Art. 2.
  Dopo  l'art. 535, relativo al diploma universitario in informatica,
e con lo spostamento della numerazione successiva,  sono  inseriti  i
seguenti nuovi articoli:
           DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZA DEI MATERIALI
  Art.  536  (Istituzione e durata del corso di diploma). - Presso la
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e'  istituito  il
corso di diploma universitario in "scienza dei materiali".
  La durata del corso e' stabilita in tre anni.
  Al  compimento  degli studi viene conseguito il titolo di diplomato
universitario in scienza dei materiali.
  Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli  studenti  adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al
conseguimento  del  livello  formativo  richiesto  ad  un  addetto al
controllo di processi di produzione,  alla  caratterizzazione  ed  al
controllo di materiali in laboratori industriali e di ricerca.
  In  particolare  il corso di diploma fornira' competenze specifiche
dirette a:
   uso  corretto  delle  tecniche  di  laboratorio  tradizionali  per
controllo,  caratterizzazioni,  qualificazione  e  certificazione dei
materiali;
   uso  di  metodi  diagnostici  con  strumentazione   specialistica,
dedicata ed automatizzata;
   utilizzo   con   valutazione  critica  delle  tecnologie  e  della
strumentazione per la raccolta,  trasmissione  ed  elaborazione  dati
relativi a proprieta' dei materiali.
  Il  diplomato  in  scienze  dei materiali, pertanto, potra' operare
principalmente quale:
   conduttore di apparecchiature specializzate;
   esperto  di  laboratorio  capace  di  proporre  aggiornamento   ed
implementazione   del  patrimonio  strumentale,  finalizzati  ad  una
migliore conoscenza dei materiali.
  Art. 537 (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al corso  e'
regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli
studi universitari.
  Il  numero  degli  iscritti  a  ciascun  anno di corso e' stabilito
annualmente dal senato accademico sentito il consiglio di facolta' di
scienze matematiche, fisiche  e  naturali,  in  base  alle  strutture
disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri
generali  fissati  dal  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della  legge
n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
  Art.  538 (Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti). - Ai
fini del proseguimento degli studi il corso di diploma  universitario
di  cui  all'art.  536  e'  riconosciuto affine al corso di laurea in
scienza dei materiali.
  Nell'ambito  dei  corsi  affini,  la  facolta'   riconoscera'   gli
insegnamenti  seguiti  con  esito  positivo avendo riguardo alla loro
validita' culturale, propedeutica o professionale per  la  formazione
richiesta  dal  corso  al  quale  sono  chiesti  il  trasferimento  o
l'iscrizione. In tale occasione la facolta' di  scienze  matematiche,
fisiche   e  naturali,  stabilisce,  salvo  colloqui  integrativi  su
contenuti   specifici,   e   fermo   restando  l'equivalenza  di  due
semestralita'  ad  una  annualita',  i  moduli  che  possono   essere
riconosciuti  nel  passaggio  dall'uno  all'altro  dei corsi e indica
l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi.
  Art.  539  (Organizzazione  del  corso).  -  L'attivita'  didattica
complessiva non puo' essere inferiore a cinquecento ore per anno.
  Essa comprende esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari,
corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche,
prove   parziali   di   accertamento,  correzione  e  discussione  di
elaborati, ecc.).
  Le attivita' di laboratorio  si  svolgono  su  un  arco  di  almeno
quattro annualita'.
  Le   attivita'   corrispondenti  al  tirocinio  ed  in  parte  alla
formazione professionalizzante saranno svolte presso qualificati enti
pubblici  e  privati  con  i  quali  si   sono   stipulate   apposite
convenzioni.
  I  contenuti  didattici  formativi  sono  distribuiti  in aree: gli
obiettivi sono indicati nell'art. 541.
  L'attivita'  didattica  formativa  e'  organizzata  sulla  base  di
annualita'    costituite   da   corsi   ufficiali   di   insegnamento
monodisciplinari od integrati. Il consiglio di corso di  laurea  puo'
articolare  ciascuno dei tre anni in due periodi didattici (semestri)
di durata di almeno tredici settimane ciascuno.
  Il corso di insegnamento monodisciplinare ha la  durata  di  almeno
ottanta  ore,  di  cui venti di esercitazioni. I corsi di laboratorio
comportano almeno centoventi ore di attivita' didattiche.
  Il corso di insegnamento integrato e'  costituito  da  piu'  moduli
didattici  coordinati (al massimo tre) impartiti da piu' insegnanti e
con unico esame finale. Della  commissione  di  esame  faranno  parte
tutti i docenti del corso integrato.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  diploma  lo studente deve aver
seguito con esito positivo il numero minimo di annualita'  (diciotto)
e superati i relativi esami.
  Art.  540 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione
del  manifesto  annuale  degli  studi,  i  consigli  delle  strutture
didattiche  competenti  definiscono  i  piani di studio ufficiali del
corso di diploma, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da
attivare  in  applicazione  di  quanto  disposto  dal  secondo  comma
dell'art. 11 della legge n.  341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a)  propone il numero di posti a disposizione per gli iscritti al
primo anno;
    b) stabilisce:
    le prove di valutazione per l'iscrizione al 1 anno;
    i corsi ufficiali di insegnamento, monodisciplinari ed integrati,
che costituiscono  le  singole  annualita';  scegliendo  le  relative
discipline nei raggruppamenti di cui al successivo art. 541;
    le denominazioni dei corsi integrati;
    le   qualificazioni   piu'   opportune   per  meglio  evidenziare
esattamente il livello ed i contenuti didattici;
    i periodi didattici per ciascun anno di corso;
    c) ripartisce il monte-ore di ciascuna area fra le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata  alle
attivita' teorico-pratiche;
    d)  fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una
medesima annualita' integrata;
    e) indica le annualita' di cui lo studente dovra'  aver  ottenuto
l'attestazione   di  frequenza,  al  fine  di  ottenere  l'iscrizione
all'anno di corso successivo e precisa le eventuali propedeuticita'.
            Art. 541 (Articolazione del corso di diploma)
                         Formazione di base
                          (13,5 annualita')
Area matematica.
  Lo  studente  deve  acquisire  i  concetti  di  base   dell'analisi
matematica e dell'analisi numerica.
  Sono obbligatorie le seguenti due annualita':
n. 1 nei raggruppamenti:
  A01A - algebra e logica matematica;
  A01B - geometria;
  A02A - analisi matematica;
  A03X - fisica matematica;
  A04A - analisi numerica;
n. 1 nel raggruppamento:
  A04A - analisi numerica.
Area fisica.
  Lo  studente  deve  acquisire  i concetti generali e le tecniche di
laboratorio  della  fisica  classica  e  quantistica  necessari  alla
comprensione delle proprieta' macro e microscopiche dei materiali.
  Sono obbligatorie le seguenti quattro annualita', di cui almeno una
di laboratorio:
N. 1 nel raggruppamento:
  B01A - fisica generale;
n. 2 nei raggruppamenti:
  B01A - fisica generale;
  B03X - struttura della materia;
n. 1 nel raggruppamento:
  B03X - struttura della materia.
Area chimica.
  Lo  studente  deve  acquisire  i  concetti  di  base  della chimica
generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica.
  Inoltre verranno fornite  le  nozioni  fondamentali  relative  alle
tecniche del laboratorio chimico.
  Sono obbligatorie le seguenti quattro annualita', di cui almeno una
di laboratorio:
n. 1 nel raggruppamento:
  C03X - chimica generale ed inorganica;
n. 1 nel raggruppamento:
  C02X - chimica fisica;
n. 1 nel raggruppamento:
  C05X - chimica organica;
n. 1 nei raggruppamenti:
  C02X - chimica fisica;
  C03X - chimica generale ed inorganica;
  CO5X - chimica organica.
Area proprieta' dei materiali.
  Lo  studente  deve  acquisire  una panoramica delle varie classi di
materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprieta'.
  Sono obbligatorie le seguenti tre annualita':
n. 1 nei raggruppamenti:
  C01A - chimica analitica;
  C03X - chimica generale ed inorganica;
  I14A - chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali;
n. 1 nei raggruppamenti:
  C02X - chimica fisica;
  B01A - fisica generale;
  B03X - struttura della materia;
n. 1 nei raggruppamenti:
  C04X - chimica industriale e dei materiali polimerici;
  C03X - chimica generale ed inorganica;
  I13X - metallurgia.
Area strutturistica-cristallografica.
  Lo    studente   deve   acquisire   le   nozioni   basilari   della
cristallografia e strutturistica chimica.
  E' obbligatoria la seguente mezza annualita':
n. 0,5 nei raggruppamenti:
  C02X - chimica fisica;
  C03X - chimica generale ed inorganica;
  D03A - mineralogia.
        Art. 542 (Formazione professionalizzante e tirocinio)
                          (4,5 annualita')
  La formazione professionalizzante, insieme  al  tirocinio,  da'  un
orientamento  specifico  alla  formazione  dello  studente,  cosi' da
favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale.
  Al fine di aderire in modo flessibile  alle  necessita'  del  mondo
produttivo    e    della    ricerca   e   sviluppo,   la   formazione
professionalizzante e' costituita da 4,5 annualita':
n. 0,5 nei raggruppamenti:
  P02C - finanza aziendale;
  P02D - organizzazione aziendale;
   n. 4  scelte  da  un  elenco  di  corsi  appositamente  costituito
all'atto  della  predisposizione  del  manifesto  degli studi, di cui
almeno una e' dedicata all'attivita' di tirocinio. (vedi art. 539).
  I  titoli  dei  corsi  professionalizzanti  saranno  scelti   dallo
studente  anche  sulla  base  del  lavoro  per  il tirocinio. I corsi
professionalizzanti potranno essere  suddivisi  in  piu'  moduli  (al
massimo 3).
  Inoltre  lo  studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di
tirocinio non inferiore a mesi  quattro  presso  un'industria  od  un
centro  di  ricerca  pubblico  o  privato.  A  tal fine devono essere
stipulate  apposite  convenzioni  tra  l'Universita'   e   gli   enti
interessati.
  Di  tali  convenzioni viene data notizia nel manifesto degli studi.
Durante il periodo di tirocinio, lo studente sotto la responsabilita'
di uno o piu'  docenti,  a  cio'  designati  dalla  facolta',  prende
visione  delle tematiche connesse con la ricerca, la strumentazione e
le tecnologie di produzione.
  Il tirocinio viene riconosciuto come una annualita' di laboratorio,
previa stesura di apposita relazione  conclusiva.  Le  modalita'  per
l'accertamento del profitto saranno dettate dalla facolta'.
  Art.  543  (Esame  di  diploma).  -  L'esame  di  diploma  tende ad
accertare la preparazione di base e  professionale  del  candidato  e
consiste  in  una  discussione  sull'attivita' svolta nell'ambito del
tirocinio, con modalita' stabilite dal Consiglio di facolta'.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 29 agosto 1995
                                                Il rettore: MISTRETTA