Art. 2. Il valore dell'ECU e' uguale al valore dell'unita' monetaria europea attualmente usata come unita' di conto della Comunita' europea. Tale valore e' determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunita' europea fissati come appresso: 0,6242 Marco tedesco 1,332 Franco francese 0,08784 Lira sterlina 151,8 Lire italiane 0,2198 Fiorino olandese 3,301 Franchi belgi 6,885 Pesetas spagnole 0,130 Franco lussemburghese 0,1976 Corona danese 0,008552 Sterlina irlandese 1,440 Dracma greca 1,393 Escudo portoghese La composizione valutaria del paniere dell'ECU sopra descritto non sara' modificata. Dall'inizio della terza fase della realizzazione dell'Unione economica e monetaria, il valore dell'ECU sara' fissato irrevocabilmente. Nel presente decreto, ogni riferimento all'ECU si intende come riferimento alla definizione dell'ECU nell'ordinamento giuridico comunitario, qualsiasi modifica alla natura o alla composizione dell'ECU venga introdotta alla Comunita' europea sulla base del trattato che istituisce detta Comunita' europea, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea.