Art. 6.
            (Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
                 dell'attivita' dei fondi pensione)
   1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto  legislativo  21  aprile
1993,  n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi".
 
           Nota all'art. 6, comma 1:
            - Il comma 7  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  n.
          124/1993,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e' il
          seguente:
             "7.    Trascorsi    dodici     mesi     dal     rilascio
          dell'autorizzazione  di  cui  al comma 3 senza che il fondo
          abbia  iniziato  la  propria  attivita',   l'autorizzazione
          decade".