Art. 2.
  Il valore  dell'ECU  e'  uguale  al  valore  dell'unita'  monetaria
europea  attualmente  usata  come  unita'  di  conto  della Comunita'
europea. Tale valore e' determinato sulla base  degli  importi  delle
valute   dei  Paesi  membri  della  Comunita'  europea  fissati  come
appresso:
                0,6242   Marco tedesco
                1,332    Franco francese
                0,08784  Lira sterlina
              151,8      Lire italiane
                0,2198   Fiorino olandese
                3,301    Franchi belgi
                6,885    Pesetas spagnole
                0,130    Franco lussemburghese
                0,1976   Corona danese
                0,008552 Sterlina irlandese
                1,440    Dracma greca
                1,393    Escudo portoghese
  La composizione valutaria del paniere dell'ECU sopra descritto  non
sara'  modificata.  Dall'inizio  della terza fase della realizzazione
dell'Unione economica e monetaria, il valore dell'ECU  sara'  fissato
irrevocabilmente.
  Nel  presente  decreto,  ogni  riferimento  all'ECU si intende come
riferimento  alla  definizione  dell'ECU  nell'ordinamento  giuridico
comunitario,  qualsiasi  modifica  alla  natura  o  alla composizione
dell'ECU venga introdotta  alla  Comunita'  europea  sulla  base  del
trattato   che  istituisce  detta  Comunita'  europea,  come  risulta
modificato dal trattato sull'Unione europea.