Art. 5.
  1.  I  prodotti  a  base  di  carni,  conformi  ai requisiti di cui
all'articolo 2, di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), spediti dalla
regione Sardegna devono essere accompagnati dal  certificato  di  cui
all'art.  5,  comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 537, integrato dalla seguente dicitura: "Prodotti a base  di
carne conformi alla decisione n. 95/108/CE della Commissione relativa
a  determinate  misure  di protezione sanitaria contro la peste suina
africana in Sardegna (Italia)".