Art. 4.
  1.  E'  vietata la spedizione dal territorio della regione Sardegna
di prodotti a base di carni suine.
  2. In deroga al primo comma e' consentita la spedizione di prodotti
a base di carni  in  zone  al  di  fuori  della  regione  Sardegna  a
condizione che i prodotti:
    a)  abbiano  subito un trattamento termico in recipiente ermetico
il cui valore Fc e' pari o superiore a 3,00,
oppure
    b)  siano  stati  prodotti,  in  uno  stabilimento  appositamente
autorizzato  dal  Ministero  della sanita' tra quelli riconosciuti ai
sensi del decreto legislativo n. 537/1992, da carni:
    1) conformi alle disposizioni previste dall'art. 2, commi 2 e 3,
ovvero
    2) introdotte nel territorio dell  regione  Sardegna  come  carne
suina fresca in conformita' al decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
286,  o al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 889, e successive modifiche.