Art. 9. (Fondi pensione aperti) 1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "; ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facolta' di adesione ai fondi aperti puo' essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari.
Nota all'art. 9, comma 1: - Il comma 2, dell'art. 9 del decreto legislativo n. 124/1993, come modificato dalla presente legge, risulta il seguente: "2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facolta' di adesione ai fondi aperti puo' essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva ". Nota all'art. 9, comma 2: - L'art. 9 del decreto legislativo n. 124/1993, nel testo modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 9 (Fondi pensione aperti) - 1. I soggetti con i quali e' consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonche' le societa' di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2. 2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facolta' di adesione ai fondi aperti puo' essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva. 3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attivita' dei fondi di cui al presente articolo e' rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le rispettive autorita' di vigilanza, sentita la commissione di cui all'art. 16, nonche', nel caso di soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato".