Art. 8.
(Finanziamento)
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituito dai seguenti: "Le fonti istitutive
fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione,
stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della
determinazione del TFR, che puo' ricadere anche su elementi
particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante
destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei
lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo e'
definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente;
nel caso dei soci lavoratori di societa' cooperative il contributo e'
definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei
contributi previdenziali obbligatori":
2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25
la destinazione al finanziamento dei fondi pensione
dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui
all'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della presente
legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, e' sospesa per i quattro anni
successivi alla stessa data.
Nota all'art. 8, comma 2:
- Il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n.
124/1993, come modificato dalla presente legge, dispone
quanto segue: "2. Le fondi istitutive fissano il
contributo complessivo da destinare al fondo pensione,
stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base
della determinazione del TFR, che puo' ricadere anche su
elementi particolari della retribuzione stessa o essere
individuato mediante destinazione integrale di alcuni di
questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei
liberi professionisti, il contributo e' definito in
percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta
precedente; nel caso dei soci lavoratori di societa'
cooperative il contributo e' definito in percentuale degli
imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali
obbligatori. Le fonti istitutive delle forme
pensionistiche complementari su base contrattuale
collettiva possono prevedere la destinazione al
finanziamento anche di una quota dell'accantonamento
annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore
di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora
prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento
annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura
della riduzione della quota degli accantonamenti annuali
futuri al TFR".