Art. 8.
                           (Finanziamento)
   1. Il primo periodo  del  comma  2  dell'articolo  8  del  decreto
legislativo  21  aprile  1993,  n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni,  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Le  fonti  istitutive
fissano  il  contributo  complessivo  da destinare al fondo pensione,
stabilito in percentuale della  retribuzione  assunta  a  base  della
determinazione   del   TFR,  che  puo'  ricadere  anche  su  elementi
particolari della retribuzione stessa o essere  individuato  mediante
destinazione  integrale  di  alcuni  di questi al fondo. Nel caso dei
lavoratori autonomi e dei liberi  professionisti,  il  contributo  e'
definito  in  percentuale  del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo  d'imposta  precedente;
nel caso dei soci lavoratori di societa' cooperative il contributo e'
definito  in  percentuale  degli  imponibili  considerati ai fini dei
contributi previdenziali obbligatori":
   2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore  a  25
la    destinazione    al    finanziamento    dei    fondi    pensione
dell'accantonamento  annuale  del  TFR  eccedente  la  quota  di  cui
all'articolo  13,  comma  3,  lettera  a), del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della  presente
legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, e' sospesa per i quattro anni
successivi alla stessa data.
 
           Nota all'art. 8, comma 2:
            -  Il  comma  2  dell'art.  8  del decreto legislativo n.
          124/1993, come modificato  dalla  presente  legge,  dispone
          quanto   segue:  "2.     Le  fondi  istitutive  fissano  il
          contributo complessivo  da  destinare  al  fondo  pensione,
          stabilito  in percentuale della retribuzione assunta a base
          della determinazione del TFR, che puo'  ricadere  anche  su
          elementi  particolari  della  retribuzione  stessa o essere
          individuato mediante destinazione integrale  di  alcuni  di
          questi  al  fondo.  Nel  caso dei lavoratori autonomi e dei
          liberi  professionisti,  il  contributo  e'   definito   in
          percentuale  del  reddito  d'impresa  o  di lavoro autonomo
          dichiarato ai fini IRPEF,  relativo  al  periodo  d'imposta
          precedente;  nel  caso  dei  soci  lavoratori  di  societa'
          cooperative il contributo e' definito in percentuale  degli
          imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali
          obbligatori.        Le   fonti   istitutive   delle   forme
          pensionistiche   complementari   su    base    contrattuale
          collettiva    possono    prevedere   la   destinazione   al
          finanziamento  anche  di  una   quota   dell'accantonamento
          annuale  al  TFR, determinando le quote a carico del datore
          di lavoro e del lavoratore.   Le  medesime  fonti,  qualora
          prevedano   l'utilizzazione  di  quota  dell'accantonamento
          annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura
          della riduzione della quota  degli  accantonamenti  annuali
          futuri al TFR".