          procedimento,  in quanto non sia gia' direttamente disposto
          per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve
          concludersi. Tale termine decorre  dall'inizio  di  ufficio
          del  procedimento  o  dal  ricevimento  della domanda se il
          procedimento e' ad iniziativa di parte".
           Note all'art. 3, comma 19:
            - Il D.Lgs. 20 novembre 1990, n.  357  reca  disposizioni
          sulla previdenza degli enti pubblici creditizi.
            -  L'art.  9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          503, cosi' recita:
             "Art. 9  (Trattamenti di pensione ai lavoratori  di  cui
          al  decreto  legislativo 20 novembre 1990, n. 357).-  1. Le
          disposizioni di cui ai titoli I e 111 del presente  decreto
          riferite   ai   lavoratori   dipendenti  dell'assicurazione
          generale obbligatoria trovano applicazione  anche  per  gli
          iscritti   alla   gestione   speciale  di  cui  al  decreto
          legislativo 20 novembre 1990, n. 357, relativamente e  alle
          pensioni o quote di esse a carico della gestione medesima.
             2.  Gli  articoli  2,  3,  8,  10,  11,  12 e 13 trovano
          applicazione nei confronti dei regimi aziendali integrativi
          ai quali e' iscritto il personale di cui all'articolo 2 del
          decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.
             3. Le variazioni derivanti ai trattamenti  pensionistici
          per  effetto  di  quanto  disposto al comma 2 rispetto alla
          previgente disciplina incidono sul trattamento  complessivo
          di  cui  all'art.  4  del  decreto legislativo 20 novenibre
          1990, n. 357, salvo che non sia  diversamente  disposto  in
          sede di contrattazione collettiva".
            -  L'art.  4  del  precitato  D.Lgs.  n.  357/1990, cosi'
          recita:
             "Art.  4     (Garanzia   del   trattamento   complessivo
          risultante   dalle  disposizioni  dei  regimi  esclusivi  o
          esonerativi soppressi in favore degli iscritti  di  cui  ai
          precedenti  articoli  2  e  3).-   1. Per gli iscritti alla
          gestione speciale indicati negli articoli 2 e  3  e'  fatto
          salvo  il  diritto al trattamento previdenziale complessivo
          di miglior favore previsto  dalle  forme  di  assicurazione
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti   esclusive   od   esonerative   di   rispettiva
          iscrizione,   che   agli  effetti  del  richiamato  diritto
          continuano ad operare.
             2. La differenza tra il trattamento complessivo  di  cui
          al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la
          quota di pensione a carico della gestione speciale ai sensi
          rispettivamente dell'art. 2 e dell'art. 3, incrementate per
          effetto  della  disciplina  di  perequazione automatica, e'
          posta a carico dei fondi o casse di cui all'art.  5  ovvero
          direttamente dei datori di lavoro di cui all'art. 1".
           Note all'art. 3, comma 23:
            - L'art. 24 della legge n. 88/1989 cosi' recita:
             "Art. 24.-  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1989,  le
          gestioni   per  l'assicurazione  contro  la  disoccupazione
          involontaria, ivi compreso il  Fondo  di  garanzia  per  il
          trattamento  di  fine rapporto e per l'assicurazione contro
          la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni  degli
          operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni
          dei  lavoratori  dell'edilizia, la cassa per l'integrazione
          salariale ai lavoratori agricoli, la cassa  unica  per  gli
          assegni  familiari, la cassa per il trattamento di richiamo
          alle armi degli impiegati ed operai  privati,  la  gestione
          per  i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74
          della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  il  Fondo  per  il
          rimpatrio    dei   lavoratori   extracomunitari   istituito
          dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed  ogni
          altra  forma  di  previdenza a carattere temporaneo diversa
          dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che  assume
          la  denominazione  di  'Gestione  prestazioni temporanee ai
          lavoratori dipendenti'.
             2.  La  predetta  gestione,  alla  quale  affluiscono  i
          contributi   afferenti   ai  preesistenti  fondi,  casse  e
          gestioni, ne assume le attivita' e le passivita'  ed  eroga
          le relative prestazioni.
             3.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei  servizi  delle
          ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione intena di
          cui  agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e
          dell'11 dicembre 1942. La residua  attivita'  patrimoniale,
          come  da  bilancio  consuntivo  della gestione del predetto
          fondo, e' contabilizzata  nella  gestione  dei  trattamenti
          familiari di cui al comma 1.
             4.  Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per
          ciascuna  forma  di  previdenza   le   prestazioni   e   il
          correlativo gettito contributivo".
            -   Il  D.L.  13  marzo  1988,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  maggio  1988,  n.  153  reca
          'Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle
          gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti'
          ( Gazzetta Ufficiale n.  112 del 14 maggio 1988).
            - L'art. 37 della legge n. 88/1989 cosi' recita:
             "Art.  37  (Gestione degli interventi assistenziali e di
          sostegno alle gestioni previdenziali). -  1.  E'  istituita
          presso l'INPS la 'Gestione degli interventi assistenziali e
          di sostegno alle gestioni previdenziali'.
             2.  Il  finanziamento  della  gestione  e' assunto dallo
          Stato.
             3. Sono a carico della gestione:
               a)  le  pensioni  sociali di cui all'articolo 26 della
          legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
          integrazioni, ivi comprese quelle erogate  ai  sensi  degli
          articoli  10  e  11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
          successive modificazioni e integrazioni;
               b) l'onere delle integrazioni di  cui  all'articolo  1
          della legge 12 giugno 1984, n. 222;
               c)  una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle
          gestioni  dei  lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
          minatori e dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
          per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
          pari a quello previsto per l'anno  1988  dall'articolo  21,
          comma  3,  della legge 11 marzo 1988, n. 67.  Tale somma e'
          annualmente adeguata, con la legge finanziaria in base alle
          variazioni  dell'indice  nazionale  annuo  dei  prezzi   al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di statistica;
               d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
          disposte  per  legge  in  favore  di particolari categorie,
          settori  o  territori   ivi   compresi   i   contratti   di
          formazione-lavoro,  di solidarieta' e l'apprendistato e gli
          oneri relativi a trattamenti di famiglia  per  i  quali  e'
          previsto  per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
          di integrazione salariale  straordinaria  e  a  trattamenti
          speciali  di  disoccupazione  di  cui alle leggi 5 novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato;
               e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
               f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai  cittadini
          rimpatriati  dalla  Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
          1970, n.   622, convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
          di  cui  all'articolo  11 della legge 20 marzo 1980, n. 75,
          delle maggiorazioni di cui agli articoli 1,  2  e  6  della
          legge  15  aprile  1985,  n.  140,  nonche'  delle quote di
          pensione, afferenti ai periodi lavorativi  prestati  presso
          le  Forze  armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a
          carico della gestione tutti gli oneri relativi  agli  altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge.
             4.  L'onere  di  cui  al  comma  3,  lettera c), assorbe
          l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965,  n.
          903,  i  contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978,  n.
          843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
             5.  L'importo  dei trasferimenti da parte dello Stato ai
          fini della progressiva assunzione degli oneri di  cui  alle
          lettere  d)  ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri di cui al  presente  articolo  si  provvede  mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1938, n. 67.
             6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i
          coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  con  decorrenza
          anteriore  al  1  gennaio  1989   e   delle   pensioni   di
          riversibilita'  derivanti  dalle  medesime,  nonche'  delle
          relative    spese    di    amministrazione    e'    assunto
          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
          stabilita  con  la  legge  finanziaria  tenendo anche conto
          degli  eventuali  apporti  di  solidarieta'   delle   altre
          gestioni.
             7.  Il  bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
          forma di intervento, evidenzia l'apporto dello  Stato,  gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
             8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori
          di  lavoro  destinati  al  finanziamento dei trattamenti di
          integrazione  salariale  straordinaria  e  dei  trattamento
          speciali  di  di  occupazione  di cui alle leggi 5 novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
          finanziamento dei pensionamenti anticipati".
           Note all'art. 3, comma 24:
            -  L'art.  22  della  legge  11   marzo   1988,   n.   67
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato,  legge  finanziaria  1988)  e'  il
          seguente:
             "Art.  22.-  1.  I  contributi  di  cui  al primo comma,
          lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963,
          n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso  al  31
          dicembre 1992.
             2.  Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento
          ai periodi di paga  decorrenti  dal  1  gennaio  1988  sono
          riversati  dalla  Cassa depositi e prestiti all'entrata del
          bilancio dello Stato nella misura di lire  1.250  miliardi.
          Per  l'anno  1989,  e  sino  al  1992,  essi sono riversati
          all'entrata del bilancio dello Stato nella misura  di  lire
          1.000  miliardi  annui.  Le quote residue restano assegnate
          all'edilizia residenziale pubblica per  la  costruzione  di
          abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del
          70 per cento per i territori del Mezzogiorno.
             3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie,
          cooperative  e  relativi  consorzi,  dei  contributi di cui
          all'art.  16  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  per
          interventi  di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi
          di recupero di cui all'art. 1,  primo  comma,  lettera  b),
          della  medesima  legge  n.  457 del 1978, e' autorizzato il
          limite di impegno di lire 150 miliardi per  ciascuno  degli
          anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di
          cui  al  presente  comma  relativo  al 1989 una quota di 50
          miliardi e' destinata alle finalita' e con le modalita'  di
          cui al comma 7-bis dell'art. 3 del decreto-legge 7 febbraio
          1985,  n.  12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
          aprile 1985, n. 118".
           Note all'art. 3, comma 25:
            -   L'art.  18,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
          124/1993, e' il seguente:
             "Art. 18  (Norme finali).-  1. Alle forme pensionistiche
          complementari che risultano istituite alla data di  entrata
          in  vigore  della  legge  23  ottobre  1992, n. 421, non si
          applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi  1,  2  e  3,
          mentre  l'art.  13,  commi  5  e 7 ha effetto dal 1 gennaio
          1996. Salvo quanto previsto al comma  3,  dette  norme,  se
          gia'  configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile
          ed indipendentemente dalla natura giuridica del  datore  di
          lavoro,  devono,  entro  due  anni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  legislativo,   dotarsi   di
          strutture gestionali amministrative e contabili separate.
           Nota all'art. 3, comma 26:
            - Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124,
          (Disciplina  delle  forme  pensionistiche  complementari, a
          norma dell'art. 3, comma 1,  lettera  v),  della  legge  23
          ottobre  1992,  n.    421),  come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
             "Art. 6.-   1. I fondi pensione  gestiscono  le  risorse
          mediante:
             a)  convenzioni  con  soggetti autorizzati all'esercizio
          dell'attivita' di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  c),
          della  legge  2  gennaio  1991,  n.  1, ovvero soggetti che
          svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in  uno
          dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto
          il mutuo riconoscimento;
             b)  convenzioni con imprese assicurative di cui all'art.
          2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  174,  mediante
          ricorso  alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della
          tabella allegata allo stesso  decreto  legislativo,  ovvero
          con  imprese  svolgenti  la medesima attivita', con sede in
          uno dei Paesi  aderenti  all'Unione  europea,  che  abbiano
          ottenuto il mutuo riconoscimento;
             c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi comuni
          di  investimento  mobiliare, di cui al titolo I della legge
          23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal
          fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione
          secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal Ministro del
          tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi
          fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1,  per  l'attivita'
          di  gestione  di  patrimoni  mediante  operazioni aventi ad
          oggetti valori mobiliari;
             d) sottoscrizione o acquisizione di azioni  o  quote  di
          societa'  immobiliari  nelle  quali  il fondo pensione puo'
          detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
          comma 5, lett. a), nonche' di  quote  di  fondi  comuni  di
          investimento  immobiliare  chiusi  nei  limiti  di cui alla
          lett.  e);
             e) sottoscrizione  e  acquisizione  di  quote  di  fondi
          comuni   di   investimento   mobiliare  chiusi  secondo  le
          disposizioni contenute nel decreto del Ministro del  tesoro
          di cui al comma 4- quinquies,  ma comunque non superiori al
          20  per  cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del
          capitale del fondo chiuso.
              1-bis.    Gli  enti  gestori  di  forme  pensionistiche
          obbligatorie ai fini della gestione delle risorse  raccolte
          dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti
          abilitati  di  cui  al  comma  1. Gli enti gestori di forme
          pensionistiche obbligatorie,  sentita  l'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del mercato, possono stipulare con i
          fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio
          di raccolta dei contributi da versare ai fondi  pensione  e
          di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere
          organizzato  secondo criteri di separatezza contabile dalle
          attivita' istituzionali del medesimo ente.
             2. Alle prestazioni di  cui  all'art.  7  erogate  sotto
          forma  di  rendita  i  fondi  pensione  provvedono mediante
          convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
              2-bis.    I  fondi  pensione possono essere autorizzati
          dalla commissione  di  vigilanza  di  cui  all'art.  16  ad
          erogare  direttamente  le  rendite, affidandone la gestione
          finanziaria ai soggetti di cui al comma  1  nell'ambito  di
          apposite convenzioni in base a criteri generali determinati
          con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione
          di  vigilanza  di  cui  all'art.    16. L'autorizzazione e'
          subordinata alla  sussistenza  di  requisiti  e  condizioni
          fissati  con  decreto  del Ministro del tesoro, su proposta
          della commissione di vigilanza  di  cui  all'art.  16,  con
          riferimento  alla dimensione minima dei fondi per numero di
          iscritti,  alla  costituzione  e  alla  composizione  delle
          riserve  tecniche,  alle basi demografiche e finanziarie da
          utilizzare per la conversione dei montanti contributivi  in
          rendita,  e  alle  convenzioni  di  assicurazione contro il
          rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita
          oltre la media. I fondi  autorizzati  all'erogazione  delle
          rendite  presentano  alla  commissione,  con cadenza almeno
          triennale,  un  bilancio  tecnico   contenente   proiezioni
          riferite  ad  un  arco  temporale  non inferiore a quindici
          anni.
             3. Per le forme pensionistiche in regime di  prestazione
          definita  e  per le eventuali prestazioni per invalidita' e
          premorienza,  sono  in   ogni   caso   stipulate   apposite
          convenzioni  con  imprese  assicurative. Nell'esecuzione di
          tali convenzioni non si applica l'art. 6-bis  del  presente
          decreto legislativo.
             4.  Con  deliberazione  delle  rispettive  autorita'  di
          vigilanza sui soggetti  gestori,  che  conservano  tutti  i
          poteri   di  controllo  su  di  essi,  sono  determinati  i
          requisiti patrimoniali minimi, differenziati per  tipologia
          di  prestazione  offerta,  richiesti  ai soggetti di cui al
          comma 1 ai fini della stipula  delle  convenzioni  previste
          nei precedenti commi.
              4-bis.   Per la stipula delle convenzioni, i competenti
          organismi di amministrazione dei fondi  richiedono  offerte
          contrattuali,  per  ogni  tipologia di servizio offerto, ad
          almeno tre diversi soggetti abilitati che non  appartengono
          ad  identici  gruppi  societari e comunque non sono legati,
          direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le
          offerte contrattuali rivolte ai fondi  sono  formulate  per
          singolo  prodotto  in  maniera  da  consentire il raffronto
          dell'insieme delle condizioni contrattuali con  riferimento
          alle  diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni
          possono  essere  stipulate,  nell'ambito   dei   rispettivi
          regimi,  anche  congiuntamente  fra  loro  e devono in ogni
          caso:
             a) contenere le linee di  indirizzo  dell'attivita'  dei
          soggetti   convenzionati   nell'ambito   dei   criteri   di
          individuazione e di ripartizione  del  rischio  di  cui  al
          comma  4-   quinquies   e le modalita' con le quali possono
          essere modificate le linee di indirizzo medesime;
             b) prevedere i termini e le modalita' attraverso  cui  i
          fondi   pensione   esercitano   la   facolta'  di  recesso,
          contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
          rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso  la
          restituzione   delle   attivita'  finanziarie  nelle  quali
          risultano investite le risorse  del  fondo  all'atto  della
          comunicazione  al  gestore  della volonta' di recesso dalla
          convenzione;
             c)  prevedere  l'attribuzione  in  ogni  caso  al  fondo
          pensione  della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai
          valori  mobiliari  nei   quali   risultano   investite   le
          disponibilita' del fondo medesimo.
            4-ter.  I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
          disponibilita'  conferiti in gestione, restando peraltro in
          facolta'  degli  stessi   di   concludere,   in   tema   di
          titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
          nel   caso  di  gestione  accompagnata  dalla  garanzia  di
          restituzione del capitale. I  valori  e  le  disponibilita'
          affidati  ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita'
          ed i criteri stabiliti nelle convenzioni  costituiscono  in
          ogni  caso  patrimonio  separato ed autonomo, devono essere
          contabilizzati a  valori  correnti  e  non  possono  essere
          distratti  dal  fine  al  quale  sono  stati  destinati ne'
          formare oggetto di esecuzione sia da  parte  dei  creditori
          dei  soggetti  gestori,  sia da parte di rappresentanti dei
          creditori  stessi,  ne'  possono  essere  coinvolti   nelle
          procedure  concorsuali  che riguardano il gestore. ll fondo
          pensione  e'  legittimato  a   proporre   la   domanda   di
          rivendicazione  di  cui  all'art.  103  delle  disposizioni
          approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.  Possono
          essere  rivendicati  tutti  i valori conferiti in gestione,
          anche se non individualmente determinati o  individuati  ed
          anche  se  depositati  presso  terzi,  diversi dal soggetto
          gestore.  Per  l'accertamento  dei  valori  oggetto   della
          domanda  e'  ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i
          rendiconti  redatti  dal  soggetto  gestore  o  dai   terzi
          depositari.
            4-quater.  Con delibera della commissione di vigilanza di
          cui  all'art. 16, previo parere dell'autorita' di vigilanza
          sui soggetti convenzionati sono fissati criteri e modalita'
          omogenee  per  la  comunicazione  ai  fondi  dei  risultati
          conseguiti  nell'esecuzione  delle  convenzioni  in modo da
          assicurare   la   piena   comparabilita'   delle    diverse
          convenzioni.
            4-quinquies.      I   criteri   di  individuazione  e  di
          ripartizione del rischio, nella scelta degli  investimenti,
          devono  essere  indicati  nello  statuto di cui all'art. 4,
          comma 3, lett. b). Con decreto  del  Ministro  del  tesoro,
          sentita   la   commissione   di   cui   all'art.  16,  sono
          individuati:
             a) le attivita' nelle quali  i  fondi  pensione  possono
          investire  le  proprie  disponibilita',  con  i  rispettivi
          limiti  massimi   di   investimento,   avendo   particolare
          attenzione  per  il  finanziamento  delle  piccole  e medie
          imprese;
             b) i criteri di investimento nelle  varie  categorie  di
          valori mobiliari;
             c)  le  regole  da  osservare in materia di conflitti di
          interesse  compresi   quelli   eventuali   attinenti   alla
          partecipazione  dei  soggetti  sottoscrittori  delle  fonti
          istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al
          presente articolo.
            4-sexies.  I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle
          autorita' di vigilanza sui soggetti gestori  a  favore  dei
          dipendenti  delle  stesse,  possono gestire direttamente le
          proprie risorse.
             5. I fondi non possono  comunque  assumere  o  concedere
          prestiti, ne' investire le disponibilita' di competenza:
               a)  in  azioni  o quote con diritto di voto, emesse da
          una stessa societa' per un  valore  nominale  superiore  al
          cinque  per  cento del valore nominale complessivo di tutte
          le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa'
          medesima se quotata, ovvero  al  dieci  per  cento  se  non
          quotata,  ne', comunque, azioni o quote con diritto di voto
          per  un  ammontare  tale  da  determinare  in  via  diretta
          un'influenza dominante sulla societa' emittente;
               b)  in  azioni  o quote emesse da soggetti tenuti alla
          contribuzione  o  da  questi  controllati  direttamente   o
          indirettamente,  per  interposta persona o tramite societa'
          fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti  di  controllo
          ai  sensi  dell'art.  27,  comma  2, della legge 10 ottobre
          1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti  per
          cento  delle  risorse  del  fondo  e,  se trattasi di fondo
          pensione di categoria, in misura complessiva  superiore  al
          trenta per cento.
            - L'art. 1, comma 1, lett. c) della legge 2 gennaio 1991,
          n. 1, cosi' recita:
             "1.   Per  attivita'  di  intermediazione  mobiliare  si
          intende:
           a)-b) (omissis);
              c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad
          oggetto valori mobiliari".
            -  L'art.  2  del  D.Lgs.  17  marzo  1995, n. 174, cosi'
          recita:
             "Art. 2  (Oggetto). - 1. Il presente decreto  disciplina
          l'esercizio delle assicurazioni e delle operazioni indicate
          nel  punto  A) della tabella di cui all'allegato I. Esso si
          applica:
               a) alle imprese aventi la sede legale  nel  territorio
          della  Repubblica, per l'attivita' da queste esercitata nel
          predetto territorio e per quella esercitata  in  regime  di
          stabilimento  o  in  regime  di  liberta' di prestazione di
          servizi nel territorio di altri Stati  membri  o  di  Stati
          terzi,  nonche'  per quella svolta in regime di liberta' di
          prestazione di  servizi  nel  territorio  della  Repubblica
          attraverso sedi secondarie situate in altri Stati membri;
               b)  alle  imprese  aventi  la  sede legale in un altro
          Stato membro, per  l'attivita'  da  queste  esercitata  nel
          territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di
          liberta' di prestazione di servizi;
               c)  alle imprese aventi la sede legale in Stati terzi,
          per l'attivita' da queste esercitata nel  territorio  della
          Repubblica in regime di stabilimento.
            -  Il  ramo  VI  del  punto  A) della tabella allegata al
          citato D.Lgs.  n. 174/1995, e' il seguente:
                                                             "TABELLA
           A) Classificazione per ramo.
             VI-  Le  operazioni  di  gestione  di  fondi  collettivi
          costituiti  per  l'erogazione  di  prestazioni  in  caso di
          morte, in caso di vita o in caso di cessazione o  riduzione
          dell'attivita' lavorativa".
            -  La  legge  2  gennaio  1991,  n.  1 reca la disciplina
          dell'attivita' di intermediazione mobiliare e  disposizioni
          sull'organizzazione dei mercati mobiliari.
            -  Per  il  testo  dell'art. 2 del D.Lgs. n. 174/1995, si
          veda in nota precedente di questo stesso articolo.
            - L'art. 103 del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267
          (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta amministrativa) cosi' recita:
             "Art.  103    (Domande di rivendicazione, restituzione e
          separazione di cose mobili). - Le disposizioni degli  artt.
          93 e 102 si applicano anche alle domande di rivendicazione,
          restituzione  e  separazione  di  cose mobili possedute dal
          fallito.
             In base all'elenco di tutte le domande il giudice  forma
          uno  stato  delle domande accolte o respinte ai sensi degli
          artt. 95, 96 e 97.
             Se  le  domande  sono  proposte  tardivamente  a   norma
          dell'art.  101,  il  giudice  delegato  puo'  sospendere la
          vendita delle cose rivendicate, chieste in  restituzione  o
          separate, con cauzione o senza.
             In  ogni  caso  il  giudice,  prima  di provvedere sulle
          domande, deve, in quanto possibile, sentire il fallito.
             Le domande di rivendicazione, restituzione e separazione
          sul  prezzo  non  pregiudicano le ripartizioni anteriori, e
          possono  essere  fatte  valere  sulle   somme   ancora   da
          distribuire".
           Nota all'art. 3, comma 27:
            -  Il  comma  5  dell'art.  3  del decreto legislativo n.
          479/1984 (Attuazione della delega  conferita  dall'art.  1,
          comma  32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia
          di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
          assistenza) come modificato dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:  "5. Il consiglio di amministrazione predispone i
          piani  pluriennali,  i  criteri  generali  dei   piani   di
          investimento  e  disinvestimento, il bilancio preventivo ed
          il conto consuntivo; approva i  piani  annuali  nell'ambito
          della  programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi
          disponibili e gli atti individuati nel regolamento  interno
          di  organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento
          organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
          maggiormente   rappresentative   del   personale,   nonche'
          l'ordinamento  dei  servizi,  la  dotazione  organica  e  i
          regolamenti    concernenti    l'amministrazione    e     la
          contabilita',  e  i  regolamenti  di  cui all'art. 10 della
          legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al
          consiglio  di   indirizzo   e   vigilanza   una   relazione
          sull'attivita'   svolta   con  particolare  riferimento  al
          processo produttivo  ed  al  profilo  finanziario,  nonche'
          qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio
          di  indirizzo  e  vigilanza.  Il consiglio esercita inoltre
          ogni altra funzione che non sia  compresa  nella  sfera  di
          competenza  degli  altri organi dell'ente.  Il consiglio e'
          composto dal presidente dell'Istituto, che lo  presiede,  e
          da   otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei
          per l'INPDAP  e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due
          per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno  per  l'IPSEMA  scelti
          tra  dirigenti  della pubblica amministrazione, da porre in
          posizione  di  fuori  ruolo  secondo  le  disposizioni  dei
          vigenti  ordinamenti  di  appartenenza.  I  componenti  del
          consiglio sono scelti tra persone  dotate  di  riconosciuta
          competenza  e professionalita' e di indiscussa moralita' ed
          indipendenza. Il possesso dei requisiti  e'  comprovato  da
          apposito curriculum  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana.  La  carica  di consigliere di
          amministrazione e' incompatibile con quella  di  componente
          del consiglio di vigilanza".
           Nota all'art. 3, comma 28:
            -  L'art.  26  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833
          (Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale)  e'   il
          seguente:
             "Art.   26     (Prestazioni  di  riabilitazione).  -  Le
          prestazioni sanitarie  dirette  al  recupero  funzionale  e
          sociale   dei  soggetti  affetti  da  minorazioni  fisiche,
          psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono
          erogate dalle unita' sanitarie locali attraverso  i  propri
          servizi. L'unita' sanitaria locale, quando non sia in grado
          di  fornire  il servizio direttamente, vi provvede mediante
          convenzioni  con  istituti  esistenti  nella regione in cui
          abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti
          indicati dalla  legge,  stipulate  in  conformita'  ad  uno
          schema  tipo  approvato dal Ministro della sanita', sentito
          il Consiglio sanitario nazionale.
             Sono altresi' garantite le  prestazioni  protesiche  nei
          limiti  e  nelle forme stabilite con le modalita' di cui al
          secondo comma dell'art. 3.
             Con decreto  del  Ministro  della  sanita',  sentito  il
          Consiglio    sanitario    nazionale   sono   approvati   un
          nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri  per  la
          sua revisione periodica".