Art. 6.
(Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' dei fondi pensione)
1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi".
Nota all'art. 6, comma 1:
- Il comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo n.
124/1993, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"7. Trascorsi dodici mesi dal rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza che il fondo
abbia iniziato la propria attivita', l'autorizzazione
decade".