Art. 4. (Destinatari) 1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta in fine, la seguente lettera: "b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate". 2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente: "a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;". 3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;". 4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute".
Nota all'art. 4, comma 1: - Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 124/1993, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite: a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva; b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio; b-bis) per ragruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate ". Nota all'art. 4, comma 2: - Il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 124/93, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite: a) per i soggetti di cui al comma 1, lett. a) e b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita; b) per i soggetti di cui al comma 1, lett. b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio". Nota all'art. 4, commi 3 e 4: - Il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 124/1993, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria, dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale; c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute ".