Art. 4.
                            (Destinatari)
   1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto  legislativo  21  aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta
in fine, la seguente lettera:
   "b-bis)  per  raggruppamenti  di soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti  dalle
cooperative interessate".
   2.  La  lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' sostituita dalla seguente:
     "a)  per  i  soggetti  di  cui  al comma 1, lettere a) e b-bis),
esclusivamente  forme  pensionistiche  complementari  in  regime   di
contribuzione definita;".
   3.  Alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  sono  aggiunte,  in  fine,  le parole: "accordi, anche
interaziendali  per  gli  appartenenti  alla  categoria  dei  quadri,
promossi  dalle  organizzazioni  sindacali  nazionali rappresentative
della categoria membri del  Consiglio nazionale dell'economia  e  del
lavoro;".
   4.  Al  comma  1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
1993,  n.  124,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
     "c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione
e  lavoro,  promossi  da associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo legalmente riconosciute".
 
           Nota all'art. 4, comma 1:
            - Il comma 1  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  n.
          124/1993,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e' il
          seguente:
             "1. Forme pensionistiche  complementari  possono  essere
          istituite:
               a)   per  i  lavoratori  dipendenti  sia  privati  sia
          pubblici,  identificati  per  ciascuna  forma  secondo   il
          criterio  di appartenenza alla medesima categoria, comparto
          o  raggruppamento,  anche  territorialmente  delimitato,  e
          distinti  eventualmente  anche  per categorie contrattuali,
          oltre  che  secondo  il  criterio  dell'appartenenza   alla
          medesima   impresa,  ente,  gruppo  di  imprese  o  diversa
          organizzazione di lavoro e produttiva;
               b) per raggruppamenti sia di lavoratori  autonomi  sia
          di   liberi  professionisti,  anche  organizzati  per  aree
          professionali e per territorio;
               b-bis)    per  ragruppamenti  di  soci  lavoratori  di
          cooperative di produzione e  lavoro,  anche  unitamente  ai
          lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate  ".
           Nota all'art. 4, comma 2:
            -  Il  comma  2  dell'art.  2  del decreto legislativo n.
          124/93,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'   il
          seguente:
             "2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo possono essere istituite:
               a)  per  i  soggetti  di  cui al comma 1, lett.   a) e
          b-bis), esclusivamente forme  pensionistiche  complementari
          in regime di contribuzione definita;
               b)  per  i soggetti di cui al comma 1, lett. b), anche
          forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni
          definite volte ad assicurare  una  prestazione  determinata
          con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del
          trattamento pensionistico obbligatorio".
           Nota all'art. 4, commi 3 e 4:
            -  Il  comma  1  dell'art.  3  del decreto legislativo n.
          124/1993, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
             1.   Salvo   quanto   previsto  dall'art.  9,  le  fonti
          istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le
          seguenti:
               a) contratti e accordi  collettivi,  anche  aziendali,
          ovvero,  in  mancanza,  accordi fra lavoratori, promossi da
          sindacati firmatari di contratti  collettivi  nazionali  di
          lavoro;  accordi, anche interaziendali per gli appartenenti
          alla  categoria,  dei quadri, promossi dalle organizzazioni
          sindacali nazionali rappresentative della categoria  membri
          del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
               b)  accordi  fra  lavoratori  autonomi  o  fra  liberi
          professionisti, promossi da loro sindacati  o  associazioni
          di rilievo almeno regionale;
               c)  regolamenti  di  enti o aziende, i cui rapporti di
          lavoro  non  siano  disciplinati  da  contratti  o  accordi
          collettivi, anche aziendali;
               c-bis)  accordi  fra soci lavoratori di cooperative di
          produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali  di
          rappresentanza   del   movimento   cooperativo   legalmente
          riconosciute  ".