Art. 16.
  Alla Banca  d'Italia  e'  affidata  l'esecuzione  delle  operazioni
relative  al  pagamento degli interessi sui certificati di credito ed
al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonche'  ogni  altro
adempimento, occorrente per l'emissione in questione.
  Le  somme  occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle
cedole di interesse ed al rimborso dei certificati  verranno  versate
alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'.
  I  rapporti  conseguenti  alle  operazioni suindicate sono regolati
dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data  27  giugno
1990.
  I  certificati  provvisori  di  cui al secondo comma del precedente
art. 3 saranno consegnati all'Amministrazione  centrale  della  Banca
d'Italia - Servizio cassa centrale.
  La  consegna  dei  certificati  di  credito definitivi alle filiali
della Banca d'Italia sara' effettuata a cura del Magazzino tesoro del
Provveditorato generale dello Stato.
  Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la  Banca
d'Italia  provvedera'  alla  restituzione,  previo  annullamento, dei
certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.
  Tutti  gli  atti  comunque  riguardanti   le   sottoscrizioni   dei
certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e
la  corrispondenza  della  Banca d'Italia incaricata delle operazioni
relative al collocamento dei certificati stessi,  sono  esenti  dalle
tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.