Art. 10.
  1.  Fermo  restando  quanto previsto dalle disposizioni di cui alla
ordinanza ministeriale 27 aprile 1983 e dagli articoli 14  e  15  del
decreto  ministeriale  18  ottobre  1991,  n. 427, lo spostamento dei
suini, effettuato sull'intero territorio della regione  Sardegna,  al
di  fuori  del  comune  in  cui si trova l'azienda, deve avvenire nel
rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
    a)   compilazione   da   parte    del    veterinario    ufficiale
dell'attestazione  sanitaria  posta  a  tergo  del  mod.  4, il quale
riporti:
    1) il numero d'ordine obbligatorio;
    2) l'unita' sanitaria locale competente;
    3) la targa dell'automezzo regolarmente autorizzato;
    4) il cognome e nome del  proprietario  o  speditore  dei  suidi,
l'indirizzo dell'azienda con il numero di codice della stessa;
    5)  l'esatta  indicazione  del  destinatario e della destinazione
specificando se si tratta di allevamento o di macello;
    6) il numero di  tatuaggio  di  tutti  i  suidi  che  sono  stati
spediti;
    7)  l'attestazione  che  tutti  i  suidi  soddisfano  le garanzie
stabilite all'art. 2, comma 2, lettera b);
    b) visita veterinaria e controllo  sanitario  dell'azienda  prima
del  carico  dei  suidi  e contestuale rilascio del mod. 4 al momento
della partenza dell'automezzo;
    c) trasporto senza soste intermedie fino al macello o azienda  di
destinazione;
    d)  rilascio  del modello 4 in triplice copia di cui un esemplare
viene conservato dalla  unita'  sanitaria  locale  di  partenza,  per
almeno  un anno; un altro deve essere inviato, entro ventiquattro ore
dalla  data  del  rilascio,  al  servizio  veterinario  della  unita'
sanitaria  locale  di  destinazione  che  effettuera'  gli  opportuni
controlli; il terzo esemplare, di scorta agli  animali,  deve  essere
consegnato al momento dello scarico:
    1) al destinatario che provvedera', entro le 24 ore successive, a
consegnarlo  al  servizio  veterinario  della unita' sanitaria locale
competente per territorio;
    2) per gli animali destinati ad un macello pubblico o privato, al
veterinario ufficiale del macello stesso;
    e) notifica della prevista spedizione, con almeno quarantotto ore
di  anticipo,  da  parte  del  proprietario  o  detentore  dei  suidi
destinati ad un macello, al servizio veterinario di destinazione.