Art. 2.
  1.  E'  vietata  la  spedizione  di  carni suine fresche di animali
appartenenti alla famiglia dei suidi  dal  territorio  della  regione
Sardegna.
  2.  In deroga al primo comma sono consentite le spedizioni di carni
suine al di fuori del territorio della regione Sardegna a  condizione
che  tali  carni  siano  state ottenute in un macello, in cui vengano
macellati  esclusivamente  suini,  provenienti  dalle   province   di
Cagliari,   Sassari   ed   Oristano,  appositamente  autorizzato  dal
Ministero della sanita' tra quelli riconosciuti ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 286/1994 ed inoltre:
    a) siano ottenute da suini da macello  introdotti  nella  regione
Sardegna  dal rimanente territorio italiano ovvero nel rispetto delle
condizioni di cui alla legge n. 397/1976 e del decreto del Presidente
della Repubblica n. 889 del  10  settembre  1982  e  loro  successive
modifiche  e  conformemente  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo n. 28/1993 e n. 93/1993.  I  suddetti  suini  da  macello
devono essere trasportati direttamente dal porto di arrivo nell'isola
al  macello autorizzato, indicato sul certificato sanitario di scorta
con lo stesso automezzo piombato; i  suini  devono  essere  macellati
entro dodici ore dall'arrivo al macello;
oppure
    b) siano state ottenute da suini:
    1)  allevati  in  un'azienda, situata nella provincia di Sassari,
Oristano o Cagliari, riconosciuta ufficialmente ai sensi del piano di
eradicazione e sorveglianza della peste suina africana, approvato con
decisione n. 94/881;
    2) rimasti per almeno quattro mesi nell'azienda di origine;
    3) allevati in un'azienda che si trovi ad almeno dieci chilometri
di distanza da focolaio  di  peste  suina  africana  accertato  negli
ultimi tre mesi precedenti la spedizione;
    4)   allevati  in  un'azienda  in  cui  nessun  suino  sia  stato
introdotto nei trenta giorni precedenti la spedizione;
    5) allevati in un'azienda di suini  sottoposta  al  programma  di
prove  sierologiche  previsto  dal  piano di eradicazione della peste
suina  africana  adottato  con  la  decisione  n.  94/881/CEE   della
Commissione,  nella quale negli ultimi sei mesi non sia stato trovato
alcun suino sieropositivo agli anticorpi del virus della peste  suina
africana;
    6) risultati negativi ad una prova sierologica per la peste suina
africana  effettuata  nei  quattro  giorni precedenti il trasporto al
macello;
    7) sottoposti ad un esame clinico nell'azienda di  origine  nelle
ventiquattro  ore precedenti il trasporto. Tutti i suini dell'azienda
di origine debbono  essere  stati  esaminati  ed  i  locali  relativi
ispezionati.  I  suini  debbono  essere  contrassegnati  con la marca
auricolare  nell'azienda  di  origine,  in   modo   da   risalire   a
quest'ultima;
    8)  trasportati  direttamente  dall'azienda di origine al macello
designato. I  mezzi  di  trasporto  debbono  essere  stati  puliti  e
disinfettati prima del carico ed essere poi sigillati dal veterinario
ufficiale.  I  suini  devono  essere  accompagnati  da un certificato
sanitario firmato dal veterinario  ufficiale,  conforme  all'allegato
modello  1 che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla presente
lettera b);
    9)  macellati  entro  le  ore dodici ore successive all'arrivo al
macello.
  3. Le carni ottenute da suini da macello di cui al comma  2  devono
essere  tenute  separate  dalle carni che non soddisfano ai requisiti
previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma.
  4. Le spedizioni di suini da  macello  provenienti  dal  territorio
nazionale e destinate in Sardegna devono essere comunicate con almeno
quarantotto  ore  d'anticipo  dal  servizio  veterinario della USL di
spedizione a quello di destinazione.