Art. 7.
(Banca depositaria)
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il
seguente:
"Art. 6-bis. - (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi,
affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal
gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 2-bis della
legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal
soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie
alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel
decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al
citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983".
Nota all'art. 7, comma 1:
- L'art. 2-bis della legge n. 77/1z993, introdotto
dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83
(Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE,
relative a taluni organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983,
n. 77, operanti come fonsi comuni aperti di diritto
nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla
commercializzazione in Italia di quote di organismi situati
in altri Paesi della Comunita' europea) cosi' recita:
"Art. 2-bis (Banca depositaria: compiti e
responsabilita').-
1. La custodia del patrimonio del fondo deve essere
affidata ad una banca depositaria la quale, inoltre, deve:
a) accertare che siano conformi alla legge, al
regolamento ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza
l'emissione ed il rimborso delle quote, il calcolo del
valore delle quote stesse, la destinazione dei redditi del
fondo;
b) accertare che nelle operazioni relative al fondo la
controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso;
c) eseguire le iscrizioni della societa' di gestione,
se non siano contrarie alla legge, al regolamento del fondo
ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza.
2. La banca depositaria e' responsabile nei confronti
della societa' di gestione dei partecipanti di ogni
pregiudizio da essi subito in conseguenza
dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma
precedente.
3. La banca depositaria, ferma restando la sua
responsabilita' per la custodia del fondo, puo' depositare
la totalita' o parte del fondo medesimo presso la Monte
Titoli S.p.a. prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289,
e presso la gestione centralizzata della Banca d'Italia,
nonche', previo assenso della societa' di gestione, presso
altri soggetti scelti nell'ambito di categorie individuate,
in via generale, dalla Banca d'Italia.
4. La banca depositaria deve essere scelta tra le
aziende e gli istituti di credito aventi la sede statutaria
o, limitatamente alle aziende ed istituti di credito aventi
la sede statutaria in uno dei paesi aderenti alla Comunita'
economica europea, una succursale in Italia, che presentino
una adeguata organizzazione aziendale nonche' un'ammontare
di mezzi patrimoniali non inferiore alla misura che verra'
stabilita in via generale dalla Banca d'Italia.
5. La modidifica del regolamento del fondo conseguente
alla sostituzione della banca depositaria deve essere
pubblicata sui giornali di cui all'art. 2, lettera h), per
due volte a distanza di quindici giorni. L'efficacia del
provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), che
approva la modifca regolamentare, e' sospesa fino al
trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima
pubblicazione. La Banca d'Italia puo', in casi eccezionali
e tenendo conto dell'interesse dei partecipanti, conferire
efficacia immediata al provvedimento di approvazione della
modifica regolamentare.
6. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la societa'
di gestione e la banca depositaria devono agire in modo
indipendente e nell'interesse dei partecipanti.
7. Una banca partecipante al capitale di una societa'
di gestione, in misura superiore al 20 per cento del
capitale stesso puo' assumere l'incarico di banda
depositaria dei fondi comuni gestiti dalla societa'
medesima se la maggioranza dei componenti il consiglio di
amministrazione e coloro che sono preposti alla direzione
della societa' di gestione non svolgono funzioni di
amministratore, sindaco o dirigente della banca stessa".
- Per il testo del comma 4- quinquies dell'art. 6 del
decreto legislativo n. 124/1993, introdotto dalla presente
legge, si veda in nota all'art. 3.