Art. 2.
1. E' vietata la spedizione di carni suine fresche di animali
appartenenti alla famiglia dei suidi dal territorio della regione
Sardegna.
2. In deroga al primo comma sono consentite le spedizioni di carni
suine al di fuori del territorio della regione Sardegna a condizione
che tali carni siano state ottenute in un macello, in cui vengano
macellati esclusivamente suini, provenienti dalle province di
Cagliari, Sassari ed Oristano, appositamente autorizzato dal
Ministero della sanita' tra quelli riconosciuti ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 286/1994 ed inoltre:
a) siano ottenute da suini da macello introdotti nella regione
Sardegna dal rimanente territorio italiano ovvero nel rispetto delle
condizioni di cui alla legge n. 397/1976 e del decreto del Presidente
della Repubblica n. 889 del 10 settembre 1982 e loro successive
modifiche e conformemente alle disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 28/1993 e n. 93/1993. I suddetti suini da macello
devono essere trasportati direttamente dal porto di arrivo nell'isola
al macello autorizzato, indicato sul certificato sanitario di scorta
con lo stesso automezzo piombato; i suini devono essere macellati
entro dodici ore dall'arrivo al macello;
oppure
b) siano state ottenute da suini:
1) allevati in un'azienda, situata nella provincia di Sassari,
Oristano o Cagliari, riconosciuta ufficialmente ai sensi del piano di
eradicazione e sorveglianza della peste suina africana, approvato con
decisione n. 94/881;
2) rimasti per almeno quattro mesi nell'azienda di origine;
3) allevati in un'azienda che si trovi ad almeno dieci chilometri
di distanza da focolaio di peste suina africana accertato negli
ultimi tre mesi precedenti la spedizione;
4) allevati in un'azienda in cui nessun suino sia stato
introdotto nei trenta giorni precedenti la spedizione;
5) allevati in un'azienda di suini sottoposta al programma di
prove sierologiche previsto dal piano di eradicazione della peste
suina africana adottato con la decisione n. 94/881/CEE della
Commissione, nella quale negli ultimi sei mesi non sia stato trovato
alcun suino sieropositivo agli anticorpi del virus della peste suina
africana;
6) risultati negativi ad una prova sierologica per la peste suina
africana effettuata nei quattro giorni precedenti il trasporto al
macello;
7) sottoposti ad un esame clinico nell'azienda di origine nelle
ventiquattro ore precedenti il trasporto. Tutti i suini dell'azienda
di origine debbono essere stati esaminati ed i locali relativi
ispezionati. I suini debbono essere contrassegnati con la marca
auricolare nell'azienda di origine, in modo da risalire a
quest'ultima;
8) trasportati direttamente dall'azienda di origine al macello
designato. I mezzi di trasporto debbono essere stati puliti e
disinfettati prima del carico ed essere poi sigillati dal veterinario
ufficiale. I suini devono essere accompagnati da un certificato
sanitario firmato dal veterinario ufficiale, conforme all'allegato
modello 1 che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla presente
lettera b);
9) macellati entro le ore dodici ore successive all'arrivo al
macello.
3. Le carni ottenute da suini da macello di cui al comma 2 devono
essere tenute separate dalle carni che non soddisfano ai requisiti
previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma.
4. Le spedizioni di suini da macello provenienti dal territorio
nazionale e destinate in Sardegna devono essere comunicate con almeno
quarantotto ore d'anticipo dal servizio veterinario della USL di
spedizione a quello di destinazione.