Art. 9.
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8 e' consentita:
A) l'uscita di suini vivi da macello della provincia di Nuoro
verso le province di Cagliari, Oristano e Sassari a condizione che
detti suini:
1) siano originari da aziende ufficialmente indenni ai sensi del
Piano di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana,
approvato con decisione n. 94/881/CE, localizzate in comuni in cui da
almeno dodici mesi non si sia verificato alcun caso di malattia o
riscontrati suini sieropositivi ed appositamente autorizzate dal
servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio;
2) siano rimasti per almeno quattro mesi nell'azienda di origine
ovvero, se di eta' inferiore, nati ed allevati nell'azienda di
origine;
3) siano stati allevati in una azienda che si trovi ad almeno 10
km di distanza da qualsiasi focolaio di peste suina africana
accertato nei tre mesi precedenti la spedizione;
4) siano stati allevati in una azienda in cui nessun suino
proveniente da allevamenti localizzati in provincia di Nuoro sia
stato introdotto nei sessanta giorni precedenti la spedizione;
5) siano risultati negativi ad una prova sierologica per la peste
suina africana effettuata nei quattro giorni precedenti il trasporto
al macello;
6) siano sottoposti ad un esame clinico nell'azienda di origine
nelle ventiquattro ore precedenti il trasporto. Tutti i suini della
azienda di origine debbono essere stati esaminati ed i locali
relativi ispezionati. I suini debbono essere contrassegnati con la
marca auricolare nell'azienda di origine, in modo da risalire a
quest'ultima, e con contrassegno individuale di identificazione;
7) siano trasportati direttamente dall'azienda di origine al
macello designato. I mezzi di trasporto debbono essere stati puliti e
disinfettati prima del carico ed essere poi sigillati dal veterinario
ufficiale. I suini devono essere accompagnati da un certificato
sanitario firmato dal veterinario ufficiale, conforme all'allegato
modello 1 che attesti il rispetto dei requisiti di cui al presente
articolo;
8) siano macellati entro le dodici ore successive all'arrivo al
macello;
B) la commercializzazione dalla provincia di Nuoro verso le
province di Cagliari, Oristano e Sassari:
1) di carni suine:
conformi a quanto indicato all'art. 2, comma 2,
ovvero
ottenute da suini che rispondano ai requisiti di cui al punto A)
del presente articolo e macellati in uno stabilimento riconosciuto ai
sensi del decreto legislativo n. 286/1994,
ovvero
introdotte nel territorio della regione Sardegna come carne
suina fresca in conformita' al decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
286, o al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 889, e successive modifiche;
2) di prodotti a base di carni suine prodotti con carni conformi
a quanto indicato al precedente punto 1).