Art. 5.
(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ai sensi del comma 3
dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' concessa esclusivamente
ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1
dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.
Nota all'art. 5, comma 1:
- Il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n.
124/1993, cosi' recita:
"3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e'
sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
di cui all'art. 16. Con uno o piu' decreti, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo:
a) le modalita' di presentazione dell'istanza, gli
elementi documentali e informativi a corredo della stessa e
ogni altra modalita' procedurale, nonche' i termini per il
rilascio dell'autorizzazione;
b) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli
elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di
destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai
profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed
ai poteri degli organi collegiali;
c) i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con
particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita'
dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei
responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di
cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da
graduare sia in funzione delle modalita' di gestione del
fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni
operative contenute negli statuti;
d) i contenuti e le modalita' del protocollo di
autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal
datore di lavoro".
- Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n.
124/1993, cosi' recita:
"1. Fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai
sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti
promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalita' giuridica ai
sensi dell'art. 12 del codice civile; in tale caso il
procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai
sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n.
13".