Art. 4.
(Destinatari)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta
in fine, la seguente lettera:
"b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle
cooperative interessate".
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituita dalla seguente:
"a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis),
esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di
contribuzione definita;".
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri,
promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative
della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro;".
4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione
e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo legalmente riconosciute".
Nota all'art. 4, comma 1:
- Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n.
124/1993, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"1. Forme pensionistiche complementari possono essere
istituite:
a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia
pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il
criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto
o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e
distinti eventualmente anche per categorie contrattuali,
oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla
medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa
organizzazione di lavoro e produttiva;
b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia
di liberi professionisti, anche organizzati per aree
professionali e per territorio;
b-bis) per ragruppamenti di soci lavoratori di
cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai
lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate ".
Nota all'art. 4, comma 2:
- Il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n.
124/93, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lett. a) e
b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari
in regime di contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lett. b), anche
forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni
definite volte ad assicurare una prestazione determinata
con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del
trattamento pensionistico obbligatorio".
Nota all'art. 4, commi 3 e 4:
- Il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n.
124/1993, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti
istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le
seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da
sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di
lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti
alla categoria, dei quadri, promossi dalle organizzazioni
sindacali nazionali rappresentative della categoria membri
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni
di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di
lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi
collettivi, anche aziendali;
c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di
produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di
rappresentanza del movimento cooperativo legalmente
riconosciute ".