Art. 3.
(Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale)
1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo
il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Al fine di consentire un
immediato riscontro dell'incidenza delle risultanza finali della
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, l'Istituto e' inoltre tenuto a compilare uno stato
patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali di cui all'articolo 37".
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma
3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' determinato in
lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi
della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo
37 della citata legge n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le
parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre
1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione
dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente
comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del
contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo i
seguenti criteri in concorso tra loro:
a) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla
media;
b) risultanza gestionali negative;
c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione
di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli
iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.
3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu'
decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e
inabilita'. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e
criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e
dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla
definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104; b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di
revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore
dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo il
principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e
quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato
dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.
698; c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificita'
delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle
incompatibilita' e cumulabilita' delle diverse prestazioni
assistenziali e previdenziali; d) potenziamento dell'azione di
verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale
ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse
competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la
costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una
apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di
coordinamento. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad
una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme
delegate anche al fine di valutare l'opportunita' di pervenire alla
individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento
delle condizioni di invalidita' civile, di lavoro o di servizio.
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci automatizzati
dei dati, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione
di sistemi informativi automatizzati, nonche' per la loro
integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di
raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei
dati.
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o
assistenziali, il cui importo e' condizionato al reddito del soggetto
o del nucleo famigliare cui il soggetto appartiene, sono comunicati
quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori,
all'Amministrazione finanziaria che provvedera' a verifica dei
redditi stessi.
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale
e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni
reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per
il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il
soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura
ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato,
ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi
computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del
reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione
dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei
redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il
mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione
dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito
concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e
contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a
norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti
di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui
trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione
separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di
abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti
previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche
obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione
medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita'
e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento
dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione
dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali,
la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per
cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o
comunita' con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non
diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano
all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di
cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni.
8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione
della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con
il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente
alla effettiva attivita' svolta producono effetti dal periodo di paga
in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con
esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato
determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso
di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli
effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla
data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate
con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere
categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del
principio della non retroattivita', dalla data fissata dall'INPS. Le
disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si
applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, pendano controversie non definite con
sentenza passata in giudicato.
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il
decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche
obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta' previsto
dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996
tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del
lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e
di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche
alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata
in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti
interruttivi gia' compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della
normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini
prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista
dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in
corso.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato
amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di
cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle
gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n.
88, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in
coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato
dal competente comitato con periodicita' almeno triennale. Nei casi
di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per
l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla
determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si
provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso
medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.
12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali
privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto
decreto legislativo, la stabilita' delle rispettive gestioni e' da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito
alle risultanza e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2,
comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi
provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di
riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro
criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto
del principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate
rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai
provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti
enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base
pensionabile e' definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati
all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di
previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli
altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di
anzianita', trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo
1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti.
Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo
definito ai sensi della presente legge.
13. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, denunciano per la prima volta
rapporti di lavoro pregressi o in atto alla anzidetta data con
cittadini extracomunitari, possono regolarizzare, nello stesso
termine, la loro posizione debitoria nei confronti degli enti
previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei
contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La
regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in
materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per
sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi
con le violazioni delle norme sul collocamento nonche' con la
denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. I lavoratori
extracomunitari che abbiano cessato l'attivita' lavorativa in Italia
e lascino il territorio nazionale hanno facolta' di richiedere, nei
casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni
internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati
in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del
5 per cento annuo. Le questure forniscono all'INPS, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai
lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di
soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari",
da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo
scambio delle informazioni avverra' sulla base di apposita
convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n.
153 e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si
tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a
carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da
accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a
decorrere dal 1 gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente
ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti
trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di ciascun
anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni
abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il
relativo recupero sara' effettuato in conformita' all'articolo 11
della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento
minimo che, al 1 gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo
effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma
precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre
1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle
perequazioni della pensione base. Le modalita' di accertamento delle
variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio
da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi
saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e
del tesoro".
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto
sia o sia stato acquisito in virtu' del cumulo dei periodi
assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni
internazionali in materia di sicurezza sociale, non puo' essere
inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del
trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa,
se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianita'
contributive inferiori all'anno, non puo' essere inferiore a lire
6.000 mensili.
16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 e' al netto
delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge
15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni, e
degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonche'
delle somme dovute per prestazioni famigliari.
17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione
del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali
di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di
sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della domanda completa
dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore
della forma di previdenza obbligatoria.
18. Al fine di assicurare la migliore funzionalita' ed efficienza
dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli
obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma
1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli
obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni
lavorative, sara' previsto, con successivo provvedimento di legge,
l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al
medesimo fine potra' essere prevista, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle
finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza
per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale
ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato
di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di
finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti
dagli organici.
19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di
cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, gia' rientranti
nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e
pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano
le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza
obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati
dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul
trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente
disposto in sede di contrattazione collettiva.
20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e
assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono
risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di
constatata regolarita'.
21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione
previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico
obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della
Repubblica e' delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per
quanto attiene alle modalita' di applicazione delle disposizioni
relative alla contribuzione e di erogazione, all'attivita'
amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni
obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, si
stabiliscano, in funzione di una piu' precisa determinazione dei
campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore
speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con
riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni,
modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di
norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo
provvedimento legislativo.
22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica,
almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della
delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si
esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema
di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente,
stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono,
rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al
comma 27 del presente articolo, nonche' per quello di cui
all'articolo 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei
decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei
predetti termini e modalita', con uno o piu' decreti legislativi,
entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
medesimi.
23. Con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di
finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e' elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle
aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee
a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88 procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote
diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo
familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente
alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di
finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione
dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio
finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la
medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per
il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta
gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e,
contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di
famiglia previsto dalla vigente normativa e' riassegnato per le altre
finalita' previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del
1989.
24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza
obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti
effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1
gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive,
sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti
percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori
di lavoro gia' obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della
legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31
dicembre 1998, e' prorogato il contributo di cui all'articolo 22
della citata legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore
di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.
25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1
dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a
prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i
limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto
legislativo n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed
integrazioni del medesimo decreto.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
"1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della
legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima
attivita', con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle
gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo
stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che
abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento mobiliare; di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983,
n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a
gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le
modalita' stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto,
tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991,
n. 1, per l'attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni
aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa'
immobiliari nelle quali il fondo pensione puo' detenere
partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera
a), nonche' di quote di fondi comuni di investimento immobiliare
chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel
decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma
comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25
per cento del capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai
fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione
acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1.
Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono
stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del
servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di
erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato
secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita'
istituzionali del medesimo ente.
2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di
rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese
assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla
commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare
direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai
soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in
base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del
tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16.
L'autorizzazione e' subordinata alla sussistenza di requisiti e
condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta
della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con
riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti,
alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle
basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione dei
montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione
contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita
oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite
presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un
bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale
non inferiore a quindici anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e
per le eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in
ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.
Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bis
del presente decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di vigilanza sui
soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di
essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati
per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei
precedenti commi.
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni
tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti
abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e
comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti
di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate
per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto
dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle
diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere
stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente
fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti
convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalita'
con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo
medesime;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i fondi
pensione esercitano la facolta' di recesso, contemplando anche la
possibilita' per il fondo pensione di rientrate in possesso del
proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attivita'
finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo
all'atto della comunicazione al gestore della volonta' di recesso
dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della
titolarita' dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei
quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in facolta'
degli stessi di concludere, in tema di titolarita', diversi accordi
con i gestori a cio' abilitati nel caso di gestione accompagnata
dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le
disponibilita' affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le
modalita' ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal
fine al quale sono stati destinati ne' formare oggetto di esecuzione
sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di
rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvolti
nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione e' legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di
cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori
conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o
individuali ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto
gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda e'
ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal
soggetto gestore o dai terzi depositari.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorita' di vigilanza
sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalita' omogenee
per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti
nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena
comparabilita' delle diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del
rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati
nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto
del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo
16, sono individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire
le proprie disponibilita', con i rispettivi limiti massimi di
investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento
delle piccole e medie imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori
mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse
compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti
sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti
gestori di cui al presente articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita'
di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle
stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse".
27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, le parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP"
sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti
per l'INAIL e sei per l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti
previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti
telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di
informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti norme volte a
regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo
immobiliare nonche' la loro gestione, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso
strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle
norme delegate, procedendo in base a precedenti annue delle cessioni
determinate dalle medesime norme;
b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio
tramite alienazioni, conferimenti a societa' immobiliari, affidamenti
a societa' specializzate, secondo principi di trasparenza,
economicita' e congruita' di valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi
i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad
uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare
tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni
minoritarie in societa' immobiliari, individuate in base a
caratteristiche di solidita' finanziaria, specializzazione e
professionalita'; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le
misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali
previste dalle vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessita' di
bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle
partecipazioni e della detenzione di quote in singole societa' idonee
a minimizzare il rischio e ad escludere forme di gestione anche
indiretta del patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto
dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione
dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno
alle competenti Commissioni parlamentari;
f) soppressione delle societa' gia' costituite per la gestione e
l'alimentazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti.
28. A far data dal 1 gennaio 1996 saranno soggette
all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo
soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.
Art. 3.
(Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale)
Nota all'art. 3, comma 1:
- Il comma 4 dell'art. 20 della legge n. 88/1989, cosi'
recita: "4. Deve altresi' compilare il conto consuntivo
generale e, per ciascuna delle gestioni amministrate, il
bilancio preventivo e il conto consuntivo. I bilanci
preventivi devono essere deliberati entro il 30 novembre
dell'anno precedente l'esercizio al quale si riferiscono. I
bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il 31
luglio successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le
spese consentite dai fini istituzionali dell'Istituto che
non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata
la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo
e nelle note di variazione".
Note all'art. 3, comma 2:
- La lettera c), comma 3, dell'art. 37 della citata legge
n. 88/1989, cosi' recita, come integrata dalla presente
legge:
"3. Sono a carico della gestione:
a)- b) (omissis);
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma
3, della legge 11 marzo l988, n. 67. Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria in base alle
variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale".
Note all'art. 3, comma 3:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992.
- Il D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento
recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia
di riconoscimento delle minoranze civili e sulla
concessione dei benefici economici) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1994.
Note all'art. 3, comma 4:
- L'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito,
con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48,
recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli
sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori
in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS,
cosi' recita:
"Art. 9- Al fine di realizzare una maggiore efficacia
dei controlli incrociati, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti
a comunicarsi reciprocamente i dati relativi:
a) al monte salari ed al numero dei dipendenti
dichiarati dai datori di lavoro in qualita' di sostituti
d'imposta, nonche' dati rilevati ai fini contributivi;
b) al fatturato IVA denunciato o accreditato nei
confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o
settori in cui piu' elevate siano le possibilita' di
omissioni o irregolarita';
c) alle dichiarazioni di cui all'art. 69, comma
secondo, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione
finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro intrattengono scambi reciproci di
informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia
di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.
3. Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e
del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini
e modalita' per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1
e 2.
4. Le comunicazioni di cui all'articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
sono dovute anche all'Istituto nazionale della previdenza
sociale".
Nota all'art. 3, comma 7:
- La legge 30 aprile 1969, n. 153 reca la revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale.
Nota all'art. 3, comma 9:
- L'art. 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991,
n. 166 (disposizioni urgenti in materia previdenziale) e'
il seguente:
"Art. 9-bis- 2. Fino alla data di entrata in vigore di
norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino
i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni
versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di
previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni
erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga
successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, per le contribuzioni o le
somme di cui al comma 1 e' dovuto un contributo di
solidarieta' ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella
misura del dieci per cento in favore delle gestioni
pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori".
Note all'art. 3, comma 10:
- Il comma 19 dell'art. 2 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, della legge
11 novembre 1983, n. 638 (misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini) e' il
seguente: "19. I termini di prescrizione relativi ai
contributi dovuti o la cui riscossione e' affidata a
qualsiasi titolo all'Istituto nazionale della previdenza
sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro sono sospesi per un
triennio dalla data di entrata in vigore del presente
decreto ed e' corrispondentemente prolungato il periodo
durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di
conservare i libri paga e di matricola".
Note all'art. 3, comma 11:
- L'art. 1 della gia' citata legge n. 233/1990 e' il
seguente:
"Art. 1 (Finanziamento delle gestioni dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali). - 1. A decorrere dal 1
luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i
soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti
attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori,
e' pari al 12 per cento del reddito annuo derivante
dall'attivita' di impresa che da' titolo all'iscrizione
alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno
precedente.
2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma
1 in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'art. 2 della
legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, ai sensi
dell'art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di eta'
inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui
al comma 1 e' ridotta al 9 per cento.
3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento
dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del
minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio
dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai
del settore artigianato e commercio dall'art. 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. In presenza di un reddito di impresa superiore al
limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la
percentuale massima di commisurazione della pensione
prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene
presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei
contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo
pari a due terzi del limite stesso.
5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il
titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di
ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote
dei collaboratori non puo' superare, in ogni caso, il 49
per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale
ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione
del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali
ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi
artigiani ed esercenti attivita' commerciali.
6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 1980 n. 538, e successive modificazioni ed
integrazioni, si prescrivono con il decorso di dieci anni
dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la
disposizione di cui al presente comma si applica anche alle
prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno
solare i contributi sono rapportati a mese.
8. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali provvederanno al versamento
dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in
base alla differenza tra quanto risultante dalle
disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato
in base alle previgenti disposizion".
- Gli articoli 31 e 34 della legge n. 88/1989, cosi'
recitano:
"Art. 31 (Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani). - 1. A decorrere dal 1
gennaio 1989 la gestione speciale per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della
legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di
'Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli artigiani'.
2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi
contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in
favore della categoria".
"Art. 34 (Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attivita' commerciali). - 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1989, la gestione speciale per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio
1966, n. 613, assume la denominazione di 'Gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attivita' commerciali'.
2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi
contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in
favore della categoria".
Note all'art. 3, comma 12:
- Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 reca l'attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in
persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza.
- Il comma 2 dell'art. 2 del precitato decreto
legislativo n. 509/1994, cosi' recita: "2. La gestione
economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di
bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle
indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi
con periodicita' almeno triennale".
Nota all'art. 3, comma 13:
- L'art. 51 del D.P.R. n. 1124/1965 dispone quanto segue:
"Art. 51.- I datori di lavoro, i quali dopo essere
incorsi in un'inadempienza prevista nell'articolo
precedente, incorrano nella medesima inadempienza, sono
tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti
dall'articolo medesimo, a rimborsare all'Istituto
assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per
infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai
propri dipendenti. Ai fin delle disposizioni del presente
articolo si considerano come indennita' liquidate le somme
gia' pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite
in base alle tabelle di cui all'art. 39".
Note all'art. 3, comma 14:
- Il testo del terzo comma dell'art. 8 della legge n.
153/1969, ora sostituito dalla presente legge, era il
seguente: "Ai fini dell'attribuzione dei suddetti
trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale pro-rata
di pensione corrisposto, per effetto di tale cumulo, da
organismi assicuratori esteri".
- L'art. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155
(Adegumento delle strutture e delle procedure per la
liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di
disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
pensionistica), cosi' recita:
"Art. 11 (Pensioni in regime internazionale). -
L'istituto nazionale della previdenza sociale puo'
effettuare recuperi in deroga ai limiti di cui all'art. 69
della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche quando trattasi
di somme corrisposte in piu' nelle operazioni di
adeguamento periodico di pensioni in regime
internazionale".
Note all'art. 3, comma 16:
- Gli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140
(miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici
e aumento della pensione sociale) cosi' recitano:
"Art. 1 (Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi).
- 1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, ai titolari
ultrasessantacinquenni di pensioni integrate al trattamento
minimo, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,
della gestione speciale per i lavoratori delle miniere,
cave e torbiere, delle gestioni speciali per i
commercianti, per gli artigiani, i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, e' corrisposta, a domanda, una
maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire
10.000 mensili dal 1 gennaio 1985, elevata a lire 20.000
mensili dal 1 luglio 1985 ed elevata a lire 30.000 mensili
dal 1 genaaio 1987, per tredici mensilita', a condizione
che:
1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare
composto di due o piu' persone, non possieda, con
esclusione della pensione integrata al trattamento minimo,
redditi propri per un importo pari o superiore
all'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
2) se la persona vive in un nucleo familiare composto
di due o piu' persone, non possieda, con esclusione della
pensione integrata al trattamento munimo, redditi propri
per un importo pari o superiore a quello di cui al punto
1), ne' redditi, cumulati con quelli degli altri componenti
il nucleo familiare, pari o superiori al limite costituito
dalla somma dell'ammontare annuo della maggiorazione
sociale e di un importo pari all'ammontare annuo della
pensione sociale per ciascun ulteriore componente il nucleo
familiare".
"Art. 6 (Maggiorazione del trattamento pensionistico
per gli ex combattenti).- 1. I soggetti appartenenti alle
categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e
successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che
abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in
parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e
successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a
domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo
trattamento di pensione determinato secondo le norme
ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.
2. La maggiorazione prevista dal precedente comma sempre
a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai
fini dei trattamenti di pensione gia' in atto alla data di
entrata in vigore della presente legge, a condizione che la
decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968,
ed e' corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere
dal 1 gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio
1987.
3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi e'
soggetta alla disciplina della perequazione automatica.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo operano
ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da
iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori
dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno
effetti economici dal 1 gennaio 1985 per le pensioni in
godimento e dal primo giorno del mese successivo alla
presentazione della relativa domanda per i futuri
pensionati.
5. L'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo e' a totale carico del bilancio dello Stato.
6. Lo Stato provvedera' a versare agli enti erogatori di
pensione interessati, con le modalita' che saranno
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il
corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo.
7. La maggiorazione di cui al presente articolo e' da
considerare parte integrante del trattamento di pensione a
tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di
titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo
complessivo, non viene assorbita dall'integrazione al
minimo, ne' trasforma la pensione in superiore al minimo".
- Gli articoli 1 a 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
(Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e
miglioramenti delle pensioni), cosi' recitano:
"Art. 1 (Maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici). - 1. Con effetto dal 1 luglio 1988, ai
titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione
speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
delle gestioni speciali per i commercianti, per gli
artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e'
corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della
pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici
mensilita', a condizione che:
a) non posseggano redditi propri per un importo pari o
superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo
della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un
importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a),
ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un
importo pari o superiore al limite costituito dalla somma
dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e del
l'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al
cumulo dei redditi con quelle del coniuge legalmente ed
effettivamente separato.
2. Con effetto dal 1 gennaio 1990 la misura della
maggiorazione di cui al comma 1 e' elevata a lire 80.000
mensili, per tredici mensilita'.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la
maggiorazione sociale e' corrisposta in misura tale da non
comportare il superamento dei limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente
articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura,
compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il
nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.
5. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo
sociale ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste
per l'erogazione delle pensioni, dall'istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), al quale compete
l'accertamento delle condizioni per la concessione.
6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale,
corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da
una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo
attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e'
prentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.
7. In sede di prima applicazione, l'INPS e' legittimato
all'erogazione della maggiorazione di cui al presente
articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza
dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati,
in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto
dall'istituto stesso.
8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed il
dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto
percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
a favore del Fondo sociale.
9. La suddetta sanzione e' comminata dall'INPS
attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per
coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi
precedenti, presentino domanda entro il primo anno di
applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre
dal 1 luglio 1988 o dal mese successivo a quello di
compimento dell'eta', qualora questa ultima ipotesi si
verifichi in data successiva al 1 luglio 1988.
11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
dell'INPS concernenti la concessione della maggiorazione,
nonche' per la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di
cui al comma 8 e per le conseguenti controversie in sede
giurisdizionale si applicano le norme che disciplinano il
contenzioso in materia di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione
speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso
in materia di pensioni.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1989, la corresponsione
della maggiorazione sociale, secondo la disciplina del
presente articolo, e' estesa ai titolari ultrasessantenni
delle pensioni di cui al comma 1, in misura pari a lire
30.000 mensili, per tredici mensilita', con corrispondente
rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle lettere
a) e b) del comma 1.
13. Il presente articolo sostituisce l'articolo 1 della
legge 15 aprile 1985, n. l40".
"Art. 6 (Benefici per gli ex-combattenti).- 1. A
decorrere dal 1 gennaio 1989, i soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140,
titolari delle pensioni di cui al comma 4 del medesimo
articolo 6 aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968
hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione riversibile
del rispettivo trattamento di pensione, determinato secondo
le norme ordinarie, nella misura di lire 30 mila mensili.
2. Per la corresponsione della maggiorazione di cui al
comma precedente si applicano le modalita' di cui ai commi
3, 5, 6, 7, 7-bis e 7-ter dell'articolo 6 della legge 15
aprile 1985, n. 140".
Note all'art. 3, comma 17:
- Il comma 6 dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e' il
seguente: "6. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi
legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di
scadenza del termine previsto per l'adozione del
provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di
interessi e' portato in detrazione dalle somme
eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito
dal titolare della prestazione per la diminuzione del
valore del suo credito".
- Il comma 2 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi: "2. Le
pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di
procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto
per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve
concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio
del procedimento o dal ricevimento della domanda se il
procedimento e' ad iniziativa di parte".
Note all'art. 3, comma 19:
- Il D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357 reca disposizioni
sulla previdenza degli enti pubblici creditizi.
- L'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, cosi' recita:
"Art. 9 (Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui
al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357).- 1. Le
disposizioni di cui ai titoli I e 111 del presente decreto
riferite ai lavoratori dipendenti dell'assicurazione
generale obbligatoria trovano applicazione anche per gli
iscritti alla gestione speciale di cui al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, relativamente e alle
pensioni o quote di esse a carico della gestione medesima.
2. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano
applicazione nei confronti dei regimi aziendali integrativi
ai quali e' iscritto il personale di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.
3. Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici
per effetto di quanto disposto al comma 2 rispetto alla
previgente disciplina incidono sul trattamento complessivo
di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 novenibre
1990, n. 357, salvo che non sia diversamente disposto in
sede di contrattazione collettiva".
- L'art. 4 del precitato D.Lgs. n. 357/1990, cosi'
recita:
"Art. 4 (Garanzia del trattamento complessivo
risultante dalle disposizioni dei regimi esclusivi o
esonerativi soppressi in favore degli iscritti di cui ai
precedenti articoli 2 e 3).- 1. Per gli iscritti alla
gestione speciale indicati negli articoli 2 e 3 e' fatto
salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo
di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti esclusive od esonerative di rispettiva
iscrizione, che agli effetti del richiamato diritto
continuano ad operare.
2. La differenza tra il trattamento complessivo di cui
al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la
quota di pensione a carico della gestione speciale ai sensi
rispettivamente dell'art. 2 e dell'art. 3, incrementate per
effetto della disciplina di perequazione automatica, e'
posta a carico dei fondi o casse di cui all'art. 5 ovvero
direttamente dei datori di lavoro di cui all'art. 1".
Note all'art. 3, comma 23:
- L'art. 24 della legge n. 88/1989 cosi' recita:
"Art. 24.- 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le
gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro
la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli
operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni
dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione
salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli
assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo
alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione
per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il
rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito
dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni
altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa
dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume
la denominazione di 'Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti'.
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i
contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e
gestioni, ne assume le attivita' e le passivita' ed eroga
le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle
ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione intena di
cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e
dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale,
come da bilancio consuntivo della gestione del predetto
fondo, e' contabilizzata nella gestione dei trattamenti
familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per
ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il
correlativo gettito contributivo".
- Il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 reca
'Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle
gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti'
( Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 1988).
- L'art. 37 della legge n. 88/1989 cosi' recita:
"Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali). - 1. E' istituita
presso l'INPS la 'Gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali'.
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1
della legge 12 giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria in base alle
variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
disposte per legge in favore di particolari categorie,
settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75,
delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della
legge 15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di
pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso
le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a
carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe
l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno
1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti
dalla legge 11 marzo 1938, n. 67.
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza
anteriore al 1 gennaio 1989 e delle pensioni di
riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle
relative spese di amministrazione e' assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
stabilita con la legge finanziaria tenendo anche conto
degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre
gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori
di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di
integrazione salariale straordinaria e dei trattamento
speciali di di occupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
finanziamento dei pensionamenti anticipati".
Note all'art. 3, comma 24:
- L'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1988) e' il
seguente:
"Art. 22.- 1. I contributi di cui al primo comma,
lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963,
n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31
dicembre 1992.
2. Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento
ai periodi di paga decorrenti dal 1 gennaio 1988 sono
riversati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del
bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi.
Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono riversati
all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire
1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate
all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di
abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del
70 per cento per i territori del Mezzogiorno.
3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie,
cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui
all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per
interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi
di recupero di cui all'art. 1, primo comma, lettera b),
della medesima legge n. 457 del 1978, e' autorizzato il
limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di
cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50
miliardi e' destinata alle finalita' e con le modalita' di
cui al comma 7-bis dell'art. 3 del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1985, n. 118".
Note all'art. 3, comma 25:
- L'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n.
124/1993, e' il seguente:
"Art. 18 (Norme finali).- 1. Alle forme pensionistiche
complementari che risultano istituite alla data di entrata
in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si
applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3,
mentre l'art. 13, commi 5 e 7 ha effetto dal 1 gennaio
1996. Salvo quanto previsto al comma 3, dette norme, se
gia' configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile
ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di
lavoro, devono, entro due anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di
strutture gestionali amministrative e contabili separate.
Nota all'art. 3, comma 26:
- Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124,
(Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a
norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23
ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 6.- 1. I fondi pensione gestiscono le risorse
mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che
svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in uno
dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto
il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'art.
2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante
ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della
tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero
con imprese svolgenti la medesima attivita', con sede in
uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano
ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi comuni
di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge
23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal
fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione
secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal Ministro del
tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi
fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attivita'
di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad
oggetti valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di
societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione puo'
detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
comma 5, lett. a), nonche' di quote di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla
lett. e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi
comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro
di cui al comma 4- quinquies, ma comunque non superiori al
20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del
capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche
obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte
dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti
abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme
pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i
fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio
di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e
di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere
organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle
attivita' istituzionali del medesimo ente.
2. Alle prestazioni di cui all'art. 7 erogate sotto
forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante
convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati
dalla commissione di vigilanza di cui all'art. 16 ad
erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione
finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di
apposite convenzioni in base a criteri generali determinati
con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione
di vigilanza di cui all'art. 16. L'autorizzazione e'
subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni
fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta
della commissione di vigilanza di cui all'art. 16, con
riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di
iscritti, alla costituzione e alla composizione delle
riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da
utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in
rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il
rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita
oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle
rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno
triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni
riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici
anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
definita e per le eventuali prestazioni per invalidita' e
premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite
convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di
tali convenzioni non si applica l'art. 6-bis del presente
decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di
vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i
poteri di controllo su di essi, sono determinati i
requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia
di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste
nei precedenti commi.
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti
organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte
contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad
almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono
ad identici gruppi societari e comunque non sono legati,
direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le
offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per
singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto
dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento
alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni
possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi
regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni
caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei
soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio di cui al
comma 4- quinquies e le modalita' con le quali possono
essere modificate le linee di indirizzo medesime;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i
fondi pensione esercitano la facolta' di recesso,
contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la
restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali
risultano investite le risorse del fondo all'atto della
comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla
convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo
pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai
valori mobiliari nei quali risultano investite le
disponibilita' del fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle
disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in
facolta' degli stessi di concludere, in tema di
titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di
restituzione del capitale. I valori e le disponibilita'
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita'
ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere
distratti dal fine al quale sono stati destinati ne'
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori
dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei
creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle
procedure concorsuali che riguardano il gestore. ll fondo
pensione e' legittimato a proporre la domanda di
rivendicazione di cui all'art. 103 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono
essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione,
anche se non individualmente determinati o individuati ed
anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto
gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della
domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i
rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi
depositari.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di
cui all'art. 16, previo parere dell'autorita' di vigilanza
sui soggetti convenzionati sono fissati criteri e modalita'
omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati
conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da
assicurare la piena comparabilita' delle diverse
convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti,
devono essere indicati nello statuto di cui all'art. 4,
comma 3, lett. b). Con decreto del Ministro del tesoro,
sentita la commissione di cui all'art. 16, sono
individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono
investire le proprie disponibilita', con i rispettivi
limiti massimi di investimento, avendo particolare
attenzione per il finanziamento delle piccole e medie
imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di
valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di
interesse compresi quelli eventuali attinenti alla
partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti
istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al
presente articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle
autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei
dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le
proprie risorse.
5. I fondi non possono comunque assumere o concedere
prestiti, ne' investire le disponibilita' di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da
una stessa societa' per un valore nominale superiore al
cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte
le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa'
medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non
quotata, ne', comunque, azioni o quote con diritto di voto
per un ammontare tale da determinare in via diretta
un'influenza dominante sulla societa' emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla
contribuzione o da questi controllati direttamente o
indirettamente, per interposta persona o tramite societa'
fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo
ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre
1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per
cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo
pensione di categoria, in misura complessiva superiore al
trenta per cento.
- L'art. 1, comma 1, lett. c) della legge 2 gennaio 1991,
n. 1, cosi' recita:
"1. Per attivita' di intermediazione mobiliare si
intende:
a)-b) (omissis);
c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad
oggetto valori mobiliari".
- L'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174, cosi'
recita:
"Art. 2 (Oggetto). - 1. Il presente decreto disciplina
l'esercizio delle assicurazioni e delle operazioni indicate
nel punto A) della tabella di cui all'allegato I. Esso si
applica:
a) alle imprese aventi la sede legale nel territorio
della Repubblica, per l'attivita' da queste esercitata nel
predetto territorio e per quella esercitata in regime di
stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di
servizi nel territorio di altri Stati membri o di Stati
terzi, nonche' per quella svolta in regime di liberta' di
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica
attraverso sedi secondarie situate in altri Stati membri;
b) alle imprese aventi la sede legale in un altro
Stato membro, per l'attivita' da queste esercitata nel
territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi;
c) alle imprese aventi la sede legale in Stati terzi,
per l'attivita' da queste esercitata nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento.
- Il ramo VI del punto A) della tabella allegata al
citato D.Lgs. n. 174/1995, e' il seguente:
"TABELLA
A) Classificazione per ramo.
VI- Le operazioni di gestione di fondi collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell'attivita' lavorativa".
- La legge 2 gennaio 1991, n. 1 reca la disciplina
dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari.
- Per il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 174/1995, si
veda in nota precedente di questo stesso articolo.
- L'art. 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa) cosi' recita:
"Art. 103 (Domande di rivendicazione, restituzione e
separazione di cose mobili). - Le disposizioni degli artt.
93 e 102 si applicano anche alle domande di rivendicazione,
restituzione e separazione di cose mobili possedute dal
fallito.
In base all'elenco di tutte le domande il giudice forma
uno stato delle domande accolte o respinte ai sensi degli
artt. 95, 96 e 97.
Se le domande sono proposte tardivamente a norma
dell'art. 101, il giudice delegato puo' sospendere la
vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione o
separate, con cauzione o senza.
In ogni caso il giudice, prima di provvedere sulle
domande, deve, in quanto possibile, sentire il fallito.
Le domande di rivendicazione, restituzione e separazione
sul prezzo non pregiudicano le ripartizioni anteriori, e
possono essere fatte valere sulle somme ancora da
distribuire".
Nota all'art. 3, comma 27:
- Il comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo n.
479/1984 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1,
comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia
di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza) come modificato dalla presente legge, e' il
seguente: "5. Il consiglio di amministrazione predispone i
piani pluriennali, i criteri generali dei piani di
investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed
il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito
della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi
disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno
di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento
organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale, nonche'
l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i
regolamenti concernenti l'amministrazione e la
contabilita', e i regolamenti di cui all'art. 10 della
legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al
consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione
sull'attivita' svolta con particolare riferimento al
processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche'
qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio
di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre
ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di
competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e'
composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e
da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei
per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due
per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti
tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in
posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei
vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del
consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed
indipendenza. Il possesso dei requisiti e' comprovato da
apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La carica di consigliere di
amministrazione e' incompatibile con quella di componente
del consiglio di vigilanza".
Nota all'art. 3, comma 28:
- L'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e' il
seguente:
"Art. 26 (Prestazioni di riabilitazione). - Le
prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e
sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono
erogate dalle unita' sanitarie locali attraverso i propri
servizi. L'unita' sanitaria locale, quando non sia in grado
di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante
convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui
abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti
indicati dalla legge, stipulate in conformita' ad uno
schema tipo approvato dal Ministro della sanita', sentito
il Consiglio sanitario nazionale.
Sono altresi' garantite le prestazioni protesiche nei
limiti e nelle forme stabilite con le modalita' di cui al
secondo comma dell'art. 3.
Con decreto del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale sono approvati un
nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la
sua revisione periodica".