Art. 7.
  1.  L'applicazione delle misure stabilite nel presente decreto e di
quelle previste dal piano di eradicazione e sorveglianza per la peste
suina africana approvato con decisione n. 94/881/CE, e' verificata  e
coordinata  anche  mediante l'adozione di eventuali misure protettive
supplementari, dalla Direzione generale dei  servizi  veterinari  del
Ministero della sanita'.
  2. Ai fini di cui al comma 1 e' costituito un Comitato nazionale di
coordinamento e sorveglianza con il compito di:
    a)  raccogliere dati sulle attivita' di sorveglianza svolte dalle
autorita' della regione Sardegna;
    b) predisporre attrezzature per l'elaborazione dei dati;
    c) avere collegamenti rapidi con la regione Sardegna.
  3. Il comitato di cui al comma 2, che  avra'  durata  triennale  e'
costituito da:
    a) il direttore generale dei servizi veterinari, presidente;
    b)  un  dirigente  veterinario  del  Ministero  della sanita' con
funzioni di vicepresidente;
    c) un dirigente veterinario del Ministero della sanita';
    d) un esperto del settore;
    e) un funzionario amministrativo-contabile  del  Ministero  della
sanita', con funzioni di segretario;
    f) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
    g) un rappresentante della regione Sardegna;
    h)  un  rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale
della Sardegna;
    i) un rappresentante dell'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
dell'Umbria e delle Marche;
    l)  il  direttore dell'ufficio veterinario adempimenti comunitari
di Porto Torres (Sassari);
    m) un rappresentante della regione Emilia-Romagna;
    n) un rappresentante della regione Lombardia;
    o) un rappresentante della regione Toscana;
    p) un rappresentante della regione Piemonte;
    q)  un  rappresentante  del  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali;
    r)   un  rappresentante  dell'Associazione  nazionale  allevatori
suini.
  4. Con successivo decreto ministeriale si provvedera'  alla  nomina
dei componenti.
  5. Ai componenti compete il rimborso delle spese di missione.
  6.  Il  Comitato  nazionale  di  coordinamento  e sorveglianza puo'
avvalersi della collaborazione di esperti appositamente convocati.
  7. Le spese necessarie al funzionamento del Comitato  nazionale  di
coordinamento   e   sorveglianza   sono  a  carico  degli  interventi
finanziati per l'attuazione del piano per l'eradicazione della  peste
suina  africana dalla Sardegna, senza alcun onere aggiuntivo a carico
dello stato di previsione del Ministero della sanita'.