Art. 9.
                       (Fondi pensione aperti)
   1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  21  aprile
1993,  n.  124,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, sono
aggiunte, in fine, le parole: "; ove non  sussistano  o  non  operino
diverse  previsioni  in merito alla costituzione di fondi pensione ai
sensi dei precedenti articoli,  la  facolta'  di  adesione  ai  fondi
aperti  puo'  essere  prevista  anche  dalle fonti istitutive su base
contrattuale collettiva".
   2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del  decreto  legislativo
21  aprile  1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
trovano applicazione, nei  diversi  settori,  decorsi  sei  mesi  dal
rinnovo  del  primo  contratto nazionale di categoria successivamente
all'entrata in vigore della presente legge ovvero  decorsi  sei  mesi
dalla  stipula  di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di
forme pensionistiche complementari.
 
           Nota all'art. 9, comma 1:
            - Il comma 2, dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.
          124/1993,  come modificato dalla presente legge, risulta il
          seguente: "2. Detti  fondi  sono  aperti  all'adesione  dei
          destinatari   delle   disposizioni   del  presente  decreto
          legislativo per i quali non sussistano  o  non  operino  le
          fonti  istitutive  di  cui  all'art.  3, comma 1, ovvero si
          determinino le condizioni di  cui  all'art.  10,  comma  1,
          lettera  b);  ove  non  sussistano  o  non  operino diverse
          previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai
          sensi dei precedenti articoli, la facolta' di  adesione  ai
          fondi   aperti  puo'  essere  prevista  anche  dalle  fonti
          istitutive su base contrattuale collettiva  ".
           Nota all'art. 9, comma 2:
            - L'art. 9 del decreto legislativo n. 124/1993, nel testo
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 9  (Fondi pensione aperti) - 1. I soggetti  con  i
          quali e' consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi
          dell'art.  6,  comma  1, nonche' le societa' di gestione di
          cui  alla  legge  23  marzo  1983,  n.  77,  e   successive
          modificazioni    ed   integrazioni,   ferme   restando   le
          disposizioni previste per  la  sollecitazione  al  pubblico
          risparmio,    possono    istituire   forme   pensionistiche
          complementari mediante la costituzione di  appositi  fondi,
          nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e
          6, comma 2.
             2.  Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari
          delle disposizioni del presente decreto legislativo  per  i
          quali  non  sussistano o non operino le fonti istitutive di
          cui  all'art.  3,  comma  1,  ovvero  si   determinino   le
          condizioni  di  cui  all'art. 10, comma 1, lettera  b); ove
          non sussistano o non operino diverse previsioni  in  merito
          alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti
          articoli,  la  facolta'  di  adesione  ai fondi aperti puo'
          essere  prevista  anche  dalle  fonti  istitutive  su  base
          contrattuale collettiva.
             3.  Ferma  restando  l'applicazione  delle   norme   del
          presente  decreto  legislativo  in  tema  di finanziamento,
          prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
          costituzione e all'esercizio dell'attivita'  dei  fondi  di
          cui  al  presente articolo e' rilasciata ai sensi dell'art.
          4, comma 3, dal Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, d'intesa con le rispettive autorita' di vigilanza,
          sentita  la  commissione  di  cui all'art. 16, nonche', nel
          caso di soggetti di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  c),
          l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato".