Art. 9.
(Fondi pensione aperti)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
aggiunte, in fine, le parole: "; ove non sussistano o non operino
diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai
sensi dei precedenti articoli, la facolta' di adesione ai fondi
aperti puo' essere prevista anche dalle fonti istitutive su base
contrattuale collettiva".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal
rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente
all'entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi
dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di
forme pensionistiche complementari.
Nota all'art. 9, comma 1:
- Il comma 2, dell'art. 9 del decreto legislativo n.
124/1993, come modificato dalla presente legge, risulta il
seguente: "2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei
destinatari delle disposizioni del presente decreto
legislativo per i quali non sussistano o non operino le
fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si
determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1,
lettera b); ove non sussistano o non operino diverse
previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai
sensi dei precedenti articoli, la facolta' di adesione ai
fondi aperti puo' essere prevista anche dalle fonti
istitutive su base contrattuale collettiva ".
Nota all'art. 9, comma 2:
- L'art. 9 del decreto legislativo n. 124/1993, nel testo
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 9 (Fondi pensione aperti) - 1. I soggetti con i
quali e' consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi
dell'art. 6, comma 1, nonche' le societa' di gestione di
cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni ed integrazioni, ferme restando le
disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico
risparmio, possono istituire forme pensionistiche
complementari mediante la costituzione di appositi fondi,
nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e
6, comma 2.
2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari
delle disposizioni del presente decreto legislativo per i
quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di
cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le
condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b); ove
non sussistano o non operino diverse previsioni in merito
alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti
articoli, la facolta' di adesione ai fondi aperti puo'
essere prevista anche dalle fonti istitutive su base
contrattuale collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del
presente decreto legislativo in tema di finanziamento,
prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
costituzione e all'esercizio dell'attivita' dei fondi di
cui al presente articolo e' rilasciata ai sensi dell'art.
4, comma 3, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con le rispettive autorita' di vigilanza,
sentita la commissione di cui all'art. 16, nonche', nel
caso di soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato".