Art. 6. (Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione) 1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi".
Nota all'art. 6, comma 1: - Il comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 124/1993, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "7. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza che il fondo abbia iniziato la propria attivita', l'autorizzazione decade".