Art. 5.
  (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
l'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  ai sensi del comma 3
dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  e
successive  modificazioni ed integrazioni, e' concessa esclusivamente
ai fondi  pensione  costituiti  nelle  forme  previste  dal  comma  1
dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.
 
           Nota all'art. 5, comma 1:
            -  Il  comma  3  dell'art.  4  del decreto legislativo n.
          124/1993, cosi' recita:
             "3. L'esercizio dell'attivita'  dei  fondi  pensione  e'
          sottoposto  a  preventiva  autorizzazione  del Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale, sentita  la  commissione
          di  cui  all'art. 16. Con uno o piu' decreti, da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
          legislativo:
               a) le modalita'  di  presentazione  dell'istanza,  gli
          elementi documentali e informativi a corredo della stessa e
          ogni  altra modalita' procedurale, nonche' i termini per il
          rilascio dell'autorizzazione;
               b) i requisiti formali di  costituzione,  nonche'  gli
          elementi  essenziali  sia  dello  statuto  sia dell'atto di
          destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai
          profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti  ed
          ai poteri degli organi collegiali;
               c)  i  requisiti  per  l'esercizio dell'attivita', con
          particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita'
          dei componenti degli organi  collegiali  e,  comunque,  dei
          responsabili  del  fondo, facendo riferimento ai criteri di
          cui all'art. 3  della  legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  da
          graduare  sia  in  funzione delle modalita' di gestione del
          fondo stesso sia in funzione delle eventuali  delimitazioni
          operative contenute negli statuti;
               d)  i  contenuti  e  le  modalita'  del  protocollo di
          autonomia gestionale,  che  deve  essere  sottoscritto  dal
          datore di lavoro".
            -  Il  comma  1  dell'art.  4  del decreto legislativo n.
          124/1993, cosi' recita:
             "1. Fondi pensione sono costituiti:
               a) come soggetti giuridici, di natura  associativa  ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti
          promotori dell'iniziativa;
               b)  come  soggetti dotati di personalita' giuridica ai
          sensi dell'art. 12 del  codice  civile;  in  tale  caso  il
          procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze
          del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale ai
          sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n.
          13".