Art. 7.
1. L'applicazione delle misure stabilite nel presente decreto e di
quelle previste dal piano di eradicazione e sorveglianza per la peste
suina africana approvato con decisione n. 94/881/CE, e' verificata e
coordinata anche mediante l'adozione di eventuali misure protettive
supplementari, dalla Direzione generale dei servizi veterinari del
Ministero della sanita'.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' costituito un Comitato nazionale di
coordinamento e sorveglianza con il compito di:
a) raccogliere dati sulle attivita' di sorveglianza svolte dalle
autorita' della regione Sardegna;
b) predisporre attrezzature per l'elaborazione dei dati;
c) avere collegamenti rapidi con la regione Sardegna.
3. Il comitato di cui al comma 2, che avra' durata triennale e'
costituito da:
a) il direttore generale dei servizi veterinari, presidente;
b) un dirigente veterinario del Ministero della sanita' con
funzioni di vicepresidente;
c) un dirigente veterinario del Ministero della sanita';
d) un esperto del settore;
e) un funzionario amministrativo-contabile del Ministero della
sanita', con funzioni di segretario;
f) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
g) un rappresentante della regione Sardegna;
h) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale
della Sardegna;
i) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale
dell'Umbria e delle Marche;
l) il direttore dell'ufficio veterinario adempimenti comunitari
di Porto Torres (Sassari);
m) un rappresentante della regione Emilia-Romagna;
n) un rappresentante della regione Lombardia;
o) un rappresentante della regione Toscana;
p) un rappresentante della regione Piemonte;
q) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali;
r) un rappresentante dell'Associazione nazionale allevatori
suini.
4. Con successivo decreto ministeriale si provvedera' alla nomina
dei componenti.
5. Ai componenti compete il rimborso delle spese di missione.
6. Il Comitato nazionale di coordinamento e sorveglianza puo'
avvalersi della collaborazione di esperti appositamente convocati.
7. Le spese necessarie al funzionamento del Comitato nazionale di
coordinamento e sorveglianza sono a carico degli interventi
finanziati per l'attuazione del piano per l'eradicazione della peste
suina africana dalla Sardegna, senza alcun onere aggiuntivo a carico
dello stato di previsione del Ministero della sanita'.