Art. 9.
  1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8 e' consentita:
    A)  l'uscita  di  suini  vivi da macello della provincia di Nuoro
verso le province di Cagliari, Oristano e Sassari  a  condizione  che
detti suini:
    1)  siano originari da aziende ufficialmente indenni ai sensi del
Piano di eradicazione e  sorveglianza  della  peste  suina  africana,
approvato con decisione n. 94/881/CE, localizzate in comuni in cui da
almeno  dodici  mesi  non  si sia verificato alcun caso di malattia o
riscontrati suini  sieropositivi  ed  appositamente  autorizzate  dal
servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio;
    2)  siano rimasti per almeno quattro mesi nell'azienda di origine
ovvero, se di  eta'  inferiore,  nati  ed  allevati  nell'azienda  di
origine;
    3)  siano stati allevati in una azienda che si trovi ad almeno 10
km  di  distanza  da  qualsiasi  focolaio  di  peste  suina  africana
accertato nei tre mesi precedenti la spedizione;
    4)  siano  stati  allevati  in  una  azienda  in cui nessun suino
proveniente da allevamenti localizzati  in  provincia  di  Nuoro  sia
stato introdotto nei sessanta giorni precedenti la spedizione;
    5) siano risultati negativi ad una prova sierologica per la peste
suina  africana effettuata nei quattro giorni precedenti il trasporto
al macello;
    6) siano sottoposti ad un esame clinico nell'azienda  di  origine
nelle  ventiquattro  ore precedenti il trasporto. Tutti i suini della
azienda di  origine  debbono  essere  stati  esaminati  ed  i  locali
relativi  ispezionati.  I  suini debbono essere contrassegnati con la
marca auricolare nell'azienda di  origine,  in  modo  da  risalire  a
quest'ultima, e con contrassegno individuale di identificazione;
    7)  siano  trasportati  direttamente  dall'azienda  di origine al
macello designato. I mezzi di trasporto debbono essere stati puliti e
disinfettati prima del carico ed essere poi sigillati dal veterinario
ufficiale. I suini  devono  essere  accompagnati  da  un  certificato
sanitario  firmato  dal  veterinario ufficiale, conforme all'allegato
modello 1 che attesti il rispetto dei requisiti di  cui  al  presente
articolo;
    8)  siano  macellati entro le dodici ore successive all'arrivo al
macello;
    B) la commercializzazione  dalla  provincia  di  Nuoro  verso  le
province di Cagliari, Oristano e Sassari:
    1) di carni suine:
     conformi a quanto indicato all'art. 2, comma 2,
ovvero
     ottenute da suini che rispondano ai requisiti di cui al punto A)
del presente articolo e macellati in uno stabilimento riconosciuto ai
sensi del decreto legislativo n. 286/1994,
ovvero
     introdotte  nel  territorio  della  regione  Sardegna come carne
suina fresca in conformita' al decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
286, o al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1982,
n. 889, e successive modifiche;
    2)  di prodotti a base di carni suine prodotti con carni conformi
a quanto indicato al precedente punto 1).