Art. 3.
  1.  Le  carni  spedite  dal  territorio della Sardegna, conformi ai
requisiti  di  cui  all'art.  2,  anche  se  destinate  al   restante
territorio nazionale, devono essere scortate dal certificato previsto
all'art.  4, comma 1, lettera f), punto 2, del decreto legislativo 18
aprile 1994,  n.  286,  integrato  dalla  seguente  dicitura:  "Carni
conformi  alla  decisione della Commissione n. 95/108/CE, relativa ad
alcune misure di protezione sanitaria contro la peste suina  africana
in Sardegna (Italia)".