Art. 16. Alla Banca d'Italia e' affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonche' ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione. Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990. I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno consegnati all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale. La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sara' effettuata a cura del Magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato. Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvedera' alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3. Tutti gli atti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.