Art. 5. 1. I prodotti a base di carni, conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), spediti dalla regione Sardegna devono essere accompagnati dal certificato di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, integrato dalla seguente dicitura: "Prodotti a base di carne conformi alla decisione n. 95/108/CE della Commissione relativa a determinate misure di protezione sanitaria contro la peste suina africana in Sardegna (Italia)".