Art. 4.
1. E' vietata la spedizione dal territorio della regione Sardegna
di prodotti a base di carni suine.
2. In deroga al primo comma e' consentita la spedizione di prodotti
a base di carni in zone al di fuori della regione Sardegna a
condizione che i prodotti:
a) abbiano subito un trattamento termico in recipiente ermetico
il cui valore Fc e' pari o superiore a 3,00,
oppure
b) siano stati prodotti, in uno stabilimento appositamente
autorizzato dal Ministero della sanita' tra quelli riconosciuti ai
sensi del decreto legislativo n. 537/1992, da carni:
1) conformi alle disposizioni previste dall'art. 2, commi 2 e 3,
ovvero
2) introdotte nel territorio dell regione Sardegna come carne
suina fresca in conformita' al decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
286, o al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 889, e successive modifiche.