Art. 2.
Dopo l'art. 535, relativo al diploma universitario in informatica,
e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i
seguenti nuovi articoli:
DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZA DEI MATERIALI
Art. 536 (Istituzione e durata del corso di diploma). - Presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' istituito il
corso di diploma universitario in "scienza dei materiali".
La durata del corso e' stabilita in tre anni.
Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato
universitario in scienza dei materiali.
Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al
conseguimento del livello formativo richiesto ad un addetto al
controllo di processi di produzione, alla caratterizzazione ed al
controllo di materiali in laboratori industriali e di ricerca.
In particolare il corso di diploma fornira' competenze specifiche
dirette a:
uso corretto delle tecniche di laboratorio tradizionali per
controllo, caratterizzazioni, qualificazione e certificazione dei
materiali;
uso di metodi diagnostici con strumentazione specialistica,
dedicata ed automatizzata;
utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della
strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati
relativi a proprieta' dei materiali.
Il diplomato in scienze dei materiali, pertanto, potra' operare
principalmente quale:
conduttore di apparecchiature specializzate;
esperto di laboratorio capace di proporre aggiornamento ed
implementazione del patrimonio strumentale, finalizzati ad una
migliore conoscenza dei materiali.
Art. 537 (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al corso e'
regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli
studi universitari.
Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito
annualmente dal senato accademico sentito il consiglio di facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture
disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri
generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341/1990.
Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
Art. 538 (Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti). - Ai
fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario
di cui all'art. 536 e' riconosciuto affine al corso di laurea in
scienza dei materiali.
Nell'ambito dei corsi affini, la facolta' riconoscera' gli
insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro
validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione
richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o
l'iscrizione. In tale occasione la facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali, stabilisce, salvo colloqui integrativi su
contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due
semestralita' ad una annualita', i moduli che possono essere
riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi e indica
l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi.
Art. 539 (Organizzazione del corso). - L'attivita' didattica
complessiva non puo' essere inferiore a cinquecento ore per anno.
Essa comprende esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari,
corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche,
prove parziali di accertamento, correzione e discussione di
elaborati, ecc.).
Le attivita' di laboratorio si svolgono su un arco di almeno
quattro annualita'.
Le attivita' corrispondenti al tirocinio ed in parte alla
formazione professionalizzante saranno svolte presso qualificati enti
pubblici e privati con i quali si sono stipulate apposite
convenzioni.
I contenuti didattici formativi sono distribuiti in aree: gli
obiettivi sono indicati nell'art. 541.
L'attivita' didattica formativa e' organizzata sulla base di
annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento
monodisciplinari od integrati. Il consiglio di corso di laurea puo'
articolare ciascuno dei tre anni in due periodi didattici (semestri)
di durata di almeno tredici settimane ciascuno.
Il corso di insegnamento monodisciplinare ha la durata di almeno
ottanta ore, di cui venti di esercitazioni. I corsi di laboratorio
comportano almeno centoventi ore di attivita' didattiche.
Il corso di insegnamento integrato e' costituito da piu' moduli
didattici coordinati (al massimo tre) impartiti da piu' insegnanti e
con unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte
tutti i docenti del corso integrato.
Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver
seguito con esito positivo il numero minimo di annualita' (diciotto)
e superati i relativi esami.
Art. 540 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione
del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture
didattiche competenti definiscono i piani di studio ufficiali del
corso di diploma, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da
attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma
dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
In particolare il consiglio di facolta':
a) propone il numero di posti a disposizione per gli iscritti al
primo anno;
b) stabilisce:
le prove di valutazione per l'iscrizione al 1 anno;
i corsi ufficiali di insegnamento, monodisciplinari ed integrati,
che costituiscono le singole annualita'; scegliendo le relative
discipline nei raggruppamenti di cui al successivo art. 541;
le denominazioni dei corsi integrati;
le qualificazioni piu' opportune per meglio evidenziare
esattamente il livello ed i contenuti didattici;
i periodi didattici per ciascun anno di corso;
c) ripartisce il monte-ore di ciascuna area fra le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle
attivita' teorico-pratiche;
d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una
medesima annualita' integrata;
e) indica le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto
l'attestazione di frequenza, al fine di ottenere l'iscrizione
all'anno di corso successivo e precisa le eventuali propedeuticita'.
Art. 541 (Articolazione del corso di diploma)
Formazione di base
(13,5 annualita')
Area matematica.
Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi
matematica e dell'analisi numerica.
Sono obbligatorie le seguenti due annualita':
n. 1 nei raggruppamenti:
A01A - algebra e logica matematica;
A01B - geometria;
A02A - analisi matematica;
A03X - fisica matematica;
A04A - analisi numerica;
n. 1 nel raggruppamento:
A04A - analisi numerica.
Area fisica.
Lo studente deve acquisire i concetti generali e le tecniche di
laboratorio della fisica classica e quantistica necessari alla
comprensione delle proprieta' macro e microscopiche dei materiali.
Sono obbligatorie le seguenti quattro annualita', di cui almeno una
di laboratorio:
N. 1 nel raggruppamento:
B01A - fisica generale;
n. 2 nei raggruppamenti:
B01A - fisica generale;
B03X - struttura della materia;
n. 1 nel raggruppamento:
B03X - struttura della materia.
Area chimica.
Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica
generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica.
Inoltre verranno fornite le nozioni fondamentali relative alle
tecniche del laboratorio chimico.
Sono obbligatorie le seguenti quattro annualita', di cui almeno una
di laboratorio:
n. 1 nel raggruppamento:
C03X - chimica generale ed inorganica;
n. 1 nel raggruppamento:
C02X - chimica fisica;
n. 1 nel raggruppamento:
C05X - chimica organica;
n. 1 nei raggruppamenti:
C02X - chimica fisica;
C03X - chimica generale ed inorganica;
CO5X - chimica organica.
Area proprieta' dei materiali.
Lo studente deve acquisire una panoramica delle varie classi di
materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprieta'.
Sono obbligatorie le seguenti tre annualita':
n. 1 nei raggruppamenti:
C01A - chimica analitica;
C03X - chimica generale ed inorganica;
I14A - chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali;
n. 1 nei raggruppamenti:
C02X - chimica fisica;
B01A - fisica generale;
B03X - struttura della materia;
n. 1 nei raggruppamenti:
C04X - chimica industriale e dei materiali polimerici;
C03X - chimica generale ed inorganica;
I13X - metallurgia.
Area strutturistica-cristallografica.
Lo studente deve acquisire le nozioni basilari della
cristallografia e strutturistica chimica.
E' obbligatoria la seguente mezza annualita':
n. 0,5 nei raggruppamenti:
C02X - chimica fisica;
C03X - chimica generale ed inorganica;
D03A - mineralogia.
Art. 542 (Formazione professionalizzante e tirocinio)
(4,5 annualita')
La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, da' un
orientamento specifico alla formazione dello studente, cosi' da
favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale.
Al fine di aderire in modo flessibile alle necessita' del mondo
produttivo e della ricerca e sviluppo, la formazione
professionalizzante e' costituita da 4,5 annualita':
n. 0,5 nei raggruppamenti:
P02C - finanza aziendale;
P02D - organizzazione aziendale;
n. 4 scelte da un elenco di corsi appositamente costituito
all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, di cui
almeno una e' dedicata all'attivita' di tirocinio. (vedi art. 539).
I titoli dei corsi professionalizzanti saranno scelti dallo
studente anche sulla base del lavoro per il tirocinio. I corsi
professionalizzanti potranno essere suddivisi in piu' moduli (al
massimo 3).
Inoltre lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di
tirocinio non inferiore a mesi quattro presso un'industria od un
centro di ricerca pubblico o privato. A tal fine devono essere
stipulate apposite convenzioni tra l'Universita' e gli enti
interessati.
Di tali convenzioni viene data notizia nel manifesto degli studi.
Durante il periodo di tirocinio, lo studente sotto la responsabilita'
di uno o piu' docenti, a cio' designati dalla facolta', prende
visione delle tematiche connesse con la ricerca, la strumentazione e
le tecnologie di produzione.
Il tirocinio viene riconosciuto come una annualita' di laboratorio,
previa stesura di apposita relazione conclusiva. Le modalita' per
l'accertamento del profitto saranno dettate dalla facolta'.
Art. 543 (Esame di diploma). - L'esame di diploma tende ad
accertare la preparazione di base e professionale del candidato e
consiste in una discussione sull'attivita' svolta nell'ambito del
tirocinio, con modalita' stabilite dal Consiglio di facolta'.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e
giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Cagliari, 29 agosto 1995
Il rettore: MISTRETTA