Art. 10.
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla
ordinanza ministeriale 27 aprile 1983 e dagli articoli 14 e 15 del
decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, lo spostamento dei
suini, effettuato sull'intero territorio della regione Sardegna, al
di fuori del comune in cui si trova l'azienda, deve avvenire nel
rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
a) compilazione da parte del veterinario ufficiale
dell'attestazione sanitaria posta a tergo del mod. 4, il quale
riporti:
1) il numero d'ordine obbligatorio;
2) l'unita' sanitaria locale competente;
3) la targa dell'automezzo regolarmente autorizzato;
4) il cognome e nome del proprietario o speditore dei suidi,
l'indirizzo dell'azienda con il numero di codice della stessa;
5) l'esatta indicazione del destinatario e della destinazione
specificando se si tratta di allevamento o di macello;
6) il numero di tatuaggio di tutti i suidi che sono stati
spediti;
7) l'attestazione che tutti i suidi soddisfano le garanzie
stabilite all'art. 2, comma 2, lettera b);
b) visita veterinaria e controllo sanitario dell'azienda prima
del carico dei suidi e contestuale rilascio del mod. 4 al momento
della partenza dell'automezzo;
c) trasporto senza soste intermedie fino al macello o azienda di
destinazione;
d) rilascio del modello 4 in triplice copia di cui un esemplare
viene conservato dalla unita' sanitaria locale di partenza, per
almeno un anno; un altro deve essere inviato, entro ventiquattro ore
dalla data del rilascio, al servizio veterinario della unita'
sanitaria locale di destinazione che effettuera' gli opportuni
controlli; il terzo esemplare, di scorta agli animali, deve essere
consegnato al momento dello scarico:
1) al destinatario che provvedera', entro le 24 ore successive, a
consegnarlo al servizio veterinario della unita' sanitaria locale
competente per territorio;
2) per gli animali destinati ad un macello pubblico o privato, al
veterinario ufficiale del macello stesso;
e) notifica della prevista spedizione, con almeno quarantotto ore
di anticipo, da parte del proprietario o detentore dei suidi
destinati ad un macello, al servizio veterinario di destinazione.